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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
NN TO Presidente
SS IL Consigliere rel.
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 167/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Isernia alla Via Umbria Int. b/24 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Stefano Cappellu (C.F. ) che li rappresenta e C.F._3 difende come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Freguglia n. 8/A presso lo Studio degli Avv.ti Fabrizio Conte (C.F. ) e C.F._4
LL LÀ (C.F. ), che la rappresentano e difendono come da procura in C.F._5 atti
APPELLATA
Conclusioni: Part Per e : Parte_2
Riformare, annullare e/o porre in non cale la sentenza del Tribunale di Milano – Giudice Dott.ssa
RA MA - n. 9975/2023, pubblicata il 12/12/2023 – RG 4318/2020 e notificata in data
15/12/2023, perché erronea, ingiusta ed illegittima per le violazioni di legge in narrativa esposte;
- per l'effetto, ed in via preliminare, ammettere la richiesta di CTU econometrica per la esatta determinazione dei rapporti di dare/avere per le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
- in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza, infondatezza, nullità e/o comunque
l'inesigibilità della pretesa creditoria di parte opposta, sia nell' an che nel quantum, per le causali di cui in narrativa;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la insussistenza, nullità e/o inesigibilità ed estinzione della presunta obbligazione fideiussoria asseritamente rilasciata il 11/04/2007 da , Parte_2 per i motivi di cui in narrativa, ad ogni relativa conseguenza di legge;
- quindi, rideterminare la somma de qua agitur al netto di ogni interesse e di eventuale capitalizzazione e/o comunque mediante ricalcolo del piano di ammortamento a tasso legale BOT - escludendo, quindi, l'effetto anatocistico, ovvero la capitalizzazione (con produzione di nuovi interessi) comunque connessa all'ammortamento alla francese, ma non espressamente convenuto tra le parti, e disporre la ripetizione, in favore di , di quanto risultasse versato Parte_1 indebitamente;
- solo in via subordinata, all'esito, dichiarare la compensazione per quantità corrispondenti di quanto indebitamente corrisposto dalla sig.ra con quanto risultasse eventualmente Pt_2 ancora dovuto alla . CP_1
Per Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione avversaria, previe le più opportune declaratorie,
in via principale, nel merito,
− rigettare ogni domanda formulata dagli appellanti poiché infondata per i motivi esposti in narrativa;
− confermare la sentenza n. 9975/2023 R.G. n. 4318/2020), pubblicata il 12.12.2023 e notificata il 15.12.2023, rigettando le domande e le istanze istruttorie avversarie formulate in primo grado e qui riproposte;
− condannare, in ogni caso, l'appellante a rifondere le spese ed onorari anche del presente secondo grado di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Il procedimento monitorio
(di seguito, “ ”) richiedeva al Tribunale di Isernia una Controparte_1 CP_1
Pa ingiunzione di pagamento nei confronti di e (di seguito, congiuntamente, i Parte_2
“GN ) allegando che: Pt_2
- in data 17.4.2007, la signora aveva stipulato con il contratto di Parte_1 CP_1 finanziamento n. 700924 per l'importo di euro 260.000,00, da rimborsarsi in n. 82 rate mensili posticipate, al tasso variabile indicato in contratto;
- aveva prestato a favore di una fideiussione a garanzia del predetto Parte_2 CP_1 debito, rinunciando al beneficio della preventiva escussione e alle eccezioni di cui agli artt.
1945 e 1957 c.c.;
- in data 7.10.2013, aveva comunicato la risoluzione del contratto di finanziamento per CP_1
l'inadempimento della parte mutuataria;
- alla data di risoluzione era creditrice dell'importo complessivo di euro 148.406,53 CP_1
(di cui euro 109.433,83 per canoni scaduti e insoluti ed euro 38.972,70 per il capitale residuo), il tutto oltre a interessi di mora da calcolarsi sulla sola quota capitale, dalla scadenza al saldo.
richiedeva, pertanto, che fosse ingiunto ai GN , di pagare, in solido, a favore CP_1 Pt_2 della ricorrente la somma di euro 148.406,53, oltre a interessi di mora, spese e oneri del procedimento.
A supporto della domanda, produceva copia del contratto di finanziamento e della CP_1 fideiussione, un piano di ammortamento, la pagina di libro giornale con indicazione dell'erogazione e un accordo tra e , in data 25.10-2.12.2010, di ripianificazione CP_1 Parte_1 dell'ammortamento del debito residuo.
Il Tribunale di Isernia accoglieva il ricorso con decreto ingiuntivo n. 55/2016 pubblicato in data
3.3.2016.
2.L'opposizione davanti al Tribunale di Isernia
I GN proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo, in rito: Pt_2
- l'incompetenza del Tribunale di Isernia in forza della previsione dell'art. 19 del contratto di finanziamento con cui era stata pattuita la competenza esclusiva del Foro di Milano;
nel merito: - la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto e dell'accordo modificativo, perché non indicanti né il piano di ammortamento, né il tasso di interesse variabile applicato, né i relativi criteri di calcolo, né il tasso degli interessi moratori;
- la nullità per omessa indicazione nell'accordo modificativo dell'ISC/TAEG (ovvero del
TAE);
- la nullità della clausola di pattuizione degli interessi in quanto usurari ex art. 1815, co. 2, c.c.;
- in relazione alla posizione del fideiussore , la violazione dell'art. 1938 c.c. Parte_2
e, comunque, l'estinzione per decorso del termine ex art. 1957 c.c.
In via istruttoria chiedevano ammettersi CTU per la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la condanna degli opponenti al pagamento della somma oggetto di ingiunzione e alle spese di lite.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 368/2019, pubblicata in data 14.10.2019, accoglieva l'eccezione di incompetenza, indicando quale Giudice competente il Tribunale di Milano, e revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
3.La riassunzione davanti al Tribunale di Milano
riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Milano, concludendo come segue: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, ritenuta la propria competenza, nel merito,
1) accertato l'inadempimento della parte finanziata e del garante Parte_1 Parte_2 per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, condannarli, in solido fra loro, al pagamento dell'importo complessivo di € 148.406,53, oltre interessi convenzionali di mora e comunque non oltre il tasso soglia, da calcolarsi sulla sola quota capitale, da ogni scadenza sino all'effettivo saldo o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
2) rigettare, in ogni caso, ogni avversaria domanda in quanto infondata per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
3) condannare, infine, i signori e a pagare alla Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese e competenze del presente giudizio e di quelle anticipate”.
[...]
I GN si costituivano nel procedimento riassunto, formulando le seguenti domande: Pt_2
“Si conclude perché piaccia all'On.le Tribunale di Milano adito, in accoglimento delle dedotte causali, e disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta: - accertare e dichiarare l'insussistenza, infondatezza, nullità e/o comunque l'inesigibilità della pretesa creditoria di parte opposta, sia nell' an che nel quantum, per le causali di cui in narrativa;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la insussistenza, nullità e/o inesigibilità ed estinzione della presunta obbligazione fideiussoria asseritamente rilasciata il 11/04/2007 da , Parte_2 per i motivi di cui in narrativa, ad ogni relativa conseguenza di legge;
- quindi, rideterminare la somma de qua agitur al netto di ogni interesse e di eventuale capitalizzazione e/o comunque mediante ricalcolo del piano di ammortamento a tasso legale BOT - escludendo, quindi, l'effetto anatocistico, ovvero la capitalizzazione (con produzione di nuovi interessi) comunque connessa all'ammortamento alla francese, ma non espressamente convenuto tra le parti, e disporre la ripetizione, in favore di , di quanto risultasse versato Parte_1 indebitamente;
- solo in via subordinata, all'esito, dichiarare la compensazione per quantità corrispondenti di quanto indebitamente corrisposto dalla sig.ra con quanto risultasse eventualmente Pt_2 ancora dovuto alla . CP_1
Si rinnova la richiesta di ctu econometrica per l'esatta determinazione dei rapporti di dare/avere tra le parti secondo quanto esposto in narrativa.”
Il Tribunale di Milano, senza svolgere attività istruttoria, con la sentenza n. 9975/2023, pubblicata in data 12.12.2023, accoglieva la domanda di e condannava e CP_1 Parte_1 Pt_2
, in solido, al pagamento in favore di dell'importo di euro 148.406,53, oltre
[...] CP_1 interessi convenzionali di mora, da calcolarsi sulla sola quota capitale, da ogni scadenza sino all'effettivo saldo.
In motivazione, il Giudice di primo grado osservava che:
- l'eccezione di nullità per difetto di trasparenza era infondata: gli indici ISC e TAEG/ISC erano specificati nelle condizioni economiche contrattuali (punti b) e c)) e l'indicazione del
TAN non era necessaria, essendo sufficiente l'indicazione del TAEG;
- il piano di ammortamento 'alla francese' non violava il divieto di anatocismo, poiché calcolava gli interessi solo sulla quota capitale;
- l'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi perché usurari era infondata:
i GN non avevano adempiuto all'onere di allegazione a loro carico (come Pt_2 stabilito dalla giurisprudenza di legittimità) per ottenerne la declaratoria, nonché avevano omesso di considerare la presenza di una clausola di salvaguardia;
- erano infondate le eccezioni mosse in relazione alla fideiussione, che non poteva essere considerata una fideiussione omnibus e, pertanto, non violava l'art. 1938 c.c.; per la medesima ragione, essa non rientrava nell'ambito dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata da
Banca d'Italia e, pertanto, era valida la pattuizione della deroga all'art. 1957 c.c.;
- per tali ragioni, la richiesta CTU era irrilevante ai fini del decidere.
4.Il giudizio di appello
I GN hanno appellato davanti a questa Corte la sentenza di primo grado, sulla base di Pt_2 quattro motivi di impugnazione, di seguito riassunti per punti essenziali.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non violati gli artt. 1346 c.c. e 1418 c.c. in relazione all'art. 117 TUB, omettendo di motivare sulla censura, svolta nel giudizio di primo grado, relativa all'omessa indicazione, per il tasso di interesse pattuito in contratto (UR 3 mesi), se il divisore applicabile fosse 365 giorni o 360 giorni.
In aggiunta, gli appellanti censurano il mancato rilievo della nullità del contratto di mutuo, in quanto gli interessi convenzionali sono pattuiti sulla base del tasso UR che è stato oggetto di manipolazione nell'ambito di una intesa anticoncorrenziale tra le principali banche europee. Nella prospettazione degli appellanti, la nullità sussisterebbe a prescindere dalla mancata partecipazione di all'intesa anticoncorrenziale. CP_1
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza ritenendo che essa non si sia pronunciata sulla circostanza che il piano di ammortamento alla francese non era stato espressamente indicato nelle condizioni contrattuali, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB
e nullità ex artt. 1418 e 1436 c.c., poiché il piano di ammortamento prescelto e il regime finanziario di capitalizzazione avrebbero determinato un incremento del TAN effettivo rispetto a quello pattuito.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto valida la fideiussione. Nella prospettazione degli appellanti essa dovrebbe essere qualificata come omnibus, poiché atta a garantire “eventuali modificazioni della operazione stessa che fossero da voi [i.e. da
] convenute con il debitore principale” e, quindi, in tesi, la concessione di ulteriore credito CP_1 da parte di , anche a diverse condizioni contrattuali. Quale fideiussione omnibus, essa CP_1 sarebbe dunque affetta da nullità ex art. 1938 c.c. per la mancata indicazione dell'importo massimo garantito. Essa sarebbe, inoltre, parzialmente nulla in quanto conforme allo schema anticoncorrenziale predisposto dall'ABI e, quindi, per effetto della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., nulla potrebbe essere preteso dal garante, considerato che il rapporto si è risolto nel 2013 e ha notificato il decreto ingiuntivo in data 6.4.2016. CP_1
Con il quarto motivo, i GN censurano la sentenza nella parte in cui ha rigettato Pt_2
l'istanza di CTU, che sarebbe necessaria alla luce dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello. Si è costituita in giudizio , contestando quanto dedotto ed eccepito dagli appellanti e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza del Tribunale di Milano e la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite.
Alla prima udienza gli appellanti non sono comparsi e il Consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 348 c.p.c. ad una successiva udienza, nella quale gli appellanti sono comparsi ed hanno formulato una istanza di sospensione ex art 283 c.p.c., dichiarata dal Collegio inammissibile.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c.
4.1. La decisione della Corte
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo, la parte appellante, come si è accennato, muove due distinte censure alla sentenza di primo grado: la prima riguarda la nullità della pattuizione sugli interessi per omessa indicazione del divisore dell'indice UR e la seconda riguarda la nullità del tasso UR per violazione del diritto della concorrenza.
La prima censura è infondata.
Come è stato già osservato in altra sentenza di questa Corte (v. App. Milano, 12.10.2025, n. 2696), la mancata pattuizione del divisore del tasso UR (360 o 365 giorni) non determina la nullità per indeterminatezza del tasso, ma rende applicabile il divisore 360, che è il divisore ufficiale.
Il D.M. 23.12.1998 stabilisce, infatti, che “A partire dal 30 dicembre 1998, il tasso che sostituisce il
RIBOR è l'EURIBOR, rilevato giornalmente alle ore 11,00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici”.
La seconda censura è inammissibile.
I GN deducono – per la prima volta nel corso del giudizio di appello – la nullità della Pt_2 clausola di determinazione degli interessi perché parametrata all'indice UR, oggetto di manipolazione anticoncorrenziale.
Per giurisprudenza costante, la nullità può essere rilevata e pronunciata in ogni stato e grado del processo (ex art. 1421 c.c.), ma a condizione che i fatti costitutivi su cui la nullità si fonda siano stati ritualmente allegati dalle parti [v. Cass., 20713/2023: “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione,
a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti”; Cass.,
36353/2021: “Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito”].
Nel caso di specie, gli appellanti hanno allegato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale relativa alla determinazione del tasso UR (accertata dalla Commissione nel 2013) per la prima volta nell'atto di appello e, pertanto, tardivamente.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la mancata indicazione espressa, nelle clausole del contratto di finanziamento, del piano di ammortamento e del relativo regime finanziario (in tesi, di capitalizzazione composta) oltre che l'applicazione, in concreto, di un TAN maggiore di quello pattuito.
Il motivo è privo di fondamento.
Sulla questione della mancata indicazione della modalità di ammortamento si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 15130/2024; v. anche Cass.
7382/2025 per i mutui a tasso variabile), escludendo che l'omessa indicazione nel contratto di mutuo della modalità di ammortamento (“alla francese”) possa determinare la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione dell'art. 117 TUB.
La suddetta giurisprudenza della S.C., alla quale questa Corte ritiene di uniformarsi, ha escluso altresì la nullità per la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto, che in ogni caso non comporta anatocismo vietato (v. Cass. 1587/25, in motivazione).
In punto di fatto si può poi rilevare che il contratto di mutuo per cui è causa riporta tutti i dati necessari per la determinabilità del suo oggetto e per il rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 117 TUB: il contratto, infatti, indica il capitale oggetto di mutuo, il numero e l'importo delle rate mensili, la decorrenza del rimborso rateale, il tasso di interesse variabile, l'indicatore sintetico di costo (ISC) e il TAEG.
Anche la censura per cui il tasso di interesse effettivo applicato sarebbe differente e maggiore rispetto al TAN pattuito risulta infondata, oltre che generica.
Per le ragioni già esposte, ciò non può derivare dall'ammortamento alla francese, né gli appellanti indicano a quanto ammonterebbe l'ipotetico tasso effettivo superiore che ritengono essere stato applicato.
Le medesime considerazioni valgono anche per il successivo accordo di riscadenziamento delle rate.
Con esso le parti si sono limitate a rimodulare le rate, pattuendo che “restano ferme le altre pattuizioni relative alle condizioni contrattuali del contratto (particolari e generali), non modificate con il presente atto”. In ragione di tale rinvio per relationem e dell'oggetto dell'accordo modificativo, i requisiti di determinabilità dell'oggetto e di trasparenza risultano pienamente rispettati.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale per non aver qualificato la fideiussione prestata da a favore di quale fideiussione omnibus e, Parte_2 CP_1 quindi, per averne escluso la nullità per violazione dell'art. 1938 c.c. e per essere conforme allo schema predisposto dall'ABI e ritenuto contrario al diritto della concorrenza.
Gli appellanti ritengono che la fideiussione debba essere qualificata come omnibus sulla base della seguente clausola, riportata nel testo della garanzia: la “fideiussione si intende prestata per il buon fine del debito maturato nei Vs. confronti dipendente dalla succitata operazione di finanziamento, anche a seguito di eventuali modificazioni della operazione stessa che fossero da voi convenute con il debitore principale”.
Secondo la tesi degli appellanti, il richiamo a “eventuali modificazioni” includerebbe la concessione di ulteriore credito e quindi estenderebbe la garanzia anche a debiti futuri.
Ritiene la Corte che anche questa doglianza sia priva di fondamento.
Dall'esame complessivo delle pattuizioni della fideiussione, infatti, non risulta che essa abbia ad oggetto debiti futuri:
- nelle premesse le parti fanno “riferimento alla richiesta del finanziamento del 700924” e quindi emerge la volontà di garantire un finanziamento già pattuito che, peraltro, non prevede la concessione di ulteriore credito rispetto a quello concesso con la stipula del contratto
- secondo la lett. a): “la fidejussione si intende espressamente prestata per il buon fine del debito maturato nei Vs. confronti dipendente dalla succitata operazione di finanziamento”: si fa riferimento a un debito già esistente (“maturato”) in riferimento a un finanziamento già pattuito (il n. 700924, richiamato nelle premesse) e non vi è riferimento a debiti futuri
- sempre nelle premesse è precisato che “la presente fidejussione è prestata, in particolare, per il pagamento alla Vs. società della complessiva somma di Euro 385.648,50 (pari al valore complessivo del finanziamento), nonché degli accessori tutti del debito principale e di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta” e, quindi, è individuato il credito garantito, già esistente, con l'indicazione dell'importo capitale.
Interpretando le clausole le une per mezzo delle altre (ex art. 1363 c.c.), la fideiussione non garantisce, quindi, debiti futuri, ma solo il debito, per capitale, interessi e spese, nascente dal finanziamento concesso a e cioè un credito già esistente. Parte_1 Anche la condotta successiva delle parti (ex art. 1362, co. 2, c.c.) depone in tal senso, poiché non risulta agli atti che sia stato preteso dal garante il pagamento di debiti diversi da quello citato.
Il riferimento a “eventuali modificazioni dell'operazione stessa [i.e. l'operazione di finanziamento], che fossero da Voi convenute con il debitore principale” deve quindi essere interpretato in senso restrittivo ex art. 1364 c.c., come limitato a eventuali vicende modificative (quale la rimodulazione delle rate, pattuita nel caso di specie) non idonee ad aumentare l'esposizione debitoria capitale.
Per le stesse ragioni la fideiussione prestata non rientra neppure nel perimetro dell'intesa restrittiva della concorrenza, accertata da Banca d'Italia con il provvedimento 55/2005, che ha riscontrato che
“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale per aver rigettato la richiesta di CTU econometrica per la rideterminazione dei rapporti dare-avere tra le parti.
Anche questo motivo risulta infondato.
Alla luce del rigetto dei precedenti motivi di appello, infatti, non occorre ricalcolare i rapporti dare- avere tra le parti.
L'appello deve essere, quindi, respinto e deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis art. 13 cit.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate secondo i valori medi dello scaglione applicabile, con esclusione della fase istruttoria, non svolta nel presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza o eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
9975/2023 del Tribunale di Milano;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra di loro, a rifondere a favore di Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 9.991,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.p.a.; 3. Dà atto che sussistono i presupposti ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
SS IL NN TO
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Francesco Marelli.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai GN:
Dott. NN TO - Presidente
Dott. Manuela Cortelloni - Consigliere
Dott. SS IL - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
UMBRIA(CENTRO COMMERCIO E AFFARI) INT. B/24 86170 ISERNIA presso lo studio dell'avv. CAPPELLU STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._6
UMBRIA(CENTRO COMMERCIO E AFFARI) INT. B/24 86170 ISERNIA presso lo studio dell'avv. CAPPELLU STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
Appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CONTE FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PELA' MARCELLA
( ) VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO;
C.F._5
Appellato Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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[...]
PQM
La Corte nella causa d'appello tra
[...]
Parte_3
e Controparte_1
Così deciso in Milano il 09/12/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
SS IL NN TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
NN TO Presidente
SS IL Consigliere rel.
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 167/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Isernia alla Via Umbria Int. b/24 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Stefano Cappellu (C.F. ) che li rappresenta e C.F._3 difende come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Freguglia n. 8/A presso lo Studio degli Avv.ti Fabrizio Conte (C.F. ) e C.F._4
LL LÀ (C.F. ), che la rappresentano e difendono come da procura in C.F._5 atti
APPELLATA
Conclusioni: Part Per e : Parte_2
Riformare, annullare e/o porre in non cale la sentenza del Tribunale di Milano – Giudice Dott.ssa
RA MA - n. 9975/2023, pubblicata il 12/12/2023 – RG 4318/2020 e notificata in data
15/12/2023, perché erronea, ingiusta ed illegittima per le violazioni di legge in narrativa esposte;
- per l'effetto, ed in via preliminare, ammettere la richiesta di CTU econometrica per la esatta determinazione dei rapporti di dare/avere per le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
- in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza, infondatezza, nullità e/o comunque
l'inesigibilità della pretesa creditoria di parte opposta, sia nell' an che nel quantum, per le causali di cui in narrativa;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la insussistenza, nullità e/o inesigibilità ed estinzione della presunta obbligazione fideiussoria asseritamente rilasciata il 11/04/2007 da , Parte_2 per i motivi di cui in narrativa, ad ogni relativa conseguenza di legge;
- quindi, rideterminare la somma de qua agitur al netto di ogni interesse e di eventuale capitalizzazione e/o comunque mediante ricalcolo del piano di ammortamento a tasso legale BOT - escludendo, quindi, l'effetto anatocistico, ovvero la capitalizzazione (con produzione di nuovi interessi) comunque connessa all'ammortamento alla francese, ma non espressamente convenuto tra le parti, e disporre la ripetizione, in favore di , di quanto risultasse versato Parte_1 indebitamente;
- solo in via subordinata, all'esito, dichiarare la compensazione per quantità corrispondenti di quanto indebitamente corrisposto dalla sig.ra con quanto risultasse eventualmente Pt_2 ancora dovuto alla . CP_1
Per Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione avversaria, previe le più opportune declaratorie,
in via principale, nel merito,
− rigettare ogni domanda formulata dagli appellanti poiché infondata per i motivi esposti in narrativa;
− confermare la sentenza n. 9975/2023 R.G. n. 4318/2020), pubblicata il 12.12.2023 e notificata il 15.12.2023, rigettando le domande e le istanze istruttorie avversarie formulate in primo grado e qui riproposte;
− condannare, in ogni caso, l'appellante a rifondere le spese ed onorari anche del presente secondo grado di giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Il procedimento monitorio
(di seguito, “ ”) richiedeva al Tribunale di Isernia una Controparte_1 CP_1
Pa ingiunzione di pagamento nei confronti di e (di seguito, congiuntamente, i Parte_2
“GN ) allegando che: Pt_2
- in data 17.4.2007, la signora aveva stipulato con il contratto di Parte_1 CP_1 finanziamento n. 700924 per l'importo di euro 260.000,00, da rimborsarsi in n. 82 rate mensili posticipate, al tasso variabile indicato in contratto;
- aveva prestato a favore di una fideiussione a garanzia del predetto Parte_2 CP_1 debito, rinunciando al beneficio della preventiva escussione e alle eccezioni di cui agli artt.
1945 e 1957 c.c.;
- in data 7.10.2013, aveva comunicato la risoluzione del contratto di finanziamento per CP_1
l'inadempimento della parte mutuataria;
- alla data di risoluzione era creditrice dell'importo complessivo di euro 148.406,53 CP_1
(di cui euro 109.433,83 per canoni scaduti e insoluti ed euro 38.972,70 per il capitale residuo), il tutto oltre a interessi di mora da calcolarsi sulla sola quota capitale, dalla scadenza al saldo.
richiedeva, pertanto, che fosse ingiunto ai GN , di pagare, in solido, a favore CP_1 Pt_2 della ricorrente la somma di euro 148.406,53, oltre a interessi di mora, spese e oneri del procedimento.
A supporto della domanda, produceva copia del contratto di finanziamento e della CP_1 fideiussione, un piano di ammortamento, la pagina di libro giornale con indicazione dell'erogazione e un accordo tra e , in data 25.10-2.12.2010, di ripianificazione CP_1 Parte_1 dell'ammortamento del debito residuo.
Il Tribunale di Isernia accoglieva il ricorso con decreto ingiuntivo n. 55/2016 pubblicato in data
3.3.2016.
2.L'opposizione davanti al Tribunale di Isernia
I GN proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo, in rito: Pt_2
- l'incompetenza del Tribunale di Isernia in forza della previsione dell'art. 19 del contratto di finanziamento con cui era stata pattuita la competenza esclusiva del Foro di Milano;
nel merito: - la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto e dell'accordo modificativo, perché non indicanti né il piano di ammortamento, né il tasso di interesse variabile applicato, né i relativi criteri di calcolo, né il tasso degli interessi moratori;
- la nullità per omessa indicazione nell'accordo modificativo dell'ISC/TAEG (ovvero del
TAE);
- la nullità della clausola di pattuizione degli interessi in quanto usurari ex art. 1815, co. 2, c.c.;
- in relazione alla posizione del fideiussore , la violazione dell'art. 1938 c.c. Parte_2
e, comunque, l'estinzione per decorso del termine ex art. 1957 c.c.
In via istruttoria chiedevano ammettersi CTU per la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la condanna degli opponenti al pagamento della somma oggetto di ingiunzione e alle spese di lite.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 368/2019, pubblicata in data 14.10.2019, accoglieva l'eccezione di incompetenza, indicando quale Giudice competente il Tribunale di Milano, e revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
3.La riassunzione davanti al Tribunale di Milano
riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Milano, concludendo come segue: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, ritenuta la propria competenza, nel merito,
1) accertato l'inadempimento della parte finanziata e del garante Parte_1 Parte_2 per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, condannarli, in solido fra loro, al pagamento dell'importo complessivo di € 148.406,53, oltre interessi convenzionali di mora e comunque non oltre il tasso soglia, da calcolarsi sulla sola quota capitale, da ogni scadenza sino all'effettivo saldo o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
2) rigettare, in ogni caso, ogni avversaria domanda in quanto infondata per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
3) condannare, infine, i signori e a pagare alla Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese e competenze del presente giudizio e di quelle anticipate”.
[...]
I GN si costituivano nel procedimento riassunto, formulando le seguenti domande: Pt_2
“Si conclude perché piaccia all'On.le Tribunale di Milano adito, in accoglimento delle dedotte causali, e disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta: - accertare e dichiarare l'insussistenza, infondatezza, nullità e/o comunque l'inesigibilità della pretesa creditoria di parte opposta, sia nell' an che nel quantum, per le causali di cui in narrativa;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la insussistenza, nullità e/o inesigibilità ed estinzione della presunta obbligazione fideiussoria asseritamente rilasciata il 11/04/2007 da , Parte_2 per i motivi di cui in narrativa, ad ogni relativa conseguenza di legge;
- quindi, rideterminare la somma de qua agitur al netto di ogni interesse e di eventuale capitalizzazione e/o comunque mediante ricalcolo del piano di ammortamento a tasso legale BOT - escludendo, quindi, l'effetto anatocistico, ovvero la capitalizzazione (con produzione di nuovi interessi) comunque connessa all'ammortamento alla francese, ma non espressamente convenuto tra le parti, e disporre la ripetizione, in favore di , di quanto risultasse versato Parte_1 indebitamente;
- solo in via subordinata, all'esito, dichiarare la compensazione per quantità corrispondenti di quanto indebitamente corrisposto dalla sig.ra con quanto risultasse eventualmente Pt_2 ancora dovuto alla . CP_1
Si rinnova la richiesta di ctu econometrica per l'esatta determinazione dei rapporti di dare/avere tra le parti secondo quanto esposto in narrativa.”
Il Tribunale di Milano, senza svolgere attività istruttoria, con la sentenza n. 9975/2023, pubblicata in data 12.12.2023, accoglieva la domanda di e condannava e CP_1 Parte_1 Pt_2
, in solido, al pagamento in favore di dell'importo di euro 148.406,53, oltre
[...] CP_1 interessi convenzionali di mora, da calcolarsi sulla sola quota capitale, da ogni scadenza sino all'effettivo saldo.
In motivazione, il Giudice di primo grado osservava che:
- l'eccezione di nullità per difetto di trasparenza era infondata: gli indici ISC e TAEG/ISC erano specificati nelle condizioni economiche contrattuali (punti b) e c)) e l'indicazione del
TAN non era necessaria, essendo sufficiente l'indicazione del TAEG;
- il piano di ammortamento 'alla francese' non violava il divieto di anatocismo, poiché calcolava gli interessi solo sulla quota capitale;
- l'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi perché usurari era infondata:
i GN non avevano adempiuto all'onere di allegazione a loro carico (come Pt_2 stabilito dalla giurisprudenza di legittimità) per ottenerne la declaratoria, nonché avevano omesso di considerare la presenza di una clausola di salvaguardia;
- erano infondate le eccezioni mosse in relazione alla fideiussione, che non poteva essere considerata una fideiussione omnibus e, pertanto, non violava l'art. 1938 c.c.; per la medesima ragione, essa non rientrava nell'ambito dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata da
Banca d'Italia e, pertanto, era valida la pattuizione della deroga all'art. 1957 c.c.;
- per tali ragioni, la richiesta CTU era irrilevante ai fini del decidere.
4.Il giudizio di appello
I GN hanno appellato davanti a questa Corte la sentenza di primo grado, sulla base di Pt_2 quattro motivi di impugnazione, di seguito riassunti per punti essenziali.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non violati gli artt. 1346 c.c. e 1418 c.c. in relazione all'art. 117 TUB, omettendo di motivare sulla censura, svolta nel giudizio di primo grado, relativa all'omessa indicazione, per il tasso di interesse pattuito in contratto (UR 3 mesi), se il divisore applicabile fosse 365 giorni o 360 giorni.
In aggiunta, gli appellanti censurano il mancato rilievo della nullità del contratto di mutuo, in quanto gli interessi convenzionali sono pattuiti sulla base del tasso UR che è stato oggetto di manipolazione nell'ambito di una intesa anticoncorrenziale tra le principali banche europee. Nella prospettazione degli appellanti, la nullità sussisterebbe a prescindere dalla mancata partecipazione di all'intesa anticoncorrenziale. CP_1
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza ritenendo che essa non si sia pronunciata sulla circostanza che il piano di ammortamento alla francese non era stato espressamente indicato nelle condizioni contrattuali, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB
e nullità ex artt. 1418 e 1436 c.c., poiché il piano di ammortamento prescelto e il regime finanziario di capitalizzazione avrebbero determinato un incremento del TAN effettivo rispetto a quello pattuito.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto valida la fideiussione. Nella prospettazione degli appellanti essa dovrebbe essere qualificata come omnibus, poiché atta a garantire “eventuali modificazioni della operazione stessa che fossero da voi [i.e. da
] convenute con il debitore principale” e, quindi, in tesi, la concessione di ulteriore credito CP_1 da parte di , anche a diverse condizioni contrattuali. Quale fideiussione omnibus, essa CP_1 sarebbe dunque affetta da nullità ex art. 1938 c.c. per la mancata indicazione dell'importo massimo garantito. Essa sarebbe, inoltre, parzialmente nulla in quanto conforme allo schema anticoncorrenziale predisposto dall'ABI e, quindi, per effetto della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., nulla potrebbe essere preteso dal garante, considerato che il rapporto si è risolto nel 2013 e ha notificato il decreto ingiuntivo in data 6.4.2016. CP_1
Con il quarto motivo, i GN censurano la sentenza nella parte in cui ha rigettato Pt_2
l'istanza di CTU, che sarebbe necessaria alla luce dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello. Si è costituita in giudizio , contestando quanto dedotto ed eccepito dagli appellanti e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza del Tribunale di Milano e la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite.
Alla prima udienza gli appellanti non sono comparsi e il Consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 348 c.p.c. ad una successiva udienza, nella quale gli appellanti sono comparsi ed hanno formulato una istanza di sospensione ex art 283 c.p.c., dichiarata dal Collegio inammissibile.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c.
4.1. La decisione della Corte
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo, la parte appellante, come si è accennato, muove due distinte censure alla sentenza di primo grado: la prima riguarda la nullità della pattuizione sugli interessi per omessa indicazione del divisore dell'indice UR e la seconda riguarda la nullità del tasso UR per violazione del diritto della concorrenza.
La prima censura è infondata.
Come è stato già osservato in altra sentenza di questa Corte (v. App. Milano, 12.10.2025, n. 2696), la mancata pattuizione del divisore del tasso UR (360 o 365 giorni) non determina la nullità per indeterminatezza del tasso, ma rende applicabile il divisore 360, che è il divisore ufficiale.
Il D.M. 23.12.1998 stabilisce, infatti, che “A partire dal 30 dicembre 1998, il tasso che sostituisce il
RIBOR è l'EURIBOR, rilevato giornalmente alle ore 11,00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici”.
La seconda censura è inammissibile.
I GN deducono – per la prima volta nel corso del giudizio di appello – la nullità della Pt_2 clausola di determinazione degli interessi perché parametrata all'indice UR, oggetto di manipolazione anticoncorrenziale.
Per giurisprudenza costante, la nullità può essere rilevata e pronunciata in ogni stato e grado del processo (ex art. 1421 c.c.), ma a condizione che i fatti costitutivi su cui la nullità si fonda siano stati ritualmente allegati dalle parti [v. Cass., 20713/2023: “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione,
a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti”; Cass.,
36353/2021: “Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito”].
Nel caso di specie, gli appellanti hanno allegato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale relativa alla determinazione del tasso UR (accertata dalla Commissione nel 2013) per la prima volta nell'atto di appello e, pertanto, tardivamente.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la mancata indicazione espressa, nelle clausole del contratto di finanziamento, del piano di ammortamento e del relativo regime finanziario (in tesi, di capitalizzazione composta) oltre che l'applicazione, in concreto, di un TAN maggiore di quello pattuito.
Il motivo è privo di fondamento.
Sulla questione della mancata indicazione della modalità di ammortamento si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 15130/2024; v. anche Cass.
7382/2025 per i mutui a tasso variabile), escludendo che l'omessa indicazione nel contratto di mutuo della modalità di ammortamento (“alla francese”) possa determinare la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione dell'art. 117 TUB.
La suddetta giurisprudenza della S.C., alla quale questa Corte ritiene di uniformarsi, ha escluso altresì la nullità per la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto, che in ogni caso non comporta anatocismo vietato (v. Cass. 1587/25, in motivazione).
In punto di fatto si può poi rilevare che il contratto di mutuo per cui è causa riporta tutti i dati necessari per la determinabilità del suo oggetto e per il rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 117 TUB: il contratto, infatti, indica il capitale oggetto di mutuo, il numero e l'importo delle rate mensili, la decorrenza del rimborso rateale, il tasso di interesse variabile, l'indicatore sintetico di costo (ISC) e il TAEG.
Anche la censura per cui il tasso di interesse effettivo applicato sarebbe differente e maggiore rispetto al TAN pattuito risulta infondata, oltre che generica.
Per le ragioni già esposte, ciò non può derivare dall'ammortamento alla francese, né gli appellanti indicano a quanto ammonterebbe l'ipotetico tasso effettivo superiore che ritengono essere stato applicato.
Le medesime considerazioni valgono anche per il successivo accordo di riscadenziamento delle rate.
Con esso le parti si sono limitate a rimodulare le rate, pattuendo che “restano ferme le altre pattuizioni relative alle condizioni contrattuali del contratto (particolari e generali), non modificate con il presente atto”. In ragione di tale rinvio per relationem e dell'oggetto dell'accordo modificativo, i requisiti di determinabilità dell'oggetto e di trasparenza risultano pienamente rispettati.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale per non aver qualificato la fideiussione prestata da a favore di quale fideiussione omnibus e, Parte_2 CP_1 quindi, per averne escluso la nullità per violazione dell'art. 1938 c.c. e per essere conforme allo schema predisposto dall'ABI e ritenuto contrario al diritto della concorrenza.
Gli appellanti ritengono che la fideiussione debba essere qualificata come omnibus sulla base della seguente clausola, riportata nel testo della garanzia: la “fideiussione si intende prestata per il buon fine del debito maturato nei Vs. confronti dipendente dalla succitata operazione di finanziamento, anche a seguito di eventuali modificazioni della operazione stessa che fossero da voi convenute con il debitore principale”.
Secondo la tesi degli appellanti, il richiamo a “eventuali modificazioni” includerebbe la concessione di ulteriore credito e quindi estenderebbe la garanzia anche a debiti futuri.
Ritiene la Corte che anche questa doglianza sia priva di fondamento.
Dall'esame complessivo delle pattuizioni della fideiussione, infatti, non risulta che essa abbia ad oggetto debiti futuri:
- nelle premesse le parti fanno “riferimento alla richiesta del finanziamento del 700924” e quindi emerge la volontà di garantire un finanziamento già pattuito che, peraltro, non prevede la concessione di ulteriore credito rispetto a quello concesso con la stipula del contratto
- secondo la lett. a): “la fidejussione si intende espressamente prestata per il buon fine del debito maturato nei Vs. confronti dipendente dalla succitata operazione di finanziamento”: si fa riferimento a un debito già esistente (“maturato”) in riferimento a un finanziamento già pattuito (il n. 700924, richiamato nelle premesse) e non vi è riferimento a debiti futuri
- sempre nelle premesse è precisato che “la presente fidejussione è prestata, in particolare, per il pagamento alla Vs. società della complessiva somma di Euro 385.648,50 (pari al valore complessivo del finanziamento), nonché degli accessori tutti del debito principale e di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta” e, quindi, è individuato il credito garantito, già esistente, con l'indicazione dell'importo capitale.
Interpretando le clausole le une per mezzo delle altre (ex art. 1363 c.c.), la fideiussione non garantisce, quindi, debiti futuri, ma solo il debito, per capitale, interessi e spese, nascente dal finanziamento concesso a e cioè un credito già esistente. Parte_1 Anche la condotta successiva delle parti (ex art. 1362, co. 2, c.c.) depone in tal senso, poiché non risulta agli atti che sia stato preteso dal garante il pagamento di debiti diversi da quello citato.
Il riferimento a “eventuali modificazioni dell'operazione stessa [i.e. l'operazione di finanziamento], che fossero da Voi convenute con il debitore principale” deve quindi essere interpretato in senso restrittivo ex art. 1364 c.c., come limitato a eventuali vicende modificative (quale la rimodulazione delle rate, pattuita nel caso di specie) non idonee ad aumentare l'esposizione debitoria capitale.
Per le stesse ragioni la fideiussione prestata non rientra neppure nel perimetro dell'intesa restrittiva della concorrenza, accertata da Banca d'Italia con il provvedimento 55/2005, che ha riscontrato che
“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale per aver rigettato la richiesta di CTU econometrica per la rideterminazione dei rapporti dare-avere tra le parti.
Anche questo motivo risulta infondato.
Alla luce del rigetto dei precedenti motivi di appello, infatti, non occorre ricalcolare i rapporti dare- avere tra le parti.
L'appello deve essere, quindi, respinto e deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis art. 13 cit.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate secondo i valori medi dello scaglione applicabile, con esclusione della fase istruttoria, non svolta nel presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza o eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
9975/2023 del Tribunale di Milano;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra di loro, a rifondere a favore di Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 9.991,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.p.a.; 3. Dà atto che sussistono i presupposti ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
SS IL NN TO
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Francesco Marelli.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai GN:
Dott. NN TO - Presidente
Dott. Manuela Cortelloni - Consigliere
Dott. SS IL - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
UMBRIA(CENTRO COMMERCIO E AFFARI) INT. B/24 86170 ISERNIA presso lo studio dell'avv. CAPPELLU STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._6
UMBRIA(CENTRO COMMERCIO E AFFARI) INT. B/24 86170 ISERNIA presso lo studio dell'avv. CAPPELLU STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
Appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CONTE FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PELA' MARCELLA
( ) VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO;
C.F._5
Appellato Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Email_1
[...]
PQM
La Corte nella causa d'appello tra
[...]
Parte_3
e Controparte_1
Così deciso in Milano il 09/12/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
SS IL NN TO