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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/09/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di appello di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del consigliere delegato dott. Gabriella Natale, all'udienza del 23 settembre 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente,
SENTENZA nella causa iscritta al n. 67 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
Avv. PAOLO GIUSEPPE PIAZZA, elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale in Barrafranca (EN), Corso Garibaldi 219, rappresentato e difeso da se stesso (C.F. ; PEC: C.F._1
; Email_1 Email_2
-parte ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, con sede in Roma in Via Arenula 70,
-parte resistente contumace-
OGGETTO: liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 23 settembre 2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia;
1
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del Controparte_1
, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. Paolo
[...]
Giuseppe Piazza, in parziale riforma del decreto emesso dalla Corte di
Appello di Caltanissetta il 12 giugno 2024 nel procedimento n. 552/23
R.G.C.A., così provvede:
1) liquida in favore dell'avv. Paolo Giuseppe Piazza, per l'attività dallo stesso prestata in favore di nel procedimento iscritto ai nn. Parte_1
552/23 R.G.C.A. e 2693/20 R.G.N.R., la complessiva somma di €
3.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, di cui € 1.950,00 già liquidati per la fase di appello e € 1.350,00 per la fase cautelare svoltasi innanzi al Tribunale del riesame, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
2) compensa le spese del giudizio;
e dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, tempestivamente depositato, l'Avv. Paolo
Giuseppe Piazza ha convenuto in giudizio il Controparte_1
impugnando ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 il decreto di liquidazione dei compensi emesso il 12 giugno 2024 dalla Corte di Appello di
Caltanissetta, prima sezione, in suo favore, quale difensore di fiducia di
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel Parte_1
procedimento recante il n. 552/23 R.G.C.A. e n. 2693/20 R.G.N.R..
2
Ha premesso che:
- nell'ambito del citato procedimento aveva proposto alla Corte di
Appello istanza di sostituzione della misura cautelare applicata al suo assistito che era stata rigettata con provvedimento del 21 dicembre 2023 che aveva impugnato ex art. 310 c.p.p. dinanzi al
Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame, che con provvedimento del 18 gennaio 2024 aveva rigettato l'appello;
- che all'esito del giudizio di appello, con il decreto impugnato, la
Corte di Appello, disattendendo la sua istanza, si era limitata a liquidare la somma di euro 1.950,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA (trattandosi di procedimento svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale in composizione collegiale con trattazione complessa protrattasi per oltre cinque udienze), omettendo, senza addurre alcuna motivazione, di liquidare l'onorario per la fase cautelare svoltasi innanzi al tribunale della libertà;
- che il protocollo di intesa sottoscritto dal Presidente della Corte di Appello e dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto per le liquidazioni degli onorari in favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, al punto 1) della sezione “istanze cautelari” prevede l'importo di euro 1.350,00, per l'onorario relativo al procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per il riesame durante la pendenza del giudizio di appello o durante il giudizio di primo grado ma non ancora liquidato, concernente istanza di riesame o di appello;
Il , regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
3
Tanto premesso, il ricorso va accolto.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, il protocollo citato prevede una voce specifica per il procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per il riesame durante la fase dell'appello.
Risulta dalla documentazione allegata che durante la fase del giudizio di appello il difensore aveva proposto una istanza di revoca della misura cautelare applicata al suo assistito, che la Corte aveva rigettato con provvedimento da lui impugnato innanzi al Tribunale del riesame.
Risulta, altresì, che l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. era stato poi rigettato dal Tribunale di Caltanissetta con provvedimento del 18 gennaio
2024.
Facendo applicazione del Protocollo sottoscritto dal Presidente della
Corte di Appello e dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto, con il decreto impugnato la Corte avrebbe dovuto, conseguentemente, liquidare il compenso anche per la fase innanzi al Tribunale per il riesame.
In parziale riforma del decreto impugnato va, pertanto, disposta la liquidazione del compenso complessivo di € 3.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, di cui € 1.950,00 già liquidati per la fase di appello e € 1.350,00 per la fase cautelare svoltasi innanzi al Tribunale del riesame, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, considerata la mancata opposizione dell'amministrazione convenuta.
Così deciso in Caltanissetta all'udienza del 23 settembre 2025
Il consigliere delegato
4
Gabriella Natale
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del consigliere delegato dott. Gabriella Natale, all'udienza del 23 settembre 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente,
SENTENZA nella causa iscritta al n. 67 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
Avv. PAOLO GIUSEPPE PIAZZA, elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale in Barrafranca (EN), Corso Garibaldi 219, rappresentato e difeso da se stesso (C.F. ; PEC: C.F._1
; Email_1 Email_2
-parte ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, con sede in Roma in Via Arenula 70,
-parte resistente contumace-
OGGETTO: liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 23 settembre 2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia;
1
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del Controparte_1
, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. Paolo
[...]
Giuseppe Piazza, in parziale riforma del decreto emesso dalla Corte di
Appello di Caltanissetta il 12 giugno 2024 nel procedimento n. 552/23
R.G.C.A., così provvede:
1) liquida in favore dell'avv. Paolo Giuseppe Piazza, per l'attività dallo stesso prestata in favore di nel procedimento iscritto ai nn. Parte_1
552/23 R.G.C.A. e 2693/20 R.G.N.R., la complessiva somma di €
3.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, di cui € 1.950,00 già liquidati per la fase di appello e € 1.350,00 per la fase cautelare svoltasi innanzi al Tribunale del riesame, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
2) compensa le spese del giudizio;
e dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, tempestivamente depositato, l'Avv. Paolo
Giuseppe Piazza ha convenuto in giudizio il Controparte_1
impugnando ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 il decreto di liquidazione dei compensi emesso il 12 giugno 2024 dalla Corte di Appello di
Caltanissetta, prima sezione, in suo favore, quale difensore di fiducia di
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel Parte_1
procedimento recante il n. 552/23 R.G.C.A. e n. 2693/20 R.G.N.R..
2
Ha premesso che:
- nell'ambito del citato procedimento aveva proposto alla Corte di
Appello istanza di sostituzione della misura cautelare applicata al suo assistito che era stata rigettata con provvedimento del 21 dicembre 2023 che aveva impugnato ex art. 310 c.p.p. dinanzi al
Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame, che con provvedimento del 18 gennaio 2024 aveva rigettato l'appello;
- che all'esito del giudizio di appello, con il decreto impugnato, la
Corte di Appello, disattendendo la sua istanza, si era limitata a liquidare la somma di euro 1.950,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA (trattandosi di procedimento svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale in composizione collegiale con trattazione complessa protrattasi per oltre cinque udienze), omettendo, senza addurre alcuna motivazione, di liquidare l'onorario per la fase cautelare svoltasi innanzi al tribunale della libertà;
- che il protocollo di intesa sottoscritto dal Presidente della Corte di Appello e dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto per le liquidazioni degli onorari in favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, al punto 1) della sezione “istanze cautelari” prevede l'importo di euro 1.350,00, per l'onorario relativo al procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per il riesame durante la pendenza del giudizio di appello o durante il giudizio di primo grado ma non ancora liquidato, concernente istanza di riesame o di appello;
Il , regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
3
Tanto premesso, il ricorso va accolto.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, il protocollo citato prevede una voce specifica per il procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per il riesame durante la fase dell'appello.
Risulta dalla documentazione allegata che durante la fase del giudizio di appello il difensore aveva proposto una istanza di revoca della misura cautelare applicata al suo assistito, che la Corte aveva rigettato con provvedimento da lui impugnato innanzi al Tribunale del riesame.
Risulta, altresì, che l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. era stato poi rigettato dal Tribunale di Caltanissetta con provvedimento del 18 gennaio
2024.
Facendo applicazione del Protocollo sottoscritto dal Presidente della
Corte di Appello e dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto, con il decreto impugnato la Corte avrebbe dovuto, conseguentemente, liquidare il compenso anche per la fase innanzi al Tribunale per il riesame.
In parziale riforma del decreto impugnato va, pertanto, disposta la liquidazione del compenso complessivo di € 3.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, di cui € 1.950,00 già liquidati per la fase di appello e € 1.350,00 per la fase cautelare svoltasi innanzi al Tribunale del riesame, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, considerata la mancata opposizione dell'amministrazione convenuta.
Così deciso in Caltanissetta all'udienza del 23 settembre 2025
Il consigliere delegato
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Gabriella Natale
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