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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3798 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Roncaglia e CodiceFiscale_2
Francesca Obici del Foro di Modena - attori contro
(cod.fisc. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._3
avv. Claudio Previdi ed Eliana Abbati del Foro di Modena - convenuta e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “accertamento di paternità”.
Conclusioni degli attori:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
1 - Accertarsi e dichiararsi che il Sig. , nato a [...], il Persona_1
27/07/1939 e deceduto in data 16/12/2015 è il padre della Sig.ra nata a Parte_1
Modena il 09/11/1965 e del Sig. , nato a [...] il [...] e, per Parte_2
l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modena, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sull'atto di nascita
Dichiararsi compensate le spese di lite, fatta eccezione per le spese di CTU, le quali verranno poste a carico di parte convenuta per il solo saldo della residua somma derivante dall'anticipo già versato e il totale liquidato dal GI a favore del Dott.
Pasquale Linarello.
L'anticipo di € 1.141,92 // già versato dagli attori al CTU rimarrà a carico degli stessi”.
Conclusioni della convenuta:
“Ogni avversa e/o contraria istanza eccezione e conclusione rigettata.
La sig.ra si rimette a giustizia in ordine alla domanda formulata Controparte_1
dai sig.ri e nel presente giudizio, con la quale hanno Parte_1 Parte_2
chiesto l'accertamento e la conseguente dichiarazione che il sig. Persona_1
è il loro padre naturale.
Dichiararsi compensate le spese di lite, fatta eccezione per le spese di CTU, le quali verranno poste a carico di parte convenuta per il solo saldo della residua somma derivante dall'anticipo già versato e il totale liquidato dal GI a favore del Dott.
Pasquale Linarello.
L'anticipo di € 1.141,92 // già versato dagli attori al CTU rimarrà a carico degli stessi”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 I fratelli e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
quale figlia e unica erede di esponendo che il 12 luglio
[...] Persona_1
1964 e avevano contratto matrimonio a Ravarino Parte_3 Controparte_2
(Modena); che durante la convivenza matrimoniale erano nati gli attori, Parte_1
e che il 10 febbraio 1985 era deceduto a Modena Parte_2 Controparte_2
che dopo la morte di quest'ultimo, i due fratelli erano venuti a conoscenza dalla madre, della circostanza che la stessa, durante il matrimonio, aveva Parte_3
intrattenuto una relazione extraconiugale con nato a [...] Persona_1
(Bologna) il 27 luglio 1939 e che, nonostante gli stessi e risultassero fin Pt_1 Pt_2
dalla nascita figli legittimi di erano in realtà entrambi figli naturali di Controparte_2
che a sua volta era deceduto. Persona_1
Gli attori affermavano che era loro interesse ottenere chiarezza e il riconoscimento della loro naturale paternità; che a tal fine avevano promosso davanti al Tribunale di Modena procedimento per ottenere l'accertamento e il disconoscimento della paternità del padre “legittimo” che tale Controparte_2
procedimento si era concluso con la sentenza n. 1009/2022, pubblicata in data 16 agosto 2022 e divenuta definitiva il 3 ottobre 2022; che con tale sentenza il Tribunale di Modena in composizione collegiale aveva accertato e dichiarato “che il Sig. CP_2
deceduto in data 10/02/1985 non è il padre biologico di nata a
[...] Parte_1
Modena il 09/11/1965 nè di nato a [...] il [...]”; che, preso Parte_2
atto dell'accertamento formalizzato nella richiamata sentenza, gli attori intendevano promuovere azione ex art 269 c.c., per ottenere, in presenza dei presupposti, il riconoscimento della paternità legittima;
che il 16 dicembre 2015 era deceduto presunto padre naturale degli odierni attori, sepolto nel cimitero Persona_1
di VA (Bologna); che il durante la sua vita, aveva intrattenuto una Per_1
relazione more uxorio con nata a [...] il [...] e Persona_2
dalla loro unione era nata, in data 11 novembre 1976, legalmente Controparte_1
3 riconosciuta dallo stesso che verosimilmente gli odierni attori erano figli Per_1
naturali di per cui era loro interesse proporre azione diretta ad Persona_1
ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di Persona_1
che ai sensi dell'art. 276 c.c. per l'esperimento della suddetta azione erano
[...]
litisconsorti necessari il presunto padre o, in sua mancanza, gli eredi dello stesso;
che essendo deceduto il presunto padre l'azione de qua doveva Persona_1
necessariamente proporsi nei confronti degli eredi, che attualmente risultavano essere la sola figlia Controparte_1
Sulla base di tali premesse, e chiedevano che il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Bologna accertasse e dichiarasse che nato a Persona_1
VA (Bologna) il 27 luglio 1939 e deceduto in data 16 dicembre 2015, è il padre degli attori e che, per l'effetto, ordinasse all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Modena di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sull'atto di nascita, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la quale affermava di essere stata Controparte_1
coinvolta, suo malgrado, in una vicenda che la vedeva estranea, “riconducibile a
(presunte) condotte del padre e della madre degli attori, che forse” avrebbero potuto cercare di “ottenere chiarezza e il riconoscimento della naturale paternità” “quando il sig. era ancora in vita”, “sia per i comprensibili sconvolgimenti emotivi e Per_1
familiari che un'azione, quale quella promossa, inevitabilmente comporta, costringendo la sig.ra a “fare i conti” con un fatto del passato a lei ignoto, Per_1
certamente molto significativo per la sua esistenza, senza più alcuna possibilità di confrontare con il padre”, “sia e soprattutto per quel che in questa sede più interessa”, per la necessità di “procedere alla riesumazione della salma del sig. Persona_1
necessaria per ottenere risultati scientificamente attendibili”.
[...]
4 La convenuta chiedeva quindi il rigetto della domanda formulata dagli attori, qualora non fosse “provata con estrema certezza la paternità naturale del sig.
, con vittoria di spese di lite. Persona_1
Concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e depositate le memorie autorizzate e dei documenti, il Giudice istruttore disponeva procedersi ad una c.t.u. “genetica /DNA, accertamento non invasivo, per accertare la compatibilità genetica tra gli attori e il sig. e la relativa paternità Persona_1
naturale”.
Ultimato e depostato l'elaborato peritale e respinta la residua istanza istruttoria degli attori, il Giudice fissava l'udienza conclusiva.
Precisate dunque le conclusioni, così come sopra riportate, e depositati gli scritti difensivi finali, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va rilevato, in primo luogo, che con sentenza definitiva del Tribunale di
Modena 16 agosto 2022, n. 1006, è stato accertato che non è il padre Controparte_2
biologico degli attori (documento n. 1 della parte attrice).
Dalla c.t.u. effettuata nel presente giudizio dal dott. Pasquale Linarello e depositata il 18 settembre 2024, risulta inoltre che “dal confronto diretto del profilo genetico di con quello di e quello di Persona_1 Parte_1 Parte_2
sono emerse compatibilità genetiche, pertanto i soggetti condividono per metà
[...]
l'assetto genetico, sebbene si segnala per il profilo genetico di una Parte_2
mutazione nella regione D16S539. Dal calcolo biostatistico effettuato emergono poi indicazioni decisive e dirimenti a favore dell'ipotesi di paternità tra
[...]
e nonché tra e Per_1 Parte_1 Persona_1 Parte_2
(probabilità di paternità = 99,9999 %). In altre parole, in base alle analisi dei polimorfismi del DNA effettuate, è possibile affermare che sia Persona_1
padre naturale di e di ” (v. pag. 18 dell'elaborato Parte_1 Parte_2
peritale).
5 Gli accertamenti e le indagini compiute dal c.t.u. appaiono corretti, convincenti ed immuni da vizi logici e non sono stati contestati dalle parti, essendosi la convenuta rimessa a giustizia in ordine alla domanda degli attori, dopo gli esiti della consulenza tecnica. Le conclusioni cui è pervenuto il perito d'ufficio, avvalorate anche dagli altri elementi probatori portati dagli attori, ed in particolare dalla lettera a firma
[...]
in data 4 maggio 2018 (documento n. 8 della parte attrice), vengono pertanto Per_3
fatte proprie dal Collegio.
Deve dunque essere dichiarato che nato a [...] Persona_1
(Bologna) il 27 luglio 1939 e deceduto a Bologna il 16 dicembre 2015 è il padre biologico degli attori nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...]. Va conseguentemente ordinato
[...]
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modena di procedere all'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di e di Parte_1
Parte_2
Così come richiesto dalle parti, le spese processuali si compensano integralmente, ad eccezione delle spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa con il provvedimento del 14 novembre 2024, le quali restano a carico degli attori, quanto all'anticipo di euro 1.141,92, già versato al c.t.u. e vengono poste a carico della convenuta, quanto al residuo.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna, decidendo definitivamente, così provvede:
a) dichiara che nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto a Bologna il 16 dicembre 2015, è il padre di nata a [...] il Parte_1
9 novembre 1965 e di nato a [...] il [...]; Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nell'atto di nascita degli attori;
6 c) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
d) pone a carico degli attori e della convenuta il pagamento del compenso liquidato in corso di causa in favore del c.t.u., secondo la ripartizione indicata dalle parti nelle proprie conclusioni.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 1° aprile 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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