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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 10/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA composto dai magistrati: dott. IL RE Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel. riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 629 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, e vertente tra
, ( ), elettivamente domiciliato in Scafati, Parte_1 CodiceFiscale_1 alla via Leonardo Da Vinci n. 14 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Avigliano del Foro di
Nocera Inferiore che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale;
-ricorrente-
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Napoli alla Via Stazio n.3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Maione che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Mario Mele come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-intervenuto-
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note di precisazione delle conclusioni e da verbale dell'udienza del 14.1.2025.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.11.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 dal coniuge con addebito alla stessa e che fosse disposto, in via Controparte_1
principale: l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre a cui sarà assegnata la casa coniugale e diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento per le figli a carico del di € 400 complessivi oltre il 50% delle spese straordinarie. Pt_1
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con in Roccaraso il 18.9.2004; Controparte_1
- che dal matrimonio sono nate i figli 16.3.2006 ed il 19.3.2011; Per_1 Per_2
- la residenza comune dei coniugi è in Roccaraso Via Salvo D'Acquisto n. 8;
- il rapporto coniugale si sarebbe deteriorato a causa del comportamento della
[...]
che sarebbe venuta meno ai suoi doveri coniugali e si sarebbe CP_1
progressivamente allontanata dal marito e dalla sua famiglia di origine;
- la IGnora svolge attività di pulizie senza un regolare contratto di lavoro, CP_1
mentre il svolge attività lavorativa stagionale. Pt_1
Con comparsa del 15.2.2024 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
contestava la ricostruzione dei fatti effettuata dal ricorrente e le sue richieste, ma concordava sulla richiesta di disporre l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre.
In particolare, la contestava la richiesta di addebito della separazione CP_1
evidenziando che, in realtà, è stato il ricorrente ad incrinare i rapporti con la moglie anche a causa della circostanza che, per motivi di lavoro, lo stesso si recava fuori regione per diversi mesi.
A seguito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 30.4.2024, il precedente
Giudice istruttore non disponeva provvedimenti provvisori, rigettava le richieste di prova orale e disponeva procedersi ad accertamenti della Guardia di Finanza sui redditi e patrimoni dei due coniugi.
A seguito dell'udienza dinanzi alla scrivente come nuovo Giudice istruttore, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
All'udienza del 14.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
2 Venendo al merito, in primo luogo, va accolta la domanda di separazione in quanto l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pro-nuncia della separazione personale.
Entrambe le parti hanno poi chiesto l'addebito della separazione all'uno e all'altro.
Nello specifico, il ha sostenuto che la separazione sarebbe addebitabile alla moglie Pt_1 che ha assunto, negli ultimi anni un atteggiamento di forte contrasto al marito ed ha interrotto qualsiasi rapporto di affectio nei confronti dello stesso.
Di contro, la ha evidenziato che è il marito che si è progressivamente allontanato CP_1 dal proprio nucleo familiare, assentandosi per lunghi periodi per motivi di lavoro e facendo mancare qualsiasi atteggiamento affettuoso o di assistenza morale a lei e ai figli anche quando era presente.
Ciò posto, le domande devono essere entrambe rigettate.
In tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero-sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n. 14840;
11/06/2005, n. 12383).
Orbene, nel caso di specie, entrambe le parti riferiscono di condotte reciproche contrarie ai doveri coniugali, senza tuttavia riferire di comportamenti specifici addebitabili a ciascuno.
E' evidente che la crisi coniugale non è stata determinata da un comportamento dell'uno o dell'altro, ma da un progressivo deterioramento dei rapporti tra i coniugi e della mancanza di comunicazione e volontà di superamento della crisi.
Ragion per cui non si rivengono ragioni per poter addebitare all'uno o all'altro la crisi coniugale.
3 Va dichiarata inammissibile la domanda formulata da parte resistente in ordine al pagamento delle rate del mutuo in quanto soggetta a rito diverso rispetto alla separazione
(Cass. 18870/2014).
Non vi è contrasto, invece, sull'affidamento condiviso del figlio minore (essendo Per_2
divenuta maggiorenne nelle more) e sul collocamento dello stesso presso la madre a Per_1
cui verrà assegnata la casa coniugale.
Il diritto di visita del padre non collocatario può essere disciplinato come in dispositivo non essendoci particolari contestazioni delle parti.
Vi è contrasto, invece, in ordine alle questioni economiche sia per quanto concerne il mantenimento dei figli che per quello della moglie.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli, il ha chiesto che fosse limitato ad € Pt_1
400 mensili complessivi (€ 200 per ciascun figlio) oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore.
La , invece, chiede che venga disposto un assegno di mantenimento di € 800 CP_1 mensili complessivi oltre al pagamento delle rate del mutuo che, come detto, non può essere disposto in questa sede.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in pro-porzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali eIGenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno fatto emergere che:
- la non produce reddito e ha due immobili di proprietà (sebbene uno solo CP_1
per 1/5) ed è intestataria di quote di diversi terreni oltre che di un'autovettura;
- il ha redditi da lavoro dipendente pressoché costanti ed in linea con quanto Pt_1 da lui dichiarato in sede di ricorso, è intestatario di diversi terreni, di due motoveicoli e di un'autovettura;
4 - il ha venduto, nell'anno 2022, un immobile per € 123.000,00. Pt_1
Tale situazione non è stata superata dall'istruttoria espletata nella quale non è emerso che la abbia percepito o percepisca redditi derivanti da una presunta attività come CP_1 domestica.
Pertanto, considerato che il percepisce un reddito mensile che si aggira intorno ai Pt_1
1600 netti (come da lui stesso indicato) e che corrisponde un affitto mensile di € 350 circa e che comunque ha avuto una considerevole entrata economica dovuta dalla vendita di un immobile, può essere stabilito un assegno di mantenimento per i figli di € 500 mensili complessivi da versare direttamente alla IG.ra . CP_1
Del resto, come affermato dallo stesso ricorrente, i figli trascorrono la maggior parte del tempo con la madre dovendo lo stesso assentarsi per motivi di lavoro, con la conseguenza che è la madre a farsi carico delle spese quotidiane dei figli.
Le spese straordinarie dei figli potranno essere ripartite nella misura del 50% ciascuno.
Inoltre, può essere accolta la domanda di mantenimento avanzata dalla stante il CP_1 sostanziale squilibrio economico delle parti, con la previsione di un assegno per l'importo di € 200 mensili considerando comunque il reddito del resistente.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara la separazione personale tra i IGnori e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roccaraso il 18.9.2004;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Roccaraso, anno 2004 ,al n. 2 parte II serie A;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre Per_2
in Roccaraso via Salvo D'Acquisto n. 8; Controparte_1
- assegna la casa familiare sita in Roccaraso via Salvo D'Acquisto n. 8 a CP_1
[...]
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio , secondo accordi fra i Per_2 genitori e, in assenza di accordo, con le seguenti modalità: il martedì e il giovedì pomeriggio di tutte le settimane dalle 18.30 alle 20.30 quando il padre lo
5 riaccompagnerà a casa dalla madre;
nonché un weekend ogni 15 giorni;
In caso di lavoro stagionale fuori dal comune di residenza dei figli o da comuni limitrofi, ed in particolare nei mesi da maggio ad ottobre, un week end al mese, durante il periodo scolastico, presso il padre che si farà onere delle spese e delle modalità di spostamento dei figli;
le festività in modo alternato salvo diverso accordo tra le parti tempestivamente comunicato;
Qualora le festività venissero a ricadere a ridosso del week end, i figli potranno permanere con il genitore avente diritto per l'intero
“ponte”, senza che le festività possano modificare il turno di visita;
durante il periodo estivo dei mesi di giugno e luglio, in cui non vi sono impegni scolastici, i figli potranno trascorrere una settimana con il padre;
invece nel mese di agosto la permanenza sarà di giorni 15 da trascorrere, ad anni alterni, dal 1 al 16 agosto e dal
17 al 31 agosto presso ciascun genitore. In caso di deroga a tale preordinato criterio ciascun genitore dovrà comunicare all'altro entro il giorno 10 del mese di maggio la proposta in deroga alla turnazione delle vacanze estive. La proposta in deroga di ciascun genitore si considera accettata solo se entro sette giorni dalla ricezione della stessa vi
è il consenso scritto dell'altro genitore.
- dispone a carico di per il mantenimento degi figli, un assegno di € Parte_1
500 mensili complessivi (€ 250 per ciascun figlio) da corrispondere a CP_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo
[...]
adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli come indicate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Sulmona, nella misura del 50% ciascuno;
- dispone a carico di un assegno di mantenimento per la moglie di € Parte_1
200 mensili da versarsi a presso il di lei domicilio, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati all'ISTAT, sino a che la stessa non avrà una propria indipendenza economica;
- Rigetta le restanti domande.
- Compensa le spese di lite.
6 Sulmona, così deciso nella camera di conIGlio del 7.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. IL RE
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA composto dai magistrati: dott. IL RE Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel. riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 629 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, e vertente tra
, ( ), elettivamente domiciliato in Scafati, Parte_1 CodiceFiscale_1 alla via Leonardo Da Vinci n. 14 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Avigliano del Foro di
Nocera Inferiore che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale;
-ricorrente-
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Napoli alla Via Stazio n.3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Maione che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Mario Mele come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-intervenuto-
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note di precisazione delle conclusioni e da verbale dell'udienza del 14.1.2025.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.11.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 dal coniuge con addebito alla stessa e che fosse disposto, in via Controparte_1
principale: l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre a cui sarà assegnata la casa coniugale e diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento per le figli a carico del di € 400 complessivi oltre il 50% delle spese straordinarie. Pt_1
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con in Roccaraso il 18.9.2004; Controparte_1
- che dal matrimonio sono nate i figli 16.3.2006 ed il 19.3.2011; Per_1 Per_2
- la residenza comune dei coniugi è in Roccaraso Via Salvo D'Acquisto n. 8;
- il rapporto coniugale si sarebbe deteriorato a causa del comportamento della
[...]
che sarebbe venuta meno ai suoi doveri coniugali e si sarebbe CP_1
progressivamente allontanata dal marito e dalla sua famiglia di origine;
- la IGnora svolge attività di pulizie senza un regolare contratto di lavoro, CP_1
mentre il svolge attività lavorativa stagionale. Pt_1
Con comparsa del 15.2.2024 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
contestava la ricostruzione dei fatti effettuata dal ricorrente e le sue richieste, ma concordava sulla richiesta di disporre l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre.
In particolare, la contestava la richiesta di addebito della separazione CP_1
evidenziando che, in realtà, è stato il ricorrente ad incrinare i rapporti con la moglie anche a causa della circostanza che, per motivi di lavoro, lo stesso si recava fuori regione per diversi mesi.
A seguito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 30.4.2024, il precedente
Giudice istruttore non disponeva provvedimenti provvisori, rigettava le richieste di prova orale e disponeva procedersi ad accertamenti della Guardia di Finanza sui redditi e patrimoni dei due coniugi.
A seguito dell'udienza dinanzi alla scrivente come nuovo Giudice istruttore, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
All'udienza del 14.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
2 Venendo al merito, in primo luogo, va accolta la domanda di separazione in quanto l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pro-nuncia della separazione personale.
Entrambe le parti hanno poi chiesto l'addebito della separazione all'uno e all'altro.
Nello specifico, il ha sostenuto che la separazione sarebbe addebitabile alla moglie Pt_1 che ha assunto, negli ultimi anni un atteggiamento di forte contrasto al marito ed ha interrotto qualsiasi rapporto di affectio nei confronti dello stesso.
Di contro, la ha evidenziato che è il marito che si è progressivamente allontanato CP_1 dal proprio nucleo familiare, assentandosi per lunghi periodi per motivi di lavoro e facendo mancare qualsiasi atteggiamento affettuoso o di assistenza morale a lei e ai figli anche quando era presente.
Ciò posto, le domande devono essere entrambe rigettate.
In tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero-sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n. 14840;
11/06/2005, n. 12383).
Orbene, nel caso di specie, entrambe le parti riferiscono di condotte reciproche contrarie ai doveri coniugali, senza tuttavia riferire di comportamenti specifici addebitabili a ciascuno.
E' evidente che la crisi coniugale non è stata determinata da un comportamento dell'uno o dell'altro, ma da un progressivo deterioramento dei rapporti tra i coniugi e della mancanza di comunicazione e volontà di superamento della crisi.
Ragion per cui non si rivengono ragioni per poter addebitare all'uno o all'altro la crisi coniugale.
3 Va dichiarata inammissibile la domanda formulata da parte resistente in ordine al pagamento delle rate del mutuo in quanto soggetta a rito diverso rispetto alla separazione
(Cass. 18870/2014).
Non vi è contrasto, invece, sull'affidamento condiviso del figlio minore (essendo Per_2
divenuta maggiorenne nelle more) e sul collocamento dello stesso presso la madre a Per_1
cui verrà assegnata la casa coniugale.
Il diritto di visita del padre non collocatario può essere disciplinato come in dispositivo non essendoci particolari contestazioni delle parti.
Vi è contrasto, invece, in ordine alle questioni economiche sia per quanto concerne il mantenimento dei figli che per quello della moglie.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli, il ha chiesto che fosse limitato ad € Pt_1
400 mensili complessivi (€ 200 per ciascun figlio) oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore.
La , invece, chiede che venga disposto un assegno di mantenimento di € 800 CP_1 mensili complessivi oltre al pagamento delle rate del mutuo che, come detto, non può essere disposto in questa sede.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in pro-porzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali eIGenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno fatto emergere che:
- la non produce reddito e ha due immobili di proprietà (sebbene uno solo CP_1
per 1/5) ed è intestataria di quote di diversi terreni oltre che di un'autovettura;
- il ha redditi da lavoro dipendente pressoché costanti ed in linea con quanto Pt_1 da lui dichiarato in sede di ricorso, è intestatario di diversi terreni, di due motoveicoli e di un'autovettura;
4 - il ha venduto, nell'anno 2022, un immobile per € 123.000,00. Pt_1
Tale situazione non è stata superata dall'istruttoria espletata nella quale non è emerso che la abbia percepito o percepisca redditi derivanti da una presunta attività come CP_1 domestica.
Pertanto, considerato che il percepisce un reddito mensile che si aggira intorno ai Pt_1
1600 netti (come da lui stesso indicato) e che corrisponde un affitto mensile di € 350 circa e che comunque ha avuto una considerevole entrata economica dovuta dalla vendita di un immobile, può essere stabilito un assegno di mantenimento per i figli di € 500 mensili complessivi da versare direttamente alla IG.ra . CP_1
Del resto, come affermato dallo stesso ricorrente, i figli trascorrono la maggior parte del tempo con la madre dovendo lo stesso assentarsi per motivi di lavoro, con la conseguenza che è la madre a farsi carico delle spese quotidiane dei figli.
Le spese straordinarie dei figli potranno essere ripartite nella misura del 50% ciascuno.
Inoltre, può essere accolta la domanda di mantenimento avanzata dalla stante il CP_1 sostanziale squilibrio economico delle parti, con la previsione di un assegno per l'importo di € 200 mensili considerando comunque il reddito del resistente.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara la separazione personale tra i IGnori e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roccaraso il 18.9.2004;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Roccaraso, anno 2004 ,al n. 2 parte II serie A;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre Per_2
in Roccaraso via Salvo D'Acquisto n. 8; Controparte_1
- assegna la casa familiare sita in Roccaraso via Salvo D'Acquisto n. 8 a CP_1
[...]
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio , secondo accordi fra i Per_2 genitori e, in assenza di accordo, con le seguenti modalità: il martedì e il giovedì pomeriggio di tutte le settimane dalle 18.30 alle 20.30 quando il padre lo
5 riaccompagnerà a casa dalla madre;
nonché un weekend ogni 15 giorni;
In caso di lavoro stagionale fuori dal comune di residenza dei figli o da comuni limitrofi, ed in particolare nei mesi da maggio ad ottobre, un week end al mese, durante il periodo scolastico, presso il padre che si farà onere delle spese e delle modalità di spostamento dei figli;
le festività in modo alternato salvo diverso accordo tra le parti tempestivamente comunicato;
Qualora le festività venissero a ricadere a ridosso del week end, i figli potranno permanere con il genitore avente diritto per l'intero
“ponte”, senza che le festività possano modificare il turno di visita;
durante il periodo estivo dei mesi di giugno e luglio, in cui non vi sono impegni scolastici, i figli potranno trascorrere una settimana con il padre;
invece nel mese di agosto la permanenza sarà di giorni 15 da trascorrere, ad anni alterni, dal 1 al 16 agosto e dal
17 al 31 agosto presso ciascun genitore. In caso di deroga a tale preordinato criterio ciascun genitore dovrà comunicare all'altro entro il giorno 10 del mese di maggio la proposta in deroga alla turnazione delle vacanze estive. La proposta in deroga di ciascun genitore si considera accettata solo se entro sette giorni dalla ricezione della stessa vi
è il consenso scritto dell'altro genitore.
- dispone a carico di per il mantenimento degi figli, un assegno di € Parte_1
500 mensili complessivi (€ 250 per ciascun figlio) da corrispondere a CP_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo
[...]
adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli come indicate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Sulmona, nella misura del 50% ciascuno;
- dispone a carico di un assegno di mantenimento per la moglie di € Parte_1
200 mensili da versarsi a presso il di lei domicilio, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati all'ISTAT, sino a che la stessa non avrà una propria indipendenza economica;
- Rigetta le restanti domande.
- Compensa le spese di lite.
6 Sulmona, così deciso nella camera di conIGlio del 7.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. IL RE
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