Articolo 1 della Legge 22 febbraio 1968, n. 102
Articolo 2
Versione
20 marzo 1968
Art. 1.
I dipendenti dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno, per una sola volta, e sino alla data del 31 maggio 1968, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta', e comunque per un periodo massimo di 18 mesi, dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.
Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si prescinde, sino alla suddetta data del 31 maggio 1968, dai termini previsti dagli articoli medesimi.
Entrata in vigore il 20 marzo 1968