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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12098/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marcello Longo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 29 dicembre 2021 ha chiesto che l' Parte_1 CP_1
venga condannata al pagamento di € 23.003,15, oltre accessori e contributi
[...]
. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente, pediatra di libera scelta in CP_2 rapporto con l' , ha dedotto che tra gennaio 2008 e giugno 2011 le indennità CP_1 corrisposte dall' in favore delle associazioni “in gruppo” sarebbero CP_1 inferiori al percentuale (10%) stabilita in sede di contrattazione collettiva, cosicché la quota rimanente sarebbe dovuta essere ripartita tra i pediatri aderenti all'associazionismo semplice, con un credito in suo favore pari alla somma azionata in giudizio (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' , ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_3 contumace.
1 Ciò detto, va osservato quanto segue.
Il quadro normativo di riferimento.
L'art. 47, comma 8, del d.P.R. 272/2000 demanda ad accordi regionali la determinazione delle tariffe riferite al compenso per la pediatria di gruppo e delle percentuali massime degli assistiti in ambito regionale da riservare ai pediatri per lo svolgimento dell'attività di gruppo.
L'art.
2.2 dell'Accordo Integrativo Regionale del 2004 stabilisce che a ciascun pediatra sono liquidate mensilmente le competenze relative alle scelte di cui è titolare secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 7, del d.P.R. 272/2000.
Il preaccordo sottoscritto dalla Regione Siciliana con le organizzazioni sindacali di categoria il 22 ottobre 2009 stabiliva, innanzitutto, che fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo (sopravvenuto il 22 luglio 2011) ai pediatri di libera scelta costituiti in associazione sarebbe stata corrisposta una specifica indennità nei limiti delle percentuali del 55% per le associazioni semplici e del 10% per le associazioni di gruppo;
in secondo luogo, che, “ferme restando le percentuali sopra definite, qualora a livello provinciale i sanitari Cont aventi diritto ad una delle indennità risultassero inferiori alla percentuali stabilite, l' provvederà, se necessario, a stornare il budget rimasto all'altra indennità”.
La pretesa attorea si basa su quest'ultimo atto, cosicché è questo che dovrà tenersi presente per verificare la sussistenza del credito controverso.
La pretesa della ricorrente.
Parte ricorrente ha sostenuto che negli anni dal 2008 al 2011 l'indennità dell'associazionismo di gruppo sarebbe stata corrisposta ai pediatri di libera scelta in percentuali ben inferiori alla soglia del 10%, cosicché, in base al preaccordo richiamato, l' avrebbe dovuto stornare il budget residuo in favore dei pediatri CP_1 costituiti in associazioni di gruppo oltre la percentuale (raggiunta) del 55% (cfr. ricorso).
Ebbene, la pretesa della non può trovare accoglimento perché è evidente che, Pt_1 anche aderendo alla sua interpretazione, elemento costitutivo del diritto di cui si discute è l'esistenza di un budget da stornare da un'indennità ad un'altra.
A ben guardare, però, l'esistenza di tale elemento costitutivo è del tutto rimasta sfornita di prova, risultando evidentemente irrilevanti i dati percentuali dei pediatri costituiti in associazioni di gruppo che avevano ricevuto la relativa indennità negli anni tra il 2008 ed il 2011.
Le superiori considerazioni, già da sole, ostano all'accoglimento del ricorso.
Se ciò non bastasse, non può trascurarsi che, ancor prima, anche l'interpretazione della norma contrattuale proposta in ricorso solleva delle perplessità.
L'espressione “ferme restando le percentuali sopra definite” seguita da quella “se necessario”, secondo questo giudice, sembrerebbe deporre a favore di un'interpretazione per cui lo
2 storno di budget sarebbe dovuto avvenire nel caso in cui i pediatri aventi diritto ad un'indennità siano inferiori alla percentuale stabilita (come pacificamente avvenuto nella fattispecie), ma soltanto per il pagamento degli aventi diritti dell'altra indennità nei limiti della percentuale massima di quest'ultima (senza, dunque, che possa avvenire uno sforamento delle percentuali massime previste per ciascuna indennità).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto e nessuna statuizione va assunta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., visto che la parte vittoriosa è rimasta contumace.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , CP_1
rigetta il ricorso.
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12098/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marcello Longo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 29 dicembre 2021 ha chiesto che l' Parte_1 CP_1
venga condannata al pagamento di € 23.003,15, oltre accessori e contributi
[...]
. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente, pediatra di libera scelta in CP_2 rapporto con l' , ha dedotto che tra gennaio 2008 e giugno 2011 le indennità CP_1 corrisposte dall' in favore delle associazioni “in gruppo” sarebbero CP_1 inferiori al percentuale (10%) stabilita in sede di contrattazione collettiva, cosicché la quota rimanente sarebbe dovuta essere ripartita tra i pediatri aderenti all'associazionismo semplice, con un credito in suo favore pari alla somma azionata in giudizio (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' , ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_3 contumace.
1 Ciò detto, va osservato quanto segue.
Il quadro normativo di riferimento.
L'art. 47, comma 8, del d.P.R. 272/2000 demanda ad accordi regionali la determinazione delle tariffe riferite al compenso per la pediatria di gruppo e delle percentuali massime degli assistiti in ambito regionale da riservare ai pediatri per lo svolgimento dell'attività di gruppo.
L'art.
2.2 dell'Accordo Integrativo Regionale del 2004 stabilisce che a ciascun pediatra sono liquidate mensilmente le competenze relative alle scelte di cui è titolare secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 7, del d.P.R. 272/2000.
Il preaccordo sottoscritto dalla Regione Siciliana con le organizzazioni sindacali di categoria il 22 ottobre 2009 stabiliva, innanzitutto, che fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo (sopravvenuto il 22 luglio 2011) ai pediatri di libera scelta costituiti in associazione sarebbe stata corrisposta una specifica indennità nei limiti delle percentuali del 55% per le associazioni semplici e del 10% per le associazioni di gruppo;
in secondo luogo, che, “ferme restando le percentuali sopra definite, qualora a livello provinciale i sanitari Cont aventi diritto ad una delle indennità risultassero inferiori alla percentuali stabilite, l' provvederà, se necessario, a stornare il budget rimasto all'altra indennità”.
La pretesa attorea si basa su quest'ultimo atto, cosicché è questo che dovrà tenersi presente per verificare la sussistenza del credito controverso.
La pretesa della ricorrente.
Parte ricorrente ha sostenuto che negli anni dal 2008 al 2011 l'indennità dell'associazionismo di gruppo sarebbe stata corrisposta ai pediatri di libera scelta in percentuali ben inferiori alla soglia del 10%, cosicché, in base al preaccordo richiamato, l' avrebbe dovuto stornare il budget residuo in favore dei pediatri CP_1 costituiti in associazioni di gruppo oltre la percentuale (raggiunta) del 55% (cfr. ricorso).
Ebbene, la pretesa della non può trovare accoglimento perché è evidente che, Pt_1 anche aderendo alla sua interpretazione, elemento costitutivo del diritto di cui si discute è l'esistenza di un budget da stornare da un'indennità ad un'altra.
A ben guardare, però, l'esistenza di tale elemento costitutivo è del tutto rimasta sfornita di prova, risultando evidentemente irrilevanti i dati percentuali dei pediatri costituiti in associazioni di gruppo che avevano ricevuto la relativa indennità negli anni tra il 2008 ed il 2011.
Le superiori considerazioni, già da sole, ostano all'accoglimento del ricorso.
Se ciò non bastasse, non può trascurarsi che, ancor prima, anche l'interpretazione della norma contrattuale proposta in ricorso solleva delle perplessità.
L'espressione “ferme restando le percentuali sopra definite” seguita da quella “se necessario”, secondo questo giudice, sembrerebbe deporre a favore di un'interpretazione per cui lo
2 storno di budget sarebbe dovuto avvenire nel caso in cui i pediatri aventi diritto ad un'indennità siano inferiori alla percentuale stabilita (come pacificamente avvenuto nella fattispecie), ma soltanto per il pagamento degli aventi diritti dell'altra indennità nei limiti della percentuale massima di quest'ultima (senza, dunque, che possa avvenire uno sforamento delle percentuali massime previste per ciascuna indennità).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto e nessuna statuizione va assunta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., visto che la parte vittoriosa è rimasta contumace.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , CP_1
rigetta il ricorso.
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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