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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6444 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Alberto Canale - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nei processi civili riuniti iscritti ai nn. 4050/2019 e 4075/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1209/2019, pronunziata dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data 9/7/2019, assunto in decisione con ordinanza del
21.11.2025, pendente
TRA
(P.IVA , con sede legale in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Monzambano n.10, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianmarco Miele
(C.F. ), AR CA RR (C.F. C.F._1
), in forza di procura ad litem rilasciata su foglio C.F._2
separato allegato alle note di trattazione depositate il 9.9.2024, rilasciata dal Responsabile della Direzione Legale, in virtù dei poteri conferiti giusta procura Rep. n. 28282, Racc. n. 12192 per atto del Notaio
di Roma del 14/11/2022, registrata in data Persona_1 16/11/2022, elettivamente domiciliata in Napoli presso la sede territoriale di Napoli in Viale Kennedy n.25; Pt_1
APPELLANTE NEL GIUDIZIO N. 4050/19 R.G.
E
(Cod. Fisc.: , P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del Sindaco p.t., , rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Pasquale Giovannelli (c.f. ) in forza di CodiceFiscale_3
deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 3/9/2019 e di mandato in calce all'atto di appello;
APPELLATO/APPELLANTE NEL GIUDIZIO N. 4075/19 R.G.
NONCHE'
(C.F. , n.q. di socia della SILC CP_2 C.F._4
S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese in data 4/12/2015, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Pratola, (C.F. ; C.F._5
APPELLATA
E
, (C.F. ), n.q. di socia della SILC CP_3 C.F._6
S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese in data 4/12/2015, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanna Moschella (C.F. ); C.F._7
APPELLATA
pag. 2/38 Oggetto: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Conclusioni: appellante principale, nelle note di trattazione da Pt_1
ultimo depositate l'11.11.2025, concludeva riportandosi alla precedente comparsa conclusionale, nella quale aveva concluso come segue: “1) in via principale e nel merito dichiarare la domanda di appello proponibile, procedibile nonché fondata in fatto ed in diritto;
2) conseguentemente, accertati i fatti, anche in base alla documentazione ed alle difese svolte in primo grado, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, pertanto, in via principale, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'appellata sentenza n. 1290/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 09/07/2019, nella causa iscritta al n. R.G.
2974/2014 e notificata in data 16/07/2019; accertando l'insussistenza dei profili oggettivi della responsabilità ex art. 2051 e per l'effetto respingere la domanda presentata dalla Silc s.r.l.; 3) in subordine, sempre nel merito, accertare e dichiarare l'assenza di alcuna responsabilità in capo ad e, per l'effetto, riconoscere la responsabilità esclusiva del Pt_1
4) condannare gli appellati al pagamento delle spese e Controparte_1
compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali come per legge”;
il nelle note di trattazione da ultimo depositate il Controparte_1
20.11.2025, concludeva come segue: “rigettare preliminarmente
l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata, per tutti i motivi già ampiamente illustrati nei verbali di udienza cui si rinvia;
preso atto dell'avvenuta estinzione della Società attrice in data 28/12/2015, dichiarare nulla e tamquam non esset e, comunque, annullare la sentenza
pag. 3/38 impugnata, pronunciata nei confronti di soggetto inesistente;
accogliere
l'appello proposto dal e, per l'effetto, rigettare Controparte_1
integralmente la domanda proposta dalla Silc srl con l'atto di citazione notificato il 6/6/2014 nei confronti del perché Controparte_1
inammissibile, infondata in fatto e in diritto e/o comunque non provata, per tutti i motivi formulati nell'atto di appello;
rigettare l'appello dell nella parte in cui chiede la sua estromissione dal giudizio e il Pt_1
riconoscimento della responsabilità esclusiva del in Controparte_1
subordine, quantificare l'apporto causale del comportamento colposo della Silc, ai sensi dell'art.1227 c.c., in misura pari al 100% e, comunque, nella misura massima ritenuta, sempre superiore al solo al 20% riconosciuto nella gravata sentenza;
in ulteriore subordine, escludere il risarcimento delle singole voci di danno richieste o, comunque, ridurlo per tutti i motivi esposti in ogni caso, riformare anche la statuizione sulle spese e competenze del primo grado, liquidandole tutte in favore del
o compensandole in rapporto alla soccombenza della Controparte_1
Società attrice e, oggi, delle socie appellate;
condannare parte appellata alle spese e competenze di lite, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, iva e cap, come per legge;
in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie riproposte”;
nelle note di trattazione da ultimo depositate il CP_2
19.11.2025, concludeva come segue: “rigettare gli atti di appello proposti dalla e dall' Parte_1 Controparte_4
avverso la citata sentenza n.1290/2019 perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente argomenti nel corso del giudizio;
per
pag. 4/38 l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza di primo grado in favore delle socie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto difensore anticipatario e non percettore”.
nelle note di trattazione da ultimo depositate il CP_3
19.11.2025, concludeva come segue: “rigettare gli atti di appello proposti dalla e dall' Parte_1 Controparte_4
avverso la citata sentenza n.1290/2019 perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi riportati negli scritti difensivi;
per l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza di primo grado in favore delle socie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto difensore anticipatario e non percettore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con la sentenza indicata in epigrafe, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data 16.7.2019, il Tribunale di Benevento definiva il giudizio che SILC S.r.l., con citazione notificata in data
5.6.2014 all' ed al aveva instaurato onde Parte_1 Controparte_1
ottenere la condanna delle convenute al risarcimento dei danni che assumeva di avere subito, alla struttura, alla merce ed ai macchinari, in pag. 5/38 conseguenza dell'allagamento, verificatosi il 2.12.2013, alle ore 14.30 circa, del proprio opificio sito lungo la S.S. 90 bis delle Puglie, nel
Comune di GN RP, quando, a causa dall'incontrollato deflusso delle acque meteoriche riversatesi al suolo in conseguenza di intense precipitazioni e non idoneamente regimentate, una notevole quantità di acqua piovana e detriti si riversava nelle proprietà private ubicate lungo la predetta strada.
Nel giudizio così instaurato, l' ed il costituendosi, Pt_1 Controparte_1
contestavano la fondatezza delle avverse domande, ciascuna ritenendo sussistere la responsabilità esclusiva dell'altra.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU, nella quale si accertava che lo sversamento di un enorme quantitativo di acque meteoriche e detriti, all'interno delle aree e dei locali dell'opificio della
S.I.L.C., era da imputare alla cattiva regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.S. 90 bis e la strada del poste a Controparte_1
monte dell'immobile attoreo, e che la responsabilità andava ripartita per i due terzi in capo all e per il residuo terzo al Pt_1 Controparte_1
tenuto conto della proporzionale estensione dei bacini imbriferi che causarono l'allagamento.
Con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale, qualificata la pretesa azionata in giudizio come domanda ex art. 2051 c.c., recepite le conclusioni dell'espletata CTU, escluso che, nel caso di specie, ricorresse un'ipotesi di caso fortuito, poiché le precipitazioni atmosferiche, per quanto intense, non erano state di portata tale da potersi considerare da sole sufficienti a determinare l'evento, dovendosi, a tal fine, tenere conto pag. 6/38 dell'incidenza rivestita dall'omessa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche da parte degli enti convenuti, affermava la responsabilità di questi ultimi.
Tuttavia, il Giudice riteneva sussistente il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, I comma c.c., la cui incidenza stimava nell'ordine del 20% del totale, in considerazione del fatto che essendo l'opificio ubicato in un avvallamento, al di sotto di un pendio molto scosceso, e risalendo l'edificazione dello stesso ad epoca successiva rispetto a quella della preesistente strada, l'attrice avrebbe dovuto prevedere il verificarsi di un nubifragio e realizzare le opere di protezione, anche minime, specie con riferimento al magazzino, ove venivano stipati i prodotti alimentari caseari, che rappresentavano la principale delle voci di danno lamentate in citazione.
Il Tribunale, quindi, facendo proprie le conclusioni della CTU, stimava il danno sofferto dall'attrice in complessivi euro 63.452,38, dei quali euro
45.000,00 per la perdita dei prodotti alimentari, euro 7.861,38 per ripristino di opere murarie, euro 2.901,00 per smaltimento di merce deteriorata, euro 3.190,00 per riparazione infissi. Quindi, applicata la riduzione del 20%, per l'affermato concorso di colpa, quantificava il pregiudizio in euro 50.761,91, condannando, per l'effetto, il CP_1
e l in via solidale, al pagamento dell'anzidetto importo,
[...] Pt_1
maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali e di quelle di CTU, stabilendo che, nei rapporti interni tra condebitori, dovesse Pt_1
rispondere per i 2/3 ed il per 1/3. Controparte_1
pag. 7/38 § 2.
Avverso l'indicata sentenza, l' ed il con separati Pt_1 Controparte_1
atti, rispettivamente notificati il 13.9.2019 ed il 16.9.2019, nel rispetto del termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. maggiorato della sospensione feriale dei termini processuali, interponevano appello, sollecitandone la riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva in entrambi i giudizi la SILC S.r.l, che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità degli appelli, deducendo di essere stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 4/12/2015, senza che l'evento estintivo fosse stato dichiarato nel giudizio di primo grado dal procuratore costituito e sostenendo che, in ragione di tanto, l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata, non al difensore della società, ma ai soci personalmente. Nel merito contestava la fondatezza delle avverse impugnazioni e ne sollecitava il rigetto.
Con ordinanza del 13.7.2020, veniva disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., del procedimento n. 4075/2019 R.G., relativo all'appello proposto dal a quello n. 4050/2019 R.G., Controparte_1
avente ad oggetto l'appello dell' Pt_1
Con separata ordinanza, emessa in pari data, la Corte, accogliendo l'istanza formulata dal sospendeva, nei confronti dello Controparte_1
stesso, l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione pag. 8/38 delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza comunicata alle parti in data 27.11.2023, previa la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti finali, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza del 16.2.2024, la Corte così disponeva:
“rilevato che, nella comparsa di costituzione in appello e nei successivi scritti difensivi, il procuratore costituito della parte appellata, attrice in primo grado, dichiarava che la sua assistita, Silc s.r.l., “nel corso del giudizio di primo grado e nello specifico in data 4/12/2015, veniva cancellata dal Registro delle Imprese” e che, nondimeno, tale evento, cui era conseguita l'estinzione della società, non era dallo stesso difensore stato dichiarato nel corso di quel grado di giudizio;
rilevato che la dichiarazione, operata dal difensore, munito, come nella specie, di procura estesa al grado di impugnazione, della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, comporti la necessità di dichiarare l'interruzione del processo (cfr. Cass. S.U. n. Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 ..
ritenuto che vada, pertanto, dichiarata l'interruzione del processo;
PQM
Dichiara l'interruzione del processo”.
pag. 9/38 Quindi, il giudizio veniva tempestivamente riassunto, con ricorso del
19.4.2024, dal che provvedeva alla notifica dello stesso Controparte_1
nei confronti, oltre che di di e già Pt_1 CP_2 CP_3
socie della SILC s.r.l..
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano, a mezzo di comparse distinte ma dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, CP_2
e le quali, in via preliminare, eccepivano
[...] CP_3
l'inammissibilità degli appelli, siccome notificati, dopo la cancellazione della SILC dal Registro delle Imprese, al procuratore costituito della stessa nel giudizio di primo grado, piuttosto che nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ..
Nel merito, entrambe le suddette appellate contestavano la fondatezza degli avversi appelli sollecitandone il rigetto.
Si costituiva, altresì, l' insistendo per l'accoglimento dell'appello Pt_1
come da essa proposto.
Con ordinanza del 20.9.2024, emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, la Corte assegnava nuovamente la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
Depositate dal da e le Controparte_1 CP_2 CP_3
conclusionali e dalle sole anche le repliche, il fascicolo era CP_2
rimesso al Collegio per la decisione.
pag. 10/38 Con successiva ordinanza del 22.1.2025, questa Corte disponeva quanto segue: “rilevato che, come da questa Corte già evidenziato nella precedente ordinanza del 13/07/2020, nel presente giudizio assume rilievo la questione degli effetti che, rispetto alla sorte del credito risarcitorio azionato in giudizio, possa avere la cancellazione, sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado, ma dichiarata dal procuratore della parte solo in grado di appello, della SILC s.r.l., attrice originaria, dal registro delle imprese;
rilevato che, con ordinanza di rimessione n. 16477 del 2024 della I sezione civile della Corte di Cassazione, tale questione è stata sottoposta al vaglio delle sezioni unite, essendo stata rilevata, in ordine ad essa, l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità;
ritenuto, quindi, opportuno disporre una rimessione della causa sul ruolo, in attesa che intervenga in ordine alla sopra indicata questione, rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, la pronuncia delle sezioni unite;
.. Rimette la causa sul ruolo;
letto l'art. 127 ter c.p.c., dispone la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 4.4.2025”.
Differita, con successiva ordinanza del 5.5.2025, la scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. al 21.11.2025, sul rilievo della non ancora intervenuta adozione della ridetta decisione delle Sezioni Unite, da ultimo, con ordinanza del 21.11.2025, sulle conclusioni come rassegnate pag. 11/38 dalle parti nelle note rispettivamente prodotte, la Corte assegnava nuovamente la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., dei quali le parti avevano già fruito.
§ 3.
Giova anzitutto soffermarsi sull'eccezione, di inammissibilità degli appelli, sollevata, in origine, dalla SILC e poi reiterata da CP_2
e . CP_3
Secondo tale deduzione difensiva, gli appelli in esame sarebbero inammissibili perché “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio;
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione
o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. Qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata,
a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci”.
Nella specie, la SILC s.r.l. veniva cancellata dal Registro delle Imprese in data 4/12/2015, in pendenza del giudizio di primo grado, ma l'evento non veniva dichiarato. Di conseguenza, secondo la deduzione in esame,
pag. 12/38 l'atto di citazione in appello, notificato dall'appellante al procuratore costituito di SILC S.r.l., sarebbe inammissibile in quanto l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società cancellata, doveva essere notificata, a pena d'inammissibilità, nei confronti dei soci.
§ 4.
L'eccezione è infondata.
Giova premettere che gli appellati hanno, in effetti, richiamato, a conforto della sollevata eccezione, l'orientamento giurisprudenziale consacrato nelle pronunce delle sezioni unite della S.C. n.6070, 6071 e
6072 del 12.3.2013.
Secondo tali arresti, per quanto rileva in relazione alla specifica questione che si sta esaminando, l'esigenza di stabilità del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione anche se la parte sia venuta meno, deve considerarsi limitata al grado di giudizio in cui si è verificato l'evento interruttivo, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione. Al contrario, il giudizio d'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti legittimati, e cioè della «giusta parte». Pertanto, le Sezioni Unite del 2013 concludevano affermando per l'inammissibilità dell'impugnazione che provenga dalla società cancellata o sia ad essa indirizzata, in quanto non proveniente o non diretta nei confronti della giusta parte, tenuto conto del fatto che la pubblicità legale cui l'evento estintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza.
pag. 13/38 Tale orientamento, tuttavia, è stato, in epoca successiva, oggetto di rimeditazione.
Infatti, la sentenza n. 15295 del 2014, pronunciata dalle Sezioni Unite, di cui questa Corte ha fatto peraltro applicazione con l'ordinanza dinanzi richiamata che ha dichiarato l'interruzione del giudizio, ha superato l'indirizzo del 2013 ritornando alla teoria dell'ultrattività del mandato, allo scopo di assicurare un effetto stabilizzante per il processo.
Secondo l'arresto del 2014, quindi, per quanto specificamente rileva ai fini in esame, è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c. comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.
Tale impostazione, giova rilevare, è stata da ultimo ribadita dalla sentenza n. 29812 del 2024 delle Sezioni Unite, la quale si è occupata del tema, in parte diverso, dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore di una società in liquidazione, cui la procura speciale per proporre ricorso per cassazione sia stata legittimamente conferita dal liquidatore, ma che abbia proposto il ricorso dopo che, frattanto, (vale a dire, nelle more tra il rilascio della procura speciale e la notifica del ricorso), la medesima società veniva cancellata dal registro delle imprese.
Nel dirimere il contrasto di giurisprudenza palesatosi sul punto, le
Sezioni Unite del 2024, in continuità rispetto alla pronuncia del 2014 e dopo averne richiamato e condiviso i principi, hanno poi affermato il pag. 14/38 principio secondo cui “ In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l'inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato”.
Pertanto, alla luce del quadro giurisprudenziale dinanzi richiamato, deve ritenersi che, nella specie, la notifica, ad opera dell e del Pt_1
dell'atto di appello sia stata validamente effettuata nei Controparte_1
confronti del difensore costituito per la SILC nel giudizio di primo grado, in difetto, da parte dello stesso difensore, della dichiarazione, nel corso di quel grado di giudizio, dell'evento estintivo rappresentato dalla cancellazione della medesima società dal Registro delle Imprese.
§ 5.
Sempre in via preliminare, occorre, poi, esaminare l'ulteriore questione, sulla quale le parti erano state da questa Corte invitate a contraddire nel corso del giudizio, degli effetti che, rispetto alla pretesa risarcitoria azionata in giudizio dalla SILC, abbia avuto l'evento estintivo, costituito dalla cancellazione di detta società dal Registro delle Imprese, intervenuta, come detto, nelle more del giudizio di primo grado.
Tale questione deve essere valutata alla luce del recente arresto delle
Sezioni unite della S.C., che, con sentenza n. 19750 del 16/07/2025, si sono, appunto, pronunciate sul “se la cancellazione di una società dal
pag. 15/38 registro delle imprese comporti la tacita rinuncia ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo”.
Orbene, nel dirimere il contrasto insorto tra le sezioni semplici in merito a tale controversa questione, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dare preferenza all'orientamento, di più recente emersione, secondo il quale l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina, di per sé,
l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.
Dopo avere evidenziato le ragioni teoriche che dovevano indurre a propendere per tale indirizzo, secondo le Sezioni Unite risulta, quindi, preferibile l'orientamento che, escludendo l'operatività di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, pone a carico del soggetto convenuto in giudizio dall'ex socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società,
l'onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarità del credito originariamente spettante alla società: poiché infatti, in tema di cancellazione della società, la regola è costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono pag. 16/38 destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., è la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria.
Facendo applicazione dei richiamati principi, deve, allora, ritenersi che, nella specie, non sussistano i presupposti per potere affermare che la pretesa creditoria, originariamente azionata in giudizio dalla società, ancorché illiquida, si sia estinta per effetto della mera cancellazione della compagine societaria dal registro delle imprese e della sua mancata inclusione nel bilancio di liquidazione.
Ed invero, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa di nelle note di Pt_1
trattazione scritta da ultimo depositate, non operando, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite, alcuna presunzione di rinuncia al credito per effetto della cancellazione della s.r.l. in pendenza del giudizio nel quale si controverta proprio della sorte di quel diritto, sarebbe stato onere dell'odierne appellanti provare la sussistenza di un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria, da parte delle socie, costituitesi in giudizio dopo l'interruzione, aventi come specifiche destinatarie l' Pt_1
ed il Controparte_1
Può, pertanto, concludersi nel senso dell'intervenuta successione di e , la cui qualità di ex socie della SILC s.r.l. CP_2 CP_3
è attestata dalla visura storica di detta società depositata dalle predette al momento della relativa costituzione in giudizio, nella titolarità del credito per cui si controverte. pag. 17/38 § 6.
Può, a questo punto, procedersi all'esame del merito.
Con il primo motivo di appello, l' lamentava che il Giudice avesse Pt_1
erroneamente ritenuto sussistente la propria responsabilità nel causare l'evento dannoso, deducendo che dai filmati analizzati dal CTU emergeva, al contrario, l'esclusiva responsabilità del in Controparte_1
quanto “il piano viabile della SS 90 bis (e…) della SS 90, nei tratti che precedono la confluenza delle acque a monte, sono privi di acqua” e che gli stessi non erano stati oggetto di allagamento, denotando la diligente manutenzione delle strade di competenza della medesima società.
A conforto del proprio assunto, l'istante censurava il criterio adottato dall'Ausiliare del primo Giudice nel procedere al riparto della responsabilità tra gli enti convenuti in primo grado, ossia quello basato sui bacini idrografici, lamentando che in tal modo non si teneva conto del fatto che le acque, non regimentate a causa della negligenza del erano confluite sulla SS 90, determinando il Controparte_1
sovraccarico del sistema di smaltimento delle stesse ivi presente.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Il CTU nominato in primo grado ha avuto modo di ricostruire la dinamica dell'evento e, in specie, il nesso di causalità attraverso la visione diretta dei files video, allo stesso consegnati nel corso delle operazioni peritali e sulla cui utilizzabilità alcuna specifica pag. 18/38 contestazione è stata sollevata dall in cui erano state riprese le Pt_1
fasi degli accadimenti.
Il CTU, in particolare, come già evidenziato nell'impugnata sentenza, osservava: “Le cause dell'evento che ha fatto riversare all'interno delle aree e dei locali dell' una immane quantità di acque Parte_3
meteoriche è sicuramente individuabile nella cattiva regimazione delle stesse sulle strade a monte sia per quel che riguarda la S.S. n. 90 bis sia per la strada comunale di Oltre che i citati files video, anche le foto CP_1
allegato alla relazione di C.T.P., scattate poco dopo gli accadimenti del dicembre 2013, testimoniano come tutto il lato sinistro della S.S. n. 90 bis verso la confluenza con la S.S. n. 90 fosse ancora completamente intriso delle acque non regimate e non raccolte dal sistema di collettamento evidentemente ostruito.
La ricerca di documentazione che testimoniasse in anni anche lontani dall'evento una differente, corretta e più efficiente regimazione delle acque meteoriche – soprattutto lungo la vecchia S.S. n. 90 (vecchie planimetrie o immagini che raffigurassero la presenza di cunette e/o canali si smaltimento) non ha dato – come già detto – esito positivo;
di fatto la situazione esistente nel dicembre 2013 era potenzialmente pericolosa per i fondi esistenti a valle delle stesse strade e per le attività che in essi si svolgevano ..” (cfr. CTU pag. 9).
Lo stesso CTU, nel rispondere ai rilievi critici del CT di tesi ad Pt_1
escludere la responsabilità di detta parte sulla base di argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle trasfuse nel motivo di gravame, osservava che “le opere di regimazione idraulica a servizio delle S.S. nn. pag. 19/38 90 e 90 bis, fossero completamente inefficienti (è il caso dello sversatoio di attraversamento verso il Torrente all'innesto delle due S.S.) o Per_2
addirittura inesistenti, nel tratto prospiciente l'ingresso alla proprietà
S.I.L.C. s.r.l. lungo la S.S. n. 90”.
Del resto, ulteriore conferma della sicura rilevanza causale dell'assenza di idonei sistemi di regimentazione delle acque, lungo le arterie stradali di competenza dell si trae dal rilievo del CTU secondo il quale le Pt_1
opere effettuate successivamente agli eventi che hanno provocato i danni lamentati, vale a dire la caditoia e la griglia, ove esistenti nel dicembre del 2013 “avrebbero provveduto ad incanalare le acque correttamente verso il recapito finale del fiume Cervaro”.
Né, invero, giova invocare la circostanza che la mancata regimentazione delle acque provenienti da monte abbia causato il sovraccarico delle strade a valle, posto che, come detto, in base alla CTU, comunque, le arterie a valle erano assolutamente prive di adeguate opere di regimentazione, che, ove esistenti, avrebbero certamente attenuato il danno.
Corretto appare, del resto, il criterio impiegato dal CTU per ripartire, nei rapporti interni, la responsabilità tra i due enti originariamente convenuti. Infatti, il ricorso, da parte dell'ausiliare, al criterio dell'estensione dei bacini imbriferi ha consentito di apprezzare l'incidenza causale della quantità di acqua riversatasi nel bacino idrografico di interesse e, in specie, di quella confluita “sul lato sx della
S.S. n. 90 bis e sulla strada comunale di per i tratti riconducibili alla CP_1
zona in cui si sono manifestati gli episodi del dicembre 2013”. Orbene, pag. 20/38 secondo le considerazioni svolte dal CTU, supportate da idonee argomentazioni di carattere scientifico, le aree che riversano sulla S.S. n.
90 bis alla sinistra del torrente , non riconducibili al Per_2 CP_1
hanno superficie pari a circa 100.000 mq (10 ha), mentre quelle
[...]
che riversano sulla strada comunale i circa 50.000 mq (5 ha) (cfr. CP_1
CTU pag. 10-12). Pertanto, il CTU, in forza di una considerazione logicamente condivisibile, ha ritenuto equo, con valutazione poi recepita dal primo Giudice, ripartire la responsabilità, proporzionalmente all'estensione dei bacini imbriferi che l'hanno essere generato, per 2/3
a carico di e 1/3 del Pt_1 Controparte_1
§ 8.
A sua volta, il con il primo motivo del suo appello, che, Controparte_1
essendo stato notificato per secondo, va qualificato come incidentale, lamentava che il Tribunale gli avesse addebitato, in concorso con l' Pt_1
la responsabilità per l'evento dannoso, dolendosi del fatto che non vi era una relazione di contiguità fisica tra l'edificio di proprietà della SILC, ubicato nel Comune di GN RP, e la strada comunale di CP_1
le cui acque meteoriche, essendo la strada posta a monte della SS 90 delle Puglie, defluivano naturalmente verso valle, facendo sorgere l'obbligo dell'ente, tenuto a manutenere la strada a valle, di riceverle e di smaltirle, regimentandole.
Inoltre, il deduceva che la CTU, svolta in primo grado, aveva CP_1
evidenziato che le opere di regimazione idraulica a servizio delle S.S. 90
e 90bis erano completamente inefficienti o addirittura inesistenti, specie nel tratto prospiciente alla proprietà SILC, che, essendo sito nel pag. 21/38 punto più basso della strada, necessitava di opere per la regimazione delle acque meteoriche.
L'Ente locale soggiungeva che la responsabilità del Controparte_1
andava esclusa in quanto le acque provenienti dalla strada comunale di ben avrebbero potuto essere incanalate nel canale di guardia, CP_1
costituente al tempo stesso la “cunetta” posta lungo il margine della SS
90 delle Puglie, la quale, tuttavia, era stata chiusa dall mediante Pt_1
l'apposizione, alla sommità della stessa, di alcuni lastroni di cemento precompresso.
Ed ancora, il invocava la nullità ed inutilizzabilità delle CP_1
valutazioni espresse dal CTU, siccome fondate “sui file consegnati dalla parte attrice al tecnico d'ufficio in sede di operazioni peritali, non prodotti nel rispetto delle preclusioni istruttorie, mai oggetto di contraddittorio e privi di autenticità”.
§ 9.
Il motivo è infondato.
Riguardo all'eccepita nullità della CTU, occorre premettere che, in base alla sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022 delle Sezioni Unite della
Cassazione civile, “Il consulente, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti
i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a
pag. 22/38 fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. L'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti soltanto provare è sanzionato da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso” (cfr. in tal senso, anche Cass. civ. Sez.
3, Ordinanza n. 17916 del 2022). In particolare, il CTU, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'art. 194 c.p.c., può liberamente accertare i fatti c.d. secondari, vale a dire quelli “privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali”, benché questi non siano stati fatti oggetto di espressa indicazione dalle parti.
Nella specie, i documenti, della cui acquisizione si duole l'appellante, sono files video di cui il CTU si è avvalso per avere una visione diretta delle fasi relative all'evento dannoso.
Ciò posto, in coerenza con quanto dinanzi già osservato riguardo all'appello dell' il Collegio rileva che tali files non concernono la Pt_1
prova del fatto principale, quale è, nella specie, il prodursi dell'evento di danno all'opificio di proprietà dell'attrice, atteso che siffatto evento già emerge dalle ulteriori risultanze probatorie acquisite al giudizio, ma rappresentano un elemento probatorio che ha permesso al consulente di avere migliore contezza dell'origine e delle concrete modalità di verificazione della condotta lesiva.
pag. 23/38 In altri termini, i files video hanno permesso di avere conoscenza visiva delle fasi salienti dell'inondazione verificatasi in data 2.12.2013, sia nelle parti che riprendono le condizioni della S.S. 90 bis e della strada comunale sia laddove si riferiscono al parcheggio interno ed al CP_1
deposito dell'opificio SILC, ma, riguardo a queste ultime, in effetti, non hanno supplito ad alcuna carenza istruttoria della parte attrice, posto, che, come detto, l'evento emerge chiaramente dalle prove prodotte in giudizio dalla SILC.
Invero, deve rimarcarsi come lo stesso CTU abbia riferito di essersi avvalso, al fine di dare compiuta risposta ai quesiti, anche della descrizione dello stato dei luoghi contenuta nella CT di parte, allegata alla produzione attorea, e, in specie, delle rappresentazioni grafiche su base catastale ed aerofotogrammetria ivi contenute. Tra l'altro, il CTU evidenziava che il rilievo strumentale da esso effettuato consentiva di confermare quanto riportato nella predetta relazione.
Inoltre, la prova del verificarsi dell'inondazione si trae, in primo luogo, dal verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco, di cui appresso si dirà anche in relazione agli ulteriori motivi di appello, ritualmente prodotto dall'attrice.
Invero, dalla relazione redatta dai Vigili del Fuoco, in occasione dell'accesso dagli stessi eseguito in data 2.12.2013 presso l'opificio della
SILC, depositata in primo grado dall'attrice, si ricava che, al momento del sopralluogo in esame, un locale interrato adibito a stagionatura di caciocavalli esteso circa 180 metri quadri, con altezza di 2,80 metri, era interamente allagato fino al soffitto. pag. 24/38 Ed ancora i testi, escussi in primo grado su istanza dell'attrice, confermavano il verificarsi del dedotto evento di danno.
In particolare, il teste , a conoscenza dei fatti in quanto già Testimone_1
socio, fino al 2002, della società Costa delle Rose, cui poi, era subentrata la SILC, confermava di avere personalmente constatato che, in data
2.12.2013, acqua, mista a fango, proveniente dalla strada comunale dei e dalla SS 90 bis si riversava nel piazzale e nei locali, rispetto ad CP_1
esso sottoposti, del caseificio SILC e che la merce presente in tali locali veniva a contatto con l'acqua.
Il teste riferiva, poi, che, sebbene sottostante la SS 90 bis vi fosse un canale di raccolta delle acque, lo stesso, per assenza di manutenzione da parte dell' era stracolmo di terra. Pt_1
Il teste , a conoscenza dei fatti in quanto titolare, dal Testimone_2
1969 al 2015, di un'officina sita a circa 50 metri dall'opificio della SILC, confermava il verificarsi dell'allagamento in occasione dell'evento oggetto di causa.
In particolare, il teste confermava il capo 2), vertente sulla seguente circostanza: “vero che acqua mista a fango e detriti proveniente dalla strada comunale di e dalla SS 90 bis delle Puglie invadeva la SS 90, CP_1
attraversava la strada e si riversava nel caseificio”, il capo 3), vertente sulla seguente circostanza: “vero che lungo la strada comunale (opposta all'ingresso del piazzale della SILC srl) che dalla SS 90 delle Puglie, arriva alla SP 58 con direzione tutti i pozzetti erano chiusi da erbacce, CP_1
terra e detriti”, il capo 4, vertente sulla seguente circostanza: “vero che
pag. 25/38 parte dell'acqua piovana della strada comunale di si riversava su CP_1
fondi privati per immettersi sulla S.S. 90 bis delle Puglie”, il capo 5, vertente sulla seguente circostanza: “Vero che altra parte dell'acqua piovana proveniente dalla strada comunale attraversando la SS 90 delle
Puglie si immetteva nel piazzale della SILC srl”, il capo 6, vertente sulla seguente circostanza: “Vero che i pozzetti e i canali lungo la SS 90 bis delle puglie erano del tutto intasati da erbe, rifiuti, e da terreno ed incapaci a far defluire l'acqua piovana”, il capo 10, vertente sulla seguente circostanza: “Vero che in seguito all'allagamento dei locali tutta la merce ivi sistemata veniva completamente invasa da acqua e detriti e che per poter svuotare i locali era necessario l'ausilio dei Vigli del Fuoco di
Avellino”.
Le esposte risultanze istruttorie inducono, quindi, a ritenere che i contestati files video non abbiano assolto ad una funzione sostitutiva di pretese carenze probatorie dell'attrice in relazione al fatto principale, essendo, piuttosto, state di ausilio del CTU nel ricostruire, sul piano tecnico, le concrete modalità di verificazione dell'evento e le relative cause.
Ne segue che, per quanto tali files video venivano acquisiti dal CTU nel corso delle operazioni peritali e, quindi, a preclusioni istruttorie ormai maturate (cfr. pag. 3 della relazione, ove si legge” .. Nel corso di secondo sopralluogo in data 21 aprile 2016 .. il signor ha Parte_4
consegnato al C.T.U. ed alle controparti n. 15 (quindici) files video contenenti riprese effettuate nel corso degli eventi sopra citati ..”), alcuna pag. 26/38 conseguenza invalidante ne derivi in ordine all'espletata attività istruttoria.
§ 10.
Riguardo, poi, alle sopra richiamate censure, tese a contestare la responsabilità del ed il nesso causale tra la strada comunale ed CP_1
i lamentati danni, giova rilevare che la già evidenziata carenza di idonei sistemi di regimentazione delle acque, a servizio delle strade di competenza dell' non escluda, per ciò solo, l'incidenza causale Pt_1
dell'afflusso proveniente dalla strada di proprietà del in ordine CP_1
alla quale, del pari, non sussisteva, all'epoca dei fatti, come appurato dal
CTU e come confermato dai testi, un valido ed efficiente sistema di recapito.
Si è, quindi, chiaramente in presenza di un'ipotesi nella quale al prodursi dell'evento dannoso hanno concorso più cause distinte, situazione nella quale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ciascuno dei responsabili risponde del danno per intero nei confronti del danneggiato.
In particolare, soccorre, nella specie, il principio secondo cui “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme
pag. 27/38 giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (cfr. Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022).
§ 11.
L' ed il lamentavano, poi, con motivi d'appello di Pt_1 Controparte_1
tenore sostanzialmente analogo, che il Tribunale non avesse attribuito efficacia causale autonoma, nella causazione dell'evento, alla condotta della danneggiata, che non aveva adottato alcuna opera di regimentazione delle acque pluviali.
In particolare, il censurava la sentenza nella parte in Controparte_1
cui il Tribunale, pur avendo correttamente indicato le circostanze di fatto da cui emergeva la condotta omissiva della SILC, nel valutare l'incidenza eziologica di tale comportamento, rispetto al verificarsi dell'evento, attribuiva al danneggiato la responsabilità nella ridotta misura del 20% rispetto all'intero danno. Ed invero, l'avere la SILC omesso di realizzare opere di protezione dell'opificio aveva inciso in maniera determinante, come dimostrato dal fatto che le opere, realizzate successivamente al verificarsi dell'evento dal CP_5
, erano state ritenute dal CTU idonee a garantire la
[...]
regimentazione delle acque superficiali ed a scongiurare eventi dannosi dei tipo di quello prodottosi.
pag. 28/38 § 12.
I motivi sono infondati, in quanto, nella specie, la condotta negligente del danneggiato, pur avendo in parte concorso al verificarsi del danno, non ha reciso il nesso causale tra la conformazione dei luoghi, l'assenza di sistemi di regimentazione delle acque meteoriche e l'evento, non essendo fondatamente sostenibile, data la notevole mole di acqua riversatasi all'interno dell'opificio, che quest'ultimo, anche ove in ipotesi dotato all'epoca dei fatti di idonei sistemi di protezione, non avrebbe riportato alcun danno.
Tale conclusione, invero, risulta avvalorata dagli esiti della disposta
CTU, dalla quale, come visto, si ricava che la causa dell'invasione di acqua, lamentata dall'attrice, sia rappresentata dalla completa assenza di idonei sistemi di regimentazione del deflusso delle acque nelle strade di competenza dell e del Pt_1 CP_1
Appare, quindi, plausibile ritenere che, pure ipotizzandosi l'adozione di validi sistemi di protezione da parte della SILC, l'enorme massa di acqua e detriti riversatasi all'interno della struttura dell'attrice, talmente consistente da riempire per intero un locale alto 2,80 metri, avrebbe, comunque, causato danni alla struttura, ai macchinari ed ai prodotti alimentari.
Né, del resto, giova valorizzare le opere di regimentazione eseguite in epoca successiva dal , e, in particolare, la Controparte_6
griglia di raccolta posta in prossimità del cancello di ingresso al piazzale del caseificio SILC s.r.l., di cui dinanzi si è detto, per l'evidente ragione pag. 29/38 che, ovviamente, trattandosi di interventi sulla rete viaria, gli stessi non erano di competenza della SILC.
In ogni caso, deve evidenziarsi che, come riferito dal teste Tes_2
nonostante la realizzazione delle opere dinanzi indicate, in
[...]
occasione di forti piogge, comunque, si verificavano allagamenti all'interno dello stabilimento.
Inoltre, nemmeno risulta condivisibile la censura dell'appellante tesa a sostenere che, comunque, la quota di corresponsabilità CP_1
del 20%, ascritta dal Giudice alla SILC, sia inadeguata in rapporto alla gravità della condotta negligente della danneggiata.
Infatti, la valutazione operata dal Tribunale risulta coerente con le risultanze di causa, dalle quali, come in precedenza rilevato, si trae dimostrazione logica del fatto che la causa preponderante dell'invasione di acqua sia rappresentata dall'inadeguatezza dei sistemi di regimentazione posti a servizio delle strade esterne all'opificio.
§ 13.
L' ed il sostenevano, poi, che il Tribunale di Pt_1 Controparte_1
Benevento avesse erroneamente escluso la sussistenza del caso fortuito e della forza maggiore, da affermarsi, viceversa, alla luce del carattere eccezionale del fenomeno calamitoso registratosi in data del 2/12/2013 nel Comune di GN, il quale avrebbe in ogni caso causato l'allagamento della SILC S.r.l., pur in presenza di un efficiente sistema di regimentazione delle acque.
pag. 30/38 In particolare, l'eccezionalità dell'evento, secondo gli appellanti, sarebbe comprovata dalla delibera n.72 del 3.12.2013 del CP_1
con la quale l'Ente aveva chiesto il riconoscimento dello stato di
[...]
calamità naturale, nonché dai dati pluviometrici della stazione di
GN RP, che denotavano la notevole intensità e durata dell'evento.
§ 14.
Anche tale motivo è infondato, dovendosi condividere quanto sul punto già osservato dal primo Giudice.
Invero, una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata afferma che le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr. ex multis, Cass. civ.,
n. 2482 del 2018).
Alla stregua di tale orientamento, ribadito in numerose successive pronunce, la verifica, circa il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento naturale (precipitazioni atmosferiche), deve operarsi “sulla base di soli dati obiettivi, ritualmente somministrati dalla parte onerata
(cioè dal custode), riferiti ad un lasso temporale amplissimo – quanto
pag. 31/38 meno di numerosi decenni” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4588 del
2022).
Facendo applicazione del riportato insegnamento, nella specie, la prova del caso fortuito non può ritenersi integrata.
Infatti, dalla stessa CTU si ricava che, sebbene nei giorni 1 e 2 dicembre
2013, vi sia stato un picco nei valori di precipitazioni espressi in millimetri dell'anno in questione (2013), nondimeno, “anche in altri giorni dello stesso anno, ci siano state precipitazioni di intensità dello stesso ordine di grandezza ed anche superiore”, ragione per la quale, del tutto condivisibilmente, il CTU asseriva: “ciò dimostra come l'evento verificatosi – pur nella sua sicura rilevanza – non possa definirsi come
“eccezionale”.
Del resto, in senso pienamente conforme, merita rimarcare che il teste dichiarava che un evento analogo si era verificato nel mese di Tes_1
luglio del 1993 o del 1994 e che il teste riferiva di un evento Tes_2
simile nel 1974.
Tra l'altro, deve soggiungersi che è risultata del tutto carente, da parte delle appellanti, la produzione dei dati pluviometrici inerenti ad un arco temporale ben più ampio (che, secondo la Cassazione, deve essere esteso a numerosi decenni), da cui poter desumere il carattere assolutamente anomalo dell'evento piovoso registrato in occasione dei fatti di causa.
In contrario non soccorre la produzione, effettuata dal Controparte_1
dei dati pluviometrici del , tesa a dimostrare Controparte_6
pag. 32/38 l'eccezionalità delle precipitazioni avvenute in data 2.12.2013, siccome siffatta documentazione era prodotta tardivamente, solo unitamente alla comparsa conclusionale e, quindi, ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie.
§ 15.
Con ulteriori motivi d'appello, l' ed il amentavano Pt_1 Controparte_1
che il Giudice di prime, nell'accogliere la domanda attorea, avesse violato gli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori, avendo utilizzato le conclusioni della CTU come fonte di prova della sussistenza dei danni, consistenti nel ripristino delle opere murarie, nella raccolta, trasporto e smaltimento della merce deteriorata, nel ritiro del carrello elevatore danneggiato ed acquisto di un nuovo carrello e nella riparazione degli infissi, oltre che nella perdita dei prodotti caseari.
In relazione a tale ultima voce di danno, gli appellanti, oltre a lamentare la mancata prova di esso da parte della SILC S.r.l., censuravano la gravata sentenza nella parte in cui il primo Giudice aveva fatto ricorso all'equità, senza indicare i criteri sui quali aveva inteso fondare la propria valutazione ed in assenza del relativo presupposto, costituito dalla grave difficoltà o dall'impossibilità di dimostrare l'entità del pregiudizio da parte della danneggiata.
In particolare, la difesa del deduceva che la SILC Controparte_1
avrebbe potuto dimostrare il quantitativo di prodotti caseari deteriorati a seguito dell'allagamento del magazzino, producendo in giudizio i documenti da cui risultava l'annotazione in contabilità dei medesimi e pag. 33/38 che, comunque, non era stata fornita la prova che i beni danneggiati non sarebbero stati effettivamente venduti sul mercato, nemmeno ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
§ 16.
Il motivo è infondato.
Invero, dalla relazione redatta dai Vigili del Fuoco, di cui già in precedenza si è detto, emerge, come visto, la completa invasione, da parte di una consistente quantità di acqua mista a fango, del locale interrato adibito a stagionatura di caciocavalli. Dal medesimo documento risulta, poi, che, all'interno del locale, erano custoditi circa
200 quintali di prodotti caseari in fase di stagionatura e che i VV.FF. segnalavano quanto accaduto all' ffinché provvedesse ad effettuare i dovuti controlli circa la salubrità dei rilevati generi alimentari.
L'attrice produceva, altresì, la fattura n. 889 del 31.12.2013, emessa a suo carico dalla per l'attività consistita nel trasporto Controparte_7
e distruzione di prodotti alimentari di origine animale (caciocavalli e caciobarile).
Le richiamate emergenze istruttorie provano, in maniera inequivoca, il verificarsi del danno, consistito, appunto, nell'irreversibile danneggiamento dell'indicata quantità di prodotti alimentari.
Del resto, non va sottaciuto che, a fronte della stima di tale voce di danno, operata dal CTU, attingendo al listino dei prezzi dei ridetti prodotti pubblicati dalla C.C.I.A.A. di Avellino, nella maggiore somma di pag. 34/38 euro 78.568,75, il primo Giudice operava una consistente decurtazione, non oggetto di gravame incidentale, riconoscendo soli euro 45.000,00.
Peraltro, essendo il conteggio operato dal CTU basato su parametri monetari di oggettiva valenza, trattandosi dei prezzi correnti di mercato dell'anno 2014, immediatamente successivo a quello di verificazione del danno, nel quale, verosimilmente, la merce sarebbe stata venduta, e considerato, altresì, che, per quanto prima detto, il verificarsi del danneggiamento dei prodotti non pare revocabile in dubbio, tenuto conto del fatto che si trattava di beni destinati al consumo alimentare, entrati a contatto con una notevole massa di acqua mista a detriti,
l'importo liquidato dal Tribunale, siccome contenuto nel limite della somma indicata dall'ausiliare, rappresenta pur sempre una stima sufficientemente attendibile del pregiudizio.
Riguardo, poi, alle ulteriori voci di danno, riconosciute dal Giudice, deve ritenersi ampiamente assolto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata.
Ed invero, in relazione al costo sostenuto per lo smaltimento dei prodotti caseari, il CTU, alle cui conclusioni il Giudice si è attenuto, ha riconosciuto l'importo di euro 2.901,00, oggetto della fattura dinanzi richiamata, per cui vale quanto prima già osservato.
In relazione alle opere murarie, il CTU ha riconosciuto euro 7.861,38, sulla scorta di un computo metrico da esso appositamente redatto. Si tratta, quindi, di una valutazione che tiene conto delle conseguenze determinate sulle strutture del fabbricato dall'invasione di acqua,
pag. 35/38 riscontrate dal CTU mediante l'esame dei files video da esso richiamati nella consulenza, nonché dai reperti fotografici prodotti dall'attrice, riproducenti le condizioni del locale e, in generale, dei luoghi di causa dopo il prodursi del dedotto evento. Né, invero, alcuna specifica contestazione è stata sollevata in relazione alla congruità degli importi indicati dall'ausiliare nel suddetto computo metrico, allegato al numero
7 del suo elaborato.
Quanto, poi, alle altre voci di danno, relative “a ritiro carrello elevatore danneggiato + nuovo carrello” ed “a riparazione infissi”, il CTU ha ritenuto congrue le somme esposte nelle fatture depositate in atti dalla
SILC.
In definitiva, quindi, la valutazione del danno emergente, pari ai costi di riparazione e di acquisto di beni strumentali ed al valore commerciale dei prodotti caseari, appare ancorata a presupposti oggettivi e risulta corroborata dalla valutazione del CTU, non sconfessata da risultanze, dotate di pari dignità scientifica, di segno contrario.
§ 17.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Al rigetto del gravame segue la condanna di ciascuna delle appellanti alla rifusione, in favore delle appellate, costituitesi dopo la riassunzione del giudizio, delle spese processuali del grado di appello, la cui liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con pag. 36/38 applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione delle fasi di trattazione e decisoria, in relazione alle quali appare congrua l'applicazione dei minimi stante la ridotta attività difensiva espletata, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanna Moschella e dell'Avv. Giovanni Pratola, dichiaratisi antistatari.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e del di un Parte_1 Controparte_1
ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti dall'
[...]
e dal avverso la sentenza in epigrafe indicata, Pt_1 Controparte_1
così provvede:
a) rigetta gli appelli;
b) condanna l' alla rifusione, in favore dei procuratori Parte_1
distrattari, Avv. Giovanna Moschella e Avv. Giovanni Pratola, delle spese processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascun procuratore, liquida in euro 6.734,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna il alla rifusione, in favore dei Controparte_1
procuratori distrattari, Avv. Giovanna Moschella e Avv. Giovanni
Pratola, delle spese processuali del grado di appello, che, in pag. 37/38 relazione a ciascun procuratore, liquida in euro 6.734,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' e del di un ulteriore Parte_1 Controparte_1
importo pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 04/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 38/38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Alberto Canale - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nei processi civili riuniti iscritti ai nn. 4050/2019 e 4075/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1209/2019, pronunziata dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data 9/7/2019, assunto in decisione con ordinanza del
21.11.2025, pendente
TRA
(P.IVA , con sede legale in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Monzambano n.10, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianmarco Miele
(C.F. ), AR CA RR (C.F. C.F._1
), in forza di procura ad litem rilasciata su foglio C.F._2
separato allegato alle note di trattazione depositate il 9.9.2024, rilasciata dal Responsabile della Direzione Legale, in virtù dei poteri conferiti giusta procura Rep. n. 28282, Racc. n. 12192 per atto del Notaio
di Roma del 14/11/2022, registrata in data Persona_1 16/11/2022, elettivamente domiciliata in Napoli presso la sede territoriale di Napoli in Viale Kennedy n.25; Pt_1
APPELLANTE NEL GIUDIZIO N. 4050/19 R.G.
E
(Cod. Fisc.: , P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del Sindaco p.t., , rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Pasquale Giovannelli (c.f. ) in forza di CodiceFiscale_3
deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 3/9/2019 e di mandato in calce all'atto di appello;
APPELLATO/APPELLANTE NEL GIUDIZIO N. 4075/19 R.G.
NONCHE'
(C.F. , n.q. di socia della SILC CP_2 C.F._4
S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese in data 4/12/2015, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Pratola, (C.F. ; C.F._5
APPELLATA
E
, (C.F. ), n.q. di socia della SILC CP_3 C.F._6
S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese in data 4/12/2015, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanna Moschella (C.F. ); C.F._7
APPELLATA
pag. 2/38 Oggetto: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Conclusioni: appellante principale, nelle note di trattazione da Pt_1
ultimo depositate l'11.11.2025, concludeva riportandosi alla precedente comparsa conclusionale, nella quale aveva concluso come segue: “1) in via principale e nel merito dichiarare la domanda di appello proponibile, procedibile nonché fondata in fatto ed in diritto;
2) conseguentemente, accertati i fatti, anche in base alla documentazione ed alle difese svolte in primo grado, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, pertanto, in via principale, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'appellata sentenza n. 1290/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 09/07/2019, nella causa iscritta al n. R.G.
2974/2014 e notificata in data 16/07/2019; accertando l'insussistenza dei profili oggettivi della responsabilità ex art. 2051 e per l'effetto respingere la domanda presentata dalla Silc s.r.l.; 3) in subordine, sempre nel merito, accertare e dichiarare l'assenza di alcuna responsabilità in capo ad e, per l'effetto, riconoscere la responsabilità esclusiva del Pt_1
4) condannare gli appellati al pagamento delle spese e Controparte_1
compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali come per legge”;
il nelle note di trattazione da ultimo depositate il Controparte_1
20.11.2025, concludeva come segue: “rigettare preliminarmente
l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata, per tutti i motivi già ampiamente illustrati nei verbali di udienza cui si rinvia;
preso atto dell'avvenuta estinzione della Società attrice in data 28/12/2015, dichiarare nulla e tamquam non esset e, comunque, annullare la sentenza
pag. 3/38 impugnata, pronunciata nei confronti di soggetto inesistente;
accogliere
l'appello proposto dal e, per l'effetto, rigettare Controparte_1
integralmente la domanda proposta dalla Silc srl con l'atto di citazione notificato il 6/6/2014 nei confronti del perché Controparte_1
inammissibile, infondata in fatto e in diritto e/o comunque non provata, per tutti i motivi formulati nell'atto di appello;
rigettare l'appello dell nella parte in cui chiede la sua estromissione dal giudizio e il Pt_1
riconoscimento della responsabilità esclusiva del in Controparte_1
subordine, quantificare l'apporto causale del comportamento colposo della Silc, ai sensi dell'art.1227 c.c., in misura pari al 100% e, comunque, nella misura massima ritenuta, sempre superiore al solo al 20% riconosciuto nella gravata sentenza;
in ulteriore subordine, escludere il risarcimento delle singole voci di danno richieste o, comunque, ridurlo per tutti i motivi esposti in ogni caso, riformare anche la statuizione sulle spese e competenze del primo grado, liquidandole tutte in favore del
o compensandole in rapporto alla soccombenza della Controparte_1
Società attrice e, oggi, delle socie appellate;
condannare parte appellata alle spese e competenze di lite, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, iva e cap, come per legge;
in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie riproposte”;
nelle note di trattazione da ultimo depositate il CP_2
19.11.2025, concludeva come segue: “rigettare gli atti di appello proposti dalla e dall' Parte_1 Controparte_4
avverso la citata sentenza n.1290/2019 perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente argomenti nel corso del giudizio;
per
pag. 4/38 l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza di primo grado in favore delle socie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto difensore anticipatario e non percettore”.
nelle note di trattazione da ultimo depositate il CP_3
19.11.2025, concludeva come segue: “rigettare gli atti di appello proposti dalla e dall' Parte_1 Controparte_4
avverso la citata sentenza n.1290/2019 perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi riportati negli scritti difensivi;
per l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza di primo grado in favore delle socie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto difensore anticipatario e non percettore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con la sentenza indicata in epigrafe, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data 16.7.2019, il Tribunale di Benevento definiva il giudizio che SILC S.r.l., con citazione notificata in data
5.6.2014 all' ed al aveva instaurato onde Parte_1 Controparte_1
ottenere la condanna delle convenute al risarcimento dei danni che assumeva di avere subito, alla struttura, alla merce ed ai macchinari, in pag. 5/38 conseguenza dell'allagamento, verificatosi il 2.12.2013, alle ore 14.30 circa, del proprio opificio sito lungo la S.S. 90 bis delle Puglie, nel
Comune di GN RP, quando, a causa dall'incontrollato deflusso delle acque meteoriche riversatesi al suolo in conseguenza di intense precipitazioni e non idoneamente regimentate, una notevole quantità di acqua piovana e detriti si riversava nelle proprietà private ubicate lungo la predetta strada.
Nel giudizio così instaurato, l' ed il costituendosi, Pt_1 Controparte_1
contestavano la fondatezza delle avverse domande, ciascuna ritenendo sussistere la responsabilità esclusiva dell'altra.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU, nella quale si accertava che lo sversamento di un enorme quantitativo di acque meteoriche e detriti, all'interno delle aree e dei locali dell'opificio della
S.I.L.C., era da imputare alla cattiva regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.S. 90 bis e la strada del poste a Controparte_1
monte dell'immobile attoreo, e che la responsabilità andava ripartita per i due terzi in capo all e per il residuo terzo al Pt_1 Controparte_1
tenuto conto della proporzionale estensione dei bacini imbriferi che causarono l'allagamento.
Con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale, qualificata la pretesa azionata in giudizio come domanda ex art. 2051 c.c., recepite le conclusioni dell'espletata CTU, escluso che, nel caso di specie, ricorresse un'ipotesi di caso fortuito, poiché le precipitazioni atmosferiche, per quanto intense, non erano state di portata tale da potersi considerare da sole sufficienti a determinare l'evento, dovendosi, a tal fine, tenere conto pag. 6/38 dell'incidenza rivestita dall'omessa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche da parte degli enti convenuti, affermava la responsabilità di questi ultimi.
Tuttavia, il Giudice riteneva sussistente il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, I comma c.c., la cui incidenza stimava nell'ordine del 20% del totale, in considerazione del fatto che essendo l'opificio ubicato in un avvallamento, al di sotto di un pendio molto scosceso, e risalendo l'edificazione dello stesso ad epoca successiva rispetto a quella della preesistente strada, l'attrice avrebbe dovuto prevedere il verificarsi di un nubifragio e realizzare le opere di protezione, anche minime, specie con riferimento al magazzino, ove venivano stipati i prodotti alimentari caseari, che rappresentavano la principale delle voci di danno lamentate in citazione.
Il Tribunale, quindi, facendo proprie le conclusioni della CTU, stimava il danno sofferto dall'attrice in complessivi euro 63.452,38, dei quali euro
45.000,00 per la perdita dei prodotti alimentari, euro 7.861,38 per ripristino di opere murarie, euro 2.901,00 per smaltimento di merce deteriorata, euro 3.190,00 per riparazione infissi. Quindi, applicata la riduzione del 20%, per l'affermato concorso di colpa, quantificava il pregiudizio in euro 50.761,91, condannando, per l'effetto, il CP_1
e l in via solidale, al pagamento dell'anzidetto importo,
[...] Pt_1
maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali e di quelle di CTU, stabilendo che, nei rapporti interni tra condebitori, dovesse Pt_1
rispondere per i 2/3 ed il per 1/3. Controparte_1
pag. 7/38 § 2.
Avverso l'indicata sentenza, l' ed il con separati Pt_1 Controparte_1
atti, rispettivamente notificati il 13.9.2019 ed il 16.9.2019, nel rispetto del termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. maggiorato della sospensione feriale dei termini processuali, interponevano appello, sollecitandone la riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva in entrambi i giudizi la SILC S.r.l, che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità degli appelli, deducendo di essere stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 4/12/2015, senza che l'evento estintivo fosse stato dichiarato nel giudizio di primo grado dal procuratore costituito e sostenendo che, in ragione di tanto, l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata, non al difensore della società, ma ai soci personalmente. Nel merito contestava la fondatezza delle avverse impugnazioni e ne sollecitava il rigetto.
Con ordinanza del 13.7.2020, veniva disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., del procedimento n. 4075/2019 R.G., relativo all'appello proposto dal a quello n. 4050/2019 R.G., Controparte_1
avente ad oggetto l'appello dell' Pt_1
Con separata ordinanza, emessa in pari data, la Corte, accogliendo l'istanza formulata dal sospendeva, nei confronti dello Controparte_1
stesso, l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione pag. 8/38 delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza comunicata alle parti in data 27.11.2023, previa la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti finali, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza del 16.2.2024, la Corte così disponeva:
“rilevato che, nella comparsa di costituzione in appello e nei successivi scritti difensivi, il procuratore costituito della parte appellata, attrice in primo grado, dichiarava che la sua assistita, Silc s.r.l., “nel corso del giudizio di primo grado e nello specifico in data 4/12/2015, veniva cancellata dal Registro delle Imprese” e che, nondimeno, tale evento, cui era conseguita l'estinzione della società, non era dallo stesso difensore stato dichiarato nel corso di quel grado di giudizio;
rilevato che la dichiarazione, operata dal difensore, munito, come nella specie, di procura estesa al grado di impugnazione, della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, comporti la necessità di dichiarare l'interruzione del processo (cfr. Cass. S.U. n. Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 ..
ritenuto che vada, pertanto, dichiarata l'interruzione del processo;
PQM
Dichiara l'interruzione del processo”.
pag. 9/38 Quindi, il giudizio veniva tempestivamente riassunto, con ricorso del
19.4.2024, dal che provvedeva alla notifica dello stesso Controparte_1
nei confronti, oltre che di di e già Pt_1 CP_2 CP_3
socie della SILC s.r.l..
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano, a mezzo di comparse distinte ma dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, CP_2
e le quali, in via preliminare, eccepivano
[...] CP_3
l'inammissibilità degli appelli, siccome notificati, dopo la cancellazione della SILC dal Registro delle Imprese, al procuratore costituito della stessa nel giudizio di primo grado, piuttosto che nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ..
Nel merito, entrambe le suddette appellate contestavano la fondatezza degli avversi appelli sollecitandone il rigetto.
Si costituiva, altresì, l' insistendo per l'accoglimento dell'appello Pt_1
come da essa proposto.
Con ordinanza del 20.9.2024, emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, la Corte assegnava nuovamente la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
Depositate dal da e le Controparte_1 CP_2 CP_3
conclusionali e dalle sole anche le repliche, il fascicolo era CP_2
rimesso al Collegio per la decisione.
pag. 10/38 Con successiva ordinanza del 22.1.2025, questa Corte disponeva quanto segue: “rilevato che, come da questa Corte già evidenziato nella precedente ordinanza del 13/07/2020, nel presente giudizio assume rilievo la questione degli effetti che, rispetto alla sorte del credito risarcitorio azionato in giudizio, possa avere la cancellazione, sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado, ma dichiarata dal procuratore della parte solo in grado di appello, della SILC s.r.l., attrice originaria, dal registro delle imprese;
rilevato che, con ordinanza di rimessione n. 16477 del 2024 della I sezione civile della Corte di Cassazione, tale questione è stata sottoposta al vaglio delle sezioni unite, essendo stata rilevata, in ordine ad essa, l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità;
ritenuto, quindi, opportuno disporre una rimessione della causa sul ruolo, in attesa che intervenga in ordine alla sopra indicata questione, rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, la pronuncia delle sezioni unite;
.. Rimette la causa sul ruolo;
letto l'art. 127 ter c.p.c., dispone la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 4.4.2025”.
Differita, con successiva ordinanza del 5.5.2025, la scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. al 21.11.2025, sul rilievo della non ancora intervenuta adozione della ridetta decisione delle Sezioni Unite, da ultimo, con ordinanza del 21.11.2025, sulle conclusioni come rassegnate pag. 11/38 dalle parti nelle note rispettivamente prodotte, la Corte assegnava nuovamente la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., dei quali le parti avevano già fruito.
§ 3.
Giova anzitutto soffermarsi sull'eccezione, di inammissibilità degli appelli, sollevata, in origine, dalla SILC e poi reiterata da CP_2
e . CP_3
Secondo tale deduzione difensiva, gli appelli in esame sarebbero inammissibili perché “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio;
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione
o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. Qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata,
a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci”.
Nella specie, la SILC s.r.l. veniva cancellata dal Registro delle Imprese in data 4/12/2015, in pendenza del giudizio di primo grado, ma l'evento non veniva dichiarato. Di conseguenza, secondo la deduzione in esame,
pag. 12/38 l'atto di citazione in appello, notificato dall'appellante al procuratore costituito di SILC S.r.l., sarebbe inammissibile in quanto l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società cancellata, doveva essere notificata, a pena d'inammissibilità, nei confronti dei soci.
§ 4.
L'eccezione è infondata.
Giova premettere che gli appellati hanno, in effetti, richiamato, a conforto della sollevata eccezione, l'orientamento giurisprudenziale consacrato nelle pronunce delle sezioni unite della S.C. n.6070, 6071 e
6072 del 12.3.2013.
Secondo tali arresti, per quanto rileva in relazione alla specifica questione che si sta esaminando, l'esigenza di stabilità del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione anche se la parte sia venuta meno, deve considerarsi limitata al grado di giudizio in cui si è verificato l'evento interruttivo, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione. Al contrario, il giudizio d'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti legittimati, e cioè della «giusta parte». Pertanto, le Sezioni Unite del 2013 concludevano affermando per l'inammissibilità dell'impugnazione che provenga dalla società cancellata o sia ad essa indirizzata, in quanto non proveniente o non diretta nei confronti della giusta parte, tenuto conto del fatto che la pubblicità legale cui l'evento estintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza.
pag. 13/38 Tale orientamento, tuttavia, è stato, in epoca successiva, oggetto di rimeditazione.
Infatti, la sentenza n. 15295 del 2014, pronunciata dalle Sezioni Unite, di cui questa Corte ha fatto peraltro applicazione con l'ordinanza dinanzi richiamata che ha dichiarato l'interruzione del giudizio, ha superato l'indirizzo del 2013 ritornando alla teoria dell'ultrattività del mandato, allo scopo di assicurare un effetto stabilizzante per il processo.
Secondo l'arresto del 2014, quindi, per quanto specificamente rileva ai fini in esame, è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c. comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.
Tale impostazione, giova rilevare, è stata da ultimo ribadita dalla sentenza n. 29812 del 2024 delle Sezioni Unite, la quale si è occupata del tema, in parte diverso, dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore di una società in liquidazione, cui la procura speciale per proporre ricorso per cassazione sia stata legittimamente conferita dal liquidatore, ma che abbia proposto il ricorso dopo che, frattanto, (vale a dire, nelle more tra il rilascio della procura speciale e la notifica del ricorso), la medesima società veniva cancellata dal registro delle imprese.
Nel dirimere il contrasto di giurisprudenza palesatosi sul punto, le
Sezioni Unite del 2024, in continuità rispetto alla pronuncia del 2014 e dopo averne richiamato e condiviso i principi, hanno poi affermato il pag. 14/38 principio secondo cui “ In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l'inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato”.
Pertanto, alla luce del quadro giurisprudenziale dinanzi richiamato, deve ritenersi che, nella specie, la notifica, ad opera dell e del Pt_1
dell'atto di appello sia stata validamente effettuata nei Controparte_1
confronti del difensore costituito per la SILC nel giudizio di primo grado, in difetto, da parte dello stesso difensore, della dichiarazione, nel corso di quel grado di giudizio, dell'evento estintivo rappresentato dalla cancellazione della medesima società dal Registro delle Imprese.
§ 5.
Sempre in via preliminare, occorre, poi, esaminare l'ulteriore questione, sulla quale le parti erano state da questa Corte invitate a contraddire nel corso del giudizio, degli effetti che, rispetto alla pretesa risarcitoria azionata in giudizio dalla SILC, abbia avuto l'evento estintivo, costituito dalla cancellazione di detta società dal Registro delle Imprese, intervenuta, come detto, nelle more del giudizio di primo grado.
Tale questione deve essere valutata alla luce del recente arresto delle
Sezioni unite della S.C., che, con sentenza n. 19750 del 16/07/2025, si sono, appunto, pronunciate sul “se la cancellazione di una società dal
pag. 15/38 registro delle imprese comporti la tacita rinuncia ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo”.
Orbene, nel dirimere il contrasto insorto tra le sezioni semplici in merito a tale controversa questione, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dare preferenza all'orientamento, di più recente emersione, secondo il quale l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina, di per sé,
l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.
Dopo avere evidenziato le ragioni teoriche che dovevano indurre a propendere per tale indirizzo, secondo le Sezioni Unite risulta, quindi, preferibile l'orientamento che, escludendo l'operatività di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, pone a carico del soggetto convenuto in giudizio dall'ex socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società,
l'onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarità del credito originariamente spettante alla società: poiché infatti, in tema di cancellazione della società, la regola è costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono pag. 16/38 destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., è la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria.
Facendo applicazione dei richiamati principi, deve, allora, ritenersi che, nella specie, non sussistano i presupposti per potere affermare che la pretesa creditoria, originariamente azionata in giudizio dalla società, ancorché illiquida, si sia estinta per effetto della mera cancellazione della compagine societaria dal registro delle imprese e della sua mancata inclusione nel bilancio di liquidazione.
Ed invero, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa di nelle note di Pt_1
trattazione scritta da ultimo depositate, non operando, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite, alcuna presunzione di rinuncia al credito per effetto della cancellazione della s.r.l. in pendenza del giudizio nel quale si controverta proprio della sorte di quel diritto, sarebbe stato onere dell'odierne appellanti provare la sussistenza di un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria, da parte delle socie, costituitesi in giudizio dopo l'interruzione, aventi come specifiche destinatarie l' Pt_1
ed il Controparte_1
Può, pertanto, concludersi nel senso dell'intervenuta successione di e , la cui qualità di ex socie della SILC s.r.l. CP_2 CP_3
è attestata dalla visura storica di detta società depositata dalle predette al momento della relativa costituzione in giudizio, nella titolarità del credito per cui si controverte. pag. 17/38 § 6.
Può, a questo punto, procedersi all'esame del merito.
Con il primo motivo di appello, l' lamentava che il Giudice avesse Pt_1
erroneamente ritenuto sussistente la propria responsabilità nel causare l'evento dannoso, deducendo che dai filmati analizzati dal CTU emergeva, al contrario, l'esclusiva responsabilità del in Controparte_1
quanto “il piano viabile della SS 90 bis (e…) della SS 90, nei tratti che precedono la confluenza delle acque a monte, sono privi di acqua” e che gli stessi non erano stati oggetto di allagamento, denotando la diligente manutenzione delle strade di competenza della medesima società.
A conforto del proprio assunto, l'istante censurava il criterio adottato dall'Ausiliare del primo Giudice nel procedere al riparto della responsabilità tra gli enti convenuti in primo grado, ossia quello basato sui bacini idrografici, lamentando che in tal modo non si teneva conto del fatto che le acque, non regimentate a causa della negligenza del erano confluite sulla SS 90, determinando il Controparte_1
sovraccarico del sistema di smaltimento delle stesse ivi presente.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Il CTU nominato in primo grado ha avuto modo di ricostruire la dinamica dell'evento e, in specie, il nesso di causalità attraverso la visione diretta dei files video, allo stesso consegnati nel corso delle operazioni peritali e sulla cui utilizzabilità alcuna specifica pag. 18/38 contestazione è stata sollevata dall in cui erano state riprese le Pt_1
fasi degli accadimenti.
Il CTU, in particolare, come già evidenziato nell'impugnata sentenza, osservava: “Le cause dell'evento che ha fatto riversare all'interno delle aree e dei locali dell' una immane quantità di acque Parte_3
meteoriche è sicuramente individuabile nella cattiva regimazione delle stesse sulle strade a monte sia per quel che riguarda la S.S. n. 90 bis sia per la strada comunale di Oltre che i citati files video, anche le foto CP_1
allegato alla relazione di C.T.P., scattate poco dopo gli accadimenti del dicembre 2013, testimoniano come tutto il lato sinistro della S.S. n. 90 bis verso la confluenza con la S.S. n. 90 fosse ancora completamente intriso delle acque non regimate e non raccolte dal sistema di collettamento evidentemente ostruito.
La ricerca di documentazione che testimoniasse in anni anche lontani dall'evento una differente, corretta e più efficiente regimazione delle acque meteoriche – soprattutto lungo la vecchia S.S. n. 90 (vecchie planimetrie o immagini che raffigurassero la presenza di cunette e/o canali si smaltimento) non ha dato – come già detto – esito positivo;
di fatto la situazione esistente nel dicembre 2013 era potenzialmente pericolosa per i fondi esistenti a valle delle stesse strade e per le attività che in essi si svolgevano ..” (cfr. CTU pag. 9).
Lo stesso CTU, nel rispondere ai rilievi critici del CT di tesi ad Pt_1
escludere la responsabilità di detta parte sulla base di argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle trasfuse nel motivo di gravame, osservava che “le opere di regimazione idraulica a servizio delle S.S. nn. pag. 19/38 90 e 90 bis, fossero completamente inefficienti (è il caso dello sversatoio di attraversamento verso il Torrente all'innesto delle due S.S.) o Per_2
addirittura inesistenti, nel tratto prospiciente l'ingresso alla proprietà
S.I.L.C. s.r.l. lungo la S.S. n. 90”.
Del resto, ulteriore conferma della sicura rilevanza causale dell'assenza di idonei sistemi di regimentazione delle acque, lungo le arterie stradali di competenza dell si trae dal rilievo del CTU secondo il quale le Pt_1
opere effettuate successivamente agli eventi che hanno provocato i danni lamentati, vale a dire la caditoia e la griglia, ove esistenti nel dicembre del 2013 “avrebbero provveduto ad incanalare le acque correttamente verso il recapito finale del fiume Cervaro”.
Né, invero, giova invocare la circostanza che la mancata regimentazione delle acque provenienti da monte abbia causato il sovraccarico delle strade a valle, posto che, come detto, in base alla CTU, comunque, le arterie a valle erano assolutamente prive di adeguate opere di regimentazione, che, ove esistenti, avrebbero certamente attenuato il danno.
Corretto appare, del resto, il criterio impiegato dal CTU per ripartire, nei rapporti interni, la responsabilità tra i due enti originariamente convenuti. Infatti, il ricorso, da parte dell'ausiliare, al criterio dell'estensione dei bacini imbriferi ha consentito di apprezzare l'incidenza causale della quantità di acqua riversatasi nel bacino idrografico di interesse e, in specie, di quella confluita “sul lato sx della
S.S. n. 90 bis e sulla strada comunale di per i tratti riconducibili alla CP_1
zona in cui si sono manifestati gli episodi del dicembre 2013”. Orbene, pag. 20/38 secondo le considerazioni svolte dal CTU, supportate da idonee argomentazioni di carattere scientifico, le aree che riversano sulla S.S. n.
90 bis alla sinistra del torrente , non riconducibili al Per_2 CP_1
hanno superficie pari a circa 100.000 mq (10 ha), mentre quelle
[...]
che riversano sulla strada comunale i circa 50.000 mq (5 ha) (cfr. CP_1
CTU pag. 10-12). Pertanto, il CTU, in forza di una considerazione logicamente condivisibile, ha ritenuto equo, con valutazione poi recepita dal primo Giudice, ripartire la responsabilità, proporzionalmente all'estensione dei bacini imbriferi che l'hanno essere generato, per 2/3
a carico di e 1/3 del Pt_1 Controparte_1
§ 8.
A sua volta, il con il primo motivo del suo appello, che, Controparte_1
essendo stato notificato per secondo, va qualificato come incidentale, lamentava che il Tribunale gli avesse addebitato, in concorso con l' Pt_1
la responsabilità per l'evento dannoso, dolendosi del fatto che non vi era una relazione di contiguità fisica tra l'edificio di proprietà della SILC, ubicato nel Comune di GN RP, e la strada comunale di CP_1
le cui acque meteoriche, essendo la strada posta a monte della SS 90 delle Puglie, defluivano naturalmente verso valle, facendo sorgere l'obbligo dell'ente, tenuto a manutenere la strada a valle, di riceverle e di smaltirle, regimentandole.
Inoltre, il deduceva che la CTU, svolta in primo grado, aveva CP_1
evidenziato che le opere di regimazione idraulica a servizio delle S.S. 90
e 90bis erano completamente inefficienti o addirittura inesistenti, specie nel tratto prospiciente alla proprietà SILC, che, essendo sito nel pag. 21/38 punto più basso della strada, necessitava di opere per la regimazione delle acque meteoriche.
L'Ente locale soggiungeva che la responsabilità del Controparte_1
andava esclusa in quanto le acque provenienti dalla strada comunale di ben avrebbero potuto essere incanalate nel canale di guardia, CP_1
costituente al tempo stesso la “cunetta” posta lungo il margine della SS
90 delle Puglie, la quale, tuttavia, era stata chiusa dall mediante Pt_1
l'apposizione, alla sommità della stessa, di alcuni lastroni di cemento precompresso.
Ed ancora, il invocava la nullità ed inutilizzabilità delle CP_1
valutazioni espresse dal CTU, siccome fondate “sui file consegnati dalla parte attrice al tecnico d'ufficio in sede di operazioni peritali, non prodotti nel rispetto delle preclusioni istruttorie, mai oggetto di contraddittorio e privi di autenticità”.
§ 9.
Il motivo è infondato.
Riguardo all'eccepita nullità della CTU, occorre premettere che, in base alla sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022 delle Sezioni Unite della
Cassazione civile, “Il consulente, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti
i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a
pag. 22/38 fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. L'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti soltanto provare è sanzionato da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso” (cfr. in tal senso, anche Cass. civ. Sez.
3, Ordinanza n. 17916 del 2022). In particolare, il CTU, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'art. 194 c.p.c., può liberamente accertare i fatti c.d. secondari, vale a dire quelli “privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali”, benché questi non siano stati fatti oggetto di espressa indicazione dalle parti.
Nella specie, i documenti, della cui acquisizione si duole l'appellante, sono files video di cui il CTU si è avvalso per avere una visione diretta delle fasi relative all'evento dannoso.
Ciò posto, in coerenza con quanto dinanzi già osservato riguardo all'appello dell' il Collegio rileva che tali files non concernono la Pt_1
prova del fatto principale, quale è, nella specie, il prodursi dell'evento di danno all'opificio di proprietà dell'attrice, atteso che siffatto evento già emerge dalle ulteriori risultanze probatorie acquisite al giudizio, ma rappresentano un elemento probatorio che ha permesso al consulente di avere migliore contezza dell'origine e delle concrete modalità di verificazione della condotta lesiva.
pag. 23/38 In altri termini, i files video hanno permesso di avere conoscenza visiva delle fasi salienti dell'inondazione verificatasi in data 2.12.2013, sia nelle parti che riprendono le condizioni della S.S. 90 bis e della strada comunale sia laddove si riferiscono al parcheggio interno ed al CP_1
deposito dell'opificio SILC, ma, riguardo a queste ultime, in effetti, non hanno supplito ad alcuna carenza istruttoria della parte attrice, posto, che, come detto, l'evento emerge chiaramente dalle prove prodotte in giudizio dalla SILC.
Invero, deve rimarcarsi come lo stesso CTU abbia riferito di essersi avvalso, al fine di dare compiuta risposta ai quesiti, anche della descrizione dello stato dei luoghi contenuta nella CT di parte, allegata alla produzione attorea, e, in specie, delle rappresentazioni grafiche su base catastale ed aerofotogrammetria ivi contenute. Tra l'altro, il CTU evidenziava che il rilievo strumentale da esso effettuato consentiva di confermare quanto riportato nella predetta relazione.
Inoltre, la prova del verificarsi dell'inondazione si trae, in primo luogo, dal verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco, di cui appresso si dirà anche in relazione agli ulteriori motivi di appello, ritualmente prodotto dall'attrice.
Invero, dalla relazione redatta dai Vigili del Fuoco, in occasione dell'accesso dagli stessi eseguito in data 2.12.2013 presso l'opificio della
SILC, depositata in primo grado dall'attrice, si ricava che, al momento del sopralluogo in esame, un locale interrato adibito a stagionatura di caciocavalli esteso circa 180 metri quadri, con altezza di 2,80 metri, era interamente allagato fino al soffitto. pag. 24/38 Ed ancora i testi, escussi in primo grado su istanza dell'attrice, confermavano il verificarsi del dedotto evento di danno.
In particolare, il teste , a conoscenza dei fatti in quanto già Testimone_1
socio, fino al 2002, della società Costa delle Rose, cui poi, era subentrata la SILC, confermava di avere personalmente constatato che, in data
2.12.2013, acqua, mista a fango, proveniente dalla strada comunale dei e dalla SS 90 bis si riversava nel piazzale e nei locali, rispetto ad CP_1
esso sottoposti, del caseificio SILC e che la merce presente in tali locali veniva a contatto con l'acqua.
Il teste riferiva, poi, che, sebbene sottostante la SS 90 bis vi fosse un canale di raccolta delle acque, lo stesso, per assenza di manutenzione da parte dell' era stracolmo di terra. Pt_1
Il teste , a conoscenza dei fatti in quanto titolare, dal Testimone_2
1969 al 2015, di un'officina sita a circa 50 metri dall'opificio della SILC, confermava il verificarsi dell'allagamento in occasione dell'evento oggetto di causa.
In particolare, il teste confermava il capo 2), vertente sulla seguente circostanza: “vero che acqua mista a fango e detriti proveniente dalla strada comunale di e dalla SS 90 bis delle Puglie invadeva la SS 90, CP_1
attraversava la strada e si riversava nel caseificio”, il capo 3), vertente sulla seguente circostanza: “vero che lungo la strada comunale (opposta all'ingresso del piazzale della SILC srl) che dalla SS 90 delle Puglie, arriva alla SP 58 con direzione tutti i pozzetti erano chiusi da erbacce, CP_1
terra e detriti”, il capo 4, vertente sulla seguente circostanza: “vero che
pag. 25/38 parte dell'acqua piovana della strada comunale di si riversava su CP_1
fondi privati per immettersi sulla S.S. 90 bis delle Puglie”, il capo 5, vertente sulla seguente circostanza: “Vero che altra parte dell'acqua piovana proveniente dalla strada comunale attraversando la SS 90 delle
Puglie si immetteva nel piazzale della SILC srl”, il capo 6, vertente sulla seguente circostanza: “Vero che i pozzetti e i canali lungo la SS 90 bis delle puglie erano del tutto intasati da erbe, rifiuti, e da terreno ed incapaci a far defluire l'acqua piovana”, il capo 10, vertente sulla seguente circostanza: “Vero che in seguito all'allagamento dei locali tutta la merce ivi sistemata veniva completamente invasa da acqua e detriti e che per poter svuotare i locali era necessario l'ausilio dei Vigli del Fuoco di
Avellino”.
Le esposte risultanze istruttorie inducono, quindi, a ritenere che i contestati files video non abbiano assolto ad una funzione sostitutiva di pretese carenze probatorie dell'attrice in relazione al fatto principale, essendo, piuttosto, state di ausilio del CTU nel ricostruire, sul piano tecnico, le concrete modalità di verificazione dell'evento e le relative cause.
Ne segue che, per quanto tali files video venivano acquisiti dal CTU nel corso delle operazioni peritali e, quindi, a preclusioni istruttorie ormai maturate (cfr. pag. 3 della relazione, ove si legge” .. Nel corso di secondo sopralluogo in data 21 aprile 2016 .. il signor ha Parte_4
consegnato al C.T.U. ed alle controparti n. 15 (quindici) files video contenenti riprese effettuate nel corso degli eventi sopra citati ..”), alcuna pag. 26/38 conseguenza invalidante ne derivi in ordine all'espletata attività istruttoria.
§ 10.
Riguardo, poi, alle sopra richiamate censure, tese a contestare la responsabilità del ed il nesso causale tra la strada comunale ed CP_1
i lamentati danni, giova rilevare che la già evidenziata carenza di idonei sistemi di regimentazione delle acque, a servizio delle strade di competenza dell' non escluda, per ciò solo, l'incidenza causale Pt_1
dell'afflusso proveniente dalla strada di proprietà del in ordine CP_1
alla quale, del pari, non sussisteva, all'epoca dei fatti, come appurato dal
CTU e come confermato dai testi, un valido ed efficiente sistema di recapito.
Si è, quindi, chiaramente in presenza di un'ipotesi nella quale al prodursi dell'evento dannoso hanno concorso più cause distinte, situazione nella quale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ciascuno dei responsabili risponde del danno per intero nei confronti del danneggiato.
In particolare, soccorre, nella specie, il principio secondo cui “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme
pag. 27/38 giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (cfr. Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022).
§ 11.
L' ed il lamentavano, poi, con motivi d'appello di Pt_1 Controparte_1
tenore sostanzialmente analogo, che il Tribunale non avesse attribuito efficacia causale autonoma, nella causazione dell'evento, alla condotta della danneggiata, che non aveva adottato alcuna opera di regimentazione delle acque pluviali.
In particolare, il censurava la sentenza nella parte in Controparte_1
cui il Tribunale, pur avendo correttamente indicato le circostanze di fatto da cui emergeva la condotta omissiva della SILC, nel valutare l'incidenza eziologica di tale comportamento, rispetto al verificarsi dell'evento, attribuiva al danneggiato la responsabilità nella ridotta misura del 20% rispetto all'intero danno. Ed invero, l'avere la SILC omesso di realizzare opere di protezione dell'opificio aveva inciso in maniera determinante, come dimostrato dal fatto che le opere, realizzate successivamente al verificarsi dell'evento dal CP_5
, erano state ritenute dal CTU idonee a garantire la
[...]
regimentazione delle acque superficiali ed a scongiurare eventi dannosi dei tipo di quello prodottosi.
pag. 28/38 § 12.
I motivi sono infondati, in quanto, nella specie, la condotta negligente del danneggiato, pur avendo in parte concorso al verificarsi del danno, non ha reciso il nesso causale tra la conformazione dei luoghi, l'assenza di sistemi di regimentazione delle acque meteoriche e l'evento, non essendo fondatamente sostenibile, data la notevole mole di acqua riversatasi all'interno dell'opificio, che quest'ultimo, anche ove in ipotesi dotato all'epoca dei fatti di idonei sistemi di protezione, non avrebbe riportato alcun danno.
Tale conclusione, invero, risulta avvalorata dagli esiti della disposta
CTU, dalla quale, come visto, si ricava che la causa dell'invasione di acqua, lamentata dall'attrice, sia rappresentata dalla completa assenza di idonei sistemi di regimentazione del deflusso delle acque nelle strade di competenza dell e del Pt_1 CP_1
Appare, quindi, plausibile ritenere che, pure ipotizzandosi l'adozione di validi sistemi di protezione da parte della SILC, l'enorme massa di acqua e detriti riversatasi all'interno della struttura dell'attrice, talmente consistente da riempire per intero un locale alto 2,80 metri, avrebbe, comunque, causato danni alla struttura, ai macchinari ed ai prodotti alimentari.
Né, del resto, giova valorizzare le opere di regimentazione eseguite in epoca successiva dal , e, in particolare, la Controparte_6
griglia di raccolta posta in prossimità del cancello di ingresso al piazzale del caseificio SILC s.r.l., di cui dinanzi si è detto, per l'evidente ragione pag. 29/38 che, ovviamente, trattandosi di interventi sulla rete viaria, gli stessi non erano di competenza della SILC.
In ogni caso, deve evidenziarsi che, come riferito dal teste Tes_2
nonostante la realizzazione delle opere dinanzi indicate, in
[...]
occasione di forti piogge, comunque, si verificavano allagamenti all'interno dello stabilimento.
Inoltre, nemmeno risulta condivisibile la censura dell'appellante tesa a sostenere che, comunque, la quota di corresponsabilità CP_1
del 20%, ascritta dal Giudice alla SILC, sia inadeguata in rapporto alla gravità della condotta negligente della danneggiata.
Infatti, la valutazione operata dal Tribunale risulta coerente con le risultanze di causa, dalle quali, come in precedenza rilevato, si trae dimostrazione logica del fatto che la causa preponderante dell'invasione di acqua sia rappresentata dall'inadeguatezza dei sistemi di regimentazione posti a servizio delle strade esterne all'opificio.
§ 13.
L' ed il sostenevano, poi, che il Tribunale di Pt_1 Controparte_1
Benevento avesse erroneamente escluso la sussistenza del caso fortuito e della forza maggiore, da affermarsi, viceversa, alla luce del carattere eccezionale del fenomeno calamitoso registratosi in data del 2/12/2013 nel Comune di GN, il quale avrebbe in ogni caso causato l'allagamento della SILC S.r.l., pur in presenza di un efficiente sistema di regimentazione delle acque.
pag. 30/38 In particolare, l'eccezionalità dell'evento, secondo gli appellanti, sarebbe comprovata dalla delibera n.72 del 3.12.2013 del CP_1
con la quale l'Ente aveva chiesto il riconoscimento dello stato di
[...]
calamità naturale, nonché dai dati pluviometrici della stazione di
GN RP, che denotavano la notevole intensità e durata dell'evento.
§ 14.
Anche tale motivo è infondato, dovendosi condividere quanto sul punto già osservato dal primo Giudice.
Invero, una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata afferma che le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr. ex multis, Cass. civ.,
n. 2482 del 2018).
Alla stregua di tale orientamento, ribadito in numerose successive pronunce, la verifica, circa il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento naturale (precipitazioni atmosferiche), deve operarsi “sulla base di soli dati obiettivi, ritualmente somministrati dalla parte onerata
(cioè dal custode), riferiti ad un lasso temporale amplissimo – quanto
pag. 31/38 meno di numerosi decenni” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4588 del
2022).
Facendo applicazione del riportato insegnamento, nella specie, la prova del caso fortuito non può ritenersi integrata.
Infatti, dalla stessa CTU si ricava che, sebbene nei giorni 1 e 2 dicembre
2013, vi sia stato un picco nei valori di precipitazioni espressi in millimetri dell'anno in questione (2013), nondimeno, “anche in altri giorni dello stesso anno, ci siano state precipitazioni di intensità dello stesso ordine di grandezza ed anche superiore”, ragione per la quale, del tutto condivisibilmente, il CTU asseriva: “ciò dimostra come l'evento verificatosi – pur nella sua sicura rilevanza – non possa definirsi come
“eccezionale”.
Del resto, in senso pienamente conforme, merita rimarcare che il teste dichiarava che un evento analogo si era verificato nel mese di Tes_1
luglio del 1993 o del 1994 e che il teste riferiva di un evento Tes_2
simile nel 1974.
Tra l'altro, deve soggiungersi che è risultata del tutto carente, da parte delle appellanti, la produzione dei dati pluviometrici inerenti ad un arco temporale ben più ampio (che, secondo la Cassazione, deve essere esteso a numerosi decenni), da cui poter desumere il carattere assolutamente anomalo dell'evento piovoso registrato in occasione dei fatti di causa.
In contrario non soccorre la produzione, effettuata dal Controparte_1
dei dati pluviometrici del , tesa a dimostrare Controparte_6
pag. 32/38 l'eccezionalità delle precipitazioni avvenute in data 2.12.2013, siccome siffatta documentazione era prodotta tardivamente, solo unitamente alla comparsa conclusionale e, quindi, ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie.
§ 15.
Con ulteriori motivi d'appello, l' ed il amentavano Pt_1 Controparte_1
che il Giudice di prime, nell'accogliere la domanda attorea, avesse violato gli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori, avendo utilizzato le conclusioni della CTU come fonte di prova della sussistenza dei danni, consistenti nel ripristino delle opere murarie, nella raccolta, trasporto e smaltimento della merce deteriorata, nel ritiro del carrello elevatore danneggiato ed acquisto di un nuovo carrello e nella riparazione degli infissi, oltre che nella perdita dei prodotti caseari.
In relazione a tale ultima voce di danno, gli appellanti, oltre a lamentare la mancata prova di esso da parte della SILC S.r.l., censuravano la gravata sentenza nella parte in cui il primo Giudice aveva fatto ricorso all'equità, senza indicare i criteri sui quali aveva inteso fondare la propria valutazione ed in assenza del relativo presupposto, costituito dalla grave difficoltà o dall'impossibilità di dimostrare l'entità del pregiudizio da parte della danneggiata.
In particolare, la difesa del deduceva che la SILC Controparte_1
avrebbe potuto dimostrare il quantitativo di prodotti caseari deteriorati a seguito dell'allagamento del magazzino, producendo in giudizio i documenti da cui risultava l'annotazione in contabilità dei medesimi e pag. 33/38 che, comunque, non era stata fornita la prova che i beni danneggiati non sarebbero stati effettivamente venduti sul mercato, nemmeno ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
§ 16.
Il motivo è infondato.
Invero, dalla relazione redatta dai Vigili del Fuoco, di cui già in precedenza si è detto, emerge, come visto, la completa invasione, da parte di una consistente quantità di acqua mista a fango, del locale interrato adibito a stagionatura di caciocavalli. Dal medesimo documento risulta, poi, che, all'interno del locale, erano custoditi circa
200 quintali di prodotti caseari in fase di stagionatura e che i VV.FF. segnalavano quanto accaduto all' ffinché provvedesse ad effettuare i dovuti controlli circa la salubrità dei rilevati generi alimentari.
L'attrice produceva, altresì, la fattura n. 889 del 31.12.2013, emessa a suo carico dalla per l'attività consistita nel trasporto Controparte_7
e distruzione di prodotti alimentari di origine animale (caciocavalli e caciobarile).
Le richiamate emergenze istruttorie provano, in maniera inequivoca, il verificarsi del danno, consistito, appunto, nell'irreversibile danneggiamento dell'indicata quantità di prodotti alimentari.
Del resto, non va sottaciuto che, a fronte della stima di tale voce di danno, operata dal CTU, attingendo al listino dei prezzi dei ridetti prodotti pubblicati dalla C.C.I.A.A. di Avellino, nella maggiore somma di pag. 34/38 euro 78.568,75, il primo Giudice operava una consistente decurtazione, non oggetto di gravame incidentale, riconoscendo soli euro 45.000,00.
Peraltro, essendo il conteggio operato dal CTU basato su parametri monetari di oggettiva valenza, trattandosi dei prezzi correnti di mercato dell'anno 2014, immediatamente successivo a quello di verificazione del danno, nel quale, verosimilmente, la merce sarebbe stata venduta, e considerato, altresì, che, per quanto prima detto, il verificarsi del danneggiamento dei prodotti non pare revocabile in dubbio, tenuto conto del fatto che si trattava di beni destinati al consumo alimentare, entrati a contatto con una notevole massa di acqua mista a detriti,
l'importo liquidato dal Tribunale, siccome contenuto nel limite della somma indicata dall'ausiliare, rappresenta pur sempre una stima sufficientemente attendibile del pregiudizio.
Riguardo, poi, alle ulteriori voci di danno, riconosciute dal Giudice, deve ritenersi ampiamente assolto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata.
Ed invero, in relazione al costo sostenuto per lo smaltimento dei prodotti caseari, il CTU, alle cui conclusioni il Giudice si è attenuto, ha riconosciuto l'importo di euro 2.901,00, oggetto della fattura dinanzi richiamata, per cui vale quanto prima già osservato.
In relazione alle opere murarie, il CTU ha riconosciuto euro 7.861,38, sulla scorta di un computo metrico da esso appositamente redatto. Si tratta, quindi, di una valutazione che tiene conto delle conseguenze determinate sulle strutture del fabbricato dall'invasione di acqua,
pag. 35/38 riscontrate dal CTU mediante l'esame dei files video da esso richiamati nella consulenza, nonché dai reperti fotografici prodotti dall'attrice, riproducenti le condizioni del locale e, in generale, dei luoghi di causa dopo il prodursi del dedotto evento. Né, invero, alcuna specifica contestazione è stata sollevata in relazione alla congruità degli importi indicati dall'ausiliare nel suddetto computo metrico, allegato al numero
7 del suo elaborato.
Quanto, poi, alle altre voci di danno, relative “a ritiro carrello elevatore danneggiato + nuovo carrello” ed “a riparazione infissi”, il CTU ha ritenuto congrue le somme esposte nelle fatture depositate in atti dalla
SILC.
In definitiva, quindi, la valutazione del danno emergente, pari ai costi di riparazione e di acquisto di beni strumentali ed al valore commerciale dei prodotti caseari, appare ancorata a presupposti oggettivi e risulta corroborata dalla valutazione del CTU, non sconfessata da risultanze, dotate di pari dignità scientifica, di segno contrario.
§ 17.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Al rigetto del gravame segue la condanna di ciascuna delle appellanti alla rifusione, in favore delle appellate, costituitesi dopo la riassunzione del giudizio, delle spese processuali del grado di appello, la cui liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con pag. 36/38 applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione delle fasi di trattazione e decisoria, in relazione alle quali appare congrua l'applicazione dei minimi stante la ridotta attività difensiva espletata, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanna Moschella e dell'Avv. Giovanni Pratola, dichiaratisi antistatari.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e del di un Parte_1 Controparte_1
ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti dall'
[...]
e dal avverso la sentenza in epigrafe indicata, Pt_1 Controparte_1
così provvede:
a) rigetta gli appelli;
b) condanna l' alla rifusione, in favore dei procuratori Parte_1
distrattari, Avv. Giovanna Moschella e Avv. Giovanni Pratola, delle spese processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascun procuratore, liquida in euro 6.734,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna il alla rifusione, in favore dei Controparte_1
procuratori distrattari, Avv. Giovanna Moschella e Avv. Giovanni
Pratola, delle spese processuali del grado di appello, che, in pag. 37/38 relazione a ciascun procuratore, liquida in euro 6.734,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' e del di un ulteriore Parte_1 Controparte_1
importo pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 04/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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