Articolo 536 del Codice penale
Articolo 495 bisArticolo 452 sexies
Versione
1 luglio 1931
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Versione
19 marzo 1958
Art. 536.

((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75))
Entrata in vigore il 19 marzo 1958
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