Sentenza 3 maggio 1975
Massime • 2
Il verbale redatto dal funzionario dell'ispettorato del lavoro, per quanto riguarda le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averlo appreso da terzi o in seguito ad altre indagini, possiede un grado di attendibilita che puo essere infirmato solo da specifica prova contraria e, se questa non viene raggiunta, puo costituire da solo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale. ( Conf 179/72, mass n 355960).*
Ai fini della dimostrazione del rapporto di lavoro a domicilio nessun rilievo puo avere la mancata iscrizione dei lavoratori di cui trattisi nel registro previsto dall'art 1 della legge n 264 del 1958, poiche la sussistenza del rapporto di lavoro a domicilio non puo dipendere dall'osservanza di tale formalita, ma risulta dalla effettiva assunzione, da parte dei soggetti, delle rispettive obbligazioni e, quindi, del concreto effettuarsi delle prestazioni che ne formano il peculiare oggetto.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/1975, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1975 |
Testo completo
Il verbale redatto dal funzionario dell'ispettorato del lavoro, per quanto riguarda le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averlo appreso da terzi o in seguito ad altre indagini, possiede un grado di attendibilita che puo essere infirmato solo da specifica prova contraria e, se questa non viene raggiunta, puo costituire da solo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale. ( Conf 179/72, mass n 355960).*