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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
92/2024 R.G.
È comparso l'avv. ANDREA TROVATO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 92/2024 R.G.
TRA
AVV. ANDREA TROVATO, nato ad [...] l'[...] (c.f.
), elettivamente domiciliato in S. Agata di Militello, via San C.F._1
Giuseppe n. 51, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_1 in Roma, via Arenula n. 70 (c.f. ) P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE avente per OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 25 gennaio 2024 l'avv. Andrea Trovato proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Giudice per le Indagini
Preliminari di questo Tribunale gli aveva liquidato la somma di € 284,00 (oltre accessori) a titolo di compenso per l'attività professionale prestata nel procedimento penale iscritto al n. 1143/2022 R.G.N.R. e n. 1284/2023 R.G. GIP. – conclusosi con decreto di archiviazione del 23 novembre 2023 all'esito dell'udienza ex art. 410 c.p.p.
2 – in favore di ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Controparte_2 provvedimento del 13 ottobre 2023 su istanza presentata il 4 ottobre 2023.
Fissata l'udienza di comparizione, veniva richiesta ex art. 15, comma 5, d.lgs. n.
150/2011 documentazione necessaria ai fini della decisione e all'odierna udienza la causa è decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituto.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Il provvedimento oggetto di censura ha preso in considerazione solamente la fase studio, sebbene emerga documentalmente che il difensore abbia svolto attività riconducibile alla fase introduttiva del giudizio – i.e. l'opposizione alla richiesta di archiviazione il 5 ottobre 2023 (v. documentazione in atti) – e alla fase decisionale, i.e. la partecipazione all'udienza in camera di consiglio ex art. 410 c.p.p. ove ha depositato documentazione come da indice e ha insistito nell'atto di opposizione (v. il verbale dell'udienza del 17 novembre 2023 acquisito d'ufficio ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e depositato al fascicolo telematico il 31 marzo 2025).
Infatti, l'art. 12, comma 3, D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. comprende tra le attività difensive riconducibili alla fase introduttiva nel procedimento penale anche le
“opposizioni” [v. lett. b)] e con riferimento alla fase decisionale “le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica” [v. lett. d)].
Il ricorrente ha dunque lamentato a ragione la mancata liquidazione delle superiori fasi che vanno riconosciute, seppure nella misura minima che ha formato in questa
3 sede oggetto di domanda e, in ogni caso, tenendo conto dell'attività concretamente prestata dal difensore.
In conclusioni, ritenuta la competenza tabellare dello scrivente magistrato e visti gli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, l'opposizione va accolta e all'avv. Andrea
Trovato va liquidata la complessiva somma di [(€ 426,00 per fase studio + € 378,00 per fase introduttiva + € 709,00 per fase decisionale =) 1.513,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis d.P.R. n. 115/2002 =] € 1.008,67 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico del e liquidate, come in Controparte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 1.100, tenuto conto della non particolare complessità, in fatto e in diritto delle questioni trattate, dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa ed esclusa la fase istruttoria stante la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 92/2024 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia del che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito;
2) accoglie l'opposizione al decreto di liquidazione del 28 dicembre 2023 e, per l'effetto, liquida all'avv. ANDREA TROVATO a titolo di compenso per l'attività professionale prestata nel procedimento penale iscritto al n. 1143/2022 R.G.N.R. e n.
1284/2023 R.G. GIP. in favore di , ammessa al patrocinio a spese Controparte_2 dello Stato con provvedimento del 13 ottobre 2023 su istanza presentata il 4 ottobre
2023, la somma di € 1.008,67 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) condanna il a rifondere all'avv. Andrea Controparte_1
Trovato le spese di questo giudizio, che liquida in € 302,00 (di cui € 232 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 10 aprile 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
4
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
92/2024 R.G.
È comparso l'avv. ANDREA TROVATO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 92/2024 R.G.
TRA
AVV. ANDREA TROVATO, nato ad [...] l'[...] (c.f.
), elettivamente domiciliato in S. Agata di Militello, via San C.F._1
Giuseppe n. 51, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_1 in Roma, via Arenula n. 70 (c.f. ) P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE avente per OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 25 gennaio 2024 l'avv. Andrea Trovato proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Giudice per le Indagini
Preliminari di questo Tribunale gli aveva liquidato la somma di € 284,00 (oltre accessori) a titolo di compenso per l'attività professionale prestata nel procedimento penale iscritto al n. 1143/2022 R.G.N.R. e n. 1284/2023 R.G. GIP. – conclusosi con decreto di archiviazione del 23 novembre 2023 all'esito dell'udienza ex art. 410 c.p.p.
2 – in favore di ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Controparte_2 provvedimento del 13 ottobre 2023 su istanza presentata il 4 ottobre 2023.
Fissata l'udienza di comparizione, veniva richiesta ex art. 15, comma 5, d.lgs. n.
150/2011 documentazione necessaria ai fini della decisione e all'odierna udienza la causa è decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituto.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Il provvedimento oggetto di censura ha preso in considerazione solamente la fase studio, sebbene emerga documentalmente che il difensore abbia svolto attività riconducibile alla fase introduttiva del giudizio – i.e. l'opposizione alla richiesta di archiviazione il 5 ottobre 2023 (v. documentazione in atti) – e alla fase decisionale, i.e. la partecipazione all'udienza in camera di consiglio ex art. 410 c.p.p. ove ha depositato documentazione come da indice e ha insistito nell'atto di opposizione (v. il verbale dell'udienza del 17 novembre 2023 acquisito d'ufficio ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e depositato al fascicolo telematico il 31 marzo 2025).
Infatti, l'art. 12, comma 3, D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. comprende tra le attività difensive riconducibili alla fase introduttiva nel procedimento penale anche le
“opposizioni” [v. lett. b)] e con riferimento alla fase decisionale “le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica” [v. lett. d)].
Il ricorrente ha dunque lamentato a ragione la mancata liquidazione delle superiori fasi che vanno riconosciute, seppure nella misura minima che ha formato in questa
3 sede oggetto di domanda e, in ogni caso, tenendo conto dell'attività concretamente prestata dal difensore.
In conclusioni, ritenuta la competenza tabellare dello scrivente magistrato e visti gli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, l'opposizione va accolta e all'avv. Andrea
Trovato va liquidata la complessiva somma di [(€ 426,00 per fase studio + € 378,00 per fase introduttiva + € 709,00 per fase decisionale =) 1.513,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis d.P.R. n. 115/2002 =] € 1.008,67 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico del e liquidate, come in Controparte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 1.100, tenuto conto della non particolare complessità, in fatto e in diritto delle questioni trattate, dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa ed esclusa la fase istruttoria stante la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 92/2024 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia del che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito;
2) accoglie l'opposizione al decreto di liquidazione del 28 dicembre 2023 e, per l'effetto, liquida all'avv. ANDREA TROVATO a titolo di compenso per l'attività professionale prestata nel procedimento penale iscritto al n. 1143/2022 R.G.N.R. e n.
1284/2023 R.G. GIP. in favore di , ammessa al patrocinio a spese Controparte_2 dello Stato con provvedimento del 13 ottobre 2023 su istanza presentata il 4 ottobre
2023, la somma di € 1.008,67 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) condanna il a rifondere all'avv. Andrea Controparte_1
Trovato le spese di questo giudizio, che liquida in € 302,00 (di cui € 232 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 10 aprile 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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