Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95 , e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire".
Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95 , e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire".