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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2023 promossa da:
, difesa dall'avv. Lorenza Razzi;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, difeso dall'avv. Nunzio Giudice;
CP_1
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente: voglia il Tribunale:
1. DICHIARARE la separazione personale dei coniugi, sigg.ri e , i quali vivranno separati portandosi reciproco Parte_1 CP_1
rispetto.
2. AFFIDARE i figli minori della coppia, e in via Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 7 esclusiva alla madre, , con residenza e collocazione prevalente presso la stessa;
Parte_1
con facoltà per la madre di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.; DISPORRE il diritto di visita e di frequentazione del padre nei confronti dei bambini con la modalità degli incontri monitorati, data la frequente assenza e il comportamento di inadeguata cura, materiale e educativa, tenuta dal padre, nonché la inadeguatezza degli ambienti nei quali le visite si sono svolte sinora.
3. PORRE a carico del marito un assegno mensile pari ad Euro 1.000,00
(mille) a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori (Euro 500,00 per ciascun figlio); somma che dovrà corrispondersi fin da deposito del presente ricorso e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. Versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 12
(dodici) di ogni mese, tramite bonifico bancario. Oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si renderanno necessarie per la crescita dei bambini e da rimborsare il mese successivo rispetto a quello dell'effettivo esborso, previa esibizione di documentazione giustificativa. Con ordine all di corrispondere alla CP_2
madre il versamento dell'assegno unico a sostegno del nucleo familiare, essendo collocataria della prole minore. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate, ancora non ammesse, ovvero: prova per testi chiesta nella memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c. in data 5 ottobre 2023, con la teste indicata, indagini di Polizia Tes_1
Tributaria sui patrimoni e i redditi di con verifica anche dei conti accesi CP_1 all'estero (segnatamente, Cina), anche cointestati con terze persone;
indagini di Polizia
Tributaria da estendersi alla TT AN DE, della quale è titolare il padre, in quanto continuazione della cessata TT Ht AN. Si chiede, infine, aggiornamento della relazione del Servizio Sociale e della UFSMIA, già disposto dalla S.V. Ill.ma con ordinanza 22 maggio 2024. per la parte resistente: voglia il Tribunale così disporre: “i figli minori verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ed i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
il sig. verserà ai CP_1
figli un mantenimento economico della somma complessiva di euro 600,00 fino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi, oltre 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente comunicate all'altra parte e formalmente accettate, oltreché documentate opportunatamente una volta sostenute. Il padre potrà vedere i figli pagina 2 di 7 previo accordo con la madre almeno un weekend alternato, così come per le festività e le vacanze natalizie, pasquali ed estive.” Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da . CP_1
A sostegno della domanda ha allegato che: i coniugi hanno contratto matrimonio in Cina nel luglio 2018 e lo hanno trascritto il matrimonio in Italia;
dal matrimonio sono nati i figli
, il 13 gennaio 2017 e il 20 febbraio 2019; la ricorrente ha vissuto a Prato dal Per_1 Per_2
2005 e, attualmente, abita con i genitori e la sorella dal 2005; il resistente vive anch'egli a
Prato con la proprio famiglia di origine, con la quale svolge un'attività di produzione di capi di abbigliamento;
la convivenza è cessata nel marzo 2022 perché il coniuge ha avuto comportamenti offensivi verso la e, soprattutto, ha vissuto sei mesi all'anno in Cina, Pt_1
dove ha svolto una vita parallela;
la ricorrente, dunque, ha cresciuto i figli da sola e li ha mantenuti;
solo da settembre 2022 ha ricevuto un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili complessivi per entrambi i figli;
per quanto concerne la frequentazione del padre con i figli, questa è avvenuta regolarmente;
nel tempo in cui il padre ha tenuto con sé i figli, tuttavia, li ha lasciati muoversi liberamente nella ditta di abbigliamento dei genitori, esponendoli ai pericoli derivanti dalla presenza di macchinari pericolosi e dai camion che si muovono nel piazzale;
in una occasione, ha perso la bambina, per ritrovarla poco dopo;
ha mostrato preferenze per il figlio maschio;
sotto il profilo economico, la ricorrente lavora presso una ditta di filati a Carmignano e percepisce una retribuzione mensile di € 1200,00; vive in un immobile di proprietà, acquistato nel giugno 2022, per il quale paga un mutuo con rata mensile di € 588,00; il resistente, invece, aveva una ditta dove ha lavorato anche la ricorrente;
la ditta è attualmente intestata ai genitori ed è riferibile alla sua famiglia;
poiché
i figli non hanno una relazione significativa con il padre, ha chiesto l'affido esclusivo dei pagina 3 di 7 minori;
visite al padre effettuate in locali diversi dall'azienda e con il supporto di un educatore;
per quanto concerne il mantenimento dei figli, ha chiesto la somma di € 500,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito e ha dedotto che: il matrimonio tra i coniugi è stato contratto CP_1
in Cina e non è riconosciuto dallo Stato italiano;
vi è sentenza di divorzio pronunciata in
Cina; vero che i coniugi hanno cessato la convivenza;
con riferimento ai figli, tuttavia, la madre ha cercato e tenta di allontanare i figli dal padre e dai nonni paterni, i quali hanno diritto di vederli liberamente;
si è opposto ad incontri osservati con i figli, di cui ha chiesto l'affido condiviso;
sotto il profilo economico, ha dichiarato di vivere con i genitori, di essere dipendente del padre e di percepire mensilmente la somma di € 1200\1300; ha proposto di versare per il mantenimento dei figli la somma di € 400,00 complessive, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha affidato i minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
ha previsto incontri padre-figli, un supporto psicologico per aiutare la relazione padre\figli, la verifica delle condizioni in cui si trova la ditta dei genitori del resistente, per verificare se si tratti di luogo idoneo ad ospitare i minori;
ha previsto un contributo di € 450,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al concorso al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
ha richiesto una relazione al Servizio sociale.
Nel corso del giudizio il resistente è risultato in Cina, almeno dal maggio 2024, dopo che dal dicembre 2023 si è licenziato dalla ditta dei genitori;
nel settembre 2024 ha fatto sapere, per il mezzo del difensore, di essersi trasferito in Cina per cercare un'occupazione stabile che garantisca un futuro migliore a sé e ai figli e si è offerto di aumentare il mantenimento dei figli a € 300,00 per ciascuno.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione il 4 dicembre 2024.
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
La separazione dei coniugi.
pagina 4 di 7 Su richiesta della stessa ricorrente, la Cote popolare del Comune di Ruian in Cina, ha dichiarato il divorzio tra le parti, in data 12 giugno 2023. Non vi sono, dunque, i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Ciò nonostante, il giudizio è proseguito per decidere sulle ulteriori domande di parte ricorrente, in modifica alle statuizioni relative ai figli che, nella sentenza cinese, sono collocati il figlio con il padre e la figlia con la madre.
L'affidamento dei minori e il loro collocamento.
Nel corso del giudizio, attraverso le dichiarazioni delle parti e la relazione del Servizio sociale è emerso che i minori vivono stabilmente con la madre e sono sereni. Gli incontri con il padre, come predisposti dal Tribunale, non sono potuti avvenire in quanto CP_1
non rientra dalla Cina, per lo meno dal maggio 2024 e, dalle dichiarazioni rese dal
[...]
difensore nelle note scritte del 30 settembre 2024, non pare intenzionato a tornare;
al contrario, si prefigura di cercare un lavoro appagante in Cina. Anche i rapporti dei minori con la famiglia del padre non sono buoni;
i Servizi sociali hanno riferito che i ragazzi non vogliono averci alcuna relazione.
La situazione per come è allo stato, induce ad escludere la possibilità di un affidamento condiviso dei figli. Il padre, infatti, vive molto lontano dall'Italia, non ha buoni rapporti con la madre e non vede crescere i figli di otto e sette anni;
non si ritiene, dunque, che egli sia in grado di prendere per loro decisioni non solo di tipo ordinario, ma anche quelle relative alla loro educazione, istruzione e salute. La madre, al contrario, si occupa quotidianamente dei figli.
Deve, dunque, disporsi l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei minori alla madre, con collocamento presso la residenza della medesima.
Allo stato, non è neppure possibile prevedere incontri padre\figli, giacchè il padre non ha saputo dare indicazioni in ordine ad un eventuale rientro in Italia, sia esso per incontrare i figli o per trattenersi stabilmente;
, dunque, qualora vorrà vedere i figli, dovrà CP_1
fare richiesta di incontri osservati al Servizio sociale;
il Servizio preparerà i minori e il padre all'incontro.
pagina 5 di 7 Né, allo stato, si rende necessaria nuova relazione del Servizio sociale, posto che il resistente non si trova sul territorio nazionale e, dunque, gli incontri tra padre e figli non avverranno.
Allo stato, si rende necessaria nuova relazione del Servizio sociale, posto che il resistente non si trova sul territorio nazionale e, dunque, gli incontri tra padre e figli non avverranno.
Il mantenimento dei minori.
Dal momento in cui il 31 dicembre 2023, ha dato le dimissioni dalla ditta dei Per_3
genitori, non ha fornito alcuna informazione riguardo ai propri redditi;
quello che è certo, tuttavia, è che non contribuisce in alcun modo al mantenimento diretto dei figli, che non frequenta. In assenza di qualsivoglia informazione economica, tenuto conto che la ricorrente ha uno stipendio mensile di € 1200\1300 e che deve sostenere un mutuo per la casa ove abita con i figli di € 588,00 mensili, il Tribunale stima equo determinare il contributo dovuto dal padre per i minori nella misura di € 400,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Anche l'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dalla ricorrente.
Del pari, sarà tenuto a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle Per_3
spese straordinarie dei figli, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato.
Deve, precisarsi che non si è ritenuto di effettuare accertamenti fiscali e tributari sul resistente per l'impossibilità di effettuarle in Cina;
con riferimento all'azienda dei genitori, poi, è un fatto che siano gli stessi genitori del resistente a lavorarvi e non il figlio;
dunque, non vi sono i presupposti per ritenere la sussistenza di un'interposizione fittizia.
Le spese del giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda di separazione personale dei coniugi, già divorziati in Cina;
Per_
-affida i minori e in via esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di adottare in Per_2 autonomia anche le decisioni ai sensi dell'art. 337 quater, III co., c.c.;
pagina 6 di 7 -gli incontri padre\figli avverranno nella forma osservata, su richiesta del padre al Servizio sociale, qualora egli torni sul territorio italiano;
-dispone che versi a , entro il giorno cinque del mese, a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 400,00 per ciascuno;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
gli assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla ricorrente;
-dispone che entrambi i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie dei figli, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato;
-condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente processo, che CP_1 Parte_1 liquida in € 3.909,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
La Presidente
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2023 promossa da:
, difesa dall'avv. Lorenza Razzi;
Parte_1
RICORRENTE
contro
, difeso dall'avv. Nunzio Giudice;
CP_1
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente: voglia il Tribunale:
1. DICHIARARE la separazione personale dei coniugi, sigg.ri e , i quali vivranno separati portandosi reciproco Parte_1 CP_1
rispetto.
2. AFFIDARE i figli minori della coppia, e in via Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 7 esclusiva alla madre, , con residenza e collocazione prevalente presso la stessa;
Parte_1
con facoltà per la madre di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.; DISPORRE il diritto di visita e di frequentazione del padre nei confronti dei bambini con la modalità degli incontri monitorati, data la frequente assenza e il comportamento di inadeguata cura, materiale e educativa, tenuta dal padre, nonché la inadeguatezza degli ambienti nei quali le visite si sono svolte sinora.
3. PORRE a carico del marito un assegno mensile pari ad Euro 1.000,00
(mille) a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori (Euro 500,00 per ciascun figlio); somma che dovrà corrispondersi fin da deposito del presente ricorso e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. Versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 12
(dodici) di ogni mese, tramite bonifico bancario. Oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si renderanno necessarie per la crescita dei bambini e da rimborsare il mese successivo rispetto a quello dell'effettivo esborso, previa esibizione di documentazione giustificativa. Con ordine all di corrispondere alla CP_2
madre il versamento dell'assegno unico a sostegno del nucleo familiare, essendo collocataria della prole minore. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate, ancora non ammesse, ovvero: prova per testi chiesta nella memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c. in data 5 ottobre 2023, con la teste indicata, indagini di Polizia Tes_1
Tributaria sui patrimoni e i redditi di con verifica anche dei conti accesi CP_1 all'estero (segnatamente, Cina), anche cointestati con terze persone;
indagini di Polizia
Tributaria da estendersi alla TT AN DE, della quale è titolare il padre, in quanto continuazione della cessata TT Ht AN. Si chiede, infine, aggiornamento della relazione del Servizio Sociale e della UFSMIA, già disposto dalla S.V. Ill.ma con ordinanza 22 maggio 2024. per la parte resistente: voglia il Tribunale così disporre: “i figli minori verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ed i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
il sig. verserà ai CP_1
figli un mantenimento economico della somma complessiva di euro 600,00 fino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi, oltre 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente comunicate all'altra parte e formalmente accettate, oltreché documentate opportunatamente una volta sostenute. Il padre potrà vedere i figli pagina 2 di 7 previo accordo con la madre almeno un weekend alternato, così come per le festività e le vacanze natalizie, pasquali ed estive.” Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da . CP_1
A sostegno della domanda ha allegato che: i coniugi hanno contratto matrimonio in Cina nel luglio 2018 e lo hanno trascritto il matrimonio in Italia;
dal matrimonio sono nati i figli
, il 13 gennaio 2017 e il 20 febbraio 2019; la ricorrente ha vissuto a Prato dal Per_1 Per_2
2005 e, attualmente, abita con i genitori e la sorella dal 2005; il resistente vive anch'egli a
Prato con la proprio famiglia di origine, con la quale svolge un'attività di produzione di capi di abbigliamento;
la convivenza è cessata nel marzo 2022 perché il coniuge ha avuto comportamenti offensivi verso la e, soprattutto, ha vissuto sei mesi all'anno in Cina, Pt_1
dove ha svolto una vita parallela;
la ricorrente, dunque, ha cresciuto i figli da sola e li ha mantenuti;
solo da settembre 2022 ha ricevuto un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili complessivi per entrambi i figli;
per quanto concerne la frequentazione del padre con i figli, questa è avvenuta regolarmente;
nel tempo in cui il padre ha tenuto con sé i figli, tuttavia, li ha lasciati muoversi liberamente nella ditta di abbigliamento dei genitori, esponendoli ai pericoli derivanti dalla presenza di macchinari pericolosi e dai camion che si muovono nel piazzale;
in una occasione, ha perso la bambina, per ritrovarla poco dopo;
ha mostrato preferenze per il figlio maschio;
sotto il profilo economico, la ricorrente lavora presso una ditta di filati a Carmignano e percepisce una retribuzione mensile di € 1200,00; vive in un immobile di proprietà, acquistato nel giugno 2022, per il quale paga un mutuo con rata mensile di € 588,00; il resistente, invece, aveva una ditta dove ha lavorato anche la ricorrente;
la ditta è attualmente intestata ai genitori ed è riferibile alla sua famiglia;
poiché
i figli non hanno una relazione significativa con il padre, ha chiesto l'affido esclusivo dei pagina 3 di 7 minori;
visite al padre effettuate in locali diversi dall'azienda e con il supporto di un educatore;
per quanto concerne il mantenimento dei figli, ha chiesto la somma di € 500,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito e ha dedotto che: il matrimonio tra i coniugi è stato contratto CP_1
in Cina e non è riconosciuto dallo Stato italiano;
vi è sentenza di divorzio pronunciata in
Cina; vero che i coniugi hanno cessato la convivenza;
con riferimento ai figli, tuttavia, la madre ha cercato e tenta di allontanare i figli dal padre e dai nonni paterni, i quali hanno diritto di vederli liberamente;
si è opposto ad incontri osservati con i figli, di cui ha chiesto l'affido condiviso;
sotto il profilo economico, ha dichiarato di vivere con i genitori, di essere dipendente del padre e di percepire mensilmente la somma di € 1200\1300; ha proposto di versare per il mantenimento dei figli la somma di € 400,00 complessive, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha affidato i minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
ha previsto incontri padre-figli, un supporto psicologico per aiutare la relazione padre\figli, la verifica delle condizioni in cui si trova la ditta dei genitori del resistente, per verificare se si tratti di luogo idoneo ad ospitare i minori;
ha previsto un contributo di € 450,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al concorso al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
ha richiesto una relazione al Servizio sociale.
Nel corso del giudizio il resistente è risultato in Cina, almeno dal maggio 2024, dopo che dal dicembre 2023 si è licenziato dalla ditta dei genitori;
nel settembre 2024 ha fatto sapere, per il mezzo del difensore, di essersi trasferito in Cina per cercare un'occupazione stabile che garantisca un futuro migliore a sé e ai figli e si è offerto di aumentare il mantenimento dei figli a € 300,00 per ciascuno.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione il 4 dicembre 2024.
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
La separazione dei coniugi.
pagina 4 di 7 Su richiesta della stessa ricorrente, la Cote popolare del Comune di Ruian in Cina, ha dichiarato il divorzio tra le parti, in data 12 giugno 2023. Non vi sono, dunque, i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Ciò nonostante, il giudizio è proseguito per decidere sulle ulteriori domande di parte ricorrente, in modifica alle statuizioni relative ai figli che, nella sentenza cinese, sono collocati il figlio con il padre e la figlia con la madre.
L'affidamento dei minori e il loro collocamento.
Nel corso del giudizio, attraverso le dichiarazioni delle parti e la relazione del Servizio sociale è emerso che i minori vivono stabilmente con la madre e sono sereni. Gli incontri con il padre, come predisposti dal Tribunale, non sono potuti avvenire in quanto CP_1
non rientra dalla Cina, per lo meno dal maggio 2024 e, dalle dichiarazioni rese dal
[...]
difensore nelle note scritte del 30 settembre 2024, non pare intenzionato a tornare;
al contrario, si prefigura di cercare un lavoro appagante in Cina. Anche i rapporti dei minori con la famiglia del padre non sono buoni;
i Servizi sociali hanno riferito che i ragazzi non vogliono averci alcuna relazione.
La situazione per come è allo stato, induce ad escludere la possibilità di un affidamento condiviso dei figli. Il padre, infatti, vive molto lontano dall'Italia, non ha buoni rapporti con la madre e non vede crescere i figli di otto e sette anni;
non si ritiene, dunque, che egli sia in grado di prendere per loro decisioni non solo di tipo ordinario, ma anche quelle relative alla loro educazione, istruzione e salute. La madre, al contrario, si occupa quotidianamente dei figli.
Deve, dunque, disporsi l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei minori alla madre, con collocamento presso la residenza della medesima.
Allo stato, non è neppure possibile prevedere incontri padre\figli, giacchè il padre non ha saputo dare indicazioni in ordine ad un eventuale rientro in Italia, sia esso per incontrare i figli o per trattenersi stabilmente;
, dunque, qualora vorrà vedere i figli, dovrà CP_1
fare richiesta di incontri osservati al Servizio sociale;
il Servizio preparerà i minori e il padre all'incontro.
pagina 5 di 7 Né, allo stato, si rende necessaria nuova relazione del Servizio sociale, posto che il resistente non si trova sul territorio nazionale e, dunque, gli incontri tra padre e figli non avverranno.
Allo stato, si rende necessaria nuova relazione del Servizio sociale, posto che il resistente non si trova sul territorio nazionale e, dunque, gli incontri tra padre e figli non avverranno.
Il mantenimento dei minori.
Dal momento in cui il 31 dicembre 2023, ha dato le dimissioni dalla ditta dei Per_3
genitori, non ha fornito alcuna informazione riguardo ai propri redditi;
quello che è certo, tuttavia, è che non contribuisce in alcun modo al mantenimento diretto dei figli, che non frequenta. In assenza di qualsivoglia informazione economica, tenuto conto che la ricorrente ha uno stipendio mensile di € 1200\1300 e che deve sostenere un mutuo per la casa ove abita con i figli di € 588,00 mensili, il Tribunale stima equo determinare il contributo dovuto dal padre per i minori nella misura di € 400,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Anche l'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dalla ricorrente.
Del pari, sarà tenuto a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle Per_3
spese straordinarie dei figli, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato.
Deve, precisarsi che non si è ritenuto di effettuare accertamenti fiscali e tributari sul resistente per l'impossibilità di effettuarle in Cina;
con riferimento all'azienda dei genitori, poi, è un fatto che siano gli stessi genitori del resistente a lavorarvi e non il figlio;
dunque, non vi sono i presupposti per ritenere la sussistenza di un'interposizione fittizia.
Le spese del giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda di separazione personale dei coniugi, già divorziati in Cina;
Per_
-affida i minori e in via esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di adottare in Per_2 autonomia anche le decisioni ai sensi dell'art. 337 quater, III co., c.c.;
pagina 6 di 7 -gli incontri padre\figli avverranno nella forma osservata, su richiesta del padre al Servizio sociale, qualora egli torni sul territorio italiano;
-dispone che versi a , entro il giorno cinque del mese, a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 400,00 per ciascuno;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
gli assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla ricorrente;
-dispone che entrambi i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie dei figli, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato;
-condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente processo, che CP_1 Parte_1 liquida in € 3.909,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
La Presidente
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 7 di 7