TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Rg. n. 3639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
nella causa civile iscritta al n. 3639/2023 R.G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
d'appello
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
appello, dall'avv. Antonioluigi Iacomino, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Torre del Greco al Corso Avezzana n. 61
APPELLANTE
E
1
per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Piccolo in virtù di procura alle liti per Notaio dr. in Milano, n. 3999 di rep., racc. Persona_1
2141 del 26.07.2017, allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Somma Vesuviana
al Corso Italia n. 3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
838/2023 del 20.09.2022 - 23.02.2023 in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da atti di causa e da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
L'appellante citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata la quale Impresa designata alla gestione del Controparte_1
F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 283 d.lgs. n. 209/2005, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite in seguito al sinistro verificatosi il 18.11.2018 alle ore 09.30 circa in Torre del Greco alla via
Circumvallazione.
Più nello specifico, l'appellante deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, alla guida della propria bici percorreva la via Circumvallazione con direzione via Purgatorio, quando, giunto nei pressi del civico 177, di fronte agli ex
2 container, la bici veniva investita da un'autovettura tipo Smart, che sopraggiungeva da tergo a velocità sostenuta, la quale urtava con la propria fiancata destra la parte sinistra del manubrio della bici, facendola rovinare al suolo sul lato destro unitamente al conducente;
deduceva che dopo l'investimento il conducente della Smart continuava la sua corsa senza arrestarsi,
rendendo impossibile l'identificazione del veicolo;
esponeva che a seguito dell'accaduto riportava lesioni personali per le quali veniva condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase, dove riferiva quale causa dell'occorso “incidente stradale con omissione di soccorso” e dove gli veniva refertato “Visibilità di immagine a densità calcica a livello della porzione mediale
della coronoide da possibili distacco parcellare;
trauma contusivo spalla destra,
praticata doccia cartonata” con prognosi di gg. 30 s.c.; rilevava di essere successivamente guarito con postumi invalidanti, quantificati da perizia di parte nella misura del 6%. Chiedeva, quindi, la condanna della società convenuta, nella detta qualità, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite,
da determinarsi in corso di causa anche a seguito di espletamento di c.t.u, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, la si costituiva e contestava la domanda Controparte_1
in rito e nel merito;
in particolare eccepiva la nullità dell'atto introduttivo e l'improcedibilità della domanda;
nel merito rilevava perplessità sul fatto storico dedotto, evidenziando, in particolare, l'elevata sinistrosità dell'attore emersa dalla banca dati Ivass e l'omessa denuncia del fatto alle Autorità competenti;
contestava, altresì, la quantificazione dei danni lamentati. Chiedeva la declaratoria di improponibilità e inammissibilità della domanda, di nullità dell'atto di citazione e, in subordine, il rigetto della domanda o, in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, il riconoscimento dell'equo concorso di colpa delle parti coinvolte nel sinistro, con vittoria delle spese di lite.
3 Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, disattesa la richiesta di c.t.u. medico-legale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 13.09.2022 e poi assegnata a sentenza.
Con la sentenza di accoglimento n. 838/2023 impugnata, il Giudice di Pace adito,
dichiarata la proponibilità e la procedibilità della domanda, ritenuta la prova testimoniale sufficiente a provare i fatti dedotti dall'attore e la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, accoglieva la domanda attorea;
ritenendo eccessivi l'entità dei postumi nella misura del 6% ed il periodo di invalidità riconosciuti dal consulente di parte, stimava il danno biologico nella misura del 2% e riduceva i giorni di invalidità, quantificando il danno nella complessiva misura di € 3.761,75, oltre interessi legali dalla domanda.
Avverso la suddetta sentenza, con atto notificato in data 26.06.2023 a
[...]
, ha proposto appello lamentando la erronea CP_1 Parte_1
determinazione del quantum debeatur e ritenendo il provvedimento illegittimo sulla base di un solo motivo, ovvero per erroneo e/o illegittima interpretazione delle risultanze istruttorie e per omesso e immotivato espletamento della c.t.u.
medico-legale richiesta dall'attore.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, previa ammissione di c.t.u. medico-legale, la condanna della convenuta, odierna appellata, quale impresa designata Controparte_1
alla gestione del F.G.V.S., al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, della somma di € 12.598,74, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione, detratta la somma già liquidata in primo grado, nonché al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio,
con attribuzione al difensore antistatario.
4 Instaurato il contraddittorio, l'appellata , quale impresa Controparte_1
designata alla gestione del F.G.V.S., ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., ritenendo le ragioni sulle quali si fonda il gravame non esposte con sufficiente grado di specificità, e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; ha contestato la fondatezza del motivo di appello, ritenendo la decisione del giudice di pace condivisibile e correttamente fondata su un'attenta valutazione delle prove acquisite e sul tipo di lesioni subite dall'appellante di lieve entità, ed evidenziando che il ricorso all'ausilio del c.t.u. è strumento rimesso alla discrezionalità del giudice. Ha chiesto la declaratoria di inammissibilità
dell'appello e, in subordine, il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di causa del primo grado di giudizio, questo Giudice ha ammesso la c.t.u. medico-legale in persona dell'appellante, ritenuta necessaria in considerazione del motivo di appello e della divergenza tra la valutazione del danno del consulente di parte attrice e la liquidazione effettuata dal giudice di pace;
all'esito della c.t.u., ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 30.05.2025, resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del
29.05.2025, ha riservato la causa in decisione.
Orbene, in primo luogo, va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato (in data 26.06.2023) nel termine di rito di cui all'art. 327
c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (23.02.2023), non notificata.
Va, poi, osservato che l'appello, tempestivamente iscritto a ruolo, è ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 e dell'art. 434 c.p.c.. La giurisprudenza,
pronunciatasi sull'interpretazione della norma, ha ritenuto che gli artt. 342 e 434
del codice di rito civile vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla
5 parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di
revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass.
civ., sez. un., 16.11.17 n. 27199; Cass. civ., ord., 30.05.2018, n. 13535; Cass. civ.,
ord., 08.09.2020. n. 18699). Nel caso di specie sono delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado,
risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure,
nonché le modifiche richieste.
In particolare, l'appellante ha precisato che l'errore del giudice di pace consiste nell'aver erroneamente liquidato i danni non patrimoniali subiti, ha esposto le ragioni degli assunti errori e ha chiesto la condanna alla differenza tra quanto liquidato in primo grado e quanto richiesto o eventualmente accertato dal c.t.u..
In relazione alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo
in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento)
non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta
affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce
l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in
procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione
nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del
29.11.2021).
6 Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non vengono in discussione in questa sede questioni relative alla proponibilità e alla procedibilità della spiegata domanda risarcitoria, nonché alla titolarità delle parti in causa, all'an debeatur.
Accertata l'ammissibilità dell'appello e l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata, occorre valutare nel merito il motivo di impugnazione.
L'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Con l'unico motivo di appello di appello, contesta, in Parte_1
particolare, la parte della sentenza in cui il giudice di pace, nel procedere alla quantificazione dei danni, dopo aver richiamato i documenti medici prodotti dal danneggiato, afferma che “Alla luce della documentazione medica prodotta ritiene
questo giudicante eccessiva l'entità dei postumi nella misura del 6%
semplicemente affermata dal dott. senza alcuna argomentazione Parte_2
medica a sostegno ed eccessivo anche il periodo d'invalidità che invece appare
congruo determinare in 30 giorni al 75%. in 10 giorni al 50% e in ulteriori 10 giorni
al 25%. Ne deriva che alla luce del D.M. 03/07/2003, questo giudicante ritiene di
riconoscere all'attore postumi permanenti nella misura del 2% e un periodo
d'invalidità temporaneo come sopra determinato. ... “, pervenendo ad una liquidazione dei danni in € 3.487,75, oltre € 274,00 per spese mediche documentate. L'appellante lamenta l'erronea quantificazione dei danni alla persona subiti, conseguente alla errata valutazione delle risultanze istruttorie ed
7 alla omessa immotivata ammissione di c.t.u. medico-legale, richiesta per l'esatta determinazione delle lesioni riportate mediante ricorso alle cognizioni tecnico scientifiche di un medico.
ha rilevato la correttezza della valutazione del giudice di pace Controparte_1
effettuata sull'attento esame dei referti medici;
ha evidenziato che il giudicante non è vincolato dalla richiesta delle parti di nominare il c.t.u., che può non ammettere se ritiene che la stessa sia superflua, e che, nel caso in esame il giudice di pace ha calcolato correttamente l'entità delle lesioni subite dall'appellante secondo il combinato disposto degli artt. 2056 e 1126 c.c. fornendo indicazioni precise sul processo logico seguito e sugli elementi considerati per addivenire alla quantificazione del danno, indicando altresì le tabelle di valutazione di riferimento.
Dall'esame della documentazione medica in atti, si evince che a seguito del sinistro per cui è causa si recava al pronto soccorso del P.O. di Parte_1
Boscotrecase, dove gli veniva diagnosticato “Visibilità di immagine a densità
calcifica a livello della porzione mediale della coronoide da possibile distacco
parcellare. Trauma contusivo spalla dx”, con “prognosi di 30 giorni s.c..”, venendo dimesso con prescrizione di visita ortopedica ambulatoriale (cfr. verbale di pronto soccorso n. 2018064920 del 18.11.2018); in data 20.11.2018 effettuava visita ortopedica specialistica presso studio medico privato, in cui gli venivano prescritti esami strumentali, terapia medica e l'utilizzo di reggibraccio;
seguivano ulteriori visite mediche specialistiche, esami strumentali e prescrizione di sedute di fisiochinesiterapia, fino alla guarigione con postumi, certificata in data
30.01.2019.
Nella relazione di c.t.u. medico-legale, il consulente dr. , Persona_2
sulla base degli accertamenti medico-legali effettuati, afferma che il danno biologico conseguente al trauma del 18.11.2018 comprende “Postumi di trauma
8 contusivo distorsivo spalla dx e gomito dx con distacco osseo parcellare della
coronoide”, ritenendo le lesioni subite da riconducibili Parte_1
all'evento dannoso dedotto in citazione “cfr. c.t.u. pag. 5: “le lesioni lamentate
sono riconducibili alla dinamica del fatto dannoso riferito”).
Le lesioni riportate, ormai stabilizzatesi, hanno comportato a , Parte_1
secondo il consulente medico d'ufficio, un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di giorni 30 (trenta), un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 20 (venti), un'invalidità temporanea parziale mediamente al 25% di giorni 20 (venti), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 6%.
Contrariamente a quanto dedotto dalla compagnia appellata, che eccepisce la nullità della c.t.u. per non avere l'ausiliario riscontrato alle osservazioni critiche del consulente di parte appellata, che contestava sia la valutazione dell'invalidità
permanente, eccessiva alla luce dei criteri valutativi delle Tabelle annesse al D.M.
del 03.07.2023 e priva di indicazione delle voci dei riferimenti tabellari, sia il calcolo dei giorni di invalidità temporanea, il consulente d'ufficio ha allegato alla relazione peritale le osservazioni alle note controdeduttive. Nelle stesse, riguardo all'invalidità permanente, precisa che “La valutazione del danno biologico è stata
eseguita tenendo in considerazione le tabelle della SIMLA che analiticamente
comprendono: alla spalla destra, 'Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari
documentate in assenza di deficit della escursione articolare, < 4%' ... E' stata
valutata una percentuale del 3%, considerando la lesione parziale del tendine del
muscolo sottoscapolare;
al gomito destro (secondo il criterio della analogia),
'Limitazione del movimento di flesso-estensione con escursione possibile per 120°
con pronosupinazione libera, 4%', è stata valutata una percentuale del 4%,
considerando il deficit di flesso-estensione di circa 10° del gomito dx, gli esiti del
distacco parcellare osseo della coronoide e il deficit di forza nell'estensione del
9 polso dx rispetto a quello controlaterale in riferite parestesie nel territorio del
nervo radiale, ...”; ha aggiunto che “Poichè in medicina legale non si esegue la
somma aritmetica delle singole percentuali ma si valuta complessivamente il
danno, possiamo riconoscere un danno biologico nella misura del 6%(sei punti
percentuali) considerando anche le condizioni cliniche soggettive del periziato”.
Riguardo all'invalidità temporanea, precisa che “il c.t.u. ha preso in considerazione
il periodo compreso dalla data del trauma il 18.11.2018 al 30.01.2019, tempo
indicato nel certificato del clinicamente guarito, suddiviso in un'inabilità
temporanea parziale di 30gg (trenta giorni), da valutarsi mediamente al 75%, per
l'immobilizzazione ed un periodo di quaranta giorni per il recupero funzionale
articolare, ...”.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno alla persona riportato dall'istante ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal c.t.u. per la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attrice.
Pertanto, apparendo congrua la valutazione effettuata dall'ausiliario, tenuto conto anche della documentazione in atti, la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti deve essere rideterminata;
la stessa deve essere modificata e deve procedersi alla nuova determinazione di esso in base ai parametri aggiornati al momento della decisione.
Infatti, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione - nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio,
allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza
10 di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 cod. civ. (Cass. civ., 25485/2016; Cass.
civ., ord. 22265/2018).
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va ricordato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57
del 5.3.2001 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e,
successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha disciplinato i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto degli importi di cui parametri liquidativi aggiornati D.M. 16.07.2024 per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni micropermanenti e considerato che all'epoca del fatto aveva Pt_1
46 anni, può riconoscersi al danneggiato per danni in oggetto, la somma di €
1.242,90 per l'invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg per € 41,43 pari al
75% di 55,24); la somma di € 552,40 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (20
gg per € 27,62 pari al 50% di 55,24), la somma di € 276,20 per l'inabilità
temporanea parziale al 50% (20 gg per € 13,81 pari al 25% di 55,24), mentre il danno biologico permanente va liquidato nella misura di € 7.923,22, per un totale di € 9.994,72.
In merito al danno morale, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di
incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a
lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in
concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno
11 biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente
anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta
incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”. (Cass. civ. n.
339/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 25164/2020; n. 17209/2015). Va, quindi,
ritenuta superata la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il relativo diritto al risarcimento (cfr. anche Cass. sent. n. 25164/2020).
Nel caso in esame non può essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale,
atteso che il danneggiato si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'appellante
[...]
a titolo di risarcimento dei danni alla persona subiti è dunque pari Parte_1
a € 9.994,72, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro
(18.11.2018) a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto pari a € 10.995,29-,
oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 10.995,29. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Al danneggiato va, altresì, riconosciuto, per le spese mediche documentate,
ritenute congrue dal c.t.u., l'importo di € 504,85 (cfr. doc. 4 allegato dall'attore in primo grado).
12 Dalle somme liquidate vanno detratti gli importi liquidati in esecuzione della sentenza di primo grado, se già corrisposti.
La riforma della decisione del giudice di pace in conseguenza dell'accoglimento dei primi motivi di appello comporta la riforma della parte relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado;
difatti, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse
(Cass. civ. n. 15112/2005; n. 23059/2007, n. 10405/2003, n. 13485/2000).
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, sulla dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00)- quanto al primo grado-, e secondo i parametri minimi- quanto al secondo grado-, tenuto conto tenuto conto della natura e del valore della causa, del pregio delle difese, della non complessità delle questioni trattate, da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Pone le spese della c.t.u espletata a carico dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parzialmente la sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 838/2023 del 23.2.2023, condanna quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del F.G.V.S., al pagamento in favore di , a titolo Parte_1
13 di risarcimento danni della somma di € 10.995,29, e a titolo di rimborso delle spese sostenute della somma di € 504,85, oltre interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo, con detrazione delle somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
b) Condanna quale impresa designata alla liquidazione Controparte_1
dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t.,
al pagamento, in favore dell'appellante , delle spese Parte_1
del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 2.090,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a, con detrazione delle somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) Condanna quale impresa designata alla liquidazione Controparte_1
dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t.,
al pagamento, in favore dell'appellante , delle spese di Parte_1
lite del presente grado, che si liquidano in complessivi € 382,50 per esborsi e € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a con attribuzione al procuratore antistatario,
avv. Antonioluigi Iacomino;
d) Pone le spese di c.t.u a carico dell'appellata , quale Controparte_1
impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S..
Torre Annunziata, 8.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
14