Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01594/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Concetta -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Reggimento Lancieri di Aosta 6, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del decreto dirigenziale di detrazione dell’anzianità del 10/07/2024 (Prot. n.-OMISSIS-) adottato a seguito di Determinazione Ministeriale pervenuta dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto 6° Divisione, con il quale il ricorrente ha subìto in ruolo “una detrazione di anzianità pari alla durata della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Decreto-Legge 26/11/2021, n. 172, conv. con modif. dalla L. 21/01/2022 n. 3, assumendo anzianità di grado assoluta 21/10/2013 e di decorrenza della qualifica dal 1 Agosto 2020 al 21/10/2020, collocandosi, a seguito di spostamento nel ruolo, dietro il parigrado -OMISSIS-, nato il [...]…” ;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente nonché di tutti gli atti applicativi del medesimo;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l’accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa;
nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall’illegittima detrazione di anzianità inflitta al ricorrente in virtù dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Reggimento Lancieri di Aosta 6;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa EL SA RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato e depositato il 20 novembre 2024, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto in epigrafe meglio indicato.
Il ricorrente ha premesso che, con provvedimento trasmessogli in data 5 gennaio 2022 e gravato con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lazio, Roma (r.g. n. 2883/2022), è stata disposta nei confronti del medesimo ricorrente, appartenente al Ruolo graduati dell’Esercito, la sospensione dall’attività lavorativa, protrattasi per giorni 81, dal 3 gennaio 2022 al 24 marzo 2022: il -OMISSIS- ha infatti ripreso regolare servizio a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 24 del 24 marzo 2022.
Successivamente, con il provvedimento oggi in esame, è stata disposta, a carico del ricorrente, “una detrazione di anzianità pari alla durata della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Decreto-Legge 26/11/2021, n. 172, conv. con modif. dalla L. 21/01/2022 n. 3”.
Parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento di detrazione dell’anzianità per i seguenti motivi.
1) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DETRAZIONE DI ANZIANITÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO; DELL’ART. 2, DEL TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA, DEGLI ARTT. 20 E 21 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA, DEGLI ARTT. 2, 3, 4,
32 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il provvedimento di sospensione ed il consequenziale provvedimento di detrazione dell’anzianità di grado configurerebbero una forma di persecuzione, di tortura e/o di trattamento inumano e
degradante, ai sensi dell’art. 3 CEDU; inoltre, risulterebbero violati i principi di uguaglianza e di non discriminazione, riconosciuti dall’art. 3 della Costituzione ed il diritto al lavoro, di cui all’art. 4 Cost. e ciò per il fatto che il ricorrente ha rifiutato la vaccinazione per non avere ricevuto adeguata risposta ai quesiti dal medesimo posti, in sede di vaccinazione, a tutela della propria salute, in virtù del principio del consenso informato.
2. NECESSITÀ DI DISAPPLICARE L’ART. 4, D.L. 1 APRILE 2021, N. 44, CONV. IN L. 76/2021, PER VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI ED EUROUNITARIE A CAUSA DELL’INEFFICACIA DEI VACCINI ANTI COVID 19 A PREVENIREL’INFEZIONE DA SARS- COV 2 E CONSEGUENTEMENTE PER L’INIDONEITÀ A TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA. NECESSITÀ DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA PER INIDONEITÀ ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.
L’art. 4 del d.l. 1 aprile 2021 n. 44 (convertito con l. 76/2021) – in virtù del quale sono stati adottati il provvedimento di sospensione ed il consequenziale provvedimento in questa sede impugnato – sarebbe costituzionalmente illegittimo e avrebbe dovuto essere disapplicato, stante il contrasto con l’art. 3 Cost. e gli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza; la mancanza di validità dei vaccini imposti dalla citata normativa risulterebbe dal fatto che i medesimi, sebbene denominati anti SARS-CoV-2, sarebbero inidonei a prevenire la trasmissione del virus SARS CoV-2.
3. NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DETRAZIONE DI ANZIANITÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32, COST., DELL’ART. 3 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA E DEGLI ARTT. 5 E 26 DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO.
Il ricorrente non sarebbe stato posto nelle condizioni di esprimere un consenso consapevole a causa del rifiuto del medico vaccinatore a rispondere ai dubbi e alle richieste del militare, in aperta
violazione sia dell’art. 1, co. 3 l. n. 219/2017, sia delle direttive della Circolare del Ministero della Salute del 28 marzo 2021.
4) ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE (C.D. COM), DECRETO LEGISLATIVO DEL 15 MARZO 2010, N. 66. ERRATA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 26/11/2021, N. 172, CONV. CON MODIF. DALLA L. 21/01/2022 N. 3.
Il codice dell’ordinamento militare non contempla la mancata somministrazione di un vaccino tra le cause di sospensione o di detrazione di anzianità.
Inoltre, l’art. 4 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 legittima, durante la sospensione dal servizio,
unicamente la privazione della retribuzione, ma non anche la detrazione dell’anzianità.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, eccependo, oltre che la sua infondatezza nel merito, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle “linee guida” di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 2021, dovendo riconoscersi natura meramente esecutiva al provvedimento oggetto di gravame.
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del quarto motivo.
L’art. 4 ter del d.l. n. 44/2021 è una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia - che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva; come tale, è una norma di stretta interpretazione e l’Amministrazione non può imporre al ricorrente ulteriori conseguenze pregiudizievoli, che non siano state espressamente previste dalla norma stessa: deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria (in questo senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 6 giugno 2023, n. 1866; nello stesso senso: C.G.A.R.S., 27 febbraio 2026, n. 109; Cons. Stato, parere n. 563 del 12 giugno 2025; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 16/2023).
Non è ostativa all’accoglimento della censura in esame la mancata impugnazione del D.P.C.M. 12 ottobre 2021.
Il collegio, a tal proposito, ritiene condivisibile l’avviso espresso in un recente pronunciamento dal giudice d’appello, che ha osservato come la previsione legislativa che ha autorizzato l’adozione di un D.P.C.M., su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, ad adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative è contenuta nell’art. 9- quinquies , comma 5, del d.l. n. 52 del 2021, ha riguardato in un primo momento, unicamente le “modalità organizzative” relative all’accesso ai luoghi di lavoro del personale delle Pubbliche amministrazioni con il c.d. green pass base (da vaccino, guarigione o test). Analoga previsione non è invece contenuta nell’art. 4- ter del decreto-legge n. 44 del 2021, che disciplina l’obbligo vaccinale per il personale del comparto sicurezza, il quale neppure fa rinvio al suddetto DPCM o alla previsione normativa di autorizzazione all’adozione dello stesso.
In mancanza di una norma primaria che ne autorizza l’adozione, dunque, il d.P.C.M. 12 ottobre 2021 non è pertanto applicabile alla presente fattispecie, in quanto espressamente previsto dalla fonte primaria solo per la disciplina di attuazione di una fattispecie diversa; non occorreva, quindi, che fosse impugnato (cfr. C.G.A.R.S., 27 febbraio 2026, n. 109).
Il ricorso, dunque, merita accoglimento.
Le ulteriori censure – attinenti, essenzialmente, alla violazione della normativa sul c.d. consenso informato ed alla inefficacia del vaccino previsto dalla normativa speciale – possono ritenersi assorbite.
Per completezza, il collegio ne rileva l’infondatezza, alla luce dei consolidati orientamenti espressi sul tema dalla giurisprudenza.
La Corte Costituzionale – i cui principi sono stati fatti propri dalla successiva giurisprudenza amministrativa – con le sentenze nn. 14, 15 e 16 del 2023, con riferimento alla validità scientifica dei vaccini anti-Covid 19, ha osservato:
“11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall’entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall’inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021).
Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore; legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti.
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” .
Nelle stesse pronunce, in merito alla violazione del diritto alla libertà di cura ed al consenso informato, è stato affermato:
“6. – Ugualmente non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria.
16.1. – Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell’autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un’adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l’altro, come sopra ricordato, a valutare l’eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell’art. 1 della citata legge n. 219 del 2017.
L’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.
Qualora, invece, il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino” .
In conclusione, il ricorso merita accoglimento.
Poiché sul tema della ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di detrazione dell’anzianità in mancanza dell’impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021 si registrano oscillazioni giurisprudenziali, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e dichiara il diritto del ricorrente al computo nell’anzianità di grado del periodo di sospensione indicato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB NT, Presidente
EL SA RU, Consigliere, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SA RU | OB NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.