Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 205 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 205 /2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)” tra:
e rappresentati e difesi, rispettivamente dall'Avv. SAVARESE Parte_1 Parte_2
LUCA e dall'Avv. IZZO MARIO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto ricorrenti Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 06/02/2024, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in CAVA DE TIRRENI il 03/07/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di CAVA DE TIRRENI, anno 2014 , parte II, serie A, n. 81), deducendo che dal matrimonio con erano nati i figli : , in data Parte_2 Persona_1
11.06.2010, , in data 21.04.2015, , in data 18.09.2017. Persona_2 Persona_3
Con pari domanda, peraltro, hanno avanzato richiesta congiunta di divorzio, all'uopo invocando i contenuti precettivi della disposizione di cui all'art. 473bis n. 49 c.p.c. e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della
Resa la sentenza non definitiva di separazione, previa rimessione sul ruolo, all'udienza camerale del 04.03.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rimessa, peraltro, la causa sul ruolo, al fine di ottenere la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, all'udienza camerale del 03.06.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, prodotto quanto richiesto, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Lette, pertanto, le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato per la separazione consensuale, il 04.06.2024 (pronunciata con sentenza n. 60/2024, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale, ivi compresa l'ipotesi in cui sia stata emessa in seguito ad accordo raggiunto in sede giudiziale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse dei figli
, in data 11.06.2010, , in data 21.04.2015, , in data Persona_1 Persona_2 Persona_3
18.09.2017 ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CAVA DE TIRRENI il 03/07/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di CAVA DE TIRRENI, anno 2014 , parte II, serie A, n. 81) tra: nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
uniti in matrimonio in CAVA DE TIRRENI il 03/07/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di CAVA DE TIRRENI, anno 2014 , parte II, serie A, n. 2);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cava de' Tirreni, alla via E. De Filippis, n. 59/A, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse Parte_1 dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
6. I figli, come in atto generalizzati, restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Essi restano collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in Cava de' Tirreni alla via E. De Filippis, n. 59/A.
7. Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente e fargli visita previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza dell'altro genitore.
8. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni;
9. il sig. ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni dalle ore 15 Parte_2 del sabato alle ore 21 del medesimo giorno e la domenica seguente dalle ore 13 alle ore 20, escludendosi il pernottamento per i primi tre mesi, ciò al fine di consentire un graduale ambientamento dei figli con la mutata situazione familiare. Successivamente a detto periodo di tre mesi il sig. avrà diritto a tenere con sé i figli a fine settimana alterni dalle ore 15 del Parte_2 sabato alle ore 21 della domenica in via continuativa. Infrasettimanalmente il padre vedrà i figli nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 20. Questo periodo è da considerarsi pur sempre una cornice minima di incontro potendo prevedersi in favore del sig. ulteriori frequentazioni Parte_2 durante i giorni infrasettimanali previo accordo con la sig.ra e flessibilità dei giorni Parte_1 di visita tenendo conto degli impegni personali e lavorativi di entrambi genitori, fermo restando che in ogni caso i figli sono liberi di vedere il padre ogni qual volta lo desiderino e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e con gli impegni dei genitori. Il rientro dei figli presso la dimora abituale di Cava de' Tirreni, via E. De Filippis, n. 59, saranno curati dal padre e nel rispetto degli orari concordati. 10. In caso di malattia dei figli durante i giorni stabiliti di visita da parte del padre, il giorno sarà recuperato, previo accordo telefonico e tenendo conto di eventuali impegni già assunti.
11. In occasione dei compleanni ed onomastici dei figli, essi staranno alternativamente di anno in anno con la madre ed il padre.
12. Resta comunque inteso che i genitori saranno liberi di concordare tra loro modalità ed orari di visita diversi rispetto a quelli innanzi indicati, disciplinando gli stessi in modo da renderli sempre compatibili con gli impegni scolastici, di studio ed eventualmente extrascolastici dei figli e lavorativi dei genitori stessi.
13. In caso di impossibilità o impedimento di uno o di entrambi i genitori, essi si autorizzano vicendevolmente a che i figli possano essere accompagnati o ritirati da scuola ovvero da attività extrascolastiche dall'altro genitore;
14. Salvo diverso accordo tra le parti i figli trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale, il Natale ed il giorno di S. Stefano con un genitore e la vigilia di Capodanno ed il Capodanno con l'altro. Lo stesso avverrà per le vacanze pasquali per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo che potranno essere trascorsi ad anni alterni con un genitore e con l'altro. Resta inteso che è fatta salva la possibilità per i genitori di trascorre con i figli ponti festivi e lunghi periodi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vacanze estive e invernali, da concordarsi nel rispetto delle reciproche esigenze di organizzazione delle rispettive vacanze dandone preventiva comunicazione almeno con due mesi d'anticipo. Il sig. trascorrerà, in occasione delle ferie estive, due settimane con i figli – Parte_2 periodo minimo di permanenza – comunicando la scelta con il medesimo termine di preavviso e fatti sempre salve le esigenze reciproche di entrambi i genitori. I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione delle presenti condizioni. 15. Entrambi i coniugi si obbligano a tenersi sempre informati sugli spostamenti di breve durata e ciò anche con il telefono ovvero nel caso di lunga permanenza fuori dal loro usuale domicilio quando i figli sono con uno dei due;
in ogni caso i coniugi sono tenuti a comunicarsi in forma legale e tempestivamente le variazioni di domicilio o residenza.
16. Le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai genitori in comune accordo;
viceversa, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avranno i figli con sé per decisioni su questioni ordinarie o improcrastinabili.
17. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_2 Parte_1 il giorno venticinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli e fino a che gli stessi non saranno maggiorenni e/o economicamente autosufficienti pari a complessivi euro 500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
18. La misura del contributo è stata concordemente determinata avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascun coniuge, tenuto conto dell'incidenza degli esborsi mensili sopportati da entrambi, in uno alla circostanza che la sig.ra ha un'autonoma fonte di reddito che Parte_1 consente alla stessa di contribuire al mantenimento dei figli.
19. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50%. Sono da intendersi spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo quelle per: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Sono da intendersi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori quelle: – scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni private, master e specializzazioni post universitarie, frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione (di più giorni) organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola private;
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, pec etc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Tutte le spese straordinarie sia quelle che non necessitano del preventivo accordo che quelle che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso pro-quota al genitore che anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dall'anticipazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”
Prende atto, poi, dei residui accordi, di seguito riportati:
“3. Le spese per le utenze che dovranno essere volturate in favore della Sig.ra e/o quelle Parte_1 relative alla manutenzione ordinaria ed al godimento della casa coniugale sita in Cava de' Tirreni saranno a carico esclusivo della Sig.ra Parte_1
4. La dimora ubicata nel Comune di Pisciotta alla via Dello Sport n.3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene concessa in uso esclusivo al Sig. ; Parte_2
5. Le spese per le utenze che dovranno essere volturate in favore del Sig. e/o quelle Parte_2 relative alla manutenzione ordinaria ed al godimento della casa sita in Pisciotta saranno a carico esclusivo del Sig. ; 20. Dato atto delle attuali condizioni economiche e reddituali dei Parte_2 coniugi, la sig.ra rinuncia a ogni un contributo per il suo mantenimento;
Parte_1
20. Dato atto delle attuali condizioni economiche e reddituali dei coniugi, la sig.ra Parte_1 rinuncia a ogni un contributo per il suo mantenimento
21. L'assegno unico familiare viene ripartito nella misura del 50% tra i sig.ri e Parte_2 [...] che è autorizzata sin d'ora dal Sig. alla formulazione della relativa richiesta Parte_1 Parte_2 previa indicazione nella relativa domanda che il 50% dell'assegno dovrà essere accreditato direttamente dall'INPS sul conto corrente del Sig. ; Parte_2
22. Il rapporto di mutuo in essere (doc. 5 bis) contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Cava de' Tirreni e dell'immobile sito in Pisciotta, continuerà ad essere versato da entrambe le parti comparenti nella misura del 50% ciascuno e secondo i termini e le modalità previste in contratto mediante addebito sul conto corrente di cointestato tra i Sig.ri e , avente CP_1 Parte_1 Parte_2 le seguenti coordinate bancarie [...]. Il suddetto conto corrente sarà dedicato esclusivamente al pagamento dei ratei del suddetto mutuo.
23. I coniugi danno atto di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale ed economico, per cui dichiarano di non avere nulla da pretendere o far pretendere, per ogni causa, titolo o ragione, pure in virtù di somme eventualmente sborsate per l'estinzione di debiti contratti nell'interesse della famiglia o individualmente.
24. I coniugi si impegnano a rispettare tutte le condizioni soprariportate già dalla data di sottoscrizione del presente atto”
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire