Art. 2.
Con le stesse modalita' stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 1, alle categorie di personale sottoelencate, escluso il personale provvisto di trattamento dirigenziale, e' corrisposta, con la decorrenza a fianco segnata, una somma di L. 10.000 mensili lorde:
a) dal 1° gennaio 1978: personale non insegnante dell'universita' e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;
b) dal 1 ottobre 1978: personale docente della universita'.
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'applicazione dei benefici di cui al precedente comma, non operano le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 4 aprile 1977, n. 121 .
Con le stesse modalita' stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 1, alle categorie di personale sottoelencate, escluso il personale provvisto di trattamento dirigenziale, e' corrisposta, con la decorrenza a fianco segnata, una somma di L. 10.000 mensili lorde:
a) dal 1° gennaio 1978: personale non insegnante dell'universita' e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;
b) dal 1 ottobre 1978: personale docente della universita'.
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'applicazione dei benefici di cui al precedente comma, non operano le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 4 aprile 1977, n. 121 .