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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5318/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 20.2.2025 e vertente
TRA
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Borrani, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E già , C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Romano, Domenico Claudio Pannoli, Cinzia
Esposito e Annamaria Zonno, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_3
[...] Parte_3
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 976/2023, R.G. n. Parte_1 Parte_2
50/2017, pubblicata in data 15.9.2023, con cui il tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'opposizione proposta dai predetti avverso l'ordinanza di vendita emessa in data 16.5.2016 e le altre domande, alcune delle quali ritenute inammissibili, e ha condannato gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 Controparte_4
e dichiarando irripetibili le spese nei confronti dei convenuti
[...] Controparte_1
contumaci.
***
Si è costituita in data 8.2.2024 (già . Controparte_1 Controparte_2
***
La Corte, all'udienza del 4.4.2023, ha invitato parte appellante a depositare nel fascicolo informatico, entro l'8.4.2024, le notifiche relative a e CP_3 CP_4
ha rilevato che non erano state citate quattro parti (gli avvocati Terracciano e
[...]
Ilardi e le signore GI e LL), rinviando, per la verifica del contraddittorio, all'udienza dell'11.4.2024.
***
In data 6 e 8.4.2024, parte appellante ha depositato le notifiche nei confronti di alcuni soltanto degli appellati.
***
All'udienza dell'11.4.2024, è stata dichiarata la contumacia di e CP_3 [...]
e il procuratore degli appellanti ha chiesto “l'integrazione del Controparte_4 contraddittorio nei confronti delle parti presenti nel giudizio di primo grado e non citate”.
***
Con ordinanza in pari data, la Corte, rilevato che l'appellante non aveva convenuto nel giudizio di appello , e già Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
convenuti contumaci nel giudizio di primo grado conclusosi con la gravata sentenza, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti, vertendosi in tema di litisconsorzio processuale, con termine fino al 1°.
7.2024 per la notifica, e ha rinviato, per la verifica dell'integrazione del contraddittorio, all'udienza del 19.9.2024.
pagina 2 di 6 ***
A detta udienza, la Corte ha rilevato che non era stata depositata la prova dell'integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato e il difensore ha chiesto di poter eseguire il deposito dopo l'udienza, sicché la causa è stata rinviata per lo stesso incombente all'udienza del 26.9.2024.
***
Con note non autorizzate, depositate il 25.9.2024, il difensore di parte appellante ha esposto che la Corte aveva erroneamente indicato, molto probabilmente per un refuso, che erano presenti nel primo grado di giudizio le parti Terracciano, Ilardi, GI e LL, mentre dalla lettura della sentenza di primo grado risultava che gli stessi erano contumaci e, quindi, non erano presenti nel giudizio;
pertanto nessuna integrazione del contraddittorio era necessaria, atteso che le suddette parti volontariamente non avevano partecipato al giudizio di primo grado, sebbene fossero state ritualmente citate e sebbene le notifiche si fossero perfezionate;
infatti, come precisato dalla Corte di cassazione, nel giudizio di appello, l'atto deve essere notificato alla parte contumace in primo grado soltanto se la notifica dell'atto introduttivo del giudizio fosse affetta da nullità; inoltre, nel codice di rito si precisa, tassativamente, quali atti, nel giudizio di appello, debbano obbligatoriamente essere notificati al contumace in primo grado e tra questi non vi è la citazione in appello, salvo che il giudice rilevi la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Ha quindi chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
***
All'udienza del 26.9.20204, la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 20.2.2025, per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 30 giorni prima dell'udienza.
***
Solo parte appellata ha depositato, il 15.1.2025, le note conclusionali.
All'odierna udienza il procuratore di parte appellante, assente l'appellata, ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
***
L'appello è inammissibile.
***
pagina 3 di 6 Sotto un primo profilo, l'art. 331 c.p.c. prevede che “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è
necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. n. 8790 del
29/03/2019).
Come si è visto, a seguito dell'ordinanza della Corte, parte appellante non ha provveduto a integrare il contraddittorio.
A nulla rileva che i convenuti , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
(i primi due quali creditori in proprio, come indicato nell'atto di opposizione) non CP_8
fossero costituiti in primo grado e fossero stati dichiarati contumaci, essendo pacifico che l'atto di appello debba essere notificato anche ai convenuti contumaci (i quali restano parti nel giudizio di appello ritualmente promosso dal litisconsorte, senza che la sentenza di primo grado possa ritenersi passata in giudicato nei loro confronti: cfr. Cass. n. 4901/1989).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 331 comma 2 c.p.c., l'appello è inammissibile.
***
L'appello è comunque inammissibile anche sotto un secondo profilo.
Costante in giurisprudenza è il principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione data dal giudice con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, di talché, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 4987/2022; Cass. n. 13863/2021).
pagina 4 di 6 Nella specie, il tribunale – dopo aver affermato che non potevano essere delibate le ulteriori domande svolte dalla parte opponente con le note autorizzate e in sede di precisazione delle conclusioni e che inammissibile era la domanda di estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti ex art. 630 e segg. c.p.c., in quanto la stessa doveva essere formulata con istanza al giudice dell'esecuzione e non al giudice della fase di merito della opposizione - ha espressamente qualificato i vizi dedotti dagli opponenti relativi alla delega delle operazioni di vendita come opposizione agli atti esecutivi e, pur ritenendo tempestiva l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'ha rigettata in quanto infondata.
Ne consegue che avverso la sentenza, nella parte in cui ha qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi e l'ha respinta, poteva essere esperito unicamente il rimedio del ricorso per cassazione, essendo le sentenze rese in tale materia espressamente dichiarate non impugnabili (art. 618, ultimo comma, c.p.c.).
***
L'inammissibilità dell'impugnazione assorbe ogni altra questione.
***
Le spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti di in base al Controparte_1
principio della soccombenza devono essere poste a carico degli appellanti in solido e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione indeterminabile complessità bassa, stante la ridotta complessità della causa e atteso che sono state trattate soltanto le suddette questioni in rito.
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia n. 976/2023, R.G. n. 50/2017, pubblicata in data 15.9.2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
pagina 5 di 6 - condanna e in solido, alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
(già delle spese del presente grado di giudizio,
[...] Controparte_2 che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5318/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 20.2.2025 e vertente
TRA
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Borrani, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E già , C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Romano, Domenico Claudio Pannoli, Cinzia
Esposito e Annamaria Zonno, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_3
[...] Parte_3
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 976/2023, R.G. n. Parte_1 Parte_2
50/2017, pubblicata in data 15.9.2023, con cui il tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'opposizione proposta dai predetti avverso l'ordinanza di vendita emessa in data 16.5.2016 e le altre domande, alcune delle quali ritenute inammissibili, e ha condannato gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 Controparte_4
e dichiarando irripetibili le spese nei confronti dei convenuti
[...] Controparte_1
contumaci.
***
Si è costituita in data 8.2.2024 (già . Controparte_1 Controparte_2
***
La Corte, all'udienza del 4.4.2023, ha invitato parte appellante a depositare nel fascicolo informatico, entro l'8.4.2024, le notifiche relative a e CP_3 CP_4
ha rilevato che non erano state citate quattro parti (gli avvocati Terracciano e
[...]
Ilardi e le signore GI e LL), rinviando, per la verifica del contraddittorio, all'udienza dell'11.4.2024.
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In data 6 e 8.4.2024, parte appellante ha depositato le notifiche nei confronti di alcuni soltanto degli appellati.
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All'udienza dell'11.4.2024, è stata dichiarata la contumacia di e CP_3 [...]
e il procuratore degli appellanti ha chiesto “l'integrazione del Controparte_4 contraddittorio nei confronti delle parti presenti nel giudizio di primo grado e non citate”.
***
Con ordinanza in pari data, la Corte, rilevato che l'appellante non aveva convenuto nel giudizio di appello , e già Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
convenuti contumaci nel giudizio di primo grado conclusosi con la gravata sentenza, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti, vertendosi in tema di litisconsorzio processuale, con termine fino al 1°.
7.2024 per la notifica, e ha rinviato, per la verifica dell'integrazione del contraddittorio, all'udienza del 19.9.2024.
pagina 2 di 6 ***
A detta udienza, la Corte ha rilevato che non era stata depositata la prova dell'integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato e il difensore ha chiesto di poter eseguire il deposito dopo l'udienza, sicché la causa è stata rinviata per lo stesso incombente all'udienza del 26.9.2024.
***
Con note non autorizzate, depositate il 25.9.2024, il difensore di parte appellante ha esposto che la Corte aveva erroneamente indicato, molto probabilmente per un refuso, che erano presenti nel primo grado di giudizio le parti Terracciano, Ilardi, GI e LL, mentre dalla lettura della sentenza di primo grado risultava che gli stessi erano contumaci e, quindi, non erano presenti nel giudizio;
pertanto nessuna integrazione del contraddittorio era necessaria, atteso che le suddette parti volontariamente non avevano partecipato al giudizio di primo grado, sebbene fossero state ritualmente citate e sebbene le notifiche si fossero perfezionate;
infatti, come precisato dalla Corte di cassazione, nel giudizio di appello, l'atto deve essere notificato alla parte contumace in primo grado soltanto se la notifica dell'atto introduttivo del giudizio fosse affetta da nullità; inoltre, nel codice di rito si precisa, tassativamente, quali atti, nel giudizio di appello, debbano obbligatoriamente essere notificati al contumace in primo grado e tra questi non vi è la citazione in appello, salvo che il giudice rilevi la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Ha quindi chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
***
All'udienza del 26.9.20204, la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 20.2.2025, per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 30 giorni prima dell'udienza.
***
Solo parte appellata ha depositato, il 15.1.2025, le note conclusionali.
All'odierna udienza il procuratore di parte appellante, assente l'appellata, ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
***
L'appello è inammissibile.
***
pagina 3 di 6 Sotto un primo profilo, l'art. 331 c.p.c. prevede che “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è
necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. n. 8790 del
29/03/2019).
Come si è visto, a seguito dell'ordinanza della Corte, parte appellante non ha provveduto a integrare il contraddittorio.
A nulla rileva che i convenuti , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
(i primi due quali creditori in proprio, come indicato nell'atto di opposizione) non CP_8
fossero costituiti in primo grado e fossero stati dichiarati contumaci, essendo pacifico che l'atto di appello debba essere notificato anche ai convenuti contumaci (i quali restano parti nel giudizio di appello ritualmente promosso dal litisconsorte, senza che la sentenza di primo grado possa ritenersi passata in giudicato nei loro confronti: cfr. Cass. n. 4901/1989).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 331 comma 2 c.p.c., l'appello è inammissibile.
***
L'appello è comunque inammissibile anche sotto un secondo profilo.
Costante in giurisprudenza è il principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione data dal giudice con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, di talché, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 4987/2022; Cass. n. 13863/2021).
pagina 4 di 6 Nella specie, il tribunale – dopo aver affermato che non potevano essere delibate le ulteriori domande svolte dalla parte opponente con le note autorizzate e in sede di precisazione delle conclusioni e che inammissibile era la domanda di estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti ex art. 630 e segg. c.p.c., in quanto la stessa doveva essere formulata con istanza al giudice dell'esecuzione e non al giudice della fase di merito della opposizione - ha espressamente qualificato i vizi dedotti dagli opponenti relativi alla delega delle operazioni di vendita come opposizione agli atti esecutivi e, pur ritenendo tempestiva l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'ha rigettata in quanto infondata.
Ne consegue che avverso la sentenza, nella parte in cui ha qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi e l'ha respinta, poteva essere esperito unicamente il rimedio del ricorso per cassazione, essendo le sentenze rese in tale materia espressamente dichiarate non impugnabili (art. 618, ultimo comma, c.p.c.).
***
L'inammissibilità dell'impugnazione assorbe ogni altra questione.
***
Le spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti di in base al Controparte_1
principio della soccombenza devono essere poste a carico degli appellanti in solido e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione indeterminabile complessità bassa, stante la ridotta complessità della causa e atteso che sono state trattate soltanto le suddette questioni in rito.
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia n. 976/2023, R.G. n. 50/2017, pubblicata in data 15.9.2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
pagina 5 di 6 - condanna e in solido, alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
(già delle spese del presente grado di giudizio,
[...] Controparte_2 che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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