Articolo 40 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 39Articolo 41
Versione
15 marzo 1969
Art. 40.

Ai sensi dell' articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, e' fissato in lire 4.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969