Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6502 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEI0 6 5 02 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 15738/99 - Consigliere Cron. 18578 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.17/01/02 - Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente 69 SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SC AN, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che la rappresenta e 2002 difende, giusta delega in calce alla copia notificata 228 -1- del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 38/99 del Tribunale di URBINO, depositata il 27/05/99 - R.G.N. 327/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 6 ottobre 1995 NI HI conveniva in giudizio davanti al Pretore di Urbino 1'INAIL chiedendo che venisse riconosciuto il suo stato di inabilità permanente determinato da ipoacusia professionale da rumore, contratta mentre lavorava come cucitrice alle dipendenze del laboratorio artigianale di confezioni D.E.M.P. di NN AS in Piandimeleto dal 4 settembre 1978 al 16 aprile 1991 in un ambiente di lavoro ove erano sistemati tre compressori e trenta macchine cucitrici. Sollecitava, perciò, la condanna dell'INAIL al pagamento della relativa rendita, maggiorata di interessi legali. Il Pretore adito, disposta consulenza tecnica, con sentenza in data 8 marzo 1996 accoglieva la domanda condannando 1'INAIL a corrispondere alla HI una rendita per inabilità permanente da ipoacusia professionale nella misura del 12% a decorrere dal 1° dicembre 1995, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio. Con sentenza in data 29 aprile 1999 il Tribunale di Urbino rigettava l'appello dell'INAIL avverso la sentenza pretorile e lo condannava alle 3 spese del giudizio. Il giudice del gravame osservava che attraverso le deposizioni rese dai testi escussi era risultato che l'ambiente di lavoro era estremamente rumoroso in quanto in unica stanza si trovavano trenta macchine cucitrici e dei compressori utilizzati per pulirle. Peraltro in tale stanza, di circa 100 mq., il lavoro era svolto senza protezione di cuffie. Il giudice del gravame aggiungeva che il C.T.U. attraverso le eseguite indagini audiometriche aveva verificato che la HI era affetta da ipoacusia bilaterale di tipo percettivo caratterizzata da un determinismo causale da trauma acustico con percentuale accertata nella misura del 12%. L'INAIL ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'intimata ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente INAIL con l'unico articolato motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 3, 66 e 74 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 2697 C.C., dei principi generali in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, eccepisce il difetto di prova in ordine alla sussistenza del rischio ambientale in riferimento alla sussistenza, alla durata, alla intensità e alla lesività del rumore, posto che l'unico mezzo per accertare tali l'ipoacusia da unacircostanze - non derivando lavorazione tabellata andava accertata attraverso specifica indagine fonometrica. Peraltro, aggiunge l'Istituto ricorrente, il giudice del gravame anche ai sensi dell'art. 445 c.p.c. avrebbe dovuto fare ricorso all'ausilio di indagini tecniche ai fini dell'accertamento della denunciata inabilità. Il ricorso è infondato. Pur non essendo la lavorazione, alla quale era stata adibita la HI, tra quelle tabellate per le quali sussiste la presunzione del nesso eziologico, tuttavia essa si era svolta in condizioni oggettive e soggettive tali come avevano dichiarato i testi indicati dal Tribunale da fare ritenere sussistente il nesso eziologico tra l'ipoacusia da rumore accertata dal C.T.U. e l'ambiente di lavoro ove la prestazione della HI era stata svolta. 5 Sul punto la motivazione del Tribunale appare esauriente e immune da vizi logici essendo stata supportata dall'indicazione dei testi escussi e dal contenuto delle loro deposizioni, idonee a dimostrare che la HI, lavorando in una stanza - -sia pure di 100 mq. ove erano in movimento ben 30 macchine cucitrici e alcuni compressori, aveva ben potuto acquisire l'affezione ipoacusiva denunziata, non esclusa, nel suo determinismo causale, dalla natura dell'affezione (ipoacusia bilaterale percettiva) accertata dal nominato C.T.U. Inutile, pertanto, appariva l'espletamento di una indagine fonometrica al fine di accertare quanto già le risultanze processuali - valutate dal giudice di merito con apprezzamento sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici - avevano posto in evidenza. Né l'art. 445 c.p.c., d'altra parte, impone in inogni caso al giudice del gravame per le cause materia di previdenza e assistenza obbligatorie l'obbligo di disporre consulenza tecnica, ma soltanto la facoltà, valutati tutti gli altri elementi di prova, di avvalersi anche in appello di una indagine tecnica in aggiunta a quella disposta : in primo grado. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio nei confronti dell'INAIL. 5 : 3 3 N 7 - 1 - 8 G 3 G E E 1 L L E L A D D R I T N I I O O A T E S S L D E I T A L ' . 0 R 1
P.Q.M.
T D E R I I O S E S S S G G , E A A R A O A P N S , T O , M P I O D L D O L A T B I E A I T N D E S S E La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002. il Presidente: Valim. mu' Gum, tagle Capitanis Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria -7 MAG. 2002 Oggi, A M PL E IL CANCELLIERE R P U S T E R T O O C N 7