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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 29.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 279 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Filacaro e Francesco Saverio Fortuna ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, a Roma, via Monfalcone, 3, giusta delega allegata all'atto d'appello;
Appellante
1 e
, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Lucantoni, per procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Genzano di Roma, via Italo Belardi, 57;
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2339/2023 del Tribunale di Velletri, depositata il 28.11.2023.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 CP_1
il 19.12.1982, hanno avuto tre figlie, , e -tutte ormai Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti- e si sono separati a seguito di sentenza del Tribunale di Velletri, n. 1191/20, che, tra l'altro, ha posto a carico del marito un assegno, per il mantenimento della moglie, dell'importo mensile di € 700,00;
con ricorso depositato il 28.4.2022, ha adito il medesimo CP_1
Tribunale di Velletri per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, con riconoscimento di un assegno divorzile, in proprio favore, pari all'importo
2 del precedente assegno di mantenimento, rivalutato, all'attualità, alla somma mensile di € 750,00;
non si è costituito;
Parte_1
a seguito dell'udienza presidenziale del 9.1.2023, sono state confermate le condizioni della separazione;
con la sentenza n. 2339/23, è stato disposto lo scioglimento del matrimonio tra le parti ed è stato posto a carico di un assegno divorzile Parte_1
dell'importo mensile di € 700,00, con condanna al pagamento delle spese di lite;
con ricorso depositato il 16.1.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, deducendo la nullità del procedimento di primo grado per non essere stato ritualmente citato in giudizio e, nel merito, lamentando l'erronea valutazione delle condizioni economiche delle parti compiute dal
Tribunale; ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda di assegno divorzile originariamente formulata dall'appellata, con vittoria delle spese di ogni fase e grado del giudizio;
si è costituita , eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex CP_1
art. 342 c.p.c. e contestandone il fondamento ed ha concluso per il relativo rigetto;
il Procuratore Generale, in data 16.4.2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello;
autorizzato, con provvedimento del 18.3.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
3 Motivazione
In via preliminare, dev'essere ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione proposta da che ha compiutamente argomentato le censure Parte_1
rivolte al provvedimento impugnato, specificando adeguatamente le proprie conclusioni e la riforma che intenderebbe ottenerne.
Egualmente in via preliminare, dev'essere altresì respinta l'eccezione di nullità del procedimento di primo grado, sollevata dall'appellante, che ha allegato l'omessa notifica dell'atto di citazione nei propri confronti.
Al riguardo, osserva la Corte che risulta documentalmente che l'atto introduttivo del primo grado del giudizio gli è stato, invece, ritualmente notificato per compiuta giacenza presso il suo indirizzo di residenza, come risultante dal certificato che egli stesso ha prodotto nel presente grado del giudizio e presso il quale, peraltro, gli è stata notificata anche la sentenza del
Tribunale, avverso la quale ha proposto l'impugnazione.
Nessun dubbio, dunque, può residuare sulla ritualità della citazione in giudizio dell'appellante sin dal primo grado del procedimento.
Nel merito, la materia del contendere verte unicamente sull'eventuale riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell'appellata.
In ordine alla natura della prestazione in esame, giova richiamare brevemente il recente, condivisibile, orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegno divorzile ha natura, da un lato, assistenziale, dall'altro perequativo- compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un
4 parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto.
Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un disincentivo all'impegno lavorativo dell'avente diritto o una fonte di rendita parassitaria.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio presuppone, quindi, che l'ex coniuge che ne benefici disponga di mezzi inadeguati o, comunque, sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ed è determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 18522 del 4.9.2020).
Da ultimo, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra
i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del
5 patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024) e che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone
l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) e, infine, “Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, la cui funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnatagli dal legislatore, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Con particolare riferimento al caso in esame, va rammentato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli
6 per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n.24250/2021; Cass.
n.23583/2022; Cass. n. 28936/2022). Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione assistenziale e perequativo- compensativa” (Cass., sez. I, ord. n. 10486 del 17.4.2024).
Nel caso di specie, il matrimonio tra le parti si è protratto per circa 30 anni e i coniugi hanno avuto tre figlie, delle quali si è sempre prevalentemente occupata la moglie, che non ha mai lavorato, evidentemente per una scelta condivisa tra le parti.
In ordine alla rispettiva posizione economica, inoltre, si osserva che:
- nell'atto di appello, si è limitato ad allegare di trarre Parte_1
la propria fonte di reddito da attività “saltuarie e occasionali”, senza alcuna ulteriore specificazione;
non ha depositato alcuna documentazione comprovante la propria situazione economica e patrimoniale;
si è limitato a riconoscere di aver istituito un trust, in favore di una figlia, Per_4
nata nel 2001 da altra relazione sentimentale, nel quale sono confluiti gli immobili e i terreni di sua proprietà;
7 - , per contro, oltre ad aver prodotto la documentazione CP_1
comprovante il trust creato dall'ex coniuge, ha dimostrato di percepire unicamente la pensione sociale, dell'importo mensile di € 480,00.
L'appellata ha altresì prodotto documentazione medica comprovante le proprie precarie condizioni di salute ed ha allegato che è, da lungo Parte_1
tempo, inadempiente nel versarle la prestazione dovutale.
Tale ultima circostanza, peraltro, è rimasta incontestata dalla controparte.
Orbene, in considerazione della lunga durata del rapporto matrimoniale
(durante il quale, per quanto esplicitamente riconosciuto da Parte_1
nel proprio atto di appello, la moglie si è occupata della “gestione domestica” della vita familiare) e delle attuali condizioni economiche delle parti (per quanto risultanti dalla scarna documentazione presente in atti), la Corte ritiene di poter confermare l'assegno divorzile, già previsto dal Tribunale in favore di
, nell'importo mensile di € 700,00. CP_1
La sentenza impugnata, in conclusione, non merita censura alcuna.
Infine, il tenore della decisione giustifica la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di lite (liquidate ex art. 13 c.p.c.), in favore dell'appellata.
Sussistono i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
8 La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, respinge l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2339/2023 del Tribunale di Velletri;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre r.f. al
15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29.4.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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