Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10505/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], codice Parte_1
fiscale , nella qualità di coniuge ed unica erede del de cuius , C.F._1 Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 22/05/2024, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giacomo Giuseppe Fichera.
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso Comunicazione di Debito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il dì 08.11.2024 ha impugnato la Comunicazione di Debito n. CP_ 210028631187K4202409 del 12/09/2024, notificata il dì 11/10/2024, con la quale l' ha chiesto il pagamento della somma, di ad €. 41.667,92, a titolo di contributi sul reddito eccedente il minimale, anni 2018/2019, dovuti alla Gestione Commercianti da . Persona_1
Ha premesso che il sig. era socio di maggioranza, nella misura del 60%, della società Persona_1
e, amministratore unico della predetta società. Ha eccepito la nullità del Controparte_2
provvedimento impugnato per insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva non avendo il coniuge svolto per il periodo in questione, alcuna attività all'interno della società, con carattere di abitualità e prevalenza limitandosi a riscuotere in qualità di socio, i meri dividendi. Ha precisato, che il de cuis, sig. , all'interno della società si limitava ad esercitare il mero Persona_1
ruolo di Amministratore, assicurando il corretto funzionamento rappresentativo verso i terzi
Gestione Separata. Ha precisato, altresì, che l'operatività della era ed è garantita, Controparte_2
dall'attività lavorativa resa dalla forza lavoro costituta da n.20 dipendenti. Ha rilevato che lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione personale all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza non può giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti, che deve ritenersi illegittima. Ha dedotto che è onere dell' provare la sussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, della pretesa. Ha concluso CP_1
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito dichiarare la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio effettuata dall' e, per l'effetto: - annullare la comunicazione CP_1
di debito n. 210028631187K4202409 notificata in data 11/10/2024, dichiarando la non debenza delle somme con la stessa richieste ovvero infondata la pretesa creditoria stante la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio effettuata dall' . Con vittoria di spese e compensi. CP_1
Si è costituito, con memorie depositate il 13.01.2025, l' il quale, ha premesso che con la CP_1
comunicazione di debito viene chiesto il pagamento della contribuzione a percentuale, e relative sanzioni, dovuta alla Gestione Commercianti per gli anni 2018 ed il 2019. Ha precisato che il sig.
, risultava iscritto, in quanto socio lavoratore della , alla Persona_1 Controparte_2
gestione commercianti dal 4/2002 al 22/05/2024. Ha evidenziato che il non soltanto non ha Per_1
mai opposto il provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti ma ha sempre provveduto al pagamento dei contributi fissi dovuti per tutti gli anni di iscrizione, riconoscendo così la sussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva. Ha, inoltre, rilevato che negli anni d'imposta dal
2010 al 2013 il sig. ha provveduto anche a compilare il quadro RR nelle relative dichiarazioni Per_1
fiscali. Ha rappresentato che il sig. è stato iscritto anche alla Gestione Separata dal 30/08/2004 Per_1
e che la ricorrente, in considerazione dei contributi versati dal proprio dante causa, ivi inclusi quelli afferenti la Gestione Commercianti, risulta titolare di pensione di reversibilità Superstiti, con decorrenza dal giugno 2024. Ha rilevato che nel lavoro aziendale rientri sia l'attività esecutiva, sia l'attività di organizzazione e di direzione. Ha precisato che dall'iscrizione alla gestione commercianti e alla gestione separata non si verifica una doppia contribuzione, perché ciascuna contribuzione fa capo una attività distinta, diversa e diversamente assicurata e l'assolvimento di ciascuna delle obbligazioni contributive, determina due distinti montanti contributivi che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo, dando luogo ad una posizione assicurativa complessivamente utile per la futura determinazione della misura della pensione. Ha concluso chiedendo: previo rigetto dell'istanza di inibitoria, dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso, confermando la comunicazione di debito impugnata, accertando e dichiarando l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive ivi richiesti, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato;
Spese, competenze ed onorari come per legge.
All'odierna udienza, le parti costituite, hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti e chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di ammissione di prova testimoniale, formulata da parte ricorrente all'odierna udienza e nelle memorie non autorizzate depositate il 18.06.2025.
Del pari inammissibili, in quanto come detto non autorizzate, sono da ritenersi le sopracitate memorie.
Ciò posto parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti e della richiesta di pagamento dei relativi contributi, avanzata con la Comunicazione di Debito impugnata, per insussistenza dei presupposti legittimanti l'obbligo contributivo.
Ciò premesso ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere Controparte_3
sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_1 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'applicazione delle disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1 legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della legge 3 giugno 1975 n.
160, anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, che esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori, è stata prevista dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45. In particolare, a tal fine: “I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 dl n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il Co medesimo soggetto operi sia come amministratore di (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n.
3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
Venendo alla fattispecie la ricorrente esclude la sussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva dell' ritenendo che il sig non ha mai svolto all'interno della CP_1 Persona_1
società alcuna attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza. Va precisato che la documentazione prodotta da parte ricorrente (certificazione unica) attiene alla gestione separata la cui iscrizione non costituisce oggetto di contestazione;
né detta iscrizione, per quanto sopra esposto, preclude l'iscrizione alla gestione commercianti in presenza dei presupposti per l'iscrizione a quest'ultima. Ciò posto a fronte di quanto affermato dalla ricorrente l' ha allegato è CP_1 documentato che il sig. è stato iscritto d'ufficio alla gestione commercianti in quanto socio Pt_2 lavoratore a far data dall'aprile 2002 e che lo stesso ha provveduto al pagamento dei contributi fissi CP_ dovuti a detta gestione fino al pagamento della rata di aprile 2024 (allegati 2, 6,7,8,9 fasc. e cioè fino a poco prima della sua dipartita. Risulta, altresì, che il ha provveduto anche al pagamento Per_1
n.5 avvisi di addebito, emessi per il pagamento della contribuzione dovuta alla gestione commercianti, nulla quindi opponendo in merito alla fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' . Non risulta che il ricorrente abbia mai impugnato l'iscrizione alla gestione commercianti CP_1
o ne abbia mai chiesto la cancellazione. Ciò che è dato evincere dalla sopracitata documentazione e che il ha per oltre 20 anni (dal 2002 al 2024), fino alla sua dipartita, sempre provveduto al Pt_3
pagamento dei contributi fissi della gestione commercianti riconoscendo di essere in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Si osserva, altresì, che la contribuzione versata alla gestione commercianti al pari di quella versata alle altre gestioni (separata) ha concorso alla determinazione e riconoscimento della pensione di reversibilità in godimento della ricorrente.
Va rilevato che nulla ha eccepito il ricorrente in merito al pagamento della contribuzione, documentato dall'Istituto..
Ciò posto si deve ritenere che la condotta tenuta dal sia qualificabile alla stregua di una Per_1
confessione stragiudiziale, per aver riconosciuto lo stesso ricorrente, di essere in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti. La stessa non può che assumere valenza confessoria, in quanto riconoscimento del debito, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'assoggettamento all'obbligo contributivo in oggetto. CP_ In conclusione, si ritiene che, le affermazioni e i documenti prodotti dall' sopra descritti, sono sufficienti ad assolvere l'onere, a carico dell'istituto convenuto, di dimostrare gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del negli anni 2018 e 2019 e in Per_1 particolare la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza dallo stesso riconosciuta e mai contestata.
Per quanto sopra esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
3. La peculiarità e il carattere controverso della questione sottoposta all'esame del giudicante giustifica la declaratoria di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 925/2024 R.G. promossa da contro , così statuisce: Parte_1 CP_1
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 19 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi