Articolo 2 della Legge 10 novembre 1978, n. 701
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 dicembre 1978
Art. 2.

Con le stesse modalita' stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 1, alle categorie di personale sottoelencate, escluso il personale provvisto di trattamento dirigenziale, e' corrisposta, con la decorrenza a fianco segnata, una somma di L. 10.000 mensili lorde:
a) dal 1° gennaio 1978: personale non insegnante dell'universita' e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;
b) dal 1 ottobre 1978: personale docente della universita'.
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'applicazione dei benefici di cui al precedente comma, non operano le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 4 aprile 1977, n. 121 .
Entrata in vigore il 2 dicembre 1978