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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quarta sezione civile, in composizione collegiale e nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Salvatore Scalera Presidente
Dott.ssa Valentina Gigante Giudice relatore
Dott.ssa Maria Feola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1481/2015 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco D'Atri, C.F._2 con quest'ultimo elettivamente domiciliate in Santa Maria Capua Vetere, alla Via R. D'Angiò, 40;
ATTRICI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, _1 C.F._3 dagli Avv.ti Giuliano Montuori, Francesco Giusti ed Edmondo Pacelli, con questi ultimi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Capua alla Via Ponte Vecchio Romano, 18;
CONVENUTA
NONCHE' (c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2 C.F._4 dall'Avv. Edgardo Altieri, con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, Via degli Scipioni, 235;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.2.15, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio e esponendo: _1 Controparte_2
1) che, in data 15.5.14, decedeva in San Felice a Cancello DI VANO CARMINE, lasciando quali eredi le attrici -coniuge in regime di comunione legale – e Parte_1 Controparte_3 nonché l'altro figlio (quest'ultimo riconosciuto con sentenza resa dal Tribunale in Controparte_2 epigrafe all'esito del giudizio di accertamento di paternità);
2) che il de cuius, con testamento olografo reso pubblico in data 12.6.14 presso il notaio Persona_1
in Gaeta -rep. n. 30226 racc. n. 10885- aveva disposto dei propri beni, lasciando, in particolare,
[...] alla convenuta tutti i beni siti in Gaeta, acquistati in regime di comunione legale;
_1
3) di voler impugnare detto testamento per difetto di forma, giacché non conforme a quanto disposto dagli artt. 602 e 606 c.c. in quanto falso, apocrifo e con firma non apposta dal de cuius, secondo quanto anche ritenuto dal perito grafico dott. che tale testamento risulta inoltre lesivo Persona_2 della quota di legittima loro spettante;
4) di aver interesse ad agire per ottenere la declaratoria di nullità del testamento in commento, conseguendo dalla pronuncia un accrescimento delle quote di legittima loro spettanti.
Alla luce di quanto esposto, le attrici hanno concluso chiedendo: “accertare e dichiarare nullo il testamento del 16.04.2013 pubblicato in Formia il 19.06.2014 n. 30226 repertorio n. 10885 raccolta del sig. Di AN IN deceduto in San Felice a Cancello il 15.05.2014 “perché falso, apocrifo, non apposto dal de cuius”, carente dei requisiti di cui agli art 602 e 606 del c.c., circostanze tutte che non consentono di ritenerlo un valido testamento olografo;
dichiarare la falsità materiale della scheda testamentaria de quo, accertando che l'intero documento non è autografo in quanto non vergato dal Di AN IN, in ogni caso adottare ogni conseguenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità e per l'effetto condannare parte convenuta al ristoro altresì delle spese, diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il convenuto
[...]
, il quale ha preliminarmente precisato di essere erede legittimo del de cuius Di AN CP_2
IN in qualità di suo figlio naturale, come riconosciuto dalla sentenza resa dal Tribunale in epigrafe pubblicata in data 16.7.2009. Ha inoltre dedotto la falsità del testamento versato in atti, giacché non scritto di pugno dal de cuius;
ha aderito quindi alla domanda proposta dalle attrici, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare, nullità del testamento e della sottoscrizione del testamento olografo reso pubblico in data 12/06/2014 Rep. 30226 e Racc. 10885 registrato in Formia il 19/06/2014” vinte le spese di lite.
Con comparsa tardivamente depositata -in data 13.7.15-, si è costituita in giudizio _1
, la quale ha chiesto rigettarsi la domanda proposta, risultando il testamento impugnato scritto,
[...] datato e sottoscritto dal de cuius Di AN IN, come tale pienamente conforme ai requisiti di legge di cui agli artt. 602 ss. c.c. La convenuta ha inoltre contestato la perizia redatta dal consulente di parte attrice, evidenziando che la stessa, oltre ad essere stata eseguita sulla fotocopia del testamento, non ha tenuto debitamente conto del complessivo quadro clinico del de cuius, affetto da problemi di alcolismo, senz'altro incidenti sulla capacità di scrittura. Per quanto esposto, la convenuta ha concluso chiedendo: “Accertare e dichiarare pienamente valido il testamento olografo impugnato in quanto rispettoso di tutti gli elementi richiesti dalla legge e per l'effetto rigettare la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto” vinte le spese.
Alla prima udienza, tenutasi in data 15.7.15, parte attrice ha provveduto al deposito del certificato ex art. 335 c.p.p. del 3.7.15, dal quale risultava l'iscrizione nel registro degli indagati della convenuta per i reati connessi alla pubblicazione del testamento oggetto di causa;
tutte le parti _1 hanno inoltre chiesto concedersi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Il precedente Giudice istruttore, rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha all'uopo concesso termine di quindici giorni, rinviando la causa all'udienza del 23.3.16; a tale ultima udienza, ha concesso termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando per l'adozione di eventuali provvedimenti istruttori all'udienza del 2.2.17.
Nelle more della decorrenza dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la convenuta ha chiesto _1 di essere autorizzata al ritiro, presso il Notaio , dell'originale del testamento olografo Per_1 impugnato, nonché al deposito dello stesso in cassaforte. Il precedente Giudice istruttore, con provvedimento del 14.6.16, ha autorizzato quanto richiesto, disponendo la custodia in cassaforte.
Nonostante, poi, l'omesso deposito, da parte della convenuta, del testamento in originale, il fascicolo
è stato comunque custodito dalla Cancelleria in cassaforte. Con successiva ordinanza del 25.4.17, il precedente Giudice istruttore, considerate le prove orali articolate dalle parti ininfluenti ai fini del decidere, ha ritenuto la causa matura per la decisione, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24.10.18.
A tale udienza, parte attrice ha rappresentato di essersi costituita parte civile nel procedimento penale a carico della convenuta oramai in fase dibattimentale. Con ordinanza del 23.11.18, _1 resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il precedente Giudice istruttore ha invitato le parti a dedurre, ex art. 101 c.p.c., in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio civile per pregiudizialità penale -art. 295 c.p.c.-; ha altresì invitato parte attrice a produrre i capi di imputazione a carico della convenuta.
Con successiva ordinanza del 26.4.19, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
27.3.19, il precedente Giudice istruttore, ritenuto che, da un lato, alla luce dei capi di imputazione e delle domande spiegate, l'accertamento della falsità materiale del testamento de quo rappresentasse un passaggio necessario della decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa attorea e che, dall'altro, l'accertamento del reato, del quale era imputata la convenuta (artt. 485, 491 e 476
c.p.), consistesse proprio nella redazione materiale di un falso testamento, ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 654 c.p.p., disponendo pertanto la sospensione del giudizio a norma dell'art. 295 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 20.5.21, parte attrice, dando atto dell'intervenuta definizione del procedimento penale con sentenza di condanna del 15.9.20, ha chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio. All'udienza del 20.10.21, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
a seguito di una serie di rinvii dovuti ad esigenze del ruolo, la causa è stata da ultimo rinviata all'udienza dell'8.1.25 per la precisazione delle conclusioni ed in quella sede assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il presente giudizio, poiché avente ad oggetto un'impugnativa di testamento, è riservato alla decisone del Tribunale in composizione collegiale (art. 50 bis comma 1,
n. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile).
Sempre preliminarmente, occorre dar atto della procedibilità della domanda attorea, risultando correttamente esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo (cfr. verbale del
21.9.15).
Ancora in rito, si dà atto della integrità del contraddittorio, risultando convenuti in giudizio, oltreché gli eredi istituiti dal de cuius, tutti coloro che gli succederebbero per legge (cfr. in proposito Cass. civ. n. 2671/2001, secondo cui “Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento (nella specie, querela di falso di un testamento olografo) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal
"de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, contemporaneamente dal testamento per alcuni, dalla legge per altri” ).
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, le attrici hanno fornito prova della propria titolarità attiva, dimostrando di essere coniuge e figlia di Di AN IN, deceduto in data 15.5.14 Parte_1 Parte_2
(cfr., in particolare, stato di famiglia e certificato di morte in atti).
Venendo all'impugnativa proposta, va succintamente osservato che, all'esito di un vivace contrasto giurisprudenziale, la Suprema Corte ha chiarito che colui che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo è tenuto a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura;
per cui, grava sulla parte istante l'onere di dimostrare la falsità, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (cfr. Cass Sez. Un. n. 12307/2015).
Orbene, nel caso che occupa, non occorre tuttavia vagliare gli elementi probatori offerti da parte attrice, essendosi formato, in ordine alla non autenticità del documento impugnato, un giudicato in sede penale.
Con sentenza del Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere n. 2169/2020 resa in data 15.9.20 all'esito del procedimento n. 9105/2015 mod. 21, odierna convenuta, imputata in _1 quella sede per i reati di cui agli artt. 482, 491 e 476 c.p.c. (perché, al fine di procurarsi un vantaggio formava un falso testamento olografo, apparentemente redatto da Di AN IN) è stata infatti considerata responsabile dei reati ascrittile. Con la medesima sentenza di condanna, poi, il Giudice penale ha dichiarato in dispositivo, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., la falsità e ordinato la cancellazione del testamento olografo apparentemente redatto da Di AN IN, datato 16.4.13, pubblicato dal notaio di Gaeta in data 12.6.14 con atto n. 30226 Rep. e n. 10885 Racc., registrato Persona_1
a Formia il 19.6.14 al n. 2232 (cfr. provvedimento di correzione dell'errore materiale del 15.9.20).
Ebbene, l'anzidetta sentenza, divenuta oramai irrevocabile, nella parte in cui accerta la falsità dell'intera scheda testamentaria -poiché assolutamente non riconducibile alla mano del de cuius- spiega senz'altro efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 654 c.p.p. (in virtù del quale “Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché
i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”).
In tal sede, infatti, parte attrice chiede di dichiarare la nullità della scheda testamentaria ai sensi dell'art. 606 c.c., accertando che l'intero documento non è autografo in quanto non vergato dal de cuius Di AN IN;
per cui, senz'altro si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dai medesimi fatti materiali accertati in sede penale (cfr. sul punto, ex plurimis, Cass. civ. n.
19337/2017, secondo cui “In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza penale che abbia accertato la non autenticità di un documento, in quanto falsamente formato, ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nel giudizio civile, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto il credito al quale quel documento si riferisce, controvertendosi intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende, in tutto o in parte, dagli stessi fatti materiali di falsificazione rilevanti ai fini della decisione penale”).
Tale giudicato, che per legge opera nei riguardi delle parti civili del procedimento penale -in tal caso e spiega altresì effetti nei riguardi dell'altro convenuto Parte_1 Parte_2 [...]
, il quale, pur non essendosi costituito parte civile nel procedimento penale, ha dimostrato CP_2 di volersi avvalere dei relativi effetti (cfr. in particolare pag. 5 comparsa conclusionale). Ed infatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, “i limiti soggettivi di efficacia del giudicato penale sono previsti a tutela di coloro che siano rimasti estranei al giudizio nel quale si è formato, non essendosi costituiti parte civile. Costoro, pertanto, possono invocare tale efficacia a proprio vantaggio, senza che la violazione di detti limiti possa essere opposta, in questo caso, da chi, invece,
a siffatto giudizio abbia partecipato” (così Cass. civ. n. 32412/2021).
In conclusione, dovendo ritenersi appurata, giacché coperta da giudicato, la non autografia del testamento olografo in commento, lo stesso deve dichiararsi nullo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 602 e 606 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, in favore di parte attrice, a carico della convenuta anche le spese di lite in favore del convenuto vanno poste _1 Controparte_2
a carico di quest'ultima, in ossequio al principio di causalità. Le spese vengono pertanto liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta e del tenore delle difese espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara nullo il testamento olografo apparentemente redatto da Di AN IN il 16.4.13, pubblicato in data 12.6.14 con atto per notar
[...]
. n. 30226 racc. n. 10885.; Persona_3
2) Condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che CP_4 liquida in euro 590,00 per spese vive ed euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) Condanna al pagamento, in favore del convenuto , delle spese CP_4 Controparte_2 di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 7 luglio 2025
Il Presidente dott. Salvatore Scalera
Il Giudice relatore dott.ssa Valentina Gigante