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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1228/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1228/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAINA DUCCIO MARIA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e l'avv. CP_1 C.F._1
LU RS
(P.IVA ), con l'avv. LU Controparte_2 P.IVA_2
RS e l'avv. Elena Pagni
C.F. ), con l'Avv. Laura Formichini CP_3 CP_4 C.F._2
CONVENUTI
Nonché contro cod. fisc. , con gli avv.ti Luca Pacini e Controparte_5 P.IVA_3
NZ AR
TE AM
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025:
per la società attrice : chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia: 1) previa revoca Parte_1 dell'ordinanza del 10.05.2024, ammettere la Consulenza Tecnica d'ufficio richiesta nella memoria pagina 1 di 18 istruttoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter, comma 1, n. 2) c.p.c.; Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Livorno: 1) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto, la responsabilità solidale, o, in subordine, alternativa, dell'arch. e della Società CP_1 Controparte_2
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella loro qualità di progettisti e direttori dei lavori oggetto della c.i.l.a. presentata in data 20.02.2017 e della domanda di accertamento di conformità presentata in data 12.01.2018, e del Dott. Geol. nella sua qualità di professionista Controparte_6 incaricato di verificare la compatibilità dell'intervento oggetto della predetta c.i.l.a. e della predetta domanda di accertamento di conformità con la normativa idraulica, quest'ultimo nelle quote infra indicate, nella causazione dei danni subiti dalla consistiti: a) nelle spese Parte_2 sostenute per progettare e realizzare l'intervento oggetto della del 20.02.2017, pari ad € Pt_3
95.586,00, o alla maggiore o minor somma che sarà accertata di giustizia (la responsabilità del Dott. limitata al 55% di tale somma, ossia ad € 52.572,3); b) nelle spese sostenute per presentare CP_7 la domanda di permesso di costruire in sanatoria del gennaio 2018, pari a € 6.848,00, o alla maggiore o minor somma che sarà accertata di giustizia;
c) nei compensi versati ai convenuti per l'espletamento dell'attività professionale, pari per l'arch. e la Società a CP_1 Controparte_2
€ 19.346,00, e per il Dott. a € 1.044,4; d) nelle spese sostenute per effettuare la rimessione in CP_4 pristino, pari ad € 85.661, o alla maggiore o minor somma che sarà accertata di giustizia (la responsabilità del Dott. è limitata al 55% di tale somma, ossia ad € 47.113,55) e CP_4 conseguentemente 2) condannare l'arch. , la Società CP_1 Controparte_2
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e il Dott. Geol. nelle Controparte_6 rispettive qualità sopra indicate sub 1), in solido tra loro o in via alternativa, relativamente al Dott. nelle quote sopra indicate, a corrispondere alla Società le somme sopra CP_4 Parte_1 indicate sub 1a), 1b), 1c), 1d), maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal giorno in cui sono stati effettuati i pagamenti al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato”;
per i convenuti società e Arch. : “Voglia il Controparte_2 CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 10.05.2023 nella parte in cui non ha accolto l'istanza di esibizione formulata dagli esponenti, ordinare l'esibizione ex art 210 c.p.c. del ricorso amministrativo promosso da nei confronti del Comune di Rosignano Pt_1
Marittimo avverso il diniego in sanatoria emesso in relazione alle opere di cui è causa e il cui procedimento risulta iscritto al RG 862/2019 del Tar Toscana Sez. III 2) In via pregiudiziale: accertata la carenza di legittimazione passivad el l ' a rch . P a o l o F a b b ro p er l e r a g i o n i d es cr i t t e i n pagina 2 di 18 p a r t e mo t i va , d i c h i a r a r n e l ' es t romi s s i o n e d a l g i u d i z i o . 3) Nel meri to: a) In via principale: riget tare la domanda at trice formulata nei confront i d el l a S t u d i o F a b b ro A rch i t et t i & a s s o ci a t i s r l e d el l ' a rc h . P a o l o F a b b ro, in quanto totalmente infondata in fat to e in diri t to per le ragioni descri t te in narrat iva;
b) In denegata ipotesi , in via riconvenzionale: accertata la esclusiva responsabi l i tà del dot t . i per i fat t i di cui è causa, condannarlo a Controparte_8 manlevare e tenere integralmente indenne la s s o ci a t i s r l e l 'A Controparte_9 rch . P a o l o F a b b ro d a q u a l s i v o g l i a p re t e s a avanzata dal la società at trice con riguardo ai fat t i di cui è causa e, conseguentemente, condannare lo stesso terzo a qualsivogl ia pagamento o esborso connesso al l 'inadempimento del contrat to di cui è causa, anche riconoscendo l 'eventuale diri t to del le stesse convenute ad agire in regresso verso i l dot t . i per quanto fosse in Controparte_8 ogni caso tenuta a corrispondere al la società at trice per i fat t i di cui è causa;
c) In subordine, salvo gravame, accertato i l concorso di colpa della attrice, a norma del l 'art . 1227, comma I e/o II , c.c. , ridurre proporzionalmente la pretesa risarci toria formulata da controparte a q u a n t o e v en t u a l me n t e p ro va t o a l l ' e s i t o d el l ' i s t r u t t o r i a , d et r a t t o comu n q u e i l pregiudizio causalmente riconducibi le al la condot ta del la stessa credi trice;
d) nel la denegata ipotesi di accogl imento, anche parziale del la domanda at trice nei confront i del lo Controparte_10
e/o d el l 'A rch . P a o l o F a b b ro , d i ch i a r a re t en u t a e c o n d a n n a re l a
[...]
Compagnia Assicurativa in persona del legale rappresentante pro- Parte_4 tempore, a manlevare e tenere integralmente indenne l a S t u d i o F a b b ro A rc h i t et t i & A s s o ci a t i s r l e l 'A rc h . P a o l o F a b b ro d a qualsivogl ia pretesa pecuniaria avanzata dal la società at trice in relazione al la prestazione professionale di cui è causa, e, conseguentemente, condannare lo stesso terzo a ri fondere la società di quanto sarà eventualmente Controparte_10 condannata a pagare in favore d i S i va t s r l , a n c h e i n rel a z i o n e a l l a a t t i v i t à s vo l t a d a l l ' A rch . P a o l o per i fat t i di cui è causa;
Con vi t toria di spese e compensi oltre il CP_1 rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”;
per il convenuto dott. Nel merito:
2. accertare e dichiarare l'inesistenza di Controparte_6 responsabilità del dr. in ordine ai fatti per cui è causa per tutte le motivazioni di cui in
CP_4 narrativa e, per l'effetto, respingere integralmente le domande attrici nonché le domande tutte avanzate nei confronti del dr. anche dall'arch. e dallo 3.
CP_4 CP_1 Controparte_2 in via subordinata , nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ravvisi nel comportamento tenuto dal dr. una qualche responsabilità professionale , accertare e dichiarare che la
CP_4 responsabilità del dr. sia correlata e ridotta in funzione delle opere già eseguite al momento in
CP_4 pagina 3 di 18 cui gli è stato conferito l'incarico professionale come indicato in narrativa;
4. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertata la sussistenza di una responsabilità, in tutto od in parte, del dr. in ordine ai fatti di cui è causa dichiarare la in CP_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata a tenere indenne il sig. da Controparte_6 qualsiasi obbligo risarcitorio possa al medesimo derivare in conseguenza della presente azione e, quindi, condannare la stessa compagnia assicurativa al pagamento di ogni e qualsiasi somma la comparente sia tenuta a risarcire allo studio e all'Arch. ; Controparte_2 CP_1
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
per la terza chiamata : “”Voglia il Giudice del Tribunale di Controparte_5
Livorno, contrariis reiectis, Nel merito: in tesi: rigettare la domanda proposta anche nei confronti del convenuto Dr. per essere del tutto destituita di fondamento sia in punto di fatto che in Controparte_6 punto di diritto e per l'effetto rigettare la domanda di manleva da lui proposta nei confronti della concludente;
In ipotesi : rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti della concludente per in operatività della polizza per i motivi di cui in narrativa;
In via ulteriore e subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di manleva del convenuto, limitare la stessa alle sole conseguenze direttamente imputabili all'operato Dr. con esclusione di ogni CP_4 eventuale conseguenza direttamente ricollegabile a atti/fatti ascrivibili alle altre parti del giudizio e, comunque, nella misura del danno rigorosamente provato dalla parte attrice. In ogni caso con vittoria di spese di lite.
“Voglia il Tribunale di Livorno in composizione monocratica, contrariis reciectis, A) sulla domanda di garanzia formulata dallo e dall'arch. : accertata Controparte_2 CP_1 la mancata operatività, nella fattispecie, della garanzia assicurativa prestata dalla
[...] in favore dello con polizza n. 1-2453- Controparte_5 Controparte_2
122-101984040, rigettare la domanda formulata dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di causa;
B) sulla domanda risarcitoria della in via principale: accertata la totale assenza di Parte_1 responsabilità professionale dello e/o dell'Arch. Controparte_2 CP_1 per i danni reclamati dall'attrice, rigettare la domanda di quest'ultima siccome proposta nei confronti dei suddetti convenuti, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenziale pronuncia sulla domanda di garanzia formulata dagli stessi convenuti nei confronti della Controparte_5
con vittoria di spese e competenze di causa;
C) sulla domanda risarcitoria della in
[...] Parte_1
pagina 4 di 18 via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'attrice nei confronti dello e di ritenuta operatività della garanzia Controparte_2 assicurativa reclamata da quest'ultimo, accogliere la domanda di manleva dallo stesso formulata nei confronti della nei limiti di operatività e con l'applicazione Controparte_5 dell'eventuale franchigia previsti nella polizza n. 1-2453-122-101984040, escludendo dall'indennizzo i danni conseguenti a rischi esclusi dalla polizza stessa e/o non coperti dalla garanzia della responsabilità civile;
con integrale compensazione delle spese di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a mezzo PEC all'Arch. in data 6 aprile 2023, al dott. CP_1 in data 6 aprile 2023 e a mezzo del servizio postale alla società Controparte_6 [...] in data 14 aprile 2023, la società citava Controparte_2 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Livorno i predetti soggetti e deduceva che:
nel febbraio 2017 aveva conferito all'Arch. , in proprio e quale legale CP_1 rappresentante della società l'incarico di Controparte_2 svolgere la funzione di progettista e direttore dei lavori da eseguire su terreni di proprietà dell'attrice, ubicati in Rosignano Marittimop (LI);
il 20 febbraio 2027 l'Arch. presentava all'autorità comunale competente la c.i.l.a. CP_1 prot. 8416 (pratica n. 153/2017);
in data 22.03.2017, a lavori già iniziati, l'Amministrazione comunale chiedeva di produrre la
“dichiarazione del tecnico asseverante e relazione tecnica, per quanto riguarda la conformità dei lavori in oggetto circa il vincolo “rischio idraulico” presente nell'area di intervento”;
la relazione veniva redatta dal dott. geologo, in data 24 marzo 2027, e Controparte_6 trasmessa all'autorità comunale in data 26 marzo 2017 dall'Arch. ; CP_1
in data 25.08.2017, l'Amministrazione comunale comunicava a , ai sensi dell'art. 7 l. n. Pt_1
241/1990, l'avvio del procedimento “di cui all'art. 196 della LRT 65/2014 per il quale viene prevista l'emanazione dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino in quanto le opere sono state realizzate in assenza di permesso di costruire”; secondo la tesi del l'intervento era soggetto a CP_11 permesso di costruire “ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. “e” d.P.R. 380/2001 e dell'art. 134 della legge pagina 5 di 18 regionale n. 65/2014”;
con ordinanza n. 553 del 3.11.2017, l'Amministrazione Comunale, ribandendo che l'intervento era soggetto a permesso di costruire e che la recinzione contrastava anche con il Regolamento Edilizio, richiamati gli artt. 196 l.reg. n. 65/2014 e 31 d.P.R. n. 380/2001, ordinava alla Società attrice di demolire le opere realizzate sul predetto terreno e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, pena l'irrogazione della sanzione amministrativa di € 20.000 e l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale dei beni, dell'area di sedime e dell'area necessaria a realizzare opere analoghe a quelle abusive;
in data 12.01.2018, presentava, ai sensi dell'art. 209 l. reg. n. 65/2014, domanda di permesso di Pt_1 costruire in sanatoria per le opere indicate indicate nella c.i.l.a. del 20.02.2017, oggetto dell'ordinanza di demolizione;
nella relazione illustrativa dell'Arch. veniva allegata la “Relazione CP_1 geologica relativa alla sistemazione morfologico-idraulica di un'area adiacente al campeggio” del Dott.
Geol. Tempesti del 20.12.2017;
il chiedeva l'integrazione dell'ultima relazione geologica del dott. e CP_11 Controparte_6 mezzo dell'arch. , il Dott. Geol. depositava una ulteriore “Relazione geologica”, con CP_1 CP_4 cui attestava che l'intervento era conforme al R.U., al P.O. e alla l. reg. Toscana n. 21/2012;
il chiedeva uno studio approfondito e la società attrice affidava l'incarico di CP_11 Parte_1
CP_1 produrre tale “studio approfondito” all'Ing. la quale, evidentemente resasi conto che l'intervento aumentava il livello di rischio, nel suo “Studio idrologico-idraulico” presentato all'Amministrazione comunale il 7.06.2018 prevedeva, a completamento dell'intervento, di effettuare degli scavi compensativi nei terreni contermini;
con decreto n. 764 del 8.04.2019, l'Amministrazione comunale respingeva la domanda di permesso di costruire a sanatoria in quanto, anche considerando i predetti scavi compensativi, le opere nel loro complesso non erano conformi alla normativa idraulica vigente alla data della loro realizzazione e alla data di presentazione della domanda de qua, ossia la l. reg. Toscana n. 21/2012;
, venuta meno ogni possibilità di sanare l'abuso, sia per eliminare ogni possibile pericolo per i Pt_1 terreni confinanti, sia per evitare l'acquisizione gratuita dell'area su cui erano stati effettuati i lavori e l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000, comminate dall'ordinanza del 3.11.2017 per l'ipotesi di mancata demolizione, decideva di effettuare la rimessione in pristino;
l'arch. , quale progettista e direttore dei lavori, era responsabile per inadempimento CP_1
pagina 6 di 18 all'obbligazione contrattuale di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica, di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare e di porre in essere tutte le attività finalizzate a ottenere il provvedimento amministrativo che consenta la legittima esecuzione dell'opera che ne costituisce oggetto;
l'arch. aveva errato nello presentare la CP_1
C.I.L.A., anziché il permesso di costruire;
l'arch. rispondeva in solido con il dott. in quanto il CP_1 Controparte_6 progettista doveva rispettare la normativa edilizia, compresa quella idraulica;
l'arch. non aveva allegato alla alcuna relazione geologica, come invece sarebbe stato CP_1 Pt_3 necessario, trattandosi di area soggetta a rischio idraulico;
solo a seguito di una richiesta in tale senso dell'Amministrazione comunale, aveva prodotto la relazione geologica del Dott. ma essa CP_4 dava erroneamente conto del rispetto della normativa idraulica;
aveva prodotto due relazioni geologiche (ancora del Dott. che attestavano erroneamente il rispetto della normativa CP_4 idraulica anche nel corso del procedimento di sanatoria;
anche se era stato il dott. d attestare la fattibilità dell'intervento sotto il profilo Controparte_6 idraulico, l'arch. , quale progettista, in base sia alla l. reg. n. 21/2012 che al D.M. del CP_1
2008, doveva condurre un'adeguata indagine sulle caratteristiche del suolo su cui realizzare l'intervento e doveva asseverare il rispetto della normativa idraulica;
l'architetto si assumeva personalmente la paternità dell'opera intellettuale del geologo e ne doveva rispondere unitamente;
il dott. era responsabile per inadempimento contrattuale in quanto aveva Controparte_6 omesso di rilevare che l'intervento era in contrasto con la l.reg. n. 21/2012, che rappresentava la norma cardine in materia idraulica, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
l'arch. doveva essere condannato al risarcimento del danno nella misura CP_1 complessiva di euro 208.485,00;
il dott. doveva essere condannato al risarcimento del danno nella misura Controparte_6 complessiva di euro 107.577,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
II. Con comparsa depositata in data 7 luglio 2023, si costituiva in giudizio Controparte_13
e l 'Arch. , i quali chiedevano il rigetto della domanda attrice o, in caso di
[...] CP_1 accoglimento della domanda, in via subordinata la condanna del convenuto dott. CP_6
a manlevare e tenere integralmente indenne la e
[...] Controparte_2
l'Arch. da qualsivoglia pretesa avanzata dalla società attrice con riguardo ai fatti di cui è CP_1
pagina 7 di 18 causa e, in caso di rigetto della domanda di manleva, la condanna della condannare la Compagnia
Assicurativa a manlevare e tenere integralmente indenne la Parte_4 [...]
e l'Arch. . Controparte_2 CP_1
III. Con comparsa depositata in data 7 luglio 2023, si costituiva in giudizio il dott. CP_6 che chiedeva il rigetto della domanda attrice o in subordine di essere garantito dalla
[...]
Controparte_5
IV. La chiamata in giudizio sia dall'Arch. Controparte_5 CP_1 che dal dott. si costituiva in giudizio e chiedeva sia il rigetto della domanda Controparte_6 attrice sia della domanda di garanzia per inesistenza della copertura assicurativa.
V. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti depositati dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Dal contratto depositato dall'attrice con il documento n. 34, datato 26 gennaio 2017, risulta che l'incarico professionale è stato conferito dalla società alla società Parte_1 Controparte_2
, con la conseguenza che l'unico soggetto giuridico che può essere chiamato a
[...] rispondere per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 cc è la società tra professionisti e non il socio – professionista, che poi ha eseguito la prestazione dedotta in contratto.
E' l'art. 10 IV comma lettera c) legge 12 novembre 2011 n.183, che prevede, ai fini della validità dello statuto per la costituzione di una società tra professionisti, che l'esecuzione dell'incarico affidato alla società sia svolto da un socio in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.
E' evidente che se anche gli atti del procedimento amministrativo ( ed altri) sono stati redatti e Pt_3 sottoscritti dal professionista architetto (diversamente non sarebbe potuto avvenire), ciò non vale a ritenere integrato un contratto tra la committente e l'Arch. , che possa Parte_1 CP_1 dare luogo ad una responsabilità civile da inadempimento del contratto.
La stessa attrice deduce a pagina 14 della citazione che i compensi relativi alle prestazioni professionali sono stati versati sul conto corrente della Società. Quindi, l'attrice ammette di aver eseguito le prestazioni a suo carico nei confronti dell'unica controparte contrattuale, ovvero la società CP_2
pagina 8 di 18 . Controparte_2
La domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale viene quindi rigettata nei confronti dell'Arch. . CP_1
Conseguentemente la viene condannata alla refusione delle spese processuali nei confronti Parte_1 dell'Arch. , ma non nei confronti dello CP_1 Controparte_2 che non si è costituita come compagnia di assicurazione del singolo socio – professionista.
A pagina 4 della comparsa depositata in data 23 novembre 2023 si legge, infatti: “con il presente atto, si costituisce in giudizio la (di seguito, più brevemente, anche solo Controparte_5
, rappresentata e difesa come in epigrafe, quale compagnia assicuratrice della responsabilità CP_5 civile dello al fine di chiedere, per quanto riguarda la Controparte_2 domanda principale proposta dalla nei confronti del suddetto studio professionale, il rigetto della Pt_1 stessa in quanto infondata per i motivi già precisati dal proprio assicurato all'atto della sua costituzione in giudizio, ai quali la comparente non può che associarsi e richiamare”.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite Parte_1
a favore dell'Arch. , spese che vengono liquidate nella misura di euro 9.887,00 per CP_1 onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
II.
Sussiste la responsabilità civile per inadempimento contrattuale sia della società CP_2 [...] sia del geologo Dott. per inadempimento Controparte_2 Controparte_6 contrattuale all'obbligazione professionale di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e iniziare il corretto procedimento amministrativo per addivenire al titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio previsto dal progetto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 21/05/2012: “in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve assicurare, la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che sussiste la responsabilità del progettista per l'attività professionale espletata nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo pagina 9 di 18 autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato (avendo, nella specie, il professionista richiesto l'autorizzazione per la manutenzione straordinaria di un edificio, anziché quella gratuita per la ristrutturazione), non costituendo tale scelta di per sé indice di un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, in quanto, piuttosto, spettante al medesimo professionista, giacché qualificata da una specifica competenza tecnica, e senza che possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, primo comma, cod. civ., la firma apposta dal committente sul progetto redatto”.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019: “In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all'esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori”.
Nel caso di specie, l'attività professionale svolta dal socio – professionista Arch. e CP_1 dal geologo dott. per ottenere il titolo abilitativo e l'esito positivo del Controparte_6 procedimento di sanatoria edilizia, sono state errate per colpa grave sia perché:
con ordinanza n. 553 del 3.11.2017, l'Amministrazione Comunale, ribandendo che l'intervento era soggetto a permesso di costruire e che la recinzione contrastava anche con il Regolamento Edilizio, richiamati gli artt. 196 l.reg. n. 65/2014 e 31 d.P.R. n. 380/2001, ordinava alla Società attrice di demolire le opere realizzate sul predetto terreno e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;
con decreto n. 764 del 8.04.2019, l'Amministrazione Comunale respingeva la domanda di permesso di costruire a sanatoria in quanto le opere nel loro complesso non erano conformi alla normativa idraulica vigente alla data della loro realizzazione e alla data di presentazione della domanda de qua, ossia la l. reg. Toscana n. 21/2012. pagina 10 di 18 In buona sostanza, i due professionisti avevano errato sia perché era necessario fin dall'inizio un permesso di costruire, e non una CILA, sia perché la domanda di sanatoria non era accoglibile in quanto le opere, già eseguite, non erano conformi alla normativa idraulica vigente, al contrario di quanto attestato in più occasioni dal geologo dott. Controparte_6
I due provvedimenti amministrativi venivano impugnati, ma il TAR Toscana R.G.n. 862/2019, con sentenza della sez. III, n. 265/2024 pubblicata il 5.03.2024 (depositata in giudizio il 5.03.2024), rigettava il ricorso, confermando in sostanza la legalità dei provvedimenti amministrativi comunali.
Statuisce espressamente il TAR che l'impugnazione è infondata perché, per ottenere l'accertamento in conformità, la Legge regionale 10/11/2014, n. 65, all'art. 209, prevede che, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, l'avente titolo può ottenere la sanatoria quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Rileva il TAR che le opere oggetto dell'istanza di sanatoria erano state eseguite dalla ricorrente su terreni soggetti a rischio idraulico molto elevato, ai sensi del regolamento urbanistico vigente e classificate a pericolosità elevata dal Piano di gestione del rischio alluvioni della regione Toscana.
Tali opere consistevano, sostanzialmente, nel livellamento e nel riempimento del terreno per l'ampliamento del campeggio ed avrebbero richiesto il permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera E, del d.p.r. 380 del 2001 e dell'articolo 134 della legge regionale toscana numero 65 del 2014, determinando la trasformazione permanente di suolo inedificato.
Nel corso del procedimento, avviato a seguito dell'istanza di sanatoria, dopo che il geologo dott. veva prodotto una relazione geologica relativa alla sistemazione morfologico- Controparte_6 idraulica dell'area adiacente al campeggio allegata alla domanda di sanatoria (presentata dell'arch.
del 12 gennaio 2018) e, successivamente, un'ulteriore relazione geologica nel CP_1 marzo 2018, con cui attestava che l'intervento era conforme al R.U. e alla L. Regionale Toscana
n.21/2012, il con nota del 9 aprile 2018, evidenziava che la relazione integrativa del Dott. CP_11 non rispondeva “a tutte le condizioni richieste dalla legge regionale 21/2012 per dimostrare la CP_4 conformità delle opere oggetto di sanatoria con la richiamata normativa idraulica”, “dove è condizione primaria la dimostrazione del NON incremento di rischio nelle aree limitrofe” e “chiedeva uno studio approfondito”, che dimostrasse il rispetto di tale condizione.
Lo studio approfondito veniva, quindi, eseguito da un diverso professionista, il quale, nello “Studio
pagina 11 di 18 idrologico-idraulico” presentato all'Amministrazione comunale il 7.06.2018, prevedeva, a completamento dell'intervento, di effettuare degli ulteriori scavi compensativi nei terreni contermini.
Così il TAR rilevava che lo studio idrologico-idraulico redatto dall'ingegnere di parte ricorrente dimostrava la necessità di realizzare ulteriori opere per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno e, agevolmente ed in modo logico e condivisibile, concludeva: “ammettendo la necessità di scavi compensativi, la stessa relazione tecnica di parte ricorrente conferma che, al momento della realizzazione dell'intervento, esso non era conforme alla normativa che vieta l'incremento del rischio idraulico. Si deve concludere, pertanto, per la legittimità del diniego di sanatoria impugnato, in mancanza del requisito della doppia conformità alla disciplina urbanistica, nel caso di specie la normativa sul rischio idraulico, in quanto, per prevenire l'aggravamento del rischio, sarebbe necessario eseguire gli scavi descritti nella relazione tecnica presentata dalla parte privata”.
Il ragionamento fattuale e giuridico del TAR è condiviso da questo Giudice con la conseguenza che emerge la prova documentale che i due professionisti non hanno adempiuto alla prestazione professionale in modo corretto.
III.
Venendo a quantificare il danno patrimoniale causato dall'inadempimento contrattuale, il danno viene liquidato, sulla base dei documenti prodotti da parte attrice, nella misura di euro 208.485,00, così composto:
euro 49.864,91 per spese sostenute per progettare e realizzare l'intervento oggetto della del Pt_3
20.02.2017, che si è rilevato in contrasto con la disciplina in materia idraulica e con gli artt. 3 e 10 T.U.
Edilizia e 134 l. reg. n. 65/2014, come da fattura n. 249 del 20.02.2017 di euro Parte_5
44.117,99, come da fatture n. 581 del 30.04.2017 e 592 del 25.05.2017 della medesima Parte_5
[... ed euro 1.603,2 iva inclusa per il coordinamento della sicurezza, come da fatture dell'Ing. Per_1
n. 12/2017 del 16.03.2017, 13/2017 del 18.04.2017 e 16/2017 del 9.05.2017;
[...]
euro 6.848,00 per spese sostenute per presentare la domanda di permesso di costruire in sanatoria del gennaio 2018, che è stata respinta dall'Amministrazione comunale in quanto l'intervento non rispetta la normativa idraulica, di cui euro 400 versati all'Amministrazione comunale ed euro 6.448,00 all'Ing. CP_1 (che nel corso del procedimento di sanatoria, ha redatto lo studio che, per tentare di ovviare al contrasto tra l'intervento e la l. reg. n. 21/2021, prevedendo degli scavi compensativi);
euro 20.390,00, per compensi versati ai professionisti convenuti per l'espletamento di un'attività pagina 12 di 18 professionale che si è rilevata inutile, di cui euro 19.346,00, versati allo Controparte_14
per la presentazione della c.i.l.a. e della domanda di sanatoria, come da fatture n. 2/17 del
[...]
30.01.2017, 6/17 del 12.04.2017, 7/17 del 3.05.2017; 5/18 del 12.02.2018, ed euro 1.044,4 versati al
Geologo come da fattura n. 12 del 20.04.2017; CP_4
euro 85.661,00 per spese sostenute per effettuare la rimessione in pristino, di cui euro 82.301,00 pagate a come da fatture n. 523 del 30.11.2020, 322 del 22.03.2021 e 11 del 26.01.2021, ed Parte_5 euro 3.360 come da fattura 35 del 30.11.2021 del Geom. er attività di consulenza. Pt_6
Il risarcimento del danno viene addebitato per intero alla società Controparte_2
e nella misura di euro 107.577,85 al convenuto dott. che
[...] Controparte_6 ha redatto la prima relazione il 24 marzo 2017, quando lo stato di avanzamento lavori era al 45%.
Sono imputabili al dott. na percentuale pari al 55% delle spese per realizzare Controparte_6
l'intervento e delle spese per la rimessa in pristino, nonché per intero le spese per il procedimento di sanatoria e quelle sostenute per il pagamento del compenso del medesimo Geologo.
L'importo di euro 208.485,00 viene rivalutato in base agli indici ISTAT dall'ultimo costo sostenuto portato dalla fattura n.35 del 30 novembre 2021 alla data della sentenza e sulla somma di anno in anno rivalutata vengono aggiunti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma cc dal 30 novembre 2021
e gli interessi legali ai sensi dell'art. 2841 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 14 aprile
2023 alla data della sentenza, per un risultato di euro 316.150,56.
L'importo di euro 107.577,85 viene rivalutato in base agli indici ISTAT dall'ultimo costo sostenuto portato dalla fattura n.35 del 30 novembre 2021 alla data della sentenza e sulla somma di anno in anno rivalutata vengono aggiunti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma cc dal 30 novembre 2021
e gli interessi legali ai sensi dell'art. 2841 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 14 aprile
2023 alla data della sentenza, per un risultato di euro 163.133,06.
In conclusione, la società e il dott. Controparte_2 vengono condannati a pagare, in solido tra loro, a la somma di Controparte_6 Parte_1 euro 163.133,06, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
La società viene condannata a pagare a Controparte_2 la somma di euro 153.017,50, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc Parte_1 dalla sentenza al saldo effettivo. pagina 13 di 18 IV.
La tesi difensiva della società secondo cui Controparte_2 non sarebbe stato commesso alcun errore professionale in quanto i lavori oggetto di progetto potevano essere eseguiti sulla base della e non del permesso di costruire, come accertato con efficacia di Pt_3 giudicato dal Tribunale di Livorno, Sezione Penale, che, a seguito di dibattimento, ha assunto la sentenza irrevocabile di assoluzione n. 1324 del 7.07.2021, non è condivisibile.
La sentenza penale di assoluzione del Tribunale non spiega effetto nel presente giudizio civile perché è stata pronunciata nei confronti di e non nei confronti della società CP_1 [...]
Controparte_2
Nel merito della tesi difensiva, la stessa è smentita dal TAR Toscana, il quale testualmente afferma a pagina 6: “le opere oggetto dell'istanza di sanatoria, respinta con il provvedimento impugnato, sono state eseguite dalla ricorrente su terreni soggetti a rischio idraulico molto elevato, ai sensi del regolamento urbanistico vigente e classificate a pericolosità elevata dal Piano di gestione del rischio alluvioni della regione Toscana. Esse consistevano, sostanzialmente, nel livellamento e nel riempimento del terreno per l'ampliamento del campeggio ed avrebbero richiesto il permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera E, del d.p.r. 380 del 2001 e dell'articolo 134 della legge regionale toscana numero 65 del 2014, determinando la trasformazione permanente di suolo inedificato”.
Tale sentenza conforme alla giurisprudenza amministrativa assolutamente dominante, secondo cui le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono soggette a permesso di costruire (TAR
Sardegna, I, n. 774 del 17.10.2023; TAR Sicilia, II, 6.04.2023, n. 1186; TAR Lombardia, I, n. 912 del
3.11.2021; T.A.R. sez. VII, 17/09/2020, n.3874; idem, sez. VIII, 18.04.2018 n. 2520; idem, CP_15 sez. IV, 25.10.2018 n. 6218; Cassazione penale sez. III, idem 17.05.2023 n. 5293; 16.03.2023 n. 26804; idem 18.05.2022, n. 19459; idem 10.03.2022, n.12936; idem 31.03.2021, n.12121, idem, 11.07.2007,
n. 35629).
Ciò anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie: - gli scavi sono stati di rilevante entità, ossia, come rilevato dall'arch. nelle deduzioni infraprocedimentali del 2.10.2017 e come si CP_1 evince dagli elaborati grafici allegati alla cila (doc. 1), dell'ordine di 92 cm;
- oltre al riempimento del terreno, sono stati realizzati anche una recinzione di altezza pari a ben 2
pagina 14 di 18 metri e “interrotta” da 2 cancelli, nonché alcuni percorsi in materiale permeabile di larghezza pari a ben
3 metri.
Anche la tesi difensiva della società secondo Controparte_2 cui la violazione della normativa idraulica non sarebbe a lei addebitabile, in quanto l'incarico era stato conferito al dott. è infondata. CP_4
In primo luogo, sia nel procedimento amministrativo iniziato con la sia in quello iniziato con la Pt_3 domanda di sanatoria l'arch. si è avvalso delle relazioni redatte dal dott. CP_1
d è stato proprio l'architetto ad inoltrarle all'autorità comunale. CP_4
Il comportamento richiedeva un vaglio di correttezza da parte dell'architetto incaricato come progettista e direttore dei lavori in quanto il soggetto che domandava il rilascio dell'autorizzazione amministrativa era l'architetto e non il geologo.
Fatta questa premessa, la tesi è comunque infondata in quanto il contratto prevede espressamente al punto 1.2 che l'incarico conferito necessita “di un alto grado di approfondimento per la presenza di vicoli idraulici”.
La valutazione del rischio idraulico era rimessa contrattualmente anche alla società
[...]
Controparte_2
Ne consegue anche il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla società predetta nei confronti del
CP_4
La responsabilità per inadempimento contrattuale del dott. documentale. CP_4
In data 26.03.2017 e 12.01.2018 il dott. criveva nella relazione geologica che “le opere in CP_4 progetto e il rifacimento delle opere di regimazione idraulica non potranno creare turbative né influenzare negativamente la dinamica di deflusso e di regolazione delle acque meteoriche che anzi andrà sicuramente migliorando. L'intervento proposto non andrà a modificare l'assetto idrografico dell'area. Gli interventi in progetto non andranno neppure ad interessare le aree limitrofe e non arrecheranno nessun tipo di danni a terzi e confinanti;
inoltre non sono incompatibili con eventuali interventi di aggiornamento del sistema di gestione delle acque di bonifica, saranno pertanto pienamente compatibili con quelli previsti nel regolamento comunale di sistemazione e regimazione idraulica… In base a quanto è merso, da un'attenta valutazione degli aspetti morfologici, idrogeologici, idraulici e geologici, il sottoscritto geologo dichiara che l'area è geologicamente idonea ad accogliere l'intervento in progetto”. pagina 15 di 18 Tale giudizio tecnico era errato.
V.
In relazione alla domanda di garanzia spiegata dallo Controparte_2
la ha eccepito la non operatività della
[...] Controparte_5 garanzia assicurativa prestata con la polizza Professione Architetto n. 1-2453-122-10198040.
La compagnia di assicurazione ha dedotto che la suddetta polizza multirischi esclude espressamente dalla garanzia relativa alla responsabilità civile professionale, i sinistri “relativi a sanzioni in genere conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità” (art.
7.3 lett l delle Condizioni Generali di Assicurazione), salvo che non sia stata stipulata la condizione particolare n. 715, che deroga al suddetto art.
7.3 lett. l) delle CGA
e ricomprende nella copertura assicurativa il rischio originariamente escluso.
Ha aggiunto che il contratto di assicurazione di cui si tratta garantisce la responsabilità civile dello studio professionale, limitatamente ai “danni corporali e danni materiali cagionati a terzi con colpa, sia lieve che grave, per un fatto verificatosi in relazione all'attività professionale indicata in polizza”.
L'eccezione è infondata in quanto l'art.
7.1 lettera a) della polizza (cfr. documento n.4 della terza chiamata) prevede la garanzia per danni materiali cagionati a terzi con colpa per un fatto verificatosi in relazione all'attività professionale di progettista e direttore dei lavori.
La clausola dettata dall'art.
7.3 lettera L si applica alle sanzioni applicate al professionista e non hai danni patrimoniali arrecati dal professionista per inadempimento contrattuale.
Conseguentemente, viene condannata a tenere indenne la società Controparte_5 di quanto è stata condannata a pagare a Controparte_2
anche a titolo di rimborso delle spese processuali. Parte_1
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 24159 del 04/10/2018: “in tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza”.
VI.
In relazione alla domanda di garanzia spiegata da la Controparte_6 CP_5
pagina 16 di 18 ha eccepito la carenza della copertura assicurativa in quanto il libretto Controparte_5 aggiuntivo 2318 non includerebbe la copertura delle perdite patrimoniali, ma solo dei danni materiali e diretti.
La tesi difensiva, di difficile comprensione nella distinzione tra le perdite patrimoniali e i danni materiali e diretti, è infondata in quanto l'art. 4 della responsabilità civile del (cfr. CP_16 documento prodotto dalla compagnia di assicurazione) statuisce che la compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza di così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. CP_16
Conseguentemente, viene condannata a tenere indenne Controparte_5 di quanto è stata condannata a pagare a anche a titolo di Controparte_6 Parte_1 rimborso delle spese processuali.
VII.
e soccombente, Controparte_2 Controparte_6 vengono condannati ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1 spese che vengono liquidate nella misura di euro 786,00 per spese ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, vengono condannati ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_5 refusione delle spese di lite a favore di spese Controparte_2 che vengono liquidate nella misura di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, vengono condannati ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_5 refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella Controparte_6 misura di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
e dott. nonché contro Controparte_2 Controparte_6
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e Controparte_5 pagina 17 di 18 respinta, così provvede:
1. respinge la domanda di
contro
; Parte_1 CP_1
2. condanna la società e il dott. Controparte_2 CP_6
a pagare, in solido tra loro, a la somma di euro 163.133,06, oltre agli
[...] Parte_1 interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
3. condanna a tenere indenne Controparte_5 Controparte_2 di quanto è stata condannata a pagare a in base ai punti 2 e 5 e 6 del
[...] Parte_1 dispositivo;
4. condanna a tenere indenne i quanto Controparte_5 Controparte_6
è stata condannato a pagare a in base ai punti 2 e 6 del dispositivo;
Parte_1
5. condanna la società a pagare a Controparte_2 Parte_1
[... la somma di euro 153.017,50, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
6. condanna e a Controparte_2 Controparte_2 Controparte_6 pagare, in solido tra loro, a titolo di rimborso delle spese processuali a la somma di euro Parte_1
786,00 per spese ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
7. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Controparte_5 processuali a la somma di euro 9.887,00 per Controparte_2 onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
8. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Controparte_5 processuali a la somma di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al Controparte_6 rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
9. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali all'Arch. Parte_1 CP_1
la somma di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge;
Livorno, 7 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1228/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAINA DUCCIO MARIA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI ELENA e l'avv. CP_1 C.F._1
LU RS
(P.IVA ), con l'avv. LU Controparte_2 P.IVA_2
RS e l'avv. Elena Pagni
C.F. ), con l'Avv. Laura Formichini CP_3 CP_4 C.F._2
CONVENUTI
Nonché contro cod. fisc. , con gli avv.ti Luca Pacini e Controparte_5 P.IVA_3
NZ AR
TE AM
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025:
per la società attrice : chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia: 1) previa revoca Parte_1 dell'ordinanza del 10.05.2024, ammettere la Consulenza Tecnica d'ufficio richiesta nella memoria pagina 1 di 18 istruttoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter, comma 1, n. 2) c.p.c.; Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Livorno: 1) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto, la responsabilità solidale, o, in subordine, alternativa, dell'arch. e della Società CP_1 Controparte_2
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella loro qualità di progettisti e direttori dei lavori oggetto della c.i.l.a. presentata in data 20.02.2017 e della domanda di accertamento di conformità presentata in data 12.01.2018, e del Dott. Geol. nella sua qualità di professionista Controparte_6 incaricato di verificare la compatibilità dell'intervento oggetto della predetta c.i.l.a. e della predetta domanda di accertamento di conformità con la normativa idraulica, quest'ultimo nelle quote infra indicate, nella causazione dei danni subiti dalla consistiti: a) nelle spese Parte_2 sostenute per progettare e realizzare l'intervento oggetto della del 20.02.2017, pari ad € Pt_3
95.586,00, o alla maggiore o minor somma che sarà accertata di giustizia (la responsabilità del Dott. limitata al 55% di tale somma, ossia ad € 52.572,3); b) nelle spese sostenute per presentare CP_7 la domanda di permesso di costruire in sanatoria del gennaio 2018, pari a € 6.848,00, o alla maggiore o minor somma che sarà accertata di giustizia;
c) nei compensi versati ai convenuti per l'espletamento dell'attività professionale, pari per l'arch. e la Società a CP_1 Controparte_2
€ 19.346,00, e per il Dott. a € 1.044,4; d) nelle spese sostenute per effettuare la rimessione in CP_4 pristino, pari ad € 85.661, o alla maggiore o minor somma che sarà accertata di giustizia (la responsabilità del Dott. è limitata al 55% di tale somma, ossia ad € 47.113,55) e CP_4 conseguentemente 2) condannare l'arch. , la Società CP_1 Controparte_2
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e il Dott. Geol. nelle Controparte_6 rispettive qualità sopra indicate sub 1), in solido tra loro o in via alternativa, relativamente al Dott. nelle quote sopra indicate, a corrispondere alla Società le somme sopra CP_4 Parte_1 indicate sub 1a), 1b), 1c), 1d), maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal giorno in cui sono stati effettuati i pagamenti al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato”;
per i convenuti società e Arch. : “Voglia il Controparte_2 CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 10.05.2023 nella parte in cui non ha accolto l'istanza di esibizione formulata dagli esponenti, ordinare l'esibizione ex art 210 c.p.c. del ricorso amministrativo promosso da nei confronti del Comune di Rosignano Pt_1
Marittimo avverso il diniego in sanatoria emesso in relazione alle opere di cui è causa e il cui procedimento risulta iscritto al RG 862/2019 del Tar Toscana Sez. III 2) In via pregiudiziale: accertata la carenza di legittimazione passivad el l ' a rch . P a o l o F a b b ro p er l e r a g i o n i d es cr i t t e i n pagina 2 di 18 p a r t e mo t i va , d i c h i a r a r n e l ' es t romi s s i o n e d a l g i u d i z i o . 3) Nel meri to: a) In via principale: riget tare la domanda at trice formulata nei confront i d el l a S t u d i o F a b b ro A rch i t et t i & a s s o ci a t i s r l e d el l ' a rc h . P a o l o F a b b ro, in quanto totalmente infondata in fat to e in diri t to per le ragioni descri t te in narrat iva;
b) In denegata ipotesi , in via riconvenzionale: accertata la esclusiva responsabi l i tà del dot t . i per i fat t i di cui è causa, condannarlo a Controparte_8 manlevare e tenere integralmente indenne la s s o ci a t i s r l e l 'A Controparte_9 rch . P a o l o F a b b ro d a q u a l s i v o g l i a p re t e s a avanzata dal la società at trice con riguardo ai fat t i di cui è causa e, conseguentemente, condannare lo stesso terzo a qualsivogl ia pagamento o esborso connesso al l 'inadempimento del contrat to di cui è causa, anche riconoscendo l 'eventuale diri t to del le stesse convenute ad agire in regresso verso i l dot t . i per quanto fosse in Controparte_8 ogni caso tenuta a corrispondere al la società at trice per i fat t i di cui è causa;
c) In subordine, salvo gravame, accertato i l concorso di colpa della attrice, a norma del l 'art . 1227, comma I e/o II , c.c. , ridurre proporzionalmente la pretesa risarci toria formulata da controparte a q u a n t o e v en t u a l me n t e p ro va t o a l l ' e s i t o d el l ' i s t r u t t o r i a , d et r a t t o comu n q u e i l pregiudizio causalmente riconducibi le al la condot ta del la stessa credi trice;
d) nel la denegata ipotesi di accogl imento, anche parziale del la domanda at trice nei confront i del lo Controparte_10
e/o d el l 'A rch . P a o l o F a b b ro , d i ch i a r a re t en u t a e c o n d a n n a re l a
[...]
Compagnia Assicurativa in persona del legale rappresentante pro- Parte_4 tempore, a manlevare e tenere integralmente indenne l a S t u d i o F a b b ro A rc h i t et t i & A s s o ci a t i s r l e l 'A rc h . P a o l o F a b b ro d a qualsivogl ia pretesa pecuniaria avanzata dal la società at trice in relazione al la prestazione professionale di cui è causa, e, conseguentemente, condannare lo stesso terzo a ri fondere la società di quanto sarà eventualmente Controparte_10 condannata a pagare in favore d i S i va t s r l , a n c h e i n rel a z i o n e a l l a a t t i v i t à s vo l t a d a l l ' A rch . P a o l o per i fat t i di cui è causa;
Con vi t toria di spese e compensi oltre il CP_1 rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”;
per il convenuto dott. Nel merito:
2. accertare e dichiarare l'inesistenza di Controparte_6 responsabilità del dr. in ordine ai fatti per cui è causa per tutte le motivazioni di cui in
CP_4 narrativa e, per l'effetto, respingere integralmente le domande attrici nonché le domande tutte avanzate nei confronti del dr. anche dall'arch. e dallo 3.
CP_4 CP_1 Controparte_2 in via subordinata , nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ravvisi nel comportamento tenuto dal dr. una qualche responsabilità professionale , accertare e dichiarare che la
CP_4 responsabilità del dr. sia correlata e ridotta in funzione delle opere già eseguite al momento in
CP_4 pagina 3 di 18 cui gli è stato conferito l'incarico professionale come indicato in narrativa;
4. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertata la sussistenza di una responsabilità, in tutto od in parte, del dr. in ordine ai fatti di cui è causa dichiarare la in CP_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata a tenere indenne il sig. da Controparte_6 qualsiasi obbligo risarcitorio possa al medesimo derivare in conseguenza della presente azione e, quindi, condannare la stessa compagnia assicurativa al pagamento di ogni e qualsiasi somma la comparente sia tenuta a risarcire allo studio e all'Arch. ; Controparte_2 CP_1
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
per la terza chiamata : “”Voglia il Giudice del Tribunale di Controparte_5
Livorno, contrariis reiectis, Nel merito: in tesi: rigettare la domanda proposta anche nei confronti del convenuto Dr. per essere del tutto destituita di fondamento sia in punto di fatto che in Controparte_6 punto di diritto e per l'effetto rigettare la domanda di manleva da lui proposta nei confronti della concludente;
In ipotesi : rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti della concludente per in operatività della polizza per i motivi di cui in narrativa;
In via ulteriore e subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di manleva del convenuto, limitare la stessa alle sole conseguenze direttamente imputabili all'operato Dr. con esclusione di ogni CP_4 eventuale conseguenza direttamente ricollegabile a atti/fatti ascrivibili alle altre parti del giudizio e, comunque, nella misura del danno rigorosamente provato dalla parte attrice. In ogni caso con vittoria di spese di lite.
“Voglia il Tribunale di Livorno in composizione monocratica, contrariis reciectis, A) sulla domanda di garanzia formulata dallo e dall'arch. : accertata Controparte_2 CP_1 la mancata operatività, nella fattispecie, della garanzia assicurativa prestata dalla
[...] in favore dello con polizza n. 1-2453- Controparte_5 Controparte_2
122-101984040, rigettare la domanda formulata dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di causa;
B) sulla domanda risarcitoria della in via principale: accertata la totale assenza di Parte_1 responsabilità professionale dello e/o dell'Arch. Controparte_2 CP_1 per i danni reclamati dall'attrice, rigettare la domanda di quest'ultima siccome proposta nei confronti dei suddetti convenuti, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenziale pronuncia sulla domanda di garanzia formulata dagli stessi convenuti nei confronti della Controparte_5
con vittoria di spese e competenze di causa;
C) sulla domanda risarcitoria della in
[...] Parte_1
pagina 4 di 18 via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'attrice nei confronti dello e di ritenuta operatività della garanzia Controparte_2 assicurativa reclamata da quest'ultimo, accogliere la domanda di manleva dallo stesso formulata nei confronti della nei limiti di operatività e con l'applicazione Controparte_5 dell'eventuale franchigia previsti nella polizza n. 1-2453-122-101984040, escludendo dall'indennizzo i danni conseguenti a rischi esclusi dalla polizza stessa e/o non coperti dalla garanzia della responsabilità civile;
con integrale compensazione delle spese di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a mezzo PEC all'Arch. in data 6 aprile 2023, al dott. CP_1 in data 6 aprile 2023 e a mezzo del servizio postale alla società Controparte_6 [...] in data 14 aprile 2023, la società citava Controparte_2 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Livorno i predetti soggetti e deduceva che:
nel febbraio 2017 aveva conferito all'Arch. , in proprio e quale legale CP_1 rappresentante della società l'incarico di Controparte_2 svolgere la funzione di progettista e direttore dei lavori da eseguire su terreni di proprietà dell'attrice, ubicati in Rosignano Marittimop (LI);
il 20 febbraio 2027 l'Arch. presentava all'autorità comunale competente la c.i.l.a. CP_1 prot. 8416 (pratica n. 153/2017);
in data 22.03.2017, a lavori già iniziati, l'Amministrazione comunale chiedeva di produrre la
“dichiarazione del tecnico asseverante e relazione tecnica, per quanto riguarda la conformità dei lavori in oggetto circa il vincolo “rischio idraulico” presente nell'area di intervento”;
la relazione veniva redatta dal dott. geologo, in data 24 marzo 2027, e Controparte_6 trasmessa all'autorità comunale in data 26 marzo 2017 dall'Arch. ; CP_1
in data 25.08.2017, l'Amministrazione comunale comunicava a , ai sensi dell'art. 7 l. n. Pt_1
241/1990, l'avvio del procedimento “di cui all'art. 196 della LRT 65/2014 per il quale viene prevista l'emanazione dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino in quanto le opere sono state realizzate in assenza di permesso di costruire”; secondo la tesi del l'intervento era soggetto a CP_11 permesso di costruire “ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. “e” d.P.R. 380/2001 e dell'art. 134 della legge pagina 5 di 18 regionale n. 65/2014”;
con ordinanza n. 553 del 3.11.2017, l'Amministrazione Comunale, ribandendo che l'intervento era soggetto a permesso di costruire e che la recinzione contrastava anche con il Regolamento Edilizio, richiamati gli artt. 196 l.reg. n. 65/2014 e 31 d.P.R. n. 380/2001, ordinava alla Società attrice di demolire le opere realizzate sul predetto terreno e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, pena l'irrogazione della sanzione amministrativa di € 20.000 e l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale dei beni, dell'area di sedime e dell'area necessaria a realizzare opere analoghe a quelle abusive;
in data 12.01.2018, presentava, ai sensi dell'art. 209 l. reg. n. 65/2014, domanda di permesso di Pt_1 costruire in sanatoria per le opere indicate indicate nella c.i.l.a. del 20.02.2017, oggetto dell'ordinanza di demolizione;
nella relazione illustrativa dell'Arch. veniva allegata la “Relazione CP_1 geologica relativa alla sistemazione morfologico-idraulica di un'area adiacente al campeggio” del Dott.
Geol. Tempesti del 20.12.2017;
il chiedeva l'integrazione dell'ultima relazione geologica del dott. e CP_11 Controparte_6 mezzo dell'arch. , il Dott. Geol. depositava una ulteriore “Relazione geologica”, con CP_1 CP_4 cui attestava che l'intervento era conforme al R.U., al P.O. e alla l. reg. Toscana n. 21/2012;
il chiedeva uno studio approfondito e la società attrice affidava l'incarico di CP_11 Parte_1
CP_1 produrre tale “studio approfondito” all'Ing. la quale, evidentemente resasi conto che l'intervento aumentava il livello di rischio, nel suo “Studio idrologico-idraulico” presentato all'Amministrazione comunale il 7.06.2018 prevedeva, a completamento dell'intervento, di effettuare degli scavi compensativi nei terreni contermini;
con decreto n. 764 del 8.04.2019, l'Amministrazione comunale respingeva la domanda di permesso di costruire a sanatoria in quanto, anche considerando i predetti scavi compensativi, le opere nel loro complesso non erano conformi alla normativa idraulica vigente alla data della loro realizzazione e alla data di presentazione della domanda de qua, ossia la l. reg. Toscana n. 21/2012;
, venuta meno ogni possibilità di sanare l'abuso, sia per eliminare ogni possibile pericolo per i Pt_1 terreni confinanti, sia per evitare l'acquisizione gratuita dell'area su cui erano stati effettuati i lavori e l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000, comminate dall'ordinanza del 3.11.2017 per l'ipotesi di mancata demolizione, decideva di effettuare la rimessione in pristino;
l'arch. , quale progettista e direttore dei lavori, era responsabile per inadempimento CP_1
pagina 6 di 18 all'obbligazione contrattuale di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica, di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare e di porre in essere tutte le attività finalizzate a ottenere il provvedimento amministrativo che consenta la legittima esecuzione dell'opera che ne costituisce oggetto;
l'arch. aveva errato nello presentare la CP_1
C.I.L.A., anziché il permesso di costruire;
l'arch. rispondeva in solido con il dott. in quanto il CP_1 Controparte_6 progettista doveva rispettare la normativa edilizia, compresa quella idraulica;
l'arch. non aveva allegato alla alcuna relazione geologica, come invece sarebbe stato CP_1 Pt_3 necessario, trattandosi di area soggetta a rischio idraulico;
solo a seguito di una richiesta in tale senso dell'Amministrazione comunale, aveva prodotto la relazione geologica del Dott. ma essa CP_4 dava erroneamente conto del rispetto della normativa idraulica;
aveva prodotto due relazioni geologiche (ancora del Dott. che attestavano erroneamente il rispetto della normativa CP_4 idraulica anche nel corso del procedimento di sanatoria;
anche se era stato il dott. d attestare la fattibilità dell'intervento sotto il profilo Controparte_6 idraulico, l'arch. , quale progettista, in base sia alla l. reg. n. 21/2012 che al D.M. del CP_1
2008, doveva condurre un'adeguata indagine sulle caratteristiche del suolo su cui realizzare l'intervento e doveva asseverare il rispetto della normativa idraulica;
l'architetto si assumeva personalmente la paternità dell'opera intellettuale del geologo e ne doveva rispondere unitamente;
il dott. era responsabile per inadempimento contrattuale in quanto aveva Controparte_6 omesso di rilevare che l'intervento era in contrasto con la l.reg. n. 21/2012, che rappresentava la norma cardine in materia idraulica, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
l'arch. doveva essere condannato al risarcimento del danno nella misura CP_1 complessiva di euro 208.485,00;
il dott. doveva essere condannato al risarcimento del danno nella misura Controparte_6 complessiva di euro 107.577,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
II. Con comparsa depositata in data 7 luglio 2023, si costituiva in giudizio Controparte_13
e l 'Arch. , i quali chiedevano il rigetto della domanda attrice o, in caso di
[...] CP_1 accoglimento della domanda, in via subordinata la condanna del convenuto dott. CP_6
a manlevare e tenere integralmente indenne la e
[...] Controparte_2
l'Arch. da qualsivoglia pretesa avanzata dalla società attrice con riguardo ai fatti di cui è CP_1
pagina 7 di 18 causa e, in caso di rigetto della domanda di manleva, la condanna della condannare la Compagnia
Assicurativa a manlevare e tenere integralmente indenne la Parte_4 [...]
e l'Arch. . Controparte_2 CP_1
III. Con comparsa depositata in data 7 luglio 2023, si costituiva in giudizio il dott. CP_6 che chiedeva il rigetto della domanda attrice o in subordine di essere garantito dalla
[...]
Controparte_5
IV. La chiamata in giudizio sia dall'Arch. Controparte_5 CP_1 che dal dott. si costituiva in giudizio e chiedeva sia il rigetto della domanda Controparte_6 attrice sia della domanda di garanzia per inesistenza della copertura assicurativa.
V. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti depositati dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Dal contratto depositato dall'attrice con il documento n. 34, datato 26 gennaio 2017, risulta che l'incarico professionale è stato conferito dalla società alla società Parte_1 Controparte_2
, con la conseguenza che l'unico soggetto giuridico che può essere chiamato a
[...] rispondere per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 cc è la società tra professionisti e non il socio – professionista, che poi ha eseguito la prestazione dedotta in contratto.
E' l'art. 10 IV comma lettera c) legge 12 novembre 2011 n.183, che prevede, ai fini della validità dello statuto per la costituzione di una società tra professionisti, che l'esecuzione dell'incarico affidato alla società sia svolto da un socio in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.
E' evidente che se anche gli atti del procedimento amministrativo ( ed altri) sono stati redatti e Pt_3 sottoscritti dal professionista architetto (diversamente non sarebbe potuto avvenire), ciò non vale a ritenere integrato un contratto tra la committente e l'Arch. , che possa Parte_1 CP_1 dare luogo ad una responsabilità civile da inadempimento del contratto.
La stessa attrice deduce a pagina 14 della citazione che i compensi relativi alle prestazioni professionali sono stati versati sul conto corrente della Società. Quindi, l'attrice ammette di aver eseguito le prestazioni a suo carico nei confronti dell'unica controparte contrattuale, ovvero la società CP_2
pagina 8 di 18 . Controparte_2
La domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale viene quindi rigettata nei confronti dell'Arch. . CP_1
Conseguentemente la viene condannata alla refusione delle spese processuali nei confronti Parte_1 dell'Arch. , ma non nei confronti dello CP_1 Controparte_2 che non si è costituita come compagnia di assicurazione del singolo socio – professionista.
A pagina 4 della comparsa depositata in data 23 novembre 2023 si legge, infatti: “con il presente atto, si costituisce in giudizio la (di seguito, più brevemente, anche solo Controparte_5
, rappresentata e difesa come in epigrafe, quale compagnia assicuratrice della responsabilità CP_5 civile dello al fine di chiedere, per quanto riguarda la Controparte_2 domanda principale proposta dalla nei confronti del suddetto studio professionale, il rigetto della Pt_1 stessa in quanto infondata per i motivi già precisati dal proprio assicurato all'atto della sua costituzione in giudizio, ai quali la comparente non può che associarsi e richiamare”.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite Parte_1
a favore dell'Arch. , spese che vengono liquidate nella misura di euro 9.887,00 per CP_1 onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
II.
Sussiste la responsabilità civile per inadempimento contrattuale sia della società CP_2 [...] sia del geologo Dott. per inadempimento Controparte_2 Controparte_6 contrattuale all'obbligazione professionale di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e iniziare il corretto procedimento amministrativo per addivenire al titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio previsto dal progetto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 21/05/2012: “in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve assicurare, la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che sussiste la responsabilità del progettista per l'attività professionale espletata nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo pagina 9 di 18 autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato (avendo, nella specie, il professionista richiesto l'autorizzazione per la manutenzione straordinaria di un edificio, anziché quella gratuita per la ristrutturazione), non costituendo tale scelta di per sé indice di un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, in quanto, piuttosto, spettante al medesimo professionista, giacché qualificata da una specifica competenza tecnica, e senza che possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, primo comma, cod. civ., la firma apposta dal committente sul progetto redatto”.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019: “In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all'esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori”.
Nel caso di specie, l'attività professionale svolta dal socio – professionista Arch. e CP_1 dal geologo dott. per ottenere il titolo abilitativo e l'esito positivo del Controparte_6 procedimento di sanatoria edilizia, sono state errate per colpa grave sia perché:
con ordinanza n. 553 del 3.11.2017, l'Amministrazione Comunale, ribandendo che l'intervento era soggetto a permesso di costruire e che la recinzione contrastava anche con il Regolamento Edilizio, richiamati gli artt. 196 l.reg. n. 65/2014 e 31 d.P.R. n. 380/2001, ordinava alla Società attrice di demolire le opere realizzate sul predetto terreno e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;
con decreto n. 764 del 8.04.2019, l'Amministrazione Comunale respingeva la domanda di permesso di costruire a sanatoria in quanto le opere nel loro complesso non erano conformi alla normativa idraulica vigente alla data della loro realizzazione e alla data di presentazione della domanda de qua, ossia la l. reg. Toscana n. 21/2012. pagina 10 di 18 In buona sostanza, i due professionisti avevano errato sia perché era necessario fin dall'inizio un permesso di costruire, e non una CILA, sia perché la domanda di sanatoria non era accoglibile in quanto le opere, già eseguite, non erano conformi alla normativa idraulica vigente, al contrario di quanto attestato in più occasioni dal geologo dott. Controparte_6
I due provvedimenti amministrativi venivano impugnati, ma il TAR Toscana R.G.n. 862/2019, con sentenza della sez. III, n. 265/2024 pubblicata il 5.03.2024 (depositata in giudizio il 5.03.2024), rigettava il ricorso, confermando in sostanza la legalità dei provvedimenti amministrativi comunali.
Statuisce espressamente il TAR che l'impugnazione è infondata perché, per ottenere l'accertamento in conformità, la Legge regionale 10/11/2014, n. 65, all'art. 209, prevede che, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, l'avente titolo può ottenere la sanatoria quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Rileva il TAR che le opere oggetto dell'istanza di sanatoria erano state eseguite dalla ricorrente su terreni soggetti a rischio idraulico molto elevato, ai sensi del regolamento urbanistico vigente e classificate a pericolosità elevata dal Piano di gestione del rischio alluvioni della regione Toscana.
Tali opere consistevano, sostanzialmente, nel livellamento e nel riempimento del terreno per l'ampliamento del campeggio ed avrebbero richiesto il permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera E, del d.p.r. 380 del 2001 e dell'articolo 134 della legge regionale toscana numero 65 del 2014, determinando la trasformazione permanente di suolo inedificato.
Nel corso del procedimento, avviato a seguito dell'istanza di sanatoria, dopo che il geologo dott. veva prodotto una relazione geologica relativa alla sistemazione morfologico- Controparte_6 idraulica dell'area adiacente al campeggio allegata alla domanda di sanatoria (presentata dell'arch.
del 12 gennaio 2018) e, successivamente, un'ulteriore relazione geologica nel CP_1 marzo 2018, con cui attestava che l'intervento era conforme al R.U. e alla L. Regionale Toscana
n.21/2012, il con nota del 9 aprile 2018, evidenziava che la relazione integrativa del Dott. CP_11 non rispondeva “a tutte le condizioni richieste dalla legge regionale 21/2012 per dimostrare la CP_4 conformità delle opere oggetto di sanatoria con la richiamata normativa idraulica”, “dove è condizione primaria la dimostrazione del NON incremento di rischio nelle aree limitrofe” e “chiedeva uno studio approfondito”, che dimostrasse il rispetto di tale condizione.
Lo studio approfondito veniva, quindi, eseguito da un diverso professionista, il quale, nello “Studio
pagina 11 di 18 idrologico-idraulico” presentato all'Amministrazione comunale il 7.06.2018, prevedeva, a completamento dell'intervento, di effettuare degli ulteriori scavi compensativi nei terreni contermini.
Così il TAR rilevava che lo studio idrologico-idraulico redatto dall'ingegnere di parte ricorrente dimostrava la necessità di realizzare ulteriori opere per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno e, agevolmente ed in modo logico e condivisibile, concludeva: “ammettendo la necessità di scavi compensativi, la stessa relazione tecnica di parte ricorrente conferma che, al momento della realizzazione dell'intervento, esso non era conforme alla normativa che vieta l'incremento del rischio idraulico. Si deve concludere, pertanto, per la legittimità del diniego di sanatoria impugnato, in mancanza del requisito della doppia conformità alla disciplina urbanistica, nel caso di specie la normativa sul rischio idraulico, in quanto, per prevenire l'aggravamento del rischio, sarebbe necessario eseguire gli scavi descritti nella relazione tecnica presentata dalla parte privata”.
Il ragionamento fattuale e giuridico del TAR è condiviso da questo Giudice con la conseguenza che emerge la prova documentale che i due professionisti non hanno adempiuto alla prestazione professionale in modo corretto.
III.
Venendo a quantificare il danno patrimoniale causato dall'inadempimento contrattuale, il danno viene liquidato, sulla base dei documenti prodotti da parte attrice, nella misura di euro 208.485,00, così composto:
euro 49.864,91 per spese sostenute per progettare e realizzare l'intervento oggetto della del Pt_3
20.02.2017, che si è rilevato in contrasto con la disciplina in materia idraulica e con gli artt. 3 e 10 T.U.
Edilizia e 134 l. reg. n. 65/2014, come da fattura n. 249 del 20.02.2017 di euro Parte_5
44.117,99, come da fatture n. 581 del 30.04.2017 e 592 del 25.05.2017 della medesima Parte_5
[... ed euro 1.603,2 iva inclusa per il coordinamento della sicurezza, come da fatture dell'Ing. Per_1
n. 12/2017 del 16.03.2017, 13/2017 del 18.04.2017 e 16/2017 del 9.05.2017;
[...]
euro 6.848,00 per spese sostenute per presentare la domanda di permesso di costruire in sanatoria del gennaio 2018, che è stata respinta dall'Amministrazione comunale in quanto l'intervento non rispetta la normativa idraulica, di cui euro 400 versati all'Amministrazione comunale ed euro 6.448,00 all'Ing. CP_1 (che nel corso del procedimento di sanatoria, ha redatto lo studio che, per tentare di ovviare al contrasto tra l'intervento e la l. reg. n. 21/2021, prevedendo degli scavi compensativi);
euro 20.390,00, per compensi versati ai professionisti convenuti per l'espletamento di un'attività pagina 12 di 18 professionale che si è rilevata inutile, di cui euro 19.346,00, versati allo Controparte_14
per la presentazione della c.i.l.a. e della domanda di sanatoria, come da fatture n. 2/17 del
[...]
30.01.2017, 6/17 del 12.04.2017, 7/17 del 3.05.2017; 5/18 del 12.02.2018, ed euro 1.044,4 versati al
Geologo come da fattura n. 12 del 20.04.2017; CP_4
euro 85.661,00 per spese sostenute per effettuare la rimessione in pristino, di cui euro 82.301,00 pagate a come da fatture n. 523 del 30.11.2020, 322 del 22.03.2021 e 11 del 26.01.2021, ed Parte_5 euro 3.360 come da fattura 35 del 30.11.2021 del Geom. er attività di consulenza. Pt_6
Il risarcimento del danno viene addebitato per intero alla società Controparte_2
e nella misura di euro 107.577,85 al convenuto dott. che
[...] Controparte_6 ha redatto la prima relazione il 24 marzo 2017, quando lo stato di avanzamento lavori era al 45%.
Sono imputabili al dott. na percentuale pari al 55% delle spese per realizzare Controparte_6
l'intervento e delle spese per la rimessa in pristino, nonché per intero le spese per il procedimento di sanatoria e quelle sostenute per il pagamento del compenso del medesimo Geologo.
L'importo di euro 208.485,00 viene rivalutato in base agli indici ISTAT dall'ultimo costo sostenuto portato dalla fattura n.35 del 30 novembre 2021 alla data della sentenza e sulla somma di anno in anno rivalutata vengono aggiunti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma cc dal 30 novembre 2021
e gli interessi legali ai sensi dell'art. 2841 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 14 aprile
2023 alla data della sentenza, per un risultato di euro 316.150,56.
L'importo di euro 107.577,85 viene rivalutato in base agli indici ISTAT dall'ultimo costo sostenuto portato dalla fattura n.35 del 30 novembre 2021 alla data della sentenza e sulla somma di anno in anno rivalutata vengono aggiunti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 I comma cc dal 30 novembre 2021
e gli interessi legali ai sensi dell'art. 2841 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 14 aprile
2023 alla data della sentenza, per un risultato di euro 163.133,06.
In conclusione, la società e il dott. Controparte_2 vengono condannati a pagare, in solido tra loro, a la somma di Controparte_6 Parte_1 euro 163.133,06, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
La società viene condannata a pagare a Controparte_2 la somma di euro 153.017,50, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc Parte_1 dalla sentenza al saldo effettivo. pagina 13 di 18 IV.
La tesi difensiva della società secondo cui Controparte_2 non sarebbe stato commesso alcun errore professionale in quanto i lavori oggetto di progetto potevano essere eseguiti sulla base della e non del permesso di costruire, come accertato con efficacia di Pt_3 giudicato dal Tribunale di Livorno, Sezione Penale, che, a seguito di dibattimento, ha assunto la sentenza irrevocabile di assoluzione n. 1324 del 7.07.2021, non è condivisibile.
La sentenza penale di assoluzione del Tribunale non spiega effetto nel presente giudizio civile perché è stata pronunciata nei confronti di e non nei confronti della società CP_1 [...]
Controparte_2
Nel merito della tesi difensiva, la stessa è smentita dal TAR Toscana, il quale testualmente afferma a pagina 6: “le opere oggetto dell'istanza di sanatoria, respinta con il provvedimento impugnato, sono state eseguite dalla ricorrente su terreni soggetti a rischio idraulico molto elevato, ai sensi del regolamento urbanistico vigente e classificate a pericolosità elevata dal Piano di gestione del rischio alluvioni della regione Toscana. Esse consistevano, sostanzialmente, nel livellamento e nel riempimento del terreno per l'ampliamento del campeggio ed avrebbero richiesto il permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera E, del d.p.r. 380 del 2001 e dell'articolo 134 della legge regionale toscana numero 65 del 2014, determinando la trasformazione permanente di suolo inedificato”.
Tale sentenza conforme alla giurisprudenza amministrativa assolutamente dominante, secondo cui le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono soggette a permesso di costruire (TAR
Sardegna, I, n. 774 del 17.10.2023; TAR Sicilia, II, 6.04.2023, n. 1186; TAR Lombardia, I, n. 912 del
3.11.2021; T.A.R. sez. VII, 17/09/2020, n.3874; idem, sez. VIII, 18.04.2018 n. 2520; idem, CP_15 sez. IV, 25.10.2018 n. 6218; Cassazione penale sez. III, idem 17.05.2023 n. 5293; 16.03.2023 n. 26804; idem 18.05.2022, n. 19459; idem 10.03.2022, n.12936; idem 31.03.2021, n.12121, idem, 11.07.2007,
n. 35629).
Ciò anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie: - gli scavi sono stati di rilevante entità, ossia, come rilevato dall'arch. nelle deduzioni infraprocedimentali del 2.10.2017 e come si CP_1 evince dagli elaborati grafici allegati alla cila (doc. 1), dell'ordine di 92 cm;
- oltre al riempimento del terreno, sono stati realizzati anche una recinzione di altezza pari a ben 2
pagina 14 di 18 metri e “interrotta” da 2 cancelli, nonché alcuni percorsi in materiale permeabile di larghezza pari a ben
3 metri.
Anche la tesi difensiva della società secondo Controparte_2 cui la violazione della normativa idraulica non sarebbe a lei addebitabile, in quanto l'incarico era stato conferito al dott. è infondata. CP_4
In primo luogo, sia nel procedimento amministrativo iniziato con la sia in quello iniziato con la Pt_3 domanda di sanatoria l'arch. si è avvalso delle relazioni redatte dal dott. CP_1
d è stato proprio l'architetto ad inoltrarle all'autorità comunale. CP_4
Il comportamento richiedeva un vaglio di correttezza da parte dell'architetto incaricato come progettista e direttore dei lavori in quanto il soggetto che domandava il rilascio dell'autorizzazione amministrativa era l'architetto e non il geologo.
Fatta questa premessa, la tesi è comunque infondata in quanto il contratto prevede espressamente al punto 1.2 che l'incarico conferito necessita “di un alto grado di approfondimento per la presenza di vicoli idraulici”.
La valutazione del rischio idraulico era rimessa contrattualmente anche alla società
[...]
Controparte_2
Ne consegue anche il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla società predetta nei confronti del
CP_4
La responsabilità per inadempimento contrattuale del dott. documentale. CP_4
In data 26.03.2017 e 12.01.2018 il dott. criveva nella relazione geologica che “le opere in CP_4 progetto e il rifacimento delle opere di regimazione idraulica non potranno creare turbative né influenzare negativamente la dinamica di deflusso e di regolazione delle acque meteoriche che anzi andrà sicuramente migliorando. L'intervento proposto non andrà a modificare l'assetto idrografico dell'area. Gli interventi in progetto non andranno neppure ad interessare le aree limitrofe e non arrecheranno nessun tipo di danni a terzi e confinanti;
inoltre non sono incompatibili con eventuali interventi di aggiornamento del sistema di gestione delle acque di bonifica, saranno pertanto pienamente compatibili con quelli previsti nel regolamento comunale di sistemazione e regimazione idraulica… In base a quanto è merso, da un'attenta valutazione degli aspetti morfologici, idrogeologici, idraulici e geologici, il sottoscritto geologo dichiara che l'area è geologicamente idonea ad accogliere l'intervento in progetto”. pagina 15 di 18 Tale giudizio tecnico era errato.
V.
In relazione alla domanda di garanzia spiegata dallo Controparte_2
la ha eccepito la non operatività della
[...] Controparte_5 garanzia assicurativa prestata con la polizza Professione Architetto n. 1-2453-122-10198040.
La compagnia di assicurazione ha dedotto che la suddetta polizza multirischi esclude espressamente dalla garanzia relativa alla responsabilità civile professionale, i sinistri “relativi a sanzioni in genere conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità” (art.
7.3 lett l delle Condizioni Generali di Assicurazione), salvo che non sia stata stipulata la condizione particolare n. 715, che deroga al suddetto art.
7.3 lett. l) delle CGA
e ricomprende nella copertura assicurativa il rischio originariamente escluso.
Ha aggiunto che il contratto di assicurazione di cui si tratta garantisce la responsabilità civile dello studio professionale, limitatamente ai “danni corporali e danni materiali cagionati a terzi con colpa, sia lieve che grave, per un fatto verificatosi in relazione all'attività professionale indicata in polizza”.
L'eccezione è infondata in quanto l'art.
7.1 lettera a) della polizza (cfr. documento n.4 della terza chiamata) prevede la garanzia per danni materiali cagionati a terzi con colpa per un fatto verificatosi in relazione all'attività professionale di progettista e direttore dei lavori.
La clausola dettata dall'art.
7.3 lettera L si applica alle sanzioni applicate al professionista e non hai danni patrimoniali arrecati dal professionista per inadempimento contrattuale.
Conseguentemente, viene condannata a tenere indenne la società Controparte_5 di quanto è stata condannata a pagare a Controparte_2
anche a titolo di rimborso delle spese processuali. Parte_1
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 24159 del 04/10/2018: “in tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza”.
VI.
In relazione alla domanda di garanzia spiegata da la Controparte_6 CP_5
pagina 16 di 18 ha eccepito la carenza della copertura assicurativa in quanto il libretto Controparte_5 aggiuntivo 2318 non includerebbe la copertura delle perdite patrimoniali, ma solo dei danni materiali e diretti.
La tesi difensiva, di difficile comprensione nella distinzione tra le perdite patrimoniali e i danni materiali e diretti, è infondata in quanto l'art. 4 della responsabilità civile del (cfr. CP_16 documento prodotto dalla compagnia di assicurazione) statuisce che la compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza di così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. CP_16
Conseguentemente, viene condannata a tenere indenne Controparte_5 di quanto è stata condannata a pagare a anche a titolo di Controparte_6 Parte_1 rimborso delle spese processuali.
VII.
e soccombente, Controparte_2 Controparte_6 vengono condannati ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1 spese che vengono liquidate nella misura di euro 786,00 per spese ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, vengono condannati ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_5 refusione delle spese di lite a favore di spese Controparte_2 che vengono liquidate nella misura di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, vengono condannati ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_5 refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella Controparte_6 misura di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
e dott. nonché contro Controparte_2 Controparte_6
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e Controparte_5 pagina 17 di 18 respinta, così provvede:
1. respinge la domanda di
contro
; Parte_1 CP_1
2. condanna la società e il dott. Controparte_2 CP_6
a pagare, in solido tra loro, a la somma di euro 163.133,06, oltre agli
[...] Parte_1 interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
3. condanna a tenere indenne Controparte_5 Controparte_2 di quanto è stata condannata a pagare a in base ai punti 2 e 5 e 6 del
[...] Parte_1 dispositivo;
4. condanna a tenere indenne i quanto Controparte_5 Controparte_6
è stata condannato a pagare a in base ai punti 2 e 6 del dispositivo;
Parte_1
5. condanna la società a pagare a Controparte_2 Parte_1
[... la somma di euro 153.017,50, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
6. condanna e a Controparte_2 Controparte_2 Controparte_6 pagare, in solido tra loro, a titolo di rimborso delle spese processuali a la somma di euro Parte_1
786,00 per spese ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
7. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Controparte_5 processuali a la somma di euro 9.887,00 per Controparte_2 onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
8. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Controparte_5 processuali a la somma di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al Controparte_6 rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
9. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali all'Arch. Parte_1 CP_1
la somma di euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge;
Livorno, 7 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani pagina 18 di 18