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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi IGnori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA Parte_1 CodiceFiscale_1
CACCIABUE, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'1/1/1971
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 26/06/2024
“Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
voglia pronunciare la separazione personale tra la IG.ra e il IG. Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati.
[...]
La IG.ra , inoltre, visto l'art. 473 bis.49 c.p.c., Parte_1
CHIEDE ALTRESI'
pagina 1 di 3 che l'Ill.mo Tribunale di Torino, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione,
voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra la IG.ra e il IG. Parte_1
disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Controparte_1
Comune di Chieri (TO) per le prescritte annotazioni ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
CHIERI (TO) il 04/04/2009.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 26/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Il sig. on si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 14/04/2025, il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi e il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Controparte_1
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Atteso che la parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto altresì lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del pagina 2 di 3 giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi IGnori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA Parte_1 CodiceFiscale_1
CACCIABUE, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'1/1/1971
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 26/06/2024
“Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
voglia pronunciare la separazione personale tra la IG.ra e il IG. Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati.
[...]
La IG.ra , inoltre, visto l'art. 473 bis.49 c.p.c., Parte_1
CHIEDE ALTRESI'
pagina 1 di 3 che l'Ill.mo Tribunale di Torino, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione,
voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra la IG.ra e il IG. Parte_1
disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Controparte_1
Comune di Chieri (TO) per le prescritte annotazioni ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
CHIERI (TO) il 04/04/2009.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 26/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Il sig. on si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 14/04/2025, il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi e il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Controparte_1
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Atteso che la parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto altresì lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del pagina 2 di 3 giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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