Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3409
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Sentenza 11 dicembre 2025

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La Corte d'Appello di Milano, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza nel procedimento promosso dagli appellanti, una persona fisica e un'altra persona fisica, contro l'appellata, una società. Gli appellanti miravano a riformare la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto la domanda della società e li aveva condannati in solido al pagamento di € 148.406,53, oltre interessi di mora. Nel dettaglio, gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado lamentando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1346 c.c. e 1418 c.c. in relazione all'art. 117 TUB per omessa indicazione del divisore dell'Euribor (365 o 360 giorni) e per la nullità del tasso Euribor a causa di una presunta manipolazione anticoncorrenziale. Con il secondo motivo, censuravano la mancata pronuncia sulla nullità del contratto per omessa indicazione del piano di ammortamento "alla francese" e del regime di capitalizzazione, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB e nullità ex artt. 1418 e 1436 c.c., nonché per l'applicazione di un TAN effettivo superiore a quello pattuito. Il terzo motivo riguardava la qualificazione della fideiussione come omnibus, con conseguente nullità per violazione dell'art. 1938 c.c. e per conformità a uno schema anticoncorrenziale ABI, con nullità della deroga all'art. 1957 c.c. Infine, con il quarto motivo, contestavano il rigetto della richiesta di CTU econometrica. La società appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, ritenendolo infondato. Quanto al primo motivo, ha chiarito che la mancata pattuizione del divisore dell'Euribor non determina nullità, ma rende applicabile il divisore 360, come previsto dal D.M. 23.12.1998. La censura relativa alla manipolazione anticoncorrenziale dell'Euribor è stata dichiarata inammissibile in quanto sollevata per la prima volta in appello, senza che i fatti costitutivi fossero stati ritualmente allegati in primo grado. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, escludendo che l'omessa indicazione del piano di ammortamento "alla francese" o del regime di capitalizzazione composta possa determinare la nullità del contratto per indeterminatezza o violazione dell'art. 117 TUB, e ha ritenuto che il contratto contenesse tutti gli elementi necessari per la determinabilità e la trasparenza. La censura sull'applicazione di un TAN effettivo superiore è stata ritenuta infondata e generica. Per quanto concerne il terzo motivo, la fideiussione è stata interpretata come non avente ad oggetto debiti futuri, ma solo il debito derivante dal finanziamento originario, escludendo quindi la qualifica di fideiussione omnibus e la conseguente nullità ex art. 1938 c.c., nonché la sua riconducibilità allo schema anticoncorrenziale ABI. Infine, il quarto motivo, relativo alla CTU, è stato ritenuto infondato in quanto non più necessario alla luce del rigetto dei precedenti motivi. La Corte ha quindi respinto l'appello, condannato gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3409
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3409
    Data del deposito : 11 dicembre 2025

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