CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 99/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NO SI S.p.a. - 02002380224
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ FISCALE n. 0122189920230025270 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0122189920230025270 di data 14.11.2023, per il mancato pagamento della tassa automobilistica provinciale riferita all'anno di imposta 2021. L'atto qui in contestazione è stato emesso da NI SI SpA per conto della
Provincia Autonoma di Trento. Il valore iniziale è pari ad euro € 544,90.
Ricorso
Nel ricorso parte ricorrente precisa che a livello nazionale, la fonte normativa principale è rappresentata dal
D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 che prevede un'apposita esenzione dal pagamento della tassa per gli autoveicoli elettrici, contenuta all'interno dell'art. 20 del citato D.P.R. Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di
Trento l'art. 4, comma 6-ter della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 stabilisce che “I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni".
Nel caso di specie l'autovettura marchiata Società_2 e targata Targa_1, acquistata dal sig. Ricorrente_1 in data 23.04.2021, veniva immatricolata per la prima volta in Germania in data 28.01.2020 e, successivamente, reimmatricolata, nella Provincia Autonoma di Trento, in data 22.04.2021. Pertanto, il ricorrente ritiene di essere esentato dalla corresponsione del bollo auto sino al 28.01.2025.
Per tale motivo chiede l'accoglimento del ricorso e quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio NO SI confermando che parte ricorrente non ha il diritto all'esenzione per cui insiste nel rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento in composizione monocratica (anche CGT) rigetta il ricorso per i seguenti motivi.
Nel caso di specie la norma a cui si deve fare riferimento è la L.P. n. 10/1998; il legislatore provinciale riconosce l'esenzione non solo ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta in Italia, ma anche quelli immatricolati all'estero. L'esenzione è tuttavia consentita solo a decorre dal 1 gennaio 2022. Infatti, il comma
6 octies, prevede che: "Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio- idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, con riferimento alle emissioni di anidride carbonica risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta d circolazione, nel campo V7, per la seguente durata, espressa in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera:
a) per emissioni anidride carbonica da 1 a 30 g/km, esenzione di sessanta mesi;
b) per emissioni anidride carbonica da 31 a 60 g/km, esenzione di trentasei mesi;
c) per emissioni anidride carbonica da 61 a 95 g/km, esenzione di ventiquattro mesi;
d) per emissioni anidride carbonica da 96 a 135 g/km, esenzione di dodici mesi”.
Il veicolo acquistato dal sign. Ricorrente_1 (targato Targa_1 ma con precedente targa tedesca Targa_2), è stato immatricolato in Italia in data 22/04/21 quindi antecedente alla data del 01/01/2022. In tale periodo la norma provinciale di riferimento è costituita dall'art. 4 comma 6-ter della L.P. 10/1998. Essa prevedeva che "i veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni."
La norma summenzionata specifica chiaramente che l'autovettura, per poter beneficiare dell'esenzione, doveva essere nuova mentre nel caso di specie era già stata immatricolata in Germania. Per tale ragione la CGT, in composizione monocratica, ritiene corretto l'operato di parte resistente, per cui rigetta il ricorso.
Riguardo le spese di giudizio condanna parte ricorrente a rifondere le spese in complessivi € 300,00 a favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di giudizio a carico di parte ricorrente liquidate in complessivi € 300,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 99/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NO SI S.p.a. - 02002380224
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ FISCALE n. 0122189920230025270 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0122189920230025270 di data 14.11.2023, per il mancato pagamento della tassa automobilistica provinciale riferita all'anno di imposta 2021. L'atto qui in contestazione è stato emesso da NI SI SpA per conto della
Provincia Autonoma di Trento. Il valore iniziale è pari ad euro € 544,90.
Ricorso
Nel ricorso parte ricorrente precisa che a livello nazionale, la fonte normativa principale è rappresentata dal
D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 che prevede un'apposita esenzione dal pagamento della tassa per gli autoveicoli elettrici, contenuta all'interno dell'art. 20 del citato D.P.R. Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di
Trento l'art. 4, comma 6-ter della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 stabilisce che “I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni".
Nel caso di specie l'autovettura marchiata Società_2 e targata Targa_1, acquistata dal sig. Ricorrente_1 in data 23.04.2021, veniva immatricolata per la prima volta in Germania in data 28.01.2020 e, successivamente, reimmatricolata, nella Provincia Autonoma di Trento, in data 22.04.2021. Pertanto, il ricorrente ritiene di essere esentato dalla corresponsione del bollo auto sino al 28.01.2025.
Per tale motivo chiede l'accoglimento del ricorso e quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio NO SI confermando che parte ricorrente non ha il diritto all'esenzione per cui insiste nel rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento in composizione monocratica (anche CGT) rigetta il ricorso per i seguenti motivi.
Nel caso di specie la norma a cui si deve fare riferimento è la L.P. n. 10/1998; il legislatore provinciale riconosce l'esenzione non solo ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta in Italia, ma anche quelli immatricolati all'estero. L'esenzione è tuttavia consentita solo a decorre dal 1 gennaio 2022. Infatti, il comma
6 octies, prevede che: "Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio- idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, con riferimento alle emissioni di anidride carbonica risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta d circolazione, nel campo V7, per la seguente durata, espressa in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera:
a) per emissioni anidride carbonica da 1 a 30 g/km, esenzione di sessanta mesi;
b) per emissioni anidride carbonica da 31 a 60 g/km, esenzione di trentasei mesi;
c) per emissioni anidride carbonica da 61 a 95 g/km, esenzione di ventiquattro mesi;
d) per emissioni anidride carbonica da 96 a 135 g/km, esenzione di dodici mesi”.
Il veicolo acquistato dal sign. Ricorrente_1 (targato Targa_1 ma con precedente targa tedesca Targa_2), è stato immatricolato in Italia in data 22/04/21 quindi antecedente alla data del 01/01/2022. In tale periodo la norma provinciale di riferimento è costituita dall'art. 4 comma 6-ter della L.P. 10/1998. Essa prevedeva che "i veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni."
La norma summenzionata specifica chiaramente che l'autovettura, per poter beneficiare dell'esenzione, doveva essere nuova mentre nel caso di specie era già stata immatricolata in Germania. Per tale ragione la CGT, in composizione monocratica, ritiene corretto l'operato di parte resistente, per cui rigetta il ricorso.
Riguardo le spese di giudizio condanna parte ricorrente a rifondere le spese in complessivi € 300,00 a favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di giudizio a carico di parte ricorrente liquidate in complessivi € 300,00.