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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4928 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 10628 /2024
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. QUATTROMINI Parte_1
IU e avv. FABIO COPPOLA presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in amministrazione giudiziaria penale, codice Controparte_1
fiscale/P.I. , con sede legale in Casoria (NA) alla via A. Diaz n.102, in P.IVA_1
persona dell'Amministratore e Custode Giudiziario, dr. giusto CP_2
provvedimento di nomina del Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice per le Indagini preliminari nella persona del Presidente Aggiunto dott. Bruno D'Urso del 26/11/2014, autorizzato a resistere nel presente giudizio con provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli, Presidente dr.ssa Isabella Iaselli, del 21-23/12/2024, elettivamente domiciliata ai fini della presente controversia in Napoli, alla Via G. Orsini, 42, presso lo studio dell'Avv. Francesco Castellano (C.F. ), che lo C.F._1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Resistente
Oggetto: opposizione L. 92/2012
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.9.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione ex L. 92/2012 avverso l'ordinanza di rigetto del licenziamento intimatogli resa dallo scrivente in data 3.8.2024.
Si è costituita la laminati in amministrazione giudiziaria con memoria del CP_1
2.1.2025, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c., e ed è decisa con la presente sentenza, lette le note scritte depositate per l'udienza, ove il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle richieste istruttorie, in particolare per l'espletamento di ctu tecnica volta ad accertare il rispetto o meno degli standards di qualità dei tondini in ferro prodotti dalla convenuta, e la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per quanto di seguito si espone.
Giova preliminarmente precisare che il ricorrente munito di diploma di tecnico delle industrie meccaniche, ha dedotto: di essere stato assunto nel novembre 2001, ed inquadrato soltanto nel giugno 2002 , alle dipendenze della e di essere CP_3
poi nel 2007 passato senza soluzione di continuità alle dipendenze della
[...]
(che è la divisione siderurgica del gruppo;
che la Controparte_1 Pt_2 CP_3
e la sono società del gruppo operanti nel settore
[...] Controparte_1 Pt_2
meccanico e metallurgico, che condividono il medesimo stabilimento produttivo (ex
ADS), sito in Casoria (NA), via Armando Diaz n. 102, dove il ricorrente ha sempre lavorato ininterrottamente fino a quando è stato licenziato senza preavviso per pretesa giusta causa con lettera recante la data dell'8.7.2022 e ritirata a mani dal ricorrente in data 11.7.2022; -che attualmente la società convenuta è in amministrazione giudiziaria perché il citato stabilimento di via Armando Diaz n. 102 è stato oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.; che le mansioni di tecnico di laboratorio espletate dal ricorrente, svolte da dipendenti tutti muniti del diploma di laurea in ingegneria, consistevano nel prelevare ad ogni cambio di colata (che avviene ogni 100 tonnellate di produzione) uno spezzone di tondino per cemento armato controllandone: peso (che deve rispettare apposite tabelle); aderenza (altezza nervato); prova di piega (per vedere se ci sono cricche, ossia crepe più o meno profonde che preludono alla rottura del tondino); prova di trazione (a tal fine si porta a rottura il tondino e si controllano i valori secondo la normativa); nel leggere prima della rottura il valore dello snervamento
(fenomeno caratteristico di alcuni materiali metallici, consistente in un corrispondente aumento della tensione, che si manifesta a seguito di una sollecitazione a trazione che superi un certo valore, dipendente dalla natura del materiale, detto carico, o limite, di snervamento), il quale valore di snervamento, secondo quanto prescritto dal D.M.
14.1.18, deve essere minimo 450 e massimo 562 Fy, che è il simbolo della tensione di snervamento, mentre Et indica il punto di rottura i cui valori devono essere minimo
540 e massimo 660; che le suddette prove di laboratorio vengono effettuate tramite il
“macchinario di trazione” che, grazie ad un apposito programma, registra grafico e valori del tondino adoperato per la prova;
che, fra i compiti assegnati dalla convenuta al ricorrente, vi era anche quello di firma semestrale dei certificati di qualità dei tondini in ferro per il cemento armato, certificati da inviare al Ministero delle Infrastrutture, compito svolto dal ricorrente nonostante la firma di tali certificati rientrasse nel novero delle mansioni d'un superiore livello contrattuale rispetto a quello applicato al ricorrente;
che, a partire dal secondo semestre 2020 (il relativo certificato andava firmato ad inizio anno 2021) il ricorrente si è rifiutato di firmare detti certificati di qualità essendosi accorto che i suddetti prodotti finiti (ossia i tondini in ferro) non rispettavano più gli standard tecniconormativi stabiliti dal D.M. 14.1.2018 a causa del fatto che il reparto aziendale di lavorazione era ormai fatiscente;
che il ricorrente ha più volte segnalato al proprio superiore (ing. responsabile del Persona_1
reparto laminazione della società convenuta) che i tondini in ferro prodotti non rispondevano più agli standard tecnico-normativi ma che la società ha continuato a pretendere da lui la firma di detti certificati, cosa che il si è rifiutato di fare sia Pt_1
perché si trattava di inesigibile mansione superiore a quelle proprie del livello di inquadramento contrattuale praticatogli dall'azienda, ma soprattutto per evitare di incorrere in responsabilità civili e penali certificando il falso;
di aver appreso che era stata trasmessa dalla convenuta al Ministero delle infrastrutture nel 2021 la certificazione di qualità riferita al secondo semestre 2020 a sua firma, ma che si trattava di firma aprocrifa del , il quale apprendeva dal sig. (impiegato Pt_1 Controparte_4
che si occupa del ramo immobiliare del gruppo di aver udito in sala mensa il Pt_2
responsabile del reparto Rete Elettrosaldata - sig. , della - Persona_2 CP_3
dire di aver firmato in luogo del ricorrente;
che, a fronte del suo rifiuto di firmare detti certificati la gli ha irrogato sanzioni disciplinari in rapida sequenza Controparte_1
addebitandogli sempre il rifiuto di firmare i detti certificati di qualità dei tondini in ferro per il cemento armato, sanzioni poi culminate nel licenziamento disciplinare per cui oggi è causa, prontamente impugnato in via extragiudiziale.
Parte ricorrente censura la decisione della prima fase insistendo sulla illegittimità del licenziamento irrogatogli in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo, in quanto comminato in violazione dell'art. 2 l. 179/2017 sul cd. whistleblowing e per motivi ritorsivi, determinati dal rifiuto del di firmare le certificazioni di qualità Pt_1
dei tondini prodotti dalla società, e ciò sia perché detta firma, secondo la ricostruzione attorea, era propria di un livello di inquadramento contrattuale superiore a quello da egli posseduto sia perché detti tondini non rispettavano più – a suo dire - gli standards di qualità richiesti dalla normativa vigente.
Ciò posto, osserva il Tribunale in ordine a tale ultima censura, che secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, il lavoratore che sia adibito a mansioni non corrispondenti alla qualifica posseduta può, se del caso, agire in giudizio per ottenere la riconduzione della prestazione nella qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta, come invece avvenuto pacificamente nel caso in esame, essendo il prestatore di lavoro tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, e potendo egli invocare l'art. 1460
c.c. solo in caso di inadempimento totale del datore o tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo (v. Cass. 836/2018;
Tribunale di Firenze, sez. lav., 29/06/2020, n. 303), entrambe le circostanze evidentemente non sussistenti nel caso di specie.
Non può quindi costituire legittimo rifiuto di esecuzione della prestazione la pretesa appartenenza ad un livello superiore di inquadramento contrattuale rispetto a quello posseduto dal della apposizione di firma, prestazione che svolgeva da diversi Pt_1
anni per la società resistente, sulle certificazioni di qualità dei tondini.
A fronte quindi del reiterato rifiuto di eseguire tale prestazione, nonostante le sanzioni disciplinari irrogategli, la società ha poi proceduto a irrogare la sanzione espulsiva.
Quanto alla motivazione relativa alla mancanza della qualità richiesta dalla legge, addotta a giustificazione del rifiuto di firmare le certificazioni di qualità, osserva il
Tribunale che la società ha dato prova documentale della conformità a legge del prodotto, avendo allegato: - l'attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 06/02/2014, con validità
5 anni dal 03/03/2014, e relativo al prodotto “acciaio per cemento armato trafilato a freddo B450A rete elettrosaldata nei diametri da 5 a 10 mm” (cfr. doc.); b- l'attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici in data 06/02/2014, con validità 5 anni dal 29/01/2014, e relativo al prodotto “acciaio per cemento armato laminato a caldo” (cfr. doc.); c- l'attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici in data 05/04/2019, con validità 5 anni dal 03/03/2019 al 02/03/2024,
e relativo al prodotto “acciaio per cemento armato trafilato a freddo B450A rete elettrosaldata nei diametri da 5 a 10 mm” (cfr. doc.); d- l'attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 18/04/2019, con validità 5 anni dal 29/01/2019 al 28/01/2024, e relativo al prodotto “acciaio per cemento armato laminato a caldo” (cfr. doc.), nonché per l'anno
2020, anno a partire dal quale il deduce la non conformità agli standards di Pt_1
qualità del prodotto: - le cd. prove interne del prodotto;
- le certificazioni della verifica periodica della qualità effettuata mensilmente/trimestralmente dall'Ente terzo ovvero dalla Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Ingegneria chimica, dei materiali e della produzione industriale;
- la certificazione sottoscritta dal ricorrente attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del processo produttivo e dell'organizzazione del controllo interno di qualità; - la certificazione sottoscritta dal ricorrente attestante che il controllo della qualità è avvenuto in modo del tutto autonomo ed indipendente dal settore di produzione;
per l'anno 2021: - le cd. prove interne del prodotto;
- le certificazioni della verifica periodica della qualità effettuata trimestralmente dall'Ente terzo ovvero dalla Università degli Studi di Napoli
“Federico II” - Dipartimento di Ingegneria chimica, dei materiali e della produzione industriale;
- la certificazione datata 18/02/2022 non sottoscritta dal ricorrente attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del processo produttivo e dell'organizzazione del controllo interno di qualità; - la certificazione sottoscritta dal dr. in data 29/07/2022 attestante la permanenza delle condizioni Persona_3
iniziali di idoneità del processo produttivo e dell'organizzazione del controllo interno di qualità; - la certificazione datata 17/02/2022 non sottoscritta dal ricorrente attestante che il controllo della qualità è avvenuto in modo del tutto autonomo ed indipendente dal settore di produzione;
- la certificazione sottoscritta in data 17/02/2022 dall'ing. attestante che il controllo della qualità è avvenuto in modo del Persona_1
tutto autonomo ed indipendente dal settore di produzione.
Osserva il giudicante che, come chiarito dalla resistente, la detta documentazione, con decorrenza dall'anno 2020 (anno a partire dal quale il ON deduce la mancanza di qualità del prodotto) è trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Servizio
Tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici una volta all'anno. La società resistente nella presente fase ha inoltre allegato anche le certificazioni da ultimo ottenute, ossia: l'attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 07/02/2024, con validità
5 anni (dal 07/02/2024 al 28/01/2029), e relativo al prodotto “acciaio per cemento armato laminato a caldo” (cfr. doc.); - l'attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data
28/02/2024, con validità 5 anni (dal 03/03/2024 al 02/03/2029), e relativo al prodotto
“acciaio per cemento armato trafilato a freddo” (cfr. doc.).
In ragione di tale documentazione, e in particolare di tali ultime attestazioni, non di provenienza della datrice bensì del Ministero delle Infrastrutture - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale, non è parso quindi allo scrivente necessario ammettere la richiesta Consulenza tecnica d'ufficio, richiesta da parte opponente anche nella presente fase.
Si deve escludere, dunque, in quanto documentalmente provato, l'asserita mancanza di qualità del prodotto e quindi l'asserito giustificato rifiuto di sottoscrivere le certificazioni di qualità da parte del (anche per tale motivo, oltre al già esaminato Pt_1
motivo costituito dalla non corrispondenza di tale mansione al suo inquadramento contrattuale).
Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata anche con riferimento al carattere ritorsivo e in violazione dell'art. 2 della l.179/2017 sul cd. “whistleblowing” del licenziamento irrogato, avendo escluso la predetta ordinanza che nel caso di specie si fosse trattata di una ipotesi di whistleblowing.
Sul punto, si ricorda come con il termine whistleblowing si faccia riferimento alla rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (o “whistleblower”) di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno dell'ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni.
Si parla di whistleblowing “interno” quando la segnalazione viene fatta da un dipendente dell'azienda per tramite di canali di segnalazione interni all'azienda, che hanno lo scopo di garantire una via di comunicazione a tutti coloro che sono a conoscenza di illeciti o atti non etici avvenuti all'interno dell'organizzazione, mentre, quando la denuncia viene fatta pubblicamente, ad esempio all'autorità giudiziaria o alla stampa, si parla di whistleblowing di tipo “esterno”.
Il ricorrente invoca, in particolare, l'applicazione dell'art. 2 della l. 179/2017 che al comma quater dispone la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante.
Ebbene, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità “non possono ritenersi nulli gli atti datoriali aventi effetti negativi per il dipendente per il semplice fatto di essere successivi alle segnalazioni di illeciti da parte di quest'ultimo, salvo prova contraria a carico del datore di lavoro. La norma, infatti, non modifica le regole di riparto dell'onere della prova, né introduce una presunzione relativa di correlazione causale tra segnalazione e adozione di misure aventi effetti negativi per il dipendente.
Essa dispone la nullità di ogni misura datoriale che sia "determinata dalla segnalazione", ossia che trovi la propria ragione fondante nell'avere il lavoratore effettuato la segnalazione. L'onere della prova in ordine al nesso di derivazione tra segnalazione e misura pregiudizievole grava interamente sulla parte che lo allega, alla stregua della regola generale di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. non derogata dalla disposizione speciale in esame (Tribunale di Milano 13.12.2023 n.
3854).
Osserva lo scrivente giudicante che, in ordine alle segnalazioni effettuate dal Pt_1
all'azienda, e di cui all'allegato n. 13 della produzione del ricorrente, tale documento riproduce le due segnalazioni del 4 maggio 2022 e del 10 maggio 2022, la segnalazione dell'11.7.2014, la segnalazione relativa alle colate n. 9845 e 9846, la cui data non risulta evincibile, oltre ad una fotografia e ad una schermata non meglio identificabili.
Quanto alle mail del 4 e 10 maggio 2022, rileva il Tribunale che si tratta di mail inviate dal dalla propria mail personale, e dunque attraverso “un canale privato”, e non Pt_1
dalla mail aziendale, in data successiva alla prima lettera di contestazione del comportamento omissivo del ricevuta dalla società, nell'aprile 2022: non sono, Pt_1
pertanto, ritenute significative per quanto qui interessa.
La segnalazione di cui alla mail dell'11.7.2014 dà conto dei risultati dei provini effettuati dal ricorrente e per cui vi sono dei valori di snervamento più bassi, ma a ben vedere tale segnalazione attiene ad un periodo temporale molto precedente ai fatti di cui è causa e per il quale la società ha dimostrato documentalmente di aver ottenuto le certificazioni richieste per l'idoneità del prodotto, e per i quali il medesimo ricorrente ha apposto la propria firma (v. all. 9.1, 9.2, 9.3 3 9.4 memoria resistente).
Vi è poi la segnalazione indirizzata dal all'ing. dall'indirizzo Pt_1 Persona_1
aziendale, in data 21.12.2020, in cui viene evidenziata la difformità delle colate n 9845
e 9846 rispetto ai valori minimi.
Ebbene, ritiene il Tribunale che sono irrilevanti al fine di ritenere che il licenziamento in questione possa configurarsi come whistleblowing le due segnalazioni del maggio
2022 in quanto successive alla prima contestazione disciplinare mossa nei confronti del lavoratore, dell'aprile 2022; del pari non rilevante a tal fine è la segnalazione del
2014, in quanto si tratta di segnalazione di molto antecedente ai fatti di cui è causa, avvenuti nel 2022, rispetto alla quale sono state comunque ottenute le certificazioni ministeriali, e rilasciate le relative firme dal medesimo , e considerato altresì che Pt_1
dal 2014 al 2022 il rapporto si è svolto regolarmente tra le parti.
Quanto infine alla segnalazione in ordine alle colate nn. 9845 e 9846, si osserva che una colata corrisponde a circa 100 tonnellate di prodotto, secondo quanto emerso anche all'esito dell'istruttoria espletata, e pertanto la circostanza che le colate nn. 9845 e 9846 fossero appena al di sotto del range non è dirimente per desumere la non idoneità del prodotto.
Peraltro, nel caso in cui vi sia una contestazione rispetto ad una colata, è controllata la singola colata, bene potendo accadere nell'ambito del processo produttivo che non sia
“stata azzerata bene una macchina o sbagliata una sezione e perciò vengono fatte le diverse prove, se il materiale è venduto poi viene venduto come seconda scelta, si fanno per i paletti nelle vigne con quel materiale”(v. dichiarazioni del teste , Persona_1
circostanze confermate anche dagli ulteriori testi escussi nella fase sommaria.
Pertanto, la circostanza per cui una sola segnalazione relativa a due colate in un tale volume di materiale prodotto dalla società è evidentemente non rilevante rispetto alla pretesa inidoneità del prodotto.
Ad ogni modo, come già evidenziato supra, la società ha comunque fornito prova della qualità del prodotto, allegando copiosa documentazione relativa alle certificazioni del prodotto ottenute per le varie annualità e talune con validità quinquennale, anche da parte del Ministero delle Infrastrutture, come esposto, nonché delle autorizzazioni sanitarie dei locali, che pure il ricorrente aveva dedotto non fossero idonei, ed anzi fatiscenti, per giustificare la perdita di qualità del prodotto (circostanza risultata poi smentita sia dalle dichiarazioni rese dai testi della fase sommaria sia dalla produzione documentale offerta dalla società).
Né può ritenersi che si sia trattato di licenziamento ritorsivo nei confronti del lavoratore.
In ordine all'onere della prova circa il carattere ritorsivo del licenziamento, la giurisprudenza ha chiarito che “l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, essendo da escludere ogni giudizio comparativo fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento(Cass. 21465/2022; 26395/2022; 6838/2023).
Nulla di tutto ciò, a parer dello scrivente giudice, si rinviene nel caso in esame, laddove, anzi, nel senso dell'assenza di volontà di recesso del rapporto depone la mancata irrogazione di sanzione espulsiva nei confronti del per le assenze ingiustificate Pt_1
dal lavoro che questi ha effettuato tra fine dicembre 2021 ed inizio gennaio 2022, così come la riunione avuta con l'amministratore giudiziario e volta a interloquire con quest'ultimo rispetto al rifiuto opposto dal , da cui si evince un'ottica Pt_1
collaborativa e di apertura nei confronti del ricorrente da parte della società, circostanza confermata anche da uno dei testi escussi in fase sommaria (“…volevano capire le motivazioni per cui il non volesse firmare questi documenti, gli fu detto che Pt_1
poteva avere un piccolo aumento, lui chiese il livello superiore, e l'amministratore disse che non poteva dargli l'aumento di livello ma solo un aumento economico”, così teste v. verbale di udienza del 16.11.2023). Per_2
Pertanto, tutto quanto esposto e provato, attesa l'assenza di carattere ritorsivo del recesso, e, per converso, della sussistenza della giusta causa di recesso, atteso l'ingiustificato inadempimento del ricorrente rispetto alle proprie mansioni, e per la idoneità del prodotto e per quanto esposto in ordine al preteso livello contrattuale superiore della mansione, il licenziamento irrogato al deve ritenersi legittimo, Pt_1
oltre che proporzionato (essendo peraltro il stato già destinatario di due Pt_1
contestazioni disciplinari per la medesima violazione, sanzionate con la sospensione dal servizio e dallo stipendio rispettivamente per giorni 1 e giorni 3, e dunque, a fronte del perpetrato ingiustificato inadempimento, appare proporzionata la sanzione espulsiva, circostanza, quest'ultima che integra la previsione dei cui all'art. 10, lett. B) del CCNL ovvero il licenziamento senza preavviso).
Né infine sussiste la pretesa violazione dell'art. 7 St. Lavoratori, avendo la società fornito provata adeguata dell'affissione dello stesso nei locali dell'azienda, come da fotografie allegate alla memoria (v. all. memoria ) e come confermato dai testi CP_1
escussi (“era affisso all'ingresso e in portineria, di sicuro in questi due luoghi, forse pure dove c'è il marcatempo, però non ricordo questo con esattezza” v. teste
Persona_1
L'opposizione deve quindi essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività processuale in concreto espletata.
p.q.m.
il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.164,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Aversa, 6/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo