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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 04/02/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 641/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3301/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTESTAZIONE n. TF9COP800368 SANZIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6086/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'atto di cui sopra chiedendone l'annullamento.
Ha eccepito la nullità dell'atto di contestazione per insussistenza dei presupposti oggettivi per l'irrogazione della sanzione giacchè intervenuta la prescrizione ed in ogni caso l'errata applicazione dell'art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010.
Costituitasi la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. Quanto alla eccepita prescrizione la stessa non intervenuta. Ed invero l'AE ha correttamente operato adottando l'atto dopo la definizione del procedimento dinanzi alla SC. Il termine prescrizionale, in pendenza di contenzioso decorre dalla definitività del provvedimento.
Relativamente alla eccepita errata applicazione dell'art 31, C.I DL 78/2010 va evidenziato che dall'1 gennaio
2011, in presenza di ruoli, superiori ad € 1500,00, riguardanti imposte e loro accessori, il cui termine di pagamento è scaduto, è vietato l'utilizzo in compensazione, ex art. 17 del D. Lgs. 241/1997. Non si rileva inoltre errata applicazione delle sanzioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente liquidate in € 1.000,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva 22%, cap 4%, RF in ragione del 15%).
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Presidente Relatore Giovanni Battista De Simone
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3301/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTESTAZIONE n. TF9COP800368 SANZIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6086/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'atto di cui sopra chiedendone l'annullamento.
Ha eccepito la nullità dell'atto di contestazione per insussistenza dei presupposti oggettivi per l'irrogazione della sanzione giacchè intervenuta la prescrizione ed in ogni caso l'errata applicazione dell'art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010.
Costituitasi la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. Quanto alla eccepita prescrizione la stessa non intervenuta. Ed invero l'AE ha correttamente operato adottando l'atto dopo la definizione del procedimento dinanzi alla SC. Il termine prescrizionale, in pendenza di contenzioso decorre dalla definitività del provvedimento.
Relativamente alla eccepita errata applicazione dell'art 31, C.I DL 78/2010 va evidenziato che dall'1 gennaio
2011, in presenza di ruoli, superiori ad € 1500,00, riguardanti imposte e loro accessori, il cui termine di pagamento è scaduto, è vietato l'utilizzo in compensazione, ex art. 17 del D. Lgs. 241/1997. Non si rileva inoltre errata applicazione delle sanzioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente liquidate in € 1.000,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva 22%, cap 4%, RF in ragione del 15%).
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Presidente Relatore Giovanni Battista De Simone