Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 24/06/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01996/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2025, proposto da
LA AN LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Esterini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aci Castello, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Aci Castello n. 68 in data 25 febbraio 2025, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 356 in data 24 novembre 2023 ed è stata irrogata la sanzione pecuniaria in relazione a lavori abusivi eseguiti presso l’immobile sito in Via Nazionale 54, dando atto che l’accertamento costituiva titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nel registro immobiliare con riferimento ai beni censiti in catasto al foglio 5, particella 646, subalterno 15.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Aci Castello n. 68 in data 25 febbraio 2025, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 356 in data 24 novembre 2023 ed è stata irrogata la sanzione pecuniaria in relazione a lavori abusivi eseguiti presso l’immobile sito in Via Nazionale 54, dando atto che l’accertamento costituiva titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nel registro immobiliare con riferimento ai beni censiti in catasto al foglio 5, particella 646, subalterno 15.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) in data 14 marzo 2024 la ricorrente ha presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria e il procedimento sanzionatorio è stato, invece, avviato e concluso dal Comune prima della definizione dell’istanza con cui era stato richiesto l’accertamento di conformità; b) la presentazione dell’istanza di sanatoria determina la sospensione di ogni azione repressiva sino alla sua definizione, secondo costante giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, n. 1557/2016; T.A.R. Lazio, Roma, n. 3101/2012; Consiglio di Stato, n. 2315/2018); c) l’Amministrazione, senza concludere formalmente il procedimento relativo alla domanda di sanatoria (con un provvedimento espresso, sia di accoglimento che di rigetto), ha dato corso all’acquisizione dell’intero immobile e dell’area di pertinenza, in contrasto con l’art. 38 della legge n. 47/1985 e con i principi di correttezza, lealtà e trasparenza dell’azione amministrativa; d) inoltre, in violazione dell’art. 31, secondo, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 380/2001, è stata disposta l’acquisizione dell’intero immobile e della totalità delle pertinenze sulla base di una presunta sopraelevazione e di modifiche interne ritenute abusive, senza distinguere tra parti regolarmente assentite (giusta concessione in sanatoria risalente all’anno 2000) e parti contestate come abusive; e) l’Amministrazione non ha adeguatamente istruito il procedimento, né ha motivato circa la necessità di acquisire anche l’intera area di pertinenza, limitandosi ad una motivazione generica (“necessaria per l’accesso e la demolizione”), in contrasto con le affermazioni giurisprudenziali secondo cui l’acquisizione ulteriore deve essere puntualmente giustificata e funzionale rispetto ad un effettivo interesse pubblico (T.A.R. Sicilia, IA, n. 1820/2019; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 113/2020); f) in violazione dell’art. 34, secondo comma, del D.P.R. n. 380/2001, il Comune ha omesso di valutare gli effetti dell’eventuale demolizione della porzione ritenuta abusiva sulle parti regolarmente assentite; g) il provvedimento repressivo è stato adottato sulla base di una mera comunicazione di avvio del procedimento di diniego, senza l’adozione di alcun provvedimento finale sulla domanda di sanatoria; h) tale comportamento, oltre a violare le norme specifiche di settore, è contrario ai principi generali di correttezza, trasparenza e buon andamento dell’Amministrazione; i) il comportamento del Comune appare anche contraddittorio, in quanto parte dell’immobile era già stata oggetto di sanatoria in passato e una nuova istanza di sanatoria era già pendente.
Il Comune di Aci Castello si è costituito in giudizio e con memoria in data 12 giugno 2025 ha osservato che il ricorso risultava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto con determinazione n. 22 del 5 giugno 2025 - successiva rispetto alla notifica del ricorso - l’Amministrazione aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato, poiché la domanda di sanatoria non era ancora stata definita ed il procedimento repressivo restava sospeso sino all’esito della sanatoria, secondo i principi generali.
Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso appare manifestamente improcedibile in quanto l’Amministrazione ha annullato il provvedimento impugnato, sicché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Appare, tuttavia, opportuno precisare quanto segue: a) in data 14 marzo 2025 la ricorrente ha presentato richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001; b) decorso il termine di sessanta giorni si forma su tale istanza il silenzio-diniego; c) tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, decorso il termine indicato l’Amministrazione non perde il potere di provvedere in modo esplicito sulla domanda; d) nel caso in esame il Comune intimato, con nota n. 398 in data 7 gennaio 2025, ha comunicato l’avvio del procedimento di diniego, invitando l’interessata a produrre documentazione integrativa e memorie nel termine di trenta giorni, precisando altresì che le deduzioni della ricorrente sarebbero state “prese in considerazione ai fini dell’emanazione del provvedimento finale”; e) l’Amministrazione, in buona sostanza, ha manifestato in modo inequivoco il proprio intento di provvedere in modo esplicito sulla richiesta di sanatoria, posto che il silenzio-diniego sulla richiesta di accertamento di conformità in data 14 marzo 2024 si era formato già da tempo; f) avendo il Comune avviato il procedimento per definire tramite provvedimento espresso la domanda di sanatoria dell’interessata, deve effettivamente ritenersi che fosse inibita l’adozione di un ordine di demolizione nella more di tale decisione, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione, la quale, infatti, è intervenuta in autotutela.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato improcedibile, mentre le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della semplicità e della sollecita definizione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso e condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.450,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO