Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1615/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1615/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliata in Salerno, al corso Garibald dell'avv. Maria Teresa Saporito che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Eboli (SA), alla via Ludovico studio dell'avv. Angelamaria Scarpa che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Con sentenza n. 446/2024 pubblicata il 13.09.2024 il le di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del giorno 25 marzo 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 446/2024 pubblicata il 13.09.2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di scegliere la propria residenza ove vorrà, sin d'ora prestandosi ogni più ampio reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti per l'espatrio;
2) la figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, con esercizio della Per_1 responsabili riale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, e con collocazione privilegiata presso la madre le decisioni di maggiore Parte_1 interesse relative all'istruzione, all'educa lute saranno adottate di comune accordo dai genitori;
3) i tempi di permanenza della minore presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo il padre potrà tenere con sé la figlia una settimana il martedì' e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00, e la settimana successiva il mercoledì dalle ore17,00 alle ore 20,00 nonché dalle ore 15,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica nel corso delle vacanze natalizie, la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, ed allo stesso modo la vigilia di capodanno ed il primo dell'anno, alternandosi ogni anno;
così pure per la Santa Pasqua un anno con il padre e l'anno successivo con la madre alternandosi di anno in anno;
in occasione del compleanno, dell'onomastico e della Festa del Papà la minore festeggerà tali ricorrenze col padre e lo stesso è a dirsi per le identiche ricorrenze della madre;
la minore trascorrerà il suo compleanno ed onomastico preferibilmente con entrambi i genitori e in caso di disaccordo alternando un anno il compleanno con il padre e l'anno successivo l'onomastico; la minore trascorrerà 7 gg consecutivi con il padre durante il periodo estivo;
eguale periodo spetterà alla madre;
tali periodi andranno preventivamente concordati tra i genitori.
4) il Sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di mantenimento della Controparte_1 figlia ra un assegno mensile di € 350,00 (euro Per_1 Parte_1 trece nta/00) da giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario (IBAN It88y070667653200000003087), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici annuali ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come identificate dal protocollo del CNF;
5) il Sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di assegno divorzile alla Controparte_1 sig.ra assegno mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) Parte_1 da ve giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario (IBAN It88y070667653200000003087), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici annuali ISTAT;
6) i mobili e suppellettili già costituenti l'arredo della casa familiare saranno custoditi dal sig. nell'interesse della figlia per essere consegnati CP_1 Per_1 alla sig.ra stessa, attualmente ospi i genitori, trasferirà la Pt_1 propria r za e/o domicilio unitamente alla figlia in autonoma Per_1 abitazione Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13 settembre 2018 nel Comune di Castellabate (SA) tra , nata a [...] Parte_1 il 05.07.1985, C.F.: e a Battipaglia CodiceFiscale_1 Controparte_1
(SA) il 11.10.198 nel Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune 2018), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellabate (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi