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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/11/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2021/2019 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cos. Fisc. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Galloni, in C.F._1 virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via E.
Fermi n. 6 attrice
nei confronti di
ONtroparte_1
(Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Scopsi e dall'Avv. P.IVA_1
RI FE, in virtù di procura agli atti, e domiciliato presso i loro indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
convenuta
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 02.10.2023):
“Voglia il Tribunale di Massa
1) Accertare e dichiarare la nullità o l'annullabilità dei contratti di acquisto dei diamanti oggetto del presente giudizio qualificandoli come servizio di investimento e/o intermediazione finanziaria, per violazione degli articoli 21 e seguenti del TU nonché ai sensi dell'articolo 30 dello stesso TU e conseguentemente condannare CP_1 alla restituzione della somma versata dall'attore per complessivi euro 19375,33
[...] oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.
2) In ulteriore ipotesi accertata la responsabilità contrattuale della convenuta CP_1
, da inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi imposti dal TU,
[...] condannare la medesima alla restituzione della somme versate dal ricorrente per circa euro €.19375,33 e/o al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario ovvero al pagamento maggiore o minore che risulterà equa
e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.
3) In ipotesi che i contratti intercorsi tra il ricorrente e la convenuta , siano CP_2 qualificabili come contratti rientranti nelle attività che la svolge quali attività CP_2 connesse a quella NCria che l'art. 8 comma 3 del D.M: Tesoro 6/7/1994 definisce come “ attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata” aggiungendo che “ A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di a)informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza” e/o quale attività di carattere contrattuale, accerti e riconosca la responsabilità della per Parte_2 violazione di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., e/o li dichiari nulli (anche per carenza di licenza di P.S. in capo alle convenute) o annullabili per errore o dolo, ai sensi degli
2 articoli 1428, 1429 e 1439 c.c., o secondo quanto previsto in materia di diritto del consumo con particolare riferimento alla violazione di cui alla normativa prevista in materia di pratica commerciale scorretta e/o pubblicità pubblicità ingannevole e/o per la violazione in materia di diritto di recesso , imputabile alla convenuta e conseguentemente condannarla al pagamento della somma riscossa di complessivi euro 19375,33 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento deidanni.
4) Sempre nell'ipotesi in cui i contratti intercorsi siano qualificabili come vendita di cose mobili (diamanti), stante l'attività professionale della convenuta, la consulenza resa, la sollecitazione all'acquisto svolta affinchè il signor acquistasse le pietre, Pt_1 condanni appunto la convenuta al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale arrecati allo stesso, ovvero a titolo di responsabilità ex articolo 2043 c.c., nella misura di
€.19375,33 o che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre ad interessi e rivalutazione.
5) Per concludere, ed in ogni caso a prescindere dall'esito delle precedenti domande, condanni la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti dal ricorrente quale consumatore e risparmiatore, per le condotte commerciali scorrette ed ingannevoli per le quali è stata inflitta la sanzione da parte dell'AGCM a carico della convenuta, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Il tutto oltre spese e compensi legali”.
Per la convenuta (cfr. comparsa di costituzione):
“voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale, preliminarmente
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori del ricorrente per le ragioni e gli importi di cui in narrativa;
in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di ONtroparte_1 poiché generiche e inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, nel merito:
3 nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa del ricorrente nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla NC nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in via subordinata, sul piano procedurale: disporre la conversione del rito ex art. 702-ter, III comma, c.p.c., con ogni conseguente provvedimento;
in ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di le spese di lite.” ONtroparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ON ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 03.10.2019, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, chiedendo, in via principale, ONtroparte_1 venisse dichiarata la nullità, per violazione di disciplina di legge imperativa (artt. 21 e segg. e 30 T.U.I.F.), di due contratti di compravendita aventi ad oggetto diamanti, stipulati nel 2013 e nel 2015 (rispettivamente “col. I purezza IF peso 0,75 certificato n.
” e “col. I, purezza IF, peso 0,70 certificato n. ), al NumeroDi_1 NumeroDiCar_2 prezzo di € 9.664,00 ed al prezzo di € 9.711,33, per un totale di € 19.375,33, tra lo stesso attore e la venditrice ( , su ONtroparte_3 CP_4 sollecitazione all'acquisto posta in essere dal personale dell'istituto di credito convenuto, che ebbe a proporgli, attraverso il proprio personale, tale investimento in beni “rifugio”, indicandolo come garantito e sicuro e prospettandogli un rendimento del 4-5% netto annuo nel medio periodo, nell'ipotesi che l'operazione venisse qualificata come servizio di investimento e/o intermediazione finanziaria, ovvero, in alternativa, per l'annullamento degli stessi contratti per dolo, ex artt. 1428, 1429 e 1439 c.c., essendosi il rendimento dei diamanti quale forma di investimento rivelato ben inferiore a quello rappresentatogli in sede di acquisto;
instando, altresì, per la restituzione della suindicata complessiva
4 somma corrisposta a titolo di prezzo, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché per la condanna della NC convenuta al risarcimento dei danni,
“patrimoniali, morali ed esistenziali” che assumeva di aver subito. In subordine, previo accertamento della responsabilità contrattuale della NC convenuta per violazione degli obblighi imposti dal T.U.I.F., essendo l'acquisto dei diamanti avvenuto per effetto dell'attività di promozione e sollecitazione dalla stessa posta in essere a mezzo dei propri dipendenti, qualificabile quale attività “connessa”, a quella tipicamente NCria, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 06.07.1994 - attività, peraltro, consistita nella diffusione di informazioni commerciali scorrette e in pubblicità ingannevole presso la clientela, ai sensi della disciplina consumeristica - chiedeva la declaratoria della nullità dei medesimi contratti o l'annullamento degli stessi, sempre ex artt. 1428, 1429 e 1439
c.c., ovvero in forza della disciplina in materia di diritto dei consumatori (in particolare per violazione del diritto di recesso, o per pratiche commerciali scorrette o pubblicità ingannevole), o ancora l'accertamento della responsabilità propria dell'intermediario finanziario e che venisse condannata alla restituzione dell'anzidetta ONtroparte_1 somma corrispondente al prezzo totale versato per l'acquisto dei diamanti e/o al risarcimento dei danni conseguenti, sempre maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali. In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi che l'operazione fosse sussumibile nello schema della compravendita, istava per la condanna della controparte al risarcimento dei danni (a titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana, ex art. 2043
c.c.), in misura corrispondente all'anzidetto complessivo prezzo versato, o nella misura ritenuta equa e di giustizia, oltre accessori di legge.
Deduceva l'attrice: di essere da lungo tempo correntista del medesimo istituto di credito, essendo stato indotto all'acquisto dei diamanti, quale forma di investimento, in virtù delle rassicurazioni fornite del personale della NC addetto alla collocazione dei titoli, in relazione al rendimento dell'operazione, alla possibilità di rivendere le gemme agevolmente ed a condizioni vantaggiose, anche in virtù della documentazione nell'occasione rammostratale dallo stesso personale incaricato, inerente al rendimento fino ad allora ottenuto da quei diamanti (pari al 4% - 5% medio annuo nel medio periodo);
5 di aver deciso di non tenere le pietre presso di sé, avendole acquistate soltanto in funzione di investimento ed avendole lasciate in deposito presso la venditrice in forza di appositi contratti;
che di lì a poco era stata dichiarata fallita, non avendo sortito esito la richiesta CP_4 alla curatela volta alla consegna dei diamanti acquistati e detenuti in deposito dalla medesima venditrice;
che la stessa Autorità Garante della ONcorrenza e del Mercato (AGCM) aveva acclarato, con proprio provvedimento del 20.09.2017, la falsità delle informazioni e delle quotazioni diramate da in riferimento al mercato finanziario dei diamanti, CP_4 ravvisando profili di scorrettezza nell'operato della stessa e di altri operatori del settore, consistito nella divulgazione di false informazioni circa le caratteristiche dell'investimento, il valore della merce e la convenienza economica del relativo acquisto ed in pratiche commerciali ingannevoli, attività nelle quali aveva concorso la NC convenuta, tramite il proprio personale, a fronte del riconoscimento da parte della stessa venditrice di commissioni in favore di quest'ultima per la collaborazione CP_4 prestata;
che, una volta giunto a conoscenza delle notizie allarmanti diffusesi in riferimento alla vendita di diamanti da investimento, il personale della NC, consegnandogli per la prima volta un documento (denominato “Informativa sull'acquisto dei diamanti”) gli aveva consigliato di non disinvestire, rappresentandogli, in caso contrario, l'obbligo di pagare cospicue commissioni, essendo preferibile attendere;
che la condotta del personale della NC aveva violato il canone di diligenza qualificata
(ex art 1176 c.c.) ed il dovere di correttezza professionale esigibile nei confronti dello stesso istituto, nel cui esatto adempimento il medesimo attore aveva prestato legittimo ed incolpevole affidamento.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la prescrizione ONtroparte_1 quinquennale della pretesa risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità extracontrattuale in riferimento all'acquisto del diamante avvenuto il 12.03.2013, non avendo il reclamo inoltratole il 19.02.2019 interrotto tempestivamente il termine prescrizionale. Nel merito, resisteva alle avverse pretese, negando ogni responsabilità.
ONtestava di aver svolto, tramite il proprio personale, attività promozionale o di sollecitazione all'acquisto dei diamanti da parte dell'attore, avendo egli manifestato
6 autonomamente la volontà di acquistarli consultando le brochures informative disponibili presso i locali della NC e sottoscrivendo la proposta di acquisto predisposta da
[...]
con contestuale adesione alle condizioni di vendita accluse al modulo CP_4 contrattuale, essendo il a conoscenza dell'accordo di collaborazione concluso Pt_1 tra la medesima NC e la predetta società venditrice, in virtù della quale la prima si era impegnata a segnalare alla seconda i clienti che avessero manifestato l'intenzione di investire in diamanti.
Deduceva, altresì: di essersi limitata ad inoltrare alla preponente in forza della richiamata CP_4 convenzione, le proposte di acquisto sottoscritte dal cliente il 12.03.2013 ed il
12.02.2015, senza aver mai fornito a quest'ultimo informazioni o rassicurazioni di sorta in ordine alla convenienza dell'investimento, nè collaborato nella gestione del rapporto di compravendita, intercorso esclusivamente con la venditrice;
di non essere tenuta a controllare l'attendibilità e l'esattezza delle informazioni commerciali diffuse dalla venditrice e di non avere alcun obbligo di verifica CP_4 circa l'adeguatezza e congruità del prezzo versato dall'acquirente, dipendente dall'andamento del mercato di riferimento, non soggetto a quotazioni ufficiali;
di essere carente di legittimazione passiva in relazione alla pretesa restitutoria avente ad oggetto il prezzo delle pietre preziose corrisposto dall'acquirente, così come in riferimento all'azione risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale, essendo stati i contratti di compravendita dei diamanti conclusi dal con c Pt_1 CP_4 he, risultando tuttora l'attore proprietario dei diamanti dallo stesso acquistati, il presunto danno patrimoniale, conseguente all'asserita constatata minusvalenza della merce, non poteva considerarsi effettivamente tale, in considerazione delle oscillazioni di valore cui erano soggette le pietre preziose nel mercato di riferimento;
di avere essa stessa confidato in buona fede, sia all'atto della conclusione della mentovata convenzione di segnalazione, sia al momento in cui ebbe a segnalarle l'interesse all'acquisto manifestato dall'attore, nella solidità economica di CP_4 che il provvedimento dell'AGCM richiamato dalla controparte era privo di efficacia vincolante ai fini della decisione della controversia ed era stato impugnato in sede di giustizia amministrativa, dapprima dinanzi al T.A.R. Lazio ed, in seguito, dinanzi al
7 ONsiglio di Stato, non facendo esso, comunque, specifico riferimento alla fattispecie concreta per cui è giudizio;
che l'operazione avente ad oggetto l'acquisto dei diamanti non era riconducibile alla disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.
u) e degli artt. 94 e segg. del T.U.I.F., anche in ragione della carenza di garanzia di profitto nelle condizioni generali di vendita allegate alle proposte di acquisto sottoscritte dal essendo inapplicabile alla fattispecie, altresì, la normativa in materia di Pt_1 servizi di investimento, di cui al D.Lgs. n. 58/1998; che il proprio personale non aveva posto in essere raggiri o artifici di sorta al fine di carpire il consenso contrattuale dell'attrice nella conclusione della compravendita dei diamanti, difettando la propria legittimazione passiva per essere essa estranea al rapporto di compravendita, essendo destituita di fondamento, del resto, anche l'alternativa azione di nullità dei relativi contratti, non essendo ravvisabile violazione di sorta dell'art. 127 del T.U.L.P.S.; che non sussisteva a proprio carico, del resto, responsabilità risarcitoria di natura contrattuale da “contatto sociale”, fondato sul mero ipotetico affidamento, da parte dell'acquirente, sulla diligenza e correttezza professionale del personale della NC, non gravando sulla stessa convenuta alcun obbligo di protezione del proprio cliente rispetto ad un rapporto contrattuale intercorso tra il medesimo stessa ed altro soggetto ON (la venditrice ), né potendosi configurare, in capo all'attore, legittimo affidamento di sorta, meritevole di tutela, sull'operato del suddetto personale, dovendosi altresì escludere il proprio coinvolgimento nella responsabilità risarcitoria dedotta anche sotto il profilo extracontrattuale, in difetto di condotte illecite ascrivibili alla medesima NC ed al proprio personale, così come del nesso causale tra detto operato ed i danni oggetto dell'avversa azione risarcitoria, avendo, in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della medesima, il concorso colposamente a cagionare, con il Pt_1 proprio comportamento, il danno patrimoniale lamentato, ex art. 1227 c.c.; che tale pregiudizio non poteva comunque ammontare alla somma corrispondente al prezzo versato alla venditrice, quanto, in ipotesi, alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore di mercato medio delle pietre al momento dell'acquisto, dovendosi considerare che i listini di stima più accreditati in uso nel mercato di riferimento si riferiscono al valore delle pietre al grezzo (espresso in dollari), non tenendo conto dell'IVA, delle
8 commissioni e dei costi aggiuntivi che vengono in rilievo nella filiera di intermediazione, in riferimento ai servizi relativi al deposito dei preziosi in locali custoditi, al loro tatuaggio, all'eventuale stipulazione di polizza assicurativa;
che, infine, la pretesa risarcitoria inerente ai danni non patrimoniali era destituita di fondamento e, comunque, carente di prova ed, ancor prima, di specifica allegazione.
ONcludeva, in via principale, per il rigetto delle avverse domande e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione risarcitoria, affinchè il ristoro in favore dell'attore venisse contenuto in misura proporzionale alla misura di responsabilità effettivamente ravvisabile in capo alla NC, a fronte del dedotto concorso colposo del medesimo nella causazione dei presunti danni. Pt_1
A seguito del provvedimento di mutamento di rito emesso all'udienza del 20.01.2020, ex art. 702 ter, comma 3 c.p.c., la causa, istruita in forma documentale e mediante l'assunzione di prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
02.12.2023, come in epigrafe trascritte, a seguito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini all'uopo assegnati.
§§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui esposti, va in primo luogo evidenziato che la domanda principale (di cui al punto 1 delle conclusioni attoree), tesa alla declaratoria della nullità del contratto concluso con la sottoscrizione, da parte del delle proposte di acquisto dei diamanti del 12.03.2013 e del 12.02.2015 risulta Pt_1 spiegata, ex art. 1418 c.c., per l'asserita violazione della disciplina imperativa di cui al
T.U.I.F. (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria – D.Lgs. n. 58/1998) – segnatamente in riferimento al comma 1 dell'art. 21 (che prevede che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento gli intermediari abilitati devono “a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti…; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni corrette, chiare e non fuorvianti”), al comma 1 bis del medesimo art. 21 (ai sensi del quale le banche e gli intermediari finanziari “adottano ogni misura per”), all'art. 39 (che impone l'acquisizione dalla
9 clientela di ) ed all'art. 40 dello stesso TU (a norma del quale gli intermediari, sulla base delle informazioni ricevute dai clienti, “valutano la specifica operazione”) – sull'assunto, presupposto dell'allegazione in esame, secondo cui l'acquisto dei diamanti tramite gli sportelli NCri costituirebbe un investimento finanziario;
ciò tenuto anche conto che lo stesso attore ha esplicitamente dedotto che le gemme de quibus rappresentano (e le sarebbero state presentate in sede di contrattazione) “beni rifugio”, categoria, questa, nella quale sono riconducibili gli asset che garantiscono il mantenimento di un valore tendenzialmente stabile, o finanche un apprezzamento, nei periodi di crisi e che possono, al contempo, essere facilmente liquidati dall'investitore minimizzando i rischi. Ed è appena il caso di precisare che, qualora la suindicata qualificazione dell'operazione prospettata (in via principale) da parte attrice risultasse corretta, il rilievo difensivo di circa il proprio difetto della qualità di ONtroparte_1 parte del rapporto di compravendita non varrebbe, di per sé solo, a rendere fondata la contestazione della legittimazione passiva in relazione all'azione di nullità contrattuale, costituendo elemento tipico dell'attività di intermediazione finanziaria quello di promuovere e favorire l'acquisto, da parte dei cliente, di prodotti finanziari offerti sul mercato da soggetto terzo.
L'assunto difensivo attoreo predicato a sostegno dell'azione di nullità, così come formulata, è in realtà destituito di fondamento. L'operazione in questione, infatti, non può considerarsi alla stregua di un investimento finanziario, non trovando pertanto applicazione la disciplina prevista in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari dal succitato D.Lgs. n. 58/1998. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), TU, infatti, si considera “offerta al pubblico di prodotti finanziari ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”; elemento costitutivo della fattispecie di offerta al pubblico è, inoltre, la circostanza che l'attività abbia ad oggetto prodotti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), dello stesso TU, strumenti finanziari e « ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.
La stessa NS, del resto, con la comunicazione n. 13038246 del 06.05.2013, ha precisato che con la clausola “ogni altra forma di investimento finanziario” si fa
10 riferimento alle proposte di investimento che implicano la compresenza di tre elementi:
l'impiego di capitale, l'aspettativa di rendimento di natura finanziaria e l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale. Tali elementi non si ravvisano nello schema tipico della commercializzazione di diamanti, fattispecie nella quale vi è il trasferimento della proprietà della res in capo all'acquirente e non sono presenti certificati rappresentativi dei diritti dei titolari destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un “mercato secondario” appositamente organizzato;
né si presenta l'assunzione dell'impegno, da parte della venditrice, di riacquistare il bene laddove l'acquirente dovesse avere, in futuro, intenzione di rivenderlo, essendo contemplato soltanto l'impegno della prima (sub specie di promessa del fatto di terzo), di procurarne il ricollocamento delle gemme sul mercato, su mandato dell'acquirente ed attraverso l'intervento di altra società, propria controllata, in forza dell'art. 6 delle condizioni generali di vendita accluse alle proposte di acquisto (cfr. docc. 1 dimessi a corredo della comparsa di costituzione), clausola approvata dal contraente aderente mediante specifica sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. (“Il proponente … ON ON è consapevole di non assume alcun obbligo di riacquistare i diamanti. Tuttavia si obbliga a far si che la sua controllata assuma un mandato ONtroparte_5 dal proponente ai sensi degli artt. 1703 e 1704 c.c. per ricollocare i diamanti in tempi reali di mercato”). Difetta, altresì, la prospettazione, a beneficio dell'acquirente che dovesse decidere di dismettere i diamanti, di una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore rispetto al valore di quelli acquistati. Proprio in virtù di tali considerazioni, la NS ha quindi ritenuto che la commercializzazione di diamanti non possa considerarsi un investimento finanziario, dovendosi, di conseguenza, escludere la possibilità di applicare a tali operazioni la disciplina dettata dal TU in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari;
concludendo espressamente, per l'appunto, affermando che nella fattispecie prospettata non si tratta di un investimento
«di natura finanziaria — e dunque di prodotto finanziario”, dovendosi quindi escludere, in tal guisa, “l'applicabilità, alle operazioni descritte, della complessiva disciplina dettata in materia di offerta al pubblico, ivi inclusa quella concernente la pubblicità.”
Siffatta conclusione trova riscontro, del resto, anche nella definizione di strumenti finanziari fornita dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha precisato, infatti, che gli investimenti di natura finanziaria, per essere assoggettati ai controlli di
11 legge in quanto prodotti finanziari, debbono rispondere a caratteristiche economico- giuridiche che, se pur non tali da consentirne la riconduzione alla gamma delle fattispecie tipiche di strumenti finanziari elencate nell'art. 1 comma 2 del TU, siano quanto meno oggettivamente analoghe e che le caratteristiche tipiche del prodotto finanziario possono essere individuate in ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità, a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale e con un rischio (cfr. Cass. n. 8947/2009, Id. n. 2736/2013). In altri termini, l'investimento finanziario consiste in ogni contratto che vede l'utilizzo di capitale e l'assunzione di un rischio a cui è correlata un'attesa di rendimento. Nell'operazione di acquisto dei diamanti parrebbero mancare questi ultimi due elementi. Siffatto orientamento risulta del resto recepito dalla prevalente e più avveduta giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Trib. Milano, 08.06.2021, App. Milano, 16.02.2021 n. 510, Trib.
Genova, 31.12.2020 n. 2273, Trib. Verona, Sez. III, 23.05.2019, in www.dejure.it).
Sulla scia di quanto precisato dalla NS, anche l'Arbitro per le ONtroversie
Finanziarie (ACF), del resto, si è espresso negativamente sulla possibilità di inquadrare la compravendita di diamanti nell'ambito dei servizi di intermediazione (ACF, “Relazione annuale sull'attività svolta”, 2019; con riferimento specifico, ACF, Dichiarazioni di inammissibilità del Presidente del 04.01.2018, 29.01.2018, del 21.05.2018, del
20.11.2018). Analogamente, l'Arbitro Bancario Finanziario, nel dichiararsi incompetente ad esprimersi su questioni inerenti all'acquisto di diamanti con l'intermediazione delle banche, ha comunque escluso che detta attività commerciale possa corrispondere all'attività NCria tipica, o ad un servizio di investimento, pur facendo salva la tutela prevista dall'ordinamento del consumatore per l'inosservanza delle regole di correttezza e trasparenza da parte delle società venditrici e delle banche promotrici (cfr. ABF, Coll.
, decisione n. 22690, 29.10.2018); tutela quest'ultima - è appena il caso di CP_6 precisare - che tuttavia afferisce al rapporto (derivante da un contratto di compravendita) tra il professionista venditore dei preziosi, soggetto rimasto estraneo alla causa, ed il consumatore che li acquista e che quindi non può venire in concreto rilievo nella specifica fattispecie in esame. In effetti, per “professionista” autore (o coautore) della pratica commerciale deve intendersi chiunque abbia un'oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima;
al riguardo,
12 l'art. 18, lett. b) del D.Lgs. n. 206/2005 stabilisce che riveste la qualità di “professionista” qualsiasi operatore che, nell'ambito delle pratiche commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività (sia essa commerciale, industriale, artigianale e professionale). Ciò che la disposizione richiede ai fini dell'assunzione della qualificazione soggettiva de qua è che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro, a tale dato oggettivo soltanto essendo correlati gli accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera, al contrario (il consumatore), al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale, ed è per tale ragione in posizione di tendenziale debolezza contrattuale
(cfr. ONs. Stato, Sez. VI, 22.07.2014 n. 3897); in altri termini, la qualifica di
“professionista” va ravvisata in capo a chiunque partecipi alla realizzazione di una pratica traendone uno specifico e diretto vantaggio economico o commerciale, potendosi dunque configurare un concorso di soggetti che si estenda, oltre che al committente ed all'autore materiale della pratica, a chiunque concorra a titolo diverso a porre in essere la condotta, conseguendo un vantaggio economico, per quanto non risulti parte del rapporto contrattuale nel contesto del quale si inquadra quella medesima pratica (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 10672013, Id. n. 5388/2011, Id. n. 7558/2009). Non a caso, del resto, in assoluta coerenza con la ricostruzione sin qui svolta, siffatta qualifica
è espressamente attribuita dall'art. 18, comma 1, lett. b) del Codice del ONsumo
(D.Lgs. n. 206/2005) anche a “chiunque agisce in nome o per conto di un professionista”
(e quindi anche in veste di mero mandatario senza rappresentanza).
La domanda principale tesa alla declaratoria della nullità del contratto di compravendita di diamanti oggetto di giudizio (di cui al punto 1 delle conclusioni attoree) va pertanto respinta, così come, conseguentemente, l'azione risarcitoria accessoria esperita sul
(predicato) presupposto della stessa nullità contrattuale.
Non può trovare accoglimento neanche l'azione tesa all'annullamento del ridetto contratto, non essendo la NC convenuta parte dello stesso, avendo il medesimo dedotto di averli acquistati da rimasta estranea alla causa;
Pt_1 CP_4 circostanza che trova univoco ed incontroverso riscontro per tabulas, sia in riferimento alla disciplina convenzionale inerente al trasferimento della proprietà delle pietre preziose (quale trasfusa nelle proposte di acquisto sottoscritte dall'attore e nel mentovato art. 6 delle condizioni generali di vendita ad esse accluse), sia in relazione
13 alla fase esecutiva del rapporto, essendo stato il prezzo dei diamanti pacificamente corrisposto in favore della venditrice (e soltanto di questa). CP_4
Quanto appena esposto assorbe il rilievo inerente alla presunta necessità di autorizzazione in capo alla convenuta ex art. 127 TUILPS, autorizzazione nella fattispecie non provata, ove si consideri che il difetto della stessa non varrebbe comunque a comportare, di per sé solo, la declaratoria della nullità o l'annullamento del contratto di compravendita dei preziosi (pronuncia da escludere per le ragioni dianzi precisate), potendo determinare, nella ricorrenza dei relativi presupposti, soltanto una tutela risarcitoria, con riferimento alla quale valgono le considerazioni che verranno esposte nel prosieguo.
La domanda di nullità e quella volta all'annullamento dei contratti di acquisto dei diamanti vanno respinte anche in riferimento all'ipotesi - prospettata dal in via Pt_1 alternativa alla qualificazione dell'operazione in chiave di intermediazione finanziaria - nella quale l'intervento di sia riconducibile ad attività di natura ONtroparte_1 contrattuale, in quanto consistente nella prestazione di un servizio accessorio rispetto all'attività NCria in senso proprio, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del
06.07.1994, attività ponendo in essere la quale la medesima convenuta si sarebbe resa responsabile di “pratica commerciale scorretta e/o pubblicità ingannevole e/o” di
“violazione in materia di diritto di recesso” (punto 3 delle conclusioni), dovendosi ribadire comunque, anche in siffatto scenario, che il contratto di compravendita dei preziosi è stato stipulato (soltanto) con essendo quindi le domande de quibus CP_4 proponibili unicamente nel confronti della stessa controparte del rapporto di compravendita, tale non essendo la NC convenuta.
Nel caso in questione, giova ribadire, la compravendita dei diamanti è pacificamente intervenuta tra l'attore e l'alienante circostanza incontroversa in giudizio e CP_4 che trova riscontro nell'art. 6 delle condizioni generali di vendita (cfr. docc. 1 allegati alla comparsa di costituzione), ai sensi del quale si dette atto che la “Banca domiciliataria” ON ebbe a svolgere “un'attività di mero collegamento tra il proponente e ” e della consapevolezza in capo all'acquirente che la stessa NC non ha assunto “alcuna ON responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il proponente e ”. Nello stesso atto introduttivo del giudizio, del resto, è stato dedotto espressamente che, nel
14 negoziare la compravendita dei preziosi, il si relazionò in maniera diretta con un Pt_1
“rappresentante della società di vendita” (cfr. ricorso, pag. 1, sub 2).
Va poi scrutinata la pretesa risarcitoria, svolta, in via alternativa, a titolo di responsabilità contrattuale (perchè correlata allo svolgimento della suindicata attività “connessa” a quella strictu sensu NCria, ovvero in quanto avente fondamento nel cd. contatto sociale), o aquiliana (ex art. 2043 c.c.), per avere l'operato della NC in ipotesi concorso a determinare, unitamente all'inadempimento contrattuale della venditrice
[...]
i danni patrimoniali oggetto della pretesa risarcitoria azionata (punto 4 delle CP_4 conclusioni attoree).
Una volta qualificata la fattispecie nello schema contrattuale di compravendita di diamanti, l'intervento posto in essere dalla NC convenuta può essere in effetti considerato, a norma dell'art. 8, comma 3 del succitato D.M., nel novero delle attività
“connesse” a quella propriamente NCria, in quanto, per sua stessa natura, funzionale alla prestazione di altri servizi NCri (come, ad esempio, quello delle cassette di sicurezza) e, quindi, finalizzata a “sviluppare l'attività esercitata” (secondo quanto previsto dal mentovato art. 8 comma 3 del D.M. tesoro del 06.07.1994), o per aver fornito al proprio cliente “informazioni commerciali” (ai sensi della lett. a della previsione appena indicata) non veritiere o persino decettive, ovvero ancora per aver prestato una consulenza in funzione della determinazione assunta da quest'ultimo nella scelta della tipologia di investimento da effettuare, o per avere addirittura sollecitato e favorito, in virtù e per effetto di tali condotte, l'acquisto delle gemme commercializzate da
[...]
secondo la prospettazione attorea;
e nel porre in essere un'attività del genere CP_4 pare innegabile che l'istituto NCrio (pur non essendo parte del rapporto di compravendita) fosse tenuto, tramite il proprio personale incaricato, a quella diligenza qualificata propria dell'operatore professionale (ex art. 1176 comma 2 c.c.) ed al rispetto del fondamentale canone di buona fede, fonte integrativa degli obblighi sul medesimo gravante (ex artt. 1173, 1175 e 1375 c.c.).
La stessa Banca d'Italia, al riguardo, già con comunicato del 15.01.1998, ha avuto modo di confermare che possono ritenersi “connesse” – e quindi riconducibili alla previsione in esame - “le attività non finanziarie che, creando occasioni di contatto con il pubblico, consentono alle banche di promuovere e sviluppare l'attività principale;
in tal senso, deve trattarsi di attività aventi ad oggetto la fornitura di un servizio alla clientela,
15 compatibile con le normali modalità organizzative e di funzionamento degli sportelli NCri”; ed in tale quadro, una volta ricondotto alla sfera contrattuale l'intervento della NC in funzione della stipulazione del contratto di compravendita dei diamanti oggetto di giudizio, viene dunque in rilievo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nello svolgimento del rapporto contrattuale la buona fede implica non soltanto il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali, ma altresì obblighi di protezione dell'altro contraente: in particolare sono dovute quelle cautele e attività ulteriori che, senza sacrificio eccessivo per una parte, consentono all'altra di conservare
o conseguire le utilità nascenti dal contratto (c.d. buona fede integrativa)”; essendosi rimarcato, in tale contesto, “come la violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale si traduca in una responsabilità contrattuale se il contratto si conclude”
(cfr. Cass. n. 25512/2017, conf. Id. n. 23033/2014, Id. n. 25513/2013).
L'intervento della NC consistente nella promozione o sollecitazione all'acquisto di oggetti preziosi può comportare responsabilità di natura contrattuale a carico della medesima - in conformità a consistente indirizzo giurisprudenziale ed anche a prescindere dal richiamo al succitato art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del 07.07.1994 - in virtù della ricostruzione della stessa come fondata su contatto sociale qualificato, essendo soggetta, per l'appunto, alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza di un vincolo negoziale in senso stretto tra danneggiante e danneggiato, configurabile qualora il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta (cfr. Cass. n. 29711/2020), soluzione ricostruttiva cui accede un consistente orientamento della giurisprudenza di merito con specifico riferimento al commercio di diamanti effettuato avvalendosi della collaborazione della rete NCria (cfr., ex plurimis,
Trib. Bergamo 24.05.2023 n. 1082, Trib. Modena 10.03.2020, Trib. Verona 20.05.2019, in www.dejure.it, Trib. Cremona 22.09.2022 n. 452, allegata alla comparsa conclusionale attorea); configurandosi detta responsabilità in caso di omesso o inesatto adempimento degli obblighi informativi e di protezione cui l'istituto NCrio è tenuto, in virtù della cd. buona fede integrativa (ex art. 1173 c.c.) e nei limiti in cui non comporti un apprezzabile sacrificio, onde consentire all'altra parte di conseguire o conservare l'utilità che si attende dal contratto ed a salvaguardia dell'affidamento nella stessa ingenerato nei confronti della propria clientela (secondo la definizione generale recepita nella fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della Corte regolatrice n. 14712/2007, cfr.
16 anche Cass. n. 25512/2017, Id. n. 23033/2011), in conformità alla diligenza qualificata esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c. (in particolare, in riferimento all'effettiva vantaggiosità e redditività dell'operazione), così come in ipotesi di violazione del fondamentale canone di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Alla medesima conclusione sarebbe del resto dato pervenire anche ricostruendo l'intervento posto in essere dalla NC, in conformità all'inquadramento recepito in talune pronunce di merito, in chiave di mediazione atipica e quindi pur sempre in base a rapporto contrattuale, in virtù del quale quest'ultima risulterebbe responsabile nei confronti della propria clientela ex art. 1759
c.c. (cfr. Trib. Bergamo, Sez. III, 19.07.1923, n. 1583, Trib. Genova, Sez. I, 29.03.2021
n. 711, in www.dejure.it). La soluzione ricostruttiva che qualifica di natura contrattuale la responsabilità degli istituti di credito che forniscono il proprio apporto nelle trattative tese alla compravendita di diamanti, assolutamente prevalente in giurisprudenza e recepita dalla migliore dottrina, comporta che, in conformità all'onus probandi previsto ex art. 1218 c.p.c. – costituente ius receptum in giurisprudenza, anche in riferimento all'individuazione del fondamento della relativa responsabilità nel contatto sociale (cfr.
Cass. SS.UU. Ord. n. 28979 del 17.12.2020, Cass. Ord. n. 7746/2020) - spetta alla NC dimostrare di aver posto in essere un comportamento diverso da quello contestatole dal cliente e, quindi, a fornire prova adeguata del proprio esatto adempimento o, comunque, della riconducibilità dell'evento dannoso a fatti ad essa non imputabili.
Nel caso di specie risulta pacifico in causa che l'intervento di fu posto ONtroparte_1 in essere, attraverso il proprio personale incaricato, in esecuzione di un “accordo di collaborazione” dalla stessa sottoscritto con in virtù del quale lo stesso CP_4 istituto convenuto si era impegnato a far conoscere alla propria clientela la possibilità di acquisto dei preziosi da quest'ultima commercializzati, nonché, tra l'altro, a porre a disposizione degli interessati materiale divulgativo relativo alla merce, a segnalare ad i potenziali acquirenti, trasmettendo le proposte di acquisto che fossero state CP_4 sottoscritte dai propri clienti ed a organizzare appuntamenti finalizzati alla consegna delle gemme agli acquirenti presso i locali dell'istituto di credito, a fronte del pagamento dei relativo prezzo mediante addebito sui rispettivi conti correnti;
con pattuizione, per lo svolgimento di tali attività, di un compenso in denaro rapportato al volume degli ordini di preziosi raccolti ed inoltrati dalla NC e positivamente conclusi (cfr. doc. 6 allegato alla
17 comparsa di costituzione, stipulato il 06.09.2011 ed in vigore all'epoca dei fatti). Quanto appena esposto vale a consentire di qualificare l'intervento di parte convenuta in funzione del perfezionamento della compravendita dei diamanti come attività
“connessa”, ai sensi del già citato art. 8 comma 3 del D.M. tesoro del 06.07.1994 e, comunque, a ricondurre alla sfera contrattuale (da cd. contatto sociale) il rapporto sorto tra la medesima e la in dipendenza della suindicata operazione, in quanto Pt_3 finalizzata al conseguimento di profitto per la stessa NC ed all'esercizio delle sue attività tipiche (attraverso la gestione dei conti correnti dei clienti, tra i quali anche l'attore, sui quali venivano addebitati i pagamenti delle gemme).
In tale contesto, una volta accertato il contributo causale apportato (per finalità di profitto economico e quindi a titolo oneroso) dalla NC convenuta alla conclusione del contratto di compravendita dei diamanti, in attuazione dell'accordo di collaborazione concluso dallo stesso istituto di credito con la società venditrice, va ravvisata in capo alla stessa la qualifica di professionista (co)autrice della pratica ONtroparte_1 commerciale contestata, qualifica ascrivibile, a norma dell'art. 18, comma 1, lett. b) del
Codice del ONsumo anche a “chiunque agisce in nome o per conto di un professionista” e, pertanto, anche al soggetto che (nell'esercizio dell'attività d'impresa), traendone vantaggio economico, collabori con il professionista con il quale venga concluso il contratto di compravendita della merce (pur in difetto di potere rappresentativo di quest'ultimo). E' incontestato in giudizio, in effetti, che il personale della NC convenuta, in attuazione del richiamato accordo di collaborazione provvide a rammostrare al cliente brochures e materiale informativo relativo ai preziosi commercializzati da nonché a trasmettere la proposta di acquisto sottoscritta CP_4 dall'attore ed a porlo in contatto, organizzando apposito appuntamento, con un funzionario di con il quale egli ebbe a stipulare il contratto di compravendita CP_4 dei diamanti e ciò che anche a prescindere se sia stato lo stesso personale della NC
a consegnare direttamente al il comunicato promozionale (allegato alla citazione Pt_1 sub doc. 1) - riferibile alla venditrice ma recante, nel frontespizio, anche CP_4
l'indicazione dell'istituto NCrio (“Banco Popolare di Lodi”, al quale è incontroverso essere succeduta e contenente, tra l'altro, la prospettazione di un ONtroparte_1 prevedibile incremento di valore dei preziosi de quibus rispetto a quello di acquisto (“il suo valore è destinato ad aumentare gradatamente, anche per il progressivo inaridirsi
18 della produzione”, vedasi pag. 6, sub 6) e la possibilità di ricollocare a propria volta agevolmente i diamanti acquistati sul mercato di riferimento (“è liquidabile in qualsiasi parte del mondo, anche nelle situazioni politiche e sociali più complesse”, vedasi pag. 6 sub 4), o se, piuttosto, il materiale pubblicitario appena menzionato sia stato fornito dal funzionario di in occasione dell'incontro fissato, per conto della medesima CP_4 venditrice, da dipendenti incaricati della NC;
avendo comunque l'intervento di quest'ultima, tenuto conto delle circostanze, innegabilmente concorso a generare in capo al cliente il ragionevole ed incolpevole convincimento circa la redditività dell'operazione. In tale contesto, assume rilievo il provvedimento emesso dall'AGCOM nella seduta del 20.09.2017 (prodotto a corredo della citazione sub doc. 10), in forza del quale, all'esito di accertamento ispettivo, sono stati rilevati profili di scorrettezza dell'operato commerciale di nel mercato dei diamanti, in collaborazione con CP_4 altri soggetti a vario titolo intervenuti in operazioni strumentali o accessorie, in particolare due istituti di credito (tra i quali, per l'appunto, , ONtroparte_1 rimarcando come le operazioni di proposta di acquisto ed il perfezionamento dei contratti di compravendita dei preziosi siano avvenuti attraverso la diffusione presso la clientela di materiale pubblicitario contenente “informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto”, oltre che alla “facile liquidabilità e rivendibilità” delle pietre (essendo invece, in realtà, l'unico canale di commercializzazione delle stesse rappresentato da quello gestito dai professionisti del settore), all'“aspettativa di apprezzamento del valore futuro”, nonché in riferimento alla presentazione del proprio prezzo di vendita come “quotazione di mercato”, “pubblicato a pagamento sui maggiori quotidiani economici”; condotte che la stessa AGCOM ha ritenuto integranti “una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante” dell'operazione proposta, attuata avvalendosi anche della rete NCria posta a disposizione dai predetti istituti di credito - tra i quali, giova ribadire, - in virtù di apposito accordo di ONtroparte_1 collaborazione, essendo stato quindi acclarato il “coinvolgimento” degli stessi istituti nella pratica commerciale scorretta, avendo essi “di fatto permesso la realizzazione della stessa, traendone uno specifico interesse economico … che ne qualifica la ON responsabilità nell'attività di vendita dei diamanti di ”; coinvolgimento desumibile “sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano” attraverso la percezione delle
19 “commissioni” volte a compensare il loro intervento, “sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela.”
Il citato provvedimento dell'AGCOM del 20.09.2017 è stato peraltro impugnato dapprima dinanzi al TAR Lazio, che lo ha confermato rigettando l'impugnazione con sentenza n.
10967/2018 (cfr. doc. 13 parte attrice), pronuncia confermata dal ONsiglio di Stato con successiva sentenza n. 2081/2021 (richiamata a pag. 13 della comparsa conclusionale attorea, nel contesto della citazione di parte della motivazione delle sentenze del
Tribunale di Cremona ivi richiamate), che ha valutato significativi, nel condividere la valutazione circa il coinvolgimento di nell'accertata pratica ONtroparte_1 commerciale scorretta, “gli impegni assunti dalla Banca nei confronti della società venditrice dei diamanti in ordine alla messa a disposizione del materiale divulgativo e alla raccolta e all'inoltro delle proposte” e “l'affidamento della attività di segnalazione e consegna del materiale divulgativo ai funzionari NCri ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sugli investimenti”; giudicando quindi “indubbio (...) che al momento dell'acquisto il cliente fosse persuaso che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi garantite, dalla Banca”. Le circostanze accertate dalla giurisprudenza amministrativa in relazione alla collaborazione prestata da nella pratica commerciale scorretta posta ONtroparte_1 in essere da risultano, in effetti, coincidenti con quelle poste in rilievo CP_4 dall'AGCOM nel richiamato provvedimento del 20.09.2017 (tali da “indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato - prospettato da ON
come quotazione di mercato …; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile ON liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista che vanta una leadership europea”) e si risolvono, in buona sostanza, nelle condotte poste in essere dagli operatori della NC convenuta nella vicenda per cui è causa – in violazione degli obblighi informativi e di protezione, imposti dalla diligenza qualificata esigibile nei suoi confronti, ex art. 1176 comma 2 c.c., e del fondamentale canone di buona fede, ex artt.
1175 e 1375 c.c., oltre che dal principio costituzionale di tutela del risparmio posto dall'art. 47 Cost. (che nel caso in esame viene indubbiamente in rilievo tenuto conto del
20 rapporto di conto corrente intrattenuto dall'attrice nei confronti di . ONtroparte_1
L'accertamento contenuto nello stesso richiamato provvedimento dell'AGCOM assume fondamentale rilievo ai fini del convincimento di questo Giudice circa l'effettiva compartecipazione di attraverso la collaborazione prestata (in ONtroparte_1 attuazione di apposito accordo commerciale), nella pratica commerciale scorretta di
[...]
tenuto conto che, per quanto esso non contenga specifico riferimento alla CP_4 fattispecie per cui è giudizio, si fonda sulla verifica di un complesso di condotte ripetitive e sistematiche poste in essere dalla stessa NC in attuazione dell'accordo concluso con la società venditrice dei diamanti, alla stregua di una valutazione che, come chiarito, ha trovato univoci riscontri dinanzi agli organi di giustizia amministrativa;
non pare revocabile in dubbio, in effetti, che l'intervento della convenuta costituì un concreto contributo alla conclusione dell'affare, per quanto dianzi chiarito, non soltanto perché la rete NCria assunse la funzione di canale per favorire la stipulazione della compravendita dei preziosi (quale veicolo di informazioni e tramite per mettere in contatto le parti), ma anche perché venne ragionevolmente percepito dall'acquirente quale garanzia di affidabilità dell'operazione, considerata la fiducia riposta nella NC da parte del cliente, anche in virtù del preesistente rapporto di conto corrente con lo stesso (pacificamente) intrattenuto. Ciò considerato, non ha pregio l'assunto difensivo della convenuta secondo cui detto provvedimento, non assumendo efficacia vincolante ai fini della decisione della presente controversia, non varrebbe di per sé a dimostrare il coinvolgimento della stessa NC nella pratica commerciale.
Quanto appena esposto, in definitiva, valutato congiuntamente al già evidenziato profitto economico percepito dal medesimo istituto, sub specie di commissione riconosciutale dalla venditrice per la conclusione dell'affare – ed a prescindere se CP_4
l'intervento della NC si sia sostanziato nella sollecitazione all'acquisto o nella mera rappresentazione della relativa opzione tra quelle disponibili sul mercato – consente innegabilmente di qualificare di natura contrattuale l'eventuale responsabilità risarcitoria dedotta (in ipotesi a titolo di concorso con quella correlata alla condotta tenuta dalla predetta;
ciò, giova ribadire, per aver posto in essere un intervento CP_4 riconducibile al novero delle attività “connesse”, ai sensi del mentovato art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del 06.07.1994, o comunque in quanto responsabilità fondata sul contatto sociale qualificato integrante il rapporto giuridico venuto ad esistenza con la
21 cliente, in riferimento ai danni derivati all'attrice in dipendenza dell'operato della stessa venditrice dei diamanti;
ciò in virtù della rimarcata diligenza qualificata (ex art. 1176 comma 2 c.c.) esigibile nei confronti della stessa NC nella divulgazione di informazioni (per quanto provenienti dalla società venditrice) inerenti alla convenienza dell'affare, del fondamentale del canone di buona fede nello svolgimento dell'attività posta in essere in esecuzione della richiamata convenzione di collaborazione conclusa con e dell'obbligo di protezione cui lo stesso istituto di credito era tenuto nel CP_4 rapportarsi alla propria clientela, fondato sul rapporto contrattuale da cd. contatto sociale. Nel non aver controllato la correttezza e veridicità del materiale promozionale predisposto da – che la stessa NC (anche ove non lo avesse diffuso CP_4 direttamente) collaborò affinchè venisse divulgato presso la propria clientela e nel fornire, in tal guisa, un contributo eziologico al perfezionamento dell'accordo contrattuale in forza del quale si realizzò la compravendita dei diamanti, sulla base di informazioni commerciali rivelatesi ingannevoli (e che determinarono la manifestazione del consenso contrattuale da parte dell'acquirente), in violazione dei doveri informativi e di protezione cui essa era tenuta nei confronti della propria cliente, in conformità al canone di buona fede contrattuale ed alla diligenza qualificata in concreto esigibile nei suoi confronti, nella sua veste di operatore professionale, va ravvisato, in definitiva, il comportamento colposo della convenuta nella vicenda per cui è giudizio;
comportamento attraverso il quale risulta realizzato il concorso da parte di quest'ultima nella violazione degli artt. 20
e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22 e dell'art. 23, comma 1, lettera t) del Codice del
ONsumo, accertata dall'AGCOM con il succitato provvedimento del 20.09.2017, secondo quanto accertato dal con la sentenza n. 10967/2018, confermata CP_7 in via definitiva dal ONsiglio di Stato all'esito del contenzioso amministrativo di cui ha costituito oggetto. Né osta a tale conclusione, giova precisare, che la NC non abbia effettivamente sollecitato la cliente a contrarre, assumendo comunque rilievo, ai fini dell'affermazione della compartecipazione all'illecito, che la proposta contrattuale sia stata formulata alla presenza del personale dell'istituto di credito, o, comunque, in occasione di un incontro con incaricato della venditrice organizzato dallo stesso personale nei locali della NC, personale che si occupò anche dell'invio dell'offerta di e che per tale operazione alla stessa NC sia stata riconosciuta un CP_4 compenso, secondo quanto previsto dal richiamato “accordo di collaborazione” (ciò che
22 vale a confermare l'utilità della contributo prestato dalla prima in funzione del perfezionamento e del buon esito dell'operazione); circostanze in effetti incontroverse –
e peraltro confermate dalla teste dipendente della NC (che ha confermato Tes_1 di aver illustrato al cliente le caratteristiche dell'investimento in diamanti, anche rammostrando grafici, ed a fissare un appuntamento tra lo stesso ed un rappresentante della venditrice) - e dalle quali è dato evincere l'evidente interesse della NC (sia in chiave patrimoniale che in funzione di fidelizzazione della clientela) alla conclusione dell'affare. Né vale ad escludere il concorso nella violazione della disciplina consumeristica il fatto che la NC non sia stata parte del rapporto di compravendita, atteso che, come correttamente evidenziato nella già citata sentenza del T.A.R. Lazio, la nozione di “professionista” rinveniente dal “Codice del consumo” deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di una attività di impresa finalizzata alla promozione e/o commercializzazione di un prodotto o servizio. In tal senso, integra la nozione di professionista autore (o coautore) della pratica commerciale “chiunque abbia una oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima”. La stessa deliberazione AGCOM, del resto, con deliberazione del 20.09.2017 (cfr. doc. 11 prodotto a corredo del ricorso), risulta aver emesso provvedimento sanzionatorio nei confronti di avendo accertato che quest' ultima fornì – per l'appunto in conformità ONtroparte_1
a quanto evidenziato con la presente sentenza - il proprio contributo alla pratica commerciale scorretta consistita nella “rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante” in riferimento alle “caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità”, alle “modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato”, all'“andamento del mercato dei diamanti”; in definitiva, per l'appunto, nella falsa prospettazione del valore della merce, ovvero, secondo quanto espressamente dedotto nell'atto introduttivo (a pag. 6), nella
“determinazione del prezzo di vendita dei diamanti comprendente costi superiori al valore di ogni singola pietra”.
23 In considerazione della rimarcata natura contrattuale della responsabilità contrattuale della convenuta, resta assorbita l'eccezione di prescrizione dalla medesima svolta in
(esclusivo) riferimento all'ipotetica qualificazione della stessa in chiave aquiliana.
Ciò posto, l'accertamento cui occorre procedere per verificare la fondatezza o meno della pretesa risarcitoria azionata, non può che attenere alla sussistenza e la consistenza dei danni dedotti dal per effetto della vicenda per cui è causa Pt_1 eziologicamente riconducibili all'operato della NC.
Di ipotetici danni non patrimoniali, non meglio precisati, non è emersa dimostrazione alcuna all'esito del giudizio, in difetto, del resto, di allegazione della specifica ipotesi di reato della quale si sarebbe resa responsabile la convenuta (tale da estendere alla medesima il conseguente obbligo risarcitorio). La risarcibilità del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. ed in relazione all'art. 185 c.p., pur non richiedendo la commissione di un reato acclarato con condanna penale passata in giudicato, essendo sufficiente nel giudizio civile la valutazione delibativa circa la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato, presuppone comunque, necessariamente, la lesione di un diritto inviolabile della persona presidiato da tutela costituzionale e che dalla stessa sia derivato un effettivo pregiudizio, che, costituendo pur sempre un danno– conseguenza, va accertato in concreto e deve costituire oggetto di specifica allegazione e della relativa dimostrazione, “sia nell'an che nella sua derivazione causale … dall'illecito”, a norma dell'art. 1223 c.c. - secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c. (non potendosi considerare sussistere in re ipsa o “risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”) - per quanto detta prova possa emergere, se del caso, anche in chiave presuntiva (cfr. Cass. n. 6795/2024, conf., ex plurimis, Id. n.
33276/2023, Id. n. 19434/2019, Id. n. 28742/2018, Id. n. 11269/2018, Id. n. 8421/2011).
Siffatto presupposto non risulta integrato nella fattispecie in esame, a fronte del rimarcato omesso assolvimento dell'onere assertivo sul punto gravante su parte attrice, ancor prima che in considerazione della carenza di prova al riguardo.
Essendosi l'operazione sostanziata, per quanto già evidenziato, in una compravendita di oggetti preziosi – e dovendosi l'attore considerare (tuttora) proprietario degli stessi, per effetto del loro acquisto, avendo egli, non a caso, dedotto in limine litis di aver tentato di recuperarne la disponibilità attraverso “rivendica” in sede stragiudiziale nei confronti della curatela del fallimento di (cfr. ricorso, pag. 2 e doc. 6 ad esso allegato) - CP_4
24 va precisato che il pregiudizio patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria azionata risulta prospettato dal non soltanto in misura corrispondente all'ammontare Pt_1 complessivo del corrispettivo pagato per l'acquisto dei diamanti - pretesa in quanto tale non accoglibile, così come formulata, a fronte del rigetto delle domande volte alla declaratoria di nullità ed all'annullamento dei contratti di compravendita dei preziosi (ciò che vale ad escludere che la prestazione solutoria possa essere qualificata sub specie di indebito ex art. 2033 c.c. stante l'avvenuto trasferimento della proprietà delle gemme, trattandosi di contratto ad effetti reali) e del difetto di domanda tesa alla risoluzione per inadempimento (ex art. 1453 c.c.) degli stessi contratti (rispetto alla quale la NC convenuta sarebbe comunque priva di legittimazione passiva), bensì anche con riguardo all'allegata divergenza tra il prezzo di acquisto versato e l'effettivo valore di mercato dei diamanti al momento della conclusione della compravendita (determinato alla stregua dei principali listini di riferimento universalmente riconosciuti sul mercato, quali il
Rapaport e l'Idex); vale a dire, sotto tale ultimo profilo, in conformità al criterio di quantificazione correttamente adottato dalla migliore giurisprudenza che ha avuto modo di affrontare fattispecie di tal genere (cfr., ex plurimis, Trib. Milano, 08.06.2021, Trib.
Lucca 04.09.2020 n. 750, Trib. Bergamo, 19.07.2023 n. 1583, Trib. Verona 20.05.2019, in www.dejure.it). Tanto è dato evincere dalle espresse allegazioni attoree inerenti all'essere il prezzo di acquisto dei diamanti oggetto di causa superiore all'effettivo valore commerciale degli stessi, tenuto anche conto della non agevole possibilità di ricollocarli sul mercato mediante rivendita a terzi, essendo l'unica effettiva opzione di ricollocarli sul mercato quella consistente in un eventuale riacquisto da parte della medesima
[...]
CP_4
Deve peraltro escludersi il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, come sopra delineato, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Non è stato infatti provato che il fosse un investitore esperto (tanto meno competente nell'acquisto del peculiare Pt_1 genere merceologico che viene in rilievo nella fattispecie); di tal che è irragionevole ritenere che lo stesso avrebbe potuto avere contezza della incongruità del prezzo di acquisto e dell'ingannevolezza del materiale informativo consultando il quale fu indotto a concludere l' “affare”, specie ove si consideri che egli era legato alla NC da una;
relazione fiduciaria protrattasi nel tempo (in ragione del rapporto di conto corrente con la stessa intrattenuto); circostanza atta ad ingenerare, nel medesimo cliente,
25 legittimo ed incolpevole affidamento circa la correttezza delle informazioni commerciali ricevute attraverso la collaborazione dello stesso istituto di credito, confortato da quelle che nello stesso materiale divulgativo venivano presentate come “quotazioni” delle pietre oggetto di acquisto, che il richiamato provvedimento dell'AGCOM (confermato dal
Giudice Amministrativo con pronuncia definitiva) ha rivelato non essere realmente tali.
Attraverso la C.T.U. estimativa, tesa all'accertamento della differenza tra il prezzo pagato dall'acquirente ed il valore di mercato della merce in base agli anzidetti listini di riferimento abitualmente in uso, è stato accertato in giudizio che il reale valore complessivo delle pietre al momento dell'acquisto corrispondeva ad € 6.024,00, (“al netto dell'IVA vigente”, pari al 21% alla data del 12.03.2013 ed al 22% alla data del
12.02.2015), di cui € 2.988,00 per il diamante “col. I purezza IF peso 0,75 certificato n.
” ed € 3.036,00 per il diamante “col. I, purezza IF, peso 0,70 certificato n. NumeroDi_1
HRD14041910001” importi sensibilmente inferiori rispetto a quelli versati a tale titolo dal
(pari, rispettivamente, ad € 9.664,00 e ad € 9.711,33, per un totale di € Pt_1
19.375,33, IVA inclusa); tali da non essere giustificabili con la semplice varietà delle offerte reperibili sul mercato di riferimento e con il rapporto tra domanda e offerta, dovendosi piuttosto porre in relazione ad un'operazione commerciale decettiva, tesa a carpire il consenso negoziale del cliente attraverso la diffusione di informazioni rivelatesi ingannevoli e fuorvianti. Come già chiarito, del resto, l'eccessività del prezzo praticato rispetto all'effettivo valore commediale delle gemme risulta essere già stata acclarata e sanzionata dall'AGCOM (anche specificamente nei confronti di , con ONtroparte_1 il succitato provvedimento del 20.09.2017. L'importo differenziale per il integra Pt_1 danno patrimoniale (con correlato vantaggio conseguito dalla venditrice attraverso la compravendita); danno alla cui causazione ha concorso, con le condotte colpose dianzi precisate, il cui rilievo eziologico ai fini della verificazione dei danni ONtroparte_1 risarcibili non pare revocabile in dubbio, ove si consideri che fu per l'appunto attraverso l'intervento di quest'ultima che il cliente giunse a conoscenza dell'opportunità dell'acquisto dei diamanti e che fu posto in contatto con la venditrice presso i CP_4 locali del medesimo istituto di credito. La convenuta deve essere quindi chiamata a rispondere a titolo risarcitorio;
per l'effetto, va dichiarata tenuta e condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 6.048,52 (€ 9.664,00 – 3.615,48) e di quella di € 6.007,41 (€ 9.711,33 - € 3.703,92). Sulle stesse somme (quantificate in
26 valuta delle date degli illeciti), costituendo oggetto di debito di valore – tale essendo quello avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale – vanno riconosciuti gli interessi via via maturati, anno per anno, in base agli indici ISTAT, in conformità al principio recepito dalla Corte regolatrice (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU.
n. 1712/1995), con decorrenza, rispettivamente, dal 12.03.2013 e dal 12.02.2015 fino alla data della presente sentenza. In applicazione del criterio di calcolo appena precisato, pertanto, la statuizione condannatoria a titolo risarcitorio viene emessa per un totale di € 16.605,78 (di cui € 6.048,52 per sorte capitale relativa all'acquisto del primo diamante, € 1.324,63 per rivalutazione monetaria ed € 1.046,50 per interessi legali, €
6.008,41 per sorte capitale relativa all'acquisto del secondo diamante, € 1.321,85 per rivalutazione monetaria ed € 855,87 per interessi legali).
Il regime delle spese processuali viene definito in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue;
in conformità al medesimo principio, il compenso il favore del C.T.U. dott. Persona_1 provvisoriamente liquidato con decreto depositato il 16.11.2022, viene posto definitivamente a carico della NC convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita, dichiara la convenuta responsabile dei danni patrimoniali subiti ONtroparte_1 dall'attore in dipendenza dell'acquisto dei diamanti oggetto di giudizio, Parte_1 condannando la prima al pagamento in favore del secondo, a titolo risarcitorio, della somma totale di € 16.605,78 (di cui € 6.048,52 per sorte capitale relativa all'acquisto del primo diamante, € 1.324,63 per rivalutazione monetaria ed € 1.046,50 per interessi legali, € 6.008,41 per sorte capitale relativa all'acquisto del secondo diamante, €
1.321,85 per rivalutazione monetaria ed € 855,87 per interessi legali).
ONdanna alla rifusione, in favore di , delle spese ONtroparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
27 Pone definitivamente a carico di il compenso provvisoriamente ONtroparte_1 liquidato in favore del C.T.U. con decreto depositato il 16.11.2022.
Così deciso in Massa, il 30.10.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2021/2019 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cos. Fisc. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Galloni, in C.F._1 virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via E.
Fermi n. 6 attrice
nei confronti di
ONtroparte_1
(Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Scopsi e dall'Avv. P.IVA_1
RI FE, in virtù di procura agli atti, e domiciliato presso i loro indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
convenuta
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 02.10.2023):
“Voglia il Tribunale di Massa
1) Accertare e dichiarare la nullità o l'annullabilità dei contratti di acquisto dei diamanti oggetto del presente giudizio qualificandoli come servizio di investimento e/o intermediazione finanziaria, per violazione degli articoli 21 e seguenti del TU nonché ai sensi dell'articolo 30 dello stesso TU e conseguentemente condannare CP_1 alla restituzione della somma versata dall'attore per complessivi euro 19375,33
[...] oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.
2) In ulteriore ipotesi accertata la responsabilità contrattuale della convenuta CP_1
, da inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi imposti dal TU,
[...] condannare la medesima alla restituzione della somme versate dal ricorrente per circa euro €.19375,33 e/o al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario ovvero al pagamento maggiore o minore che risulterà equa
e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.
3) In ipotesi che i contratti intercorsi tra il ricorrente e la convenuta , siano CP_2 qualificabili come contratti rientranti nelle attività che la svolge quali attività CP_2 connesse a quella NCria che l'art. 8 comma 3 del D.M: Tesoro 6/7/1994 definisce come “ attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata” aggiungendo che “ A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di a)informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza” e/o quale attività di carattere contrattuale, accerti e riconosca la responsabilità della per Parte_2 violazione di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., e/o li dichiari nulli (anche per carenza di licenza di P.S. in capo alle convenute) o annullabili per errore o dolo, ai sensi degli
2 articoli 1428, 1429 e 1439 c.c., o secondo quanto previsto in materia di diritto del consumo con particolare riferimento alla violazione di cui alla normativa prevista in materia di pratica commerciale scorretta e/o pubblicità pubblicità ingannevole e/o per la violazione in materia di diritto di recesso , imputabile alla convenuta e conseguentemente condannarla al pagamento della somma riscossa di complessivi euro 19375,33 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento deidanni.
4) Sempre nell'ipotesi in cui i contratti intercorsi siano qualificabili come vendita di cose mobili (diamanti), stante l'attività professionale della convenuta, la consulenza resa, la sollecitazione all'acquisto svolta affinchè il signor acquistasse le pietre, Pt_1 condanni appunto la convenuta al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale arrecati allo stesso, ovvero a titolo di responsabilità ex articolo 2043 c.c., nella misura di
€.19375,33 o che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre ad interessi e rivalutazione.
5) Per concludere, ed in ogni caso a prescindere dall'esito delle precedenti domande, condanni la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti dal ricorrente quale consumatore e risparmiatore, per le condotte commerciali scorrette ed ingannevoli per le quali è stata inflitta la sanzione da parte dell'AGCM a carico della convenuta, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Il tutto oltre spese e compensi legali”.
Per la convenuta (cfr. comparsa di costituzione):
“voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale, preliminarmente
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori del ricorrente per le ragioni e gli importi di cui in narrativa;
in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di ONtroparte_1 poiché generiche e inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, nel merito:
3 nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa del ricorrente nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla NC nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in via subordinata, sul piano procedurale: disporre la conversione del rito ex art. 702-ter, III comma, c.p.c., con ogni conseguente provvedimento;
in ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di le spese di lite.” ONtroparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ON ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 03.10.2019, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, chiedendo, in via principale, ONtroparte_1 venisse dichiarata la nullità, per violazione di disciplina di legge imperativa (artt. 21 e segg. e 30 T.U.I.F.), di due contratti di compravendita aventi ad oggetto diamanti, stipulati nel 2013 e nel 2015 (rispettivamente “col. I purezza IF peso 0,75 certificato n.
” e “col. I, purezza IF, peso 0,70 certificato n. ), al NumeroDi_1 NumeroDiCar_2 prezzo di € 9.664,00 ed al prezzo di € 9.711,33, per un totale di € 19.375,33, tra lo stesso attore e la venditrice ( , su ONtroparte_3 CP_4 sollecitazione all'acquisto posta in essere dal personale dell'istituto di credito convenuto, che ebbe a proporgli, attraverso il proprio personale, tale investimento in beni “rifugio”, indicandolo come garantito e sicuro e prospettandogli un rendimento del 4-5% netto annuo nel medio periodo, nell'ipotesi che l'operazione venisse qualificata come servizio di investimento e/o intermediazione finanziaria, ovvero, in alternativa, per l'annullamento degli stessi contratti per dolo, ex artt. 1428, 1429 e 1439 c.c., essendosi il rendimento dei diamanti quale forma di investimento rivelato ben inferiore a quello rappresentatogli in sede di acquisto;
instando, altresì, per la restituzione della suindicata complessiva
4 somma corrisposta a titolo di prezzo, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché per la condanna della NC convenuta al risarcimento dei danni,
“patrimoniali, morali ed esistenziali” che assumeva di aver subito. In subordine, previo accertamento della responsabilità contrattuale della NC convenuta per violazione degli obblighi imposti dal T.U.I.F., essendo l'acquisto dei diamanti avvenuto per effetto dell'attività di promozione e sollecitazione dalla stessa posta in essere a mezzo dei propri dipendenti, qualificabile quale attività “connessa”, a quella tipicamente NCria, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.M. Tesoro 06.07.1994 - attività, peraltro, consistita nella diffusione di informazioni commerciali scorrette e in pubblicità ingannevole presso la clientela, ai sensi della disciplina consumeristica - chiedeva la declaratoria della nullità dei medesimi contratti o l'annullamento degli stessi, sempre ex artt. 1428, 1429 e 1439
c.c., ovvero in forza della disciplina in materia di diritto dei consumatori (in particolare per violazione del diritto di recesso, o per pratiche commerciali scorrette o pubblicità ingannevole), o ancora l'accertamento della responsabilità propria dell'intermediario finanziario e che venisse condannata alla restituzione dell'anzidetta ONtroparte_1 somma corrispondente al prezzo totale versato per l'acquisto dei diamanti e/o al risarcimento dei danni conseguenti, sempre maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali. In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi che l'operazione fosse sussumibile nello schema della compravendita, istava per la condanna della controparte al risarcimento dei danni (a titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana, ex art. 2043
c.c.), in misura corrispondente all'anzidetto complessivo prezzo versato, o nella misura ritenuta equa e di giustizia, oltre accessori di legge.
Deduceva l'attrice: di essere da lungo tempo correntista del medesimo istituto di credito, essendo stato indotto all'acquisto dei diamanti, quale forma di investimento, in virtù delle rassicurazioni fornite del personale della NC addetto alla collocazione dei titoli, in relazione al rendimento dell'operazione, alla possibilità di rivendere le gemme agevolmente ed a condizioni vantaggiose, anche in virtù della documentazione nell'occasione rammostratale dallo stesso personale incaricato, inerente al rendimento fino ad allora ottenuto da quei diamanti (pari al 4% - 5% medio annuo nel medio periodo);
5 di aver deciso di non tenere le pietre presso di sé, avendole acquistate soltanto in funzione di investimento ed avendole lasciate in deposito presso la venditrice in forza di appositi contratti;
che di lì a poco era stata dichiarata fallita, non avendo sortito esito la richiesta CP_4 alla curatela volta alla consegna dei diamanti acquistati e detenuti in deposito dalla medesima venditrice;
che la stessa Autorità Garante della ONcorrenza e del Mercato (AGCM) aveva acclarato, con proprio provvedimento del 20.09.2017, la falsità delle informazioni e delle quotazioni diramate da in riferimento al mercato finanziario dei diamanti, CP_4 ravvisando profili di scorrettezza nell'operato della stessa e di altri operatori del settore, consistito nella divulgazione di false informazioni circa le caratteristiche dell'investimento, il valore della merce e la convenienza economica del relativo acquisto ed in pratiche commerciali ingannevoli, attività nelle quali aveva concorso la NC convenuta, tramite il proprio personale, a fronte del riconoscimento da parte della stessa venditrice di commissioni in favore di quest'ultima per la collaborazione CP_4 prestata;
che, una volta giunto a conoscenza delle notizie allarmanti diffusesi in riferimento alla vendita di diamanti da investimento, il personale della NC, consegnandogli per la prima volta un documento (denominato “Informativa sull'acquisto dei diamanti”) gli aveva consigliato di non disinvestire, rappresentandogli, in caso contrario, l'obbligo di pagare cospicue commissioni, essendo preferibile attendere;
che la condotta del personale della NC aveva violato il canone di diligenza qualificata
(ex art 1176 c.c.) ed il dovere di correttezza professionale esigibile nei confronti dello stesso istituto, nel cui esatto adempimento il medesimo attore aveva prestato legittimo ed incolpevole affidamento.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la prescrizione ONtroparte_1 quinquennale della pretesa risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità extracontrattuale in riferimento all'acquisto del diamante avvenuto il 12.03.2013, non avendo il reclamo inoltratole il 19.02.2019 interrotto tempestivamente il termine prescrizionale. Nel merito, resisteva alle avverse pretese, negando ogni responsabilità.
ONtestava di aver svolto, tramite il proprio personale, attività promozionale o di sollecitazione all'acquisto dei diamanti da parte dell'attore, avendo egli manifestato
6 autonomamente la volontà di acquistarli consultando le brochures informative disponibili presso i locali della NC e sottoscrivendo la proposta di acquisto predisposta da
[...]
con contestuale adesione alle condizioni di vendita accluse al modulo CP_4 contrattuale, essendo il a conoscenza dell'accordo di collaborazione concluso Pt_1 tra la medesima NC e la predetta società venditrice, in virtù della quale la prima si era impegnata a segnalare alla seconda i clienti che avessero manifestato l'intenzione di investire in diamanti.
Deduceva, altresì: di essersi limitata ad inoltrare alla preponente in forza della richiamata CP_4 convenzione, le proposte di acquisto sottoscritte dal cliente il 12.03.2013 ed il
12.02.2015, senza aver mai fornito a quest'ultimo informazioni o rassicurazioni di sorta in ordine alla convenienza dell'investimento, nè collaborato nella gestione del rapporto di compravendita, intercorso esclusivamente con la venditrice;
di non essere tenuta a controllare l'attendibilità e l'esattezza delle informazioni commerciali diffuse dalla venditrice e di non avere alcun obbligo di verifica CP_4 circa l'adeguatezza e congruità del prezzo versato dall'acquirente, dipendente dall'andamento del mercato di riferimento, non soggetto a quotazioni ufficiali;
di essere carente di legittimazione passiva in relazione alla pretesa restitutoria avente ad oggetto il prezzo delle pietre preziose corrisposto dall'acquirente, così come in riferimento all'azione risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale, essendo stati i contratti di compravendita dei diamanti conclusi dal con c Pt_1 CP_4 he, risultando tuttora l'attore proprietario dei diamanti dallo stesso acquistati, il presunto danno patrimoniale, conseguente all'asserita constatata minusvalenza della merce, non poteva considerarsi effettivamente tale, in considerazione delle oscillazioni di valore cui erano soggette le pietre preziose nel mercato di riferimento;
di avere essa stessa confidato in buona fede, sia all'atto della conclusione della mentovata convenzione di segnalazione, sia al momento in cui ebbe a segnalarle l'interesse all'acquisto manifestato dall'attore, nella solidità economica di CP_4 che il provvedimento dell'AGCM richiamato dalla controparte era privo di efficacia vincolante ai fini della decisione della controversia ed era stato impugnato in sede di giustizia amministrativa, dapprima dinanzi al T.A.R. Lazio ed, in seguito, dinanzi al
7 ONsiglio di Stato, non facendo esso, comunque, specifico riferimento alla fattispecie concreta per cui è giudizio;
che l'operazione avente ad oggetto l'acquisto dei diamanti non era riconducibile alla disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.
u) e degli artt. 94 e segg. del T.U.I.F., anche in ragione della carenza di garanzia di profitto nelle condizioni generali di vendita allegate alle proposte di acquisto sottoscritte dal essendo inapplicabile alla fattispecie, altresì, la normativa in materia di Pt_1 servizi di investimento, di cui al D.Lgs. n. 58/1998; che il proprio personale non aveva posto in essere raggiri o artifici di sorta al fine di carpire il consenso contrattuale dell'attrice nella conclusione della compravendita dei diamanti, difettando la propria legittimazione passiva per essere essa estranea al rapporto di compravendita, essendo destituita di fondamento, del resto, anche l'alternativa azione di nullità dei relativi contratti, non essendo ravvisabile violazione di sorta dell'art. 127 del T.U.L.P.S.; che non sussisteva a proprio carico, del resto, responsabilità risarcitoria di natura contrattuale da “contatto sociale”, fondato sul mero ipotetico affidamento, da parte dell'acquirente, sulla diligenza e correttezza professionale del personale della NC, non gravando sulla stessa convenuta alcun obbligo di protezione del proprio cliente rispetto ad un rapporto contrattuale intercorso tra il medesimo stessa ed altro soggetto ON (la venditrice ), né potendosi configurare, in capo all'attore, legittimo affidamento di sorta, meritevole di tutela, sull'operato del suddetto personale, dovendosi altresì escludere il proprio coinvolgimento nella responsabilità risarcitoria dedotta anche sotto il profilo extracontrattuale, in difetto di condotte illecite ascrivibili alla medesima NC ed al proprio personale, così come del nesso causale tra detto operato ed i danni oggetto dell'avversa azione risarcitoria, avendo, in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della medesima, il concorso colposamente a cagionare, con il Pt_1 proprio comportamento, il danno patrimoniale lamentato, ex art. 1227 c.c.; che tale pregiudizio non poteva comunque ammontare alla somma corrispondente al prezzo versato alla venditrice, quanto, in ipotesi, alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore di mercato medio delle pietre al momento dell'acquisto, dovendosi considerare che i listini di stima più accreditati in uso nel mercato di riferimento si riferiscono al valore delle pietre al grezzo (espresso in dollari), non tenendo conto dell'IVA, delle
8 commissioni e dei costi aggiuntivi che vengono in rilievo nella filiera di intermediazione, in riferimento ai servizi relativi al deposito dei preziosi in locali custoditi, al loro tatuaggio, all'eventuale stipulazione di polizza assicurativa;
che, infine, la pretesa risarcitoria inerente ai danni non patrimoniali era destituita di fondamento e, comunque, carente di prova ed, ancor prima, di specifica allegazione.
ONcludeva, in via principale, per il rigetto delle avverse domande e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione risarcitoria, affinchè il ristoro in favore dell'attore venisse contenuto in misura proporzionale alla misura di responsabilità effettivamente ravvisabile in capo alla NC, a fronte del dedotto concorso colposo del medesimo nella causazione dei presunti danni. Pt_1
A seguito del provvedimento di mutamento di rito emesso all'udienza del 20.01.2020, ex art. 702 ter, comma 3 c.p.c., la causa, istruita in forma documentale e mediante l'assunzione di prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
02.12.2023, come in epigrafe trascritte, a seguito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini all'uopo assegnati.
§§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui esposti, va in primo luogo evidenziato che la domanda principale (di cui al punto 1 delle conclusioni attoree), tesa alla declaratoria della nullità del contratto concluso con la sottoscrizione, da parte del delle proposte di acquisto dei diamanti del 12.03.2013 e del 12.02.2015 risulta Pt_1 spiegata, ex art. 1418 c.c., per l'asserita violazione della disciplina imperativa di cui al
T.U.I.F. (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria – D.Lgs. n. 58/1998) – segnatamente in riferimento al comma 1 dell'art. 21 (che prevede che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento gli intermediari abilitati devono “a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti…; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni corrette, chiare e non fuorvianti”), al comma 1 bis del medesimo art. 21 (ai sensi del quale le banche e gli intermediari finanziari “adottano ogni misura per”), all'art. 39 (che impone l'acquisizione dalla
9 clientela di ) ed all'art. 40 dello stesso TU (a norma del quale gli intermediari, sulla base delle informazioni ricevute dai clienti, “valutano la specifica operazione”) – sull'assunto, presupposto dell'allegazione in esame, secondo cui l'acquisto dei diamanti tramite gli sportelli NCri costituirebbe un investimento finanziario;
ciò tenuto anche conto che lo stesso attore ha esplicitamente dedotto che le gemme de quibus rappresentano (e le sarebbero state presentate in sede di contrattazione) “beni rifugio”, categoria, questa, nella quale sono riconducibili gli asset che garantiscono il mantenimento di un valore tendenzialmente stabile, o finanche un apprezzamento, nei periodi di crisi e che possono, al contempo, essere facilmente liquidati dall'investitore minimizzando i rischi. Ed è appena il caso di precisare che, qualora la suindicata qualificazione dell'operazione prospettata (in via principale) da parte attrice risultasse corretta, il rilievo difensivo di circa il proprio difetto della qualità di ONtroparte_1 parte del rapporto di compravendita non varrebbe, di per sé solo, a rendere fondata la contestazione della legittimazione passiva in relazione all'azione di nullità contrattuale, costituendo elemento tipico dell'attività di intermediazione finanziaria quello di promuovere e favorire l'acquisto, da parte dei cliente, di prodotti finanziari offerti sul mercato da soggetto terzo.
L'assunto difensivo attoreo predicato a sostegno dell'azione di nullità, così come formulata, è in realtà destituito di fondamento. L'operazione in questione, infatti, non può considerarsi alla stregua di un investimento finanziario, non trovando pertanto applicazione la disciplina prevista in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari dal succitato D.Lgs. n. 58/1998. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), TU, infatti, si considera “offerta al pubblico di prodotti finanziari ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”; elemento costitutivo della fattispecie di offerta al pubblico è, inoltre, la circostanza che l'attività abbia ad oggetto prodotti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), dello stesso TU, strumenti finanziari e « ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.
La stessa NS, del resto, con la comunicazione n. 13038246 del 06.05.2013, ha precisato che con la clausola “ogni altra forma di investimento finanziario” si fa
10 riferimento alle proposte di investimento che implicano la compresenza di tre elementi:
l'impiego di capitale, l'aspettativa di rendimento di natura finanziaria e l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale. Tali elementi non si ravvisano nello schema tipico della commercializzazione di diamanti, fattispecie nella quale vi è il trasferimento della proprietà della res in capo all'acquirente e non sono presenti certificati rappresentativi dei diritti dei titolari destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un “mercato secondario” appositamente organizzato;
né si presenta l'assunzione dell'impegno, da parte della venditrice, di riacquistare il bene laddove l'acquirente dovesse avere, in futuro, intenzione di rivenderlo, essendo contemplato soltanto l'impegno della prima (sub specie di promessa del fatto di terzo), di procurarne il ricollocamento delle gemme sul mercato, su mandato dell'acquirente ed attraverso l'intervento di altra società, propria controllata, in forza dell'art. 6 delle condizioni generali di vendita accluse alle proposte di acquisto (cfr. docc. 1 dimessi a corredo della comparsa di costituzione), clausola approvata dal contraente aderente mediante specifica sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. (“Il proponente … ON ON è consapevole di non assume alcun obbligo di riacquistare i diamanti. Tuttavia si obbliga a far si che la sua controllata assuma un mandato ONtroparte_5 dal proponente ai sensi degli artt. 1703 e 1704 c.c. per ricollocare i diamanti in tempi reali di mercato”). Difetta, altresì, la prospettazione, a beneficio dell'acquirente che dovesse decidere di dismettere i diamanti, di una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore rispetto al valore di quelli acquistati. Proprio in virtù di tali considerazioni, la NS ha quindi ritenuto che la commercializzazione di diamanti non possa considerarsi un investimento finanziario, dovendosi, di conseguenza, escludere la possibilità di applicare a tali operazioni la disciplina dettata dal TU in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari;
concludendo espressamente, per l'appunto, affermando che nella fattispecie prospettata non si tratta di un investimento
«di natura finanziaria — e dunque di prodotto finanziario”, dovendosi quindi escludere, in tal guisa, “l'applicabilità, alle operazioni descritte, della complessiva disciplina dettata in materia di offerta al pubblico, ivi inclusa quella concernente la pubblicità.”
Siffatta conclusione trova riscontro, del resto, anche nella definizione di strumenti finanziari fornita dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha precisato, infatti, che gli investimenti di natura finanziaria, per essere assoggettati ai controlli di
11 legge in quanto prodotti finanziari, debbono rispondere a caratteristiche economico- giuridiche che, se pur non tali da consentirne la riconduzione alla gamma delle fattispecie tipiche di strumenti finanziari elencate nell'art. 1 comma 2 del TU, siano quanto meno oggettivamente analoghe e che le caratteristiche tipiche del prodotto finanziario possono essere individuate in ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità, a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale e con un rischio (cfr. Cass. n. 8947/2009, Id. n. 2736/2013). In altri termini, l'investimento finanziario consiste in ogni contratto che vede l'utilizzo di capitale e l'assunzione di un rischio a cui è correlata un'attesa di rendimento. Nell'operazione di acquisto dei diamanti parrebbero mancare questi ultimi due elementi. Siffatto orientamento risulta del resto recepito dalla prevalente e più avveduta giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Trib. Milano, 08.06.2021, App. Milano, 16.02.2021 n. 510, Trib.
Genova, 31.12.2020 n. 2273, Trib. Verona, Sez. III, 23.05.2019, in www.dejure.it).
Sulla scia di quanto precisato dalla NS, anche l'Arbitro per le ONtroversie
Finanziarie (ACF), del resto, si è espresso negativamente sulla possibilità di inquadrare la compravendita di diamanti nell'ambito dei servizi di intermediazione (ACF, “Relazione annuale sull'attività svolta”, 2019; con riferimento specifico, ACF, Dichiarazioni di inammissibilità del Presidente del 04.01.2018, 29.01.2018, del 21.05.2018, del
20.11.2018). Analogamente, l'Arbitro Bancario Finanziario, nel dichiararsi incompetente ad esprimersi su questioni inerenti all'acquisto di diamanti con l'intermediazione delle banche, ha comunque escluso che detta attività commerciale possa corrispondere all'attività NCria tipica, o ad un servizio di investimento, pur facendo salva la tutela prevista dall'ordinamento del consumatore per l'inosservanza delle regole di correttezza e trasparenza da parte delle società venditrici e delle banche promotrici (cfr. ABF, Coll.
, decisione n. 22690, 29.10.2018); tutela quest'ultima - è appena il caso di CP_6 precisare - che tuttavia afferisce al rapporto (derivante da un contratto di compravendita) tra il professionista venditore dei preziosi, soggetto rimasto estraneo alla causa, ed il consumatore che li acquista e che quindi non può venire in concreto rilievo nella specifica fattispecie in esame. In effetti, per “professionista” autore (o coautore) della pratica commerciale deve intendersi chiunque abbia un'oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima;
al riguardo,
12 l'art. 18, lett. b) del D.Lgs. n. 206/2005 stabilisce che riveste la qualità di “professionista” qualsiasi operatore che, nell'ambito delle pratiche commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività (sia essa commerciale, industriale, artigianale e professionale). Ciò che la disposizione richiede ai fini dell'assunzione della qualificazione soggettiva de qua è che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro, a tale dato oggettivo soltanto essendo correlati gli accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera, al contrario (il consumatore), al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale, ed è per tale ragione in posizione di tendenziale debolezza contrattuale
(cfr. ONs. Stato, Sez. VI, 22.07.2014 n. 3897); in altri termini, la qualifica di
“professionista” va ravvisata in capo a chiunque partecipi alla realizzazione di una pratica traendone uno specifico e diretto vantaggio economico o commerciale, potendosi dunque configurare un concorso di soggetti che si estenda, oltre che al committente ed all'autore materiale della pratica, a chiunque concorra a titolo diverso a porre in essere la condotta, conseguendo un vantaggio economico, per quanto non risulti parte del rapporto contrattuale nel contesto del quale si inquadra quella medesima pratica (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 10672013, Id. n. 5388/2011, Id. n. 7558/2009). Non a caso, del resto, in assoluta coerenza con la ricostruzione sin qui svolta, siffatta qualifica
è espressamente attribuita dall'art. 18, comma 1, lett. b) del Codice del ONsumo
(D.Lgs. n. 206/2005) anche a “chiunque agisce in nome o per conto di un professionista”
(e quindi anche in veste di mero mandatario senza rappresentanza).
La domanda principale tesa alla declaratoria della nullità del contratto di compravendita di diamanti oggetto di giudizio (di cui al punto 1 delle conclusioni attoree) va pertanto respinta, così come, conseguentemente, l'azione risarcitoria accessoria esperita sul
(predicato) presupposto della stessa nullità contrattuale.
Non può trovare accoglimento neanche l'azione tesa all'annullamento del ridetto contratto, non essendo la NC convenuta parte dello stesso, avendo il medesimo dedotto di averli acquistati da rimasta estranea alla causa;
Pt_1 CP_4 circostanza che trova univoco ed incontroverso riscontro per tabulas, sia in riferimento alla disciplina convenzionale inerente al trasferimento della proprietà delle pietre preziose (quale trasfusa nelle proposte di acquisto sottoscritte dall'attore e nel mentovato art. 6 delle condizioni generali di vendita ad esse accluse), sia in relazione
13 alla fase esecutiva del rapporto, essendo stato il prezzo dei diamanti pacificamente corrisposto in favore della venditrice (e soltanto di questa). CP_4
Quanto appena esposto assorbe il rilievo inerente alla presunta necessità di autorizzazione in capo alla convenuta ex art. 127 TUILPS, autorizzazione nella fattispecie non provata, ove si consideri che il difetto della stessa non varrebbe comunque a comportare, di per sé solo, la declaratoria della nullità o l'annullamento del contratto di compravendita dei preziosi (pronuncia da escludere per le ragioni dianzi precisate), potendo determinare, nella ricorrenza dei relativi presupposti, soltanto una tutela risarcitoria, con riferimento alla quale valgono le considerazioni che verranno esposte nel prosieguo.
La domanda di nullità e quella volta all'annullamento dei contratti di acquisto dei diamanti vanno respinte anche in riferimento all'ipotesi - prospettata dal in via Pt_1 alternativa alla qualificazione dell'operazione in chiave di intermediazione finanziaria - nella quale l'intervento di sia riconducibile ad attività di natura ONtroparte_1 contrattuale, in quanto consistente nella prestazione di un servizio accessorio rispetto all'attività NCria in senso proprio, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del
06.07.1994, attività ponendo in essere la quale la medesima convenuta si sarebbe resa responsabile di “pratica commerciale scorretta e/o pubblicità ingannevole e/o” di
“violazione in materia di diritto di recesso” (punto 3 delle conclusioni), dovendosi ribadire comunque, anche in siffatto scenario, che il contratto di compravendita dei preziosi è stato stipulato (soltanto) con essendo quindi le domande de quibus CP_4 proponibili unicamente nel confronti della stessa controparte del rapporto di compravendita, tale non essendo la NC convenuta.
Nel caso in questione, giova ribadire, la compravendita dei diamanti è pacificamente intervenuta tra l'attore e l'alienante circostanza incontroversa in giudizio e CP_4 che trova riscontro nell'art. 6 delle condizioni generali di vendita (cfr. docc. 1 allegati alla comparsa di costituzione), ai sensi del quale si dette atto che la “Banca domiciliataria” ON ebbe a svolgere “un'attività di mero collegamento tra il proponente e ” e della consapevolezza in capo all'acquirente che la stessa NC non ha assunto “alcuna ON responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il proponente e ”. Nello stesso atto introduttivo del giudizio, del resto, è stato dedotto espressamente che, nel
14 negoziare la compravendita dei preziosi, il si relazionò in maniera diretta con un Pt_1
“rappresentante della società di vendita” (cfr. ricorso, pag. 1, sub 2).
Va poi scrutinata la pretesa risarcitoria, svolta, in via alternativa, a titolo di responsabilità contrattuale (perchè correlata allo svolgimento della suindicata attività “connessa” a quella strictu sensu NCria, ovvero in quanto avente fondamento nel cd. contatto sociale), o aquiliana (ex art. 2043 c.c.), per avere l'operato della NC in ipotesi concorso a determinare, unitamente all'inadempimento contrattuale della venditrice
[...]
i danni patrimoniali oggetto della pretesa risarcitoria azionata (punto 4 delle CP_4 conclusioni attoree).
Una volta qualificata la fattispecie nello schema contrattuale di compravendita di diamanti, l'intervento posto in essere dalla NC convenuta può essere in effetti considerato, a norma dell'art. 8, comma 3 del succitato D.M., nel novero delle attività
“connesse” a quella propriamente NCria, in quanto, per sua stessa natura, funzionale alla prestazione di altri servizi NCri (come, ad esempio, quello delle cassette di sicurezza) e, quindi, finalizzata a “sviluppare l'attività esercitata” (secondo quanto previsto dal mentovato art. 8 comma 3 del D.M. tesoro del 06.07.1994), o per aver fornito al proprio cliente “informazioni commerciali” (ai sensi della lett. a della previsione appena indicata) non veritiere o persino decettive, ovvero ancora per aver prestato una consulenza in funzione della determinazione assunta da quest'ultimo nella scelta della tipologia di investimento da effettuare, o per avere addirittura sollecitato e favorito, in virtù e per effetto di tali condotte, l'acquisto delle gemme commercializzate da
[...]
secondo la prospettazione attorea;
e nel porre in essere un'attività del genere CP_4 pare innegabile che l'istituto NCrio (pur non essendo parte del rapporto di compravendita) fosse tenuto, tramite il proprio personale incaricato, a quella diligenza qualificata propria dell'operatore professionale (ex art. 1176 comma 2 c.c.) ed al rispetto del fondamentale canone di buona fede, fonte integrativa degli obblighi sul medesimo gravante (ex artt. 1173, 1175 e 1375 c.c.).
La stessa Banca d'Italia, al riguardo, già con comunicato del 15.01.1998, ha avuto modo di confermare che possono ritenersi “connesse” – e quindi riconducibili alla previsione in esame - “le attività non finanziarie che, creando occasioni di contatto con il pubblico, consentono alle banche di promuovere e sviluppare l'attività principale;
in tal senso, deve trattarsi di attività aventi ad oggetto la fornitura di un servizio alla clientela,
15 compatibile con le normali modalità organizzative e di funzionamento degli sportelli NCri”; ed in tale quadro, una volta ricondotto alla sfera contrattuale l'intervento della NC in funzione della stipulazione del contratto di compravendita dei diamanti oggetto di giudizio, viene dunque in rilievo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nello svolgimento del rapporto contrattuale la buona fede implica non soltanto il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali, ma altresì obblighi di protezione dell'altro contraente: in particolare sono dovute quelle cautele e attività ulteriori che, senza sacrificio eccessivo per una parte, consentono all'altra di conservare
o conseguire le utilità nascenti dal contratto (c.d. buona fede integrativa)”; essendosi rimarcato, in tale contesto, “come la violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale si traduca in una responsabilità contrattuale se il contratto si conclude”
(cfr. Cass. n. 25512/2017, conf. Id. n. 23033/2014, Id. n. 25513/2013).
L'intervento della NC consistente nella promozione o sollecitazione all'acquisto di oggetti preziosi può comportare responsabilità di natura contrattuale a carico della medesima - in conformità a consistente indirizzo giurisprudenziale ed anche a prescindere dal richiamo al succitato art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del 07.07.1994 - in virtù della ricostruzione della stessa come fondata su contatto sociale qualificato, essendo soggetta, per l'appunto, alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza di un vincolo negoziale in senso stretto tra danneggiante e danneggiato, configurabile qualora il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta (cfr. Cass. n. 29711/2020), soluzione ricostruttiva cui accede un consistente orientamento della giurisprudenza di merito con specifico riferimento al commercio di diamanti effettuato avvalendosi della collaborazione della rete NCria (cfr., ex plurimis,
Trib. Bergamo 24.05.2023 n. 1082, Trib. Modena 10.03.2020, Trib. Verona 20.05.2019, in www.dejure.it, Trib. Cremona 22.09.2022 n. 452, allegata alla comparsa conclusionale attorea); configurandosi detta responsabilità in caso di omesso o inesatto adempimento degli obblighi informativi e di protezione cui l'istituto NCrio è tenuto, in virtù della cd. buona fede integrativa (ex art. 1173 c.c.) e nei limiti in cui non comporti un apprezzabile sacrificio, onde consentire all'altra parte di conseguire o conservare l'utilità che si attende dal contratto ed a salvaguardia dell'affidamento nella stessa ingenerato nei confronti della propria clientela (secondo la definizione generale recepita nella fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della Corte regolatrice n. 14712/2007, cfr.
16 anche Cass. n. 25512/2017, Id. n. 23033/2011), in conformità alla diligenza qualificata esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c. (in particolare, in riferimento all'effettiva vantaggiosità e redditività dell'operazione), così come in ipotesi di violazione del fondamentale canone di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Alla medesima conclusione sarebbe del resto dato pervenire anche ricostruendo l'intervento posto in essere dalla NC, in conformità all'inquadramento recepito in talune pronunce di merito, in chiave di mediazione atipica e quindi pur sempre in base a rapporto contrattuale, in virtù del quale quest'ultima risulterebbe responsabile nei confronti della propria clientela ex art. 1759
c.c. (cfr. Trib. Bergamo, Sez. III, 19.07.1923, n. 1583, Trib. Genova, Sez. I, 29.03.2021
n. 711, in www.dejure.it). La soluzione ricostruttiva che qualifica di natura contrattuale la responsabilità degli istituti di credito che forniscono il proprio apporto nelle trattative tese alla compravendita di diamanti, assolutamente prevalente in giurisprudenza e recepita dalla migliore dottrina, comporta che, in conformità all'onus probandi previsto ex art. 1218 c.p.c. – costituente ius receptum in giurisprudenza, anche in riferimento all'individuazione del fondamento della relativa responsabilità nel contatto sociale (cfr.
Cass. SS.UU. Ord. n. 28979 del 17.12.2020, Cass. Ord. n. 7746/2020) - spetta alla NC dimostrare di aver posto in essere un comportamento diverso da quello contestatole dal cliente e, quindi, a fornire prova adeguata del proprio esatto adempimento o, comunque, della riconducibilità dell'evento dannoso a fatti ad essa non imputabili.
Nel caso di specie risulta pacifico in causa che l'intervento di fu posto ONtroparte_1 in essere, attraverso il proprio personale incaricato, in esecuzione di un “accordo di collaborazione” dalla stessa sottoscritto con in virtù del quale lo stesso CP_4 istituto convenuto si era impegnato a far conoscere alla propria clientela la possibilità di acquisto dei preziosi da quest'ultima commercializzati, nonché, tra l'altro, a porre a disposizione degli interessati materiale divulgativo relativo alla merce, a segnalare ad i potenziali acquirenti, trasmettendo le proposte di acquisto che fossero state CP_4 sottoscritte dai propri clienti ed a organizzare appuntamenti finalizzati alla consegna delle gemme agli acquirenti presso i locali dell'istituto di credito, a fronte del pagamento dei relativo prezzo mediante addebito sui rispettivi conti correnti;
con pattuizione, per lo svolgimento di tali attività, di un compenso in denaro rapportato al volume degli ordini di preziosi raccolti ed inoltrati dalla NC e positivamente conclusi (cfr. doc. 6 allegato alla
17 comparsa di costituzione, stipulato il 06.09.2011 ed in vigore all'epoca dei fatti). Quanto appena esposto vale a consentire di qualificare l'intervento di parte convenuta in funzione del perfezionamento della compravendita dei diamanti come attività
“connessa”, ai sensi del già citato art. 8 comma 3 del D.M. tesoro del 06.07.1994 e, comunque, a ricondurre alla sfera contrattuale (da cd. contatto sociale) il rapporto sorto tra la medesima e la in dipendenza della suindicata operazione, in quanto Pt_3 finalizzata al conseguimento di profitto per la stessa NC ed all'esercizio delle sue attività tipiche (attraverso la gestione dei conti correnti dei clienti, tra i quali anche l'attore, sui quali venivano addebitati i pagamenti delle gemme).
In tale contesto, una volta accertato il contributo causale apportato (per finalità di profitto economico e quindi a titolo oneroso) dalla NC convenuta alla conclusione del contratto di compravendita dei diamanti, in attuazione dell'accordo di collaborazione concluso dallo stesso istituto di credito con la società venditrice, va ravvisata in capo alla stessa la qualifica di professionista (co)autrice della pratica ONtroparte_1 commerciale contestata, qualifica ascrivibile, a norma dell'art. 18, comma 1, lett. b) del
Codice del ONsumo anche a “chiunque agisce in nome o per conto di un professionista” e, pertanto, anche al soggetto che (nell'esercizio dell'attività d'impresa), traendone vantaggio economico, collabori con il professionista con il quale venga concluso il contratto di compravendita della merce (pur in difetto di potere rappresentativo di quest'ultimo). E' incontestato in giudizio, in effetti, che il personale della NC convenuta, in attuazione del richiamato accordo di collaborazione provvide a rammostrare al cliente brochures e materiale informativo relativo ai preziosi commercializzati da nonché a trasmettere la proposta di acquisto sottoscritta CP_4 dall'attore ed a porlo in contatto, organizzando apposito appuntamento, con un funzionario di con il quale egli ebbe a stipulare il contratto di compravendita CP_4 dei diamanti e ciò che anche a prescindere se sia stato lo stesso personale della NC
a consegnare direttamente al il comunicato promozionale (allegato alla citazione Pt_1 sub doc. 1) - riferibile alla venditrice ma recante, nel frontespizio, anche CP_4
l'indicazione dell'istituto NCrio (“Banco Popolare di Lodi”, al quale è incontroverso essere succeduta e contenente, tra l'altro, la prospettazione di un ONtroparte_1 prevedibile incremento di valore dei preziosi de quibus rispetto a quello di acquisto (“il suo valore è destinato ad aumentare gradatamente, anche per il progressivo inaridirsi
18 della produzione”, vedasi pag. 6, sub 6) e la possibilità di ricollocare a propria volta agevolmente i diamanti acquistati sul mercato di riferimento (“è liquidabile in qualsiasi parte del mondo, anche nelle situazioni politiche e sociali più complesse”, vedasi pag. 6 sub 4), o se, piuttosto, il materiale pubblicitario appena menzionato sia stato fornito dal funzionario di in occasione dell'incontro fissato, per conto della medesima CP_4 venditrice, da dipendenti incaricati della NC;
avendo comunque l'intervento di quest'ultima, tenuto conto delle circostanze, innegabilmente concorso a generare in capo al cliente il ragionevole ed incolpevole convincimento circa la redditività dell'operazione. In tale contesto, assume rilievo il provvedimento emesso dall'AGCOM nella seduta del 20.09.2017 (prodotto a corredo della citazione sub doc. 10), in forza del quale, all'esito di accertamento ispettivo, sono stati rilevati profili di scorrettezza dell'operato commerciale di nel mercato dei diamanti, in collaborazione con CP_4 altri soggetti a vario titolo intervenuti in operazioni strumentali o accessorie, in particolare due istituti di credito (tra i quali, per l'appunto, , ONtroparte_1 rimarcando come le operazioni di proposta di acquisto ed il perfezionamento dei contratti di compravendita dei preziosi siano avvenuti attraverso la diffusione presso la clientela di materiale pubblicitario contenente “informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto”, oltre che alla “facile liquidabilità e rivendibilità” delle pietre (essendo invece, in realtà, l'unico canale di commercializzazione delle stesse rappresentato da quello gestito dai professionisti del settore), all'“aspettativa di apprezzamento del valore futuro”, nonché in riferimento alla presentazione del proprio prezzo di vendita come “quotazione di mercato”, “pubblicato a pagamento sui maggiori quotidiani economici”; condotte che la stessa AGCOM ha ritenuto integranti “una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante” dell'operazione proposta, attuata avvalendosi anche della rete NCria posta a disposizione dai predetti istituti di credito - tra i quali, giova ribadire, - in virtù di apposito accordo di ONtroparte_1 collaborazione, essendo stato quindi acclarato il “coinvolgimento” degli stessi istituti nella pratica commerciale scorretta, avendo essi “di fatto permesso la realizzazione della stessa, traendone uno specifico interesse economico … che ne qualifica la ON responsabilità nell'attività di vendita dei diamanti di ”; coinvolgimento desumibile “sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano” attraverso la percezione delle
19 “commissioni” volte a compensare il loro intervento, “sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela.”
Il citato provvedimento dell'AGCOM del 20.09.2017 è stato peraltro impugnato dapprima dinanzi al TAR Lazio, che lo ha confermato rigettando l'impugnazione con sentenza n.
10967/2018 (cfr. doc. 13 parte attrice), pronuncia confermata dal ONsiglio di Stato con successiva sentenza n. 2081/2021 (richiamata a pag. 13 della comparsa conclusionale attorea, nel contesto della citazione di parte della motivazione delle sentenze del
Tribunale di Cremona ivi richiamate), che ha valutato significativi, nel condividere la valutazione circa il coinvolgimento di nell'accertata pratica ONtroparte_1 commerciale scorretta, “gli impegni assunti dalla Banca nei confronti della società venditrice dei diamanti in ordine alla messa a disposizione del materiale divulgativo e alla raccolta e all'inoltro delle proposte” e “l'affidamento della attività di segnalazione e consegna del materiale divulgativo ai funzionari NCri ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sugli investimenti”; giudicando quindi “indubbio (...) che al momento dell'acquisto il cliente fosse persuaso che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi garantite, dalla Banca”. Le circostanze accertate dalla giurisprudenza amministrativa in relazione alla collaborazione prestata da nella pratica commerciale scorretta posta ONtroparte_1 in essere da risultano, in effetti, coincidenti con quelle poste in rilievo CP_4 dall'AGCOM nel richiamato provvedimento del 20.09.2017 (tali da “indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato - prospettato da ON
come quotazione di mercato …; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile ON liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista che vanta una leadership europea”) e si risolvono, in buona sostanza, nelle condotte poste in essere dagli operatori della NC convenuta nella vicenda per cui è causa – in violazione degli obblighi informativi e di protezione, imposti dalla diligenza qualificata esigibile nei suoi confronti, ex art. 1176 comma 2 c.c., e del fondamentale canone di buona fede, ex artt.
1175 e 1375 c.c., oltre che dal principio costituzionale di tutela del risparmio posto dall'art. 47 Cost. (che nel caso in esame viene indubbiamente in rilievo tenuto conto del
20 rapporto di conto corrente intrattenuto dall'attrice nei confronti di . ONtroparte_1
L'accertamento contenuto nello stesso richiamato provvedimento dell'AGCOM assume fondamentale rilievo ai fini del convincimento di questo Giudice circa l'effettiva compartecipazione di attraverso la collaborazione prestata (in ONtroparte_1 attuazione di apposito accordo commerciale), nella pratica commerciale scorretta di
[...]
tenuto conto che, per quanto esso non contenga specifico riferimento alla CP_4 fattispecie per cui è giudizio, si fonda sulla verifica di un complesso di condotte ripetitive e sistematiche poste in essere dalla stessa NC in attuazione dell'accordo concluso con la società venditrice dei diamanti, alla stregua di una valutazione che, come chiarito, ha trovato univoci riscontri dinanzi agli organi di giustizia amministrativa;
non pare revocabile in dubbio, in effetti, che l'intervento della convenuta costituì un concreto contributo alla conclusione dell'affare, per quanto dianzi chiarito, non soltanto perché la rete NCria assunse la funzione di canale per favorire la stipulazione della compravendita dei preziosi (quale veicolo di informazioni e tramite per mettere in contatto le parti), ma anche perché venne ragionevolmente percepito dall'acquirente quale garanzia di affidabilità dell'operazione, considerata la fiducia riposta nella NC da parte del cliente, anche in virtù del preesistente rapporto di conto corrente con lo stesso (pacificamente) intrattenuto. Ciò considerato, non ha pregio l'assunto difensivo della convenuta secondo cui detto provvedimento, non assumendo efficacia vincolante ai fini della decisione della presente controversia, non varrebbe di per sé a dimostrare il coinvolgimento della stessa NC nella pratica commerciale.
Quanto appena esposto, in definitiva, valutato congiuntamente al già evidenziato profitto economico percepito dal medesimo istituto, sub specie di commissione riconosciutale dalla venditrice per la conclusione dell'affare – ed a prescindere se CP_4
l'intervento della NC si sia sostanziato nella sollecitazione all'acquisto o nella mera rappresentazione della relativa opzione tra quelle disponibili sul mercato – consente innegabilmente di qualificare di natura contrattuale l'eventuale responsabilità risarcitoria dedotta (in ipotesi a titolo di concorso con quella correlata alla condotta tenuta dalla predetta;
ciò, giova ribadire, per aver posto in essere un intervento CP_4 riconducibile al novero delle attività “connesse”, ai sensi del mentovato art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro del 06.07.1994, o comunque in quanto responsabilità fondata sul contatto sociale qualificato integrante il rapporto giuridico venuto ad esistenza con la
21 cliente, in riferimento ai danni derivati all'attrice in dipendenza dell'operato della stessa venditrice dei diamanti;
ciò in virtù della rimarcata diligenza qualificata (ex art. 1176 comma 2 c.c.) esigibile nei confronti della stessa NC nella divulgazione di informazioni (per quanto provenienti dalla società venditrice) inerenti alla convenienza dell'affare, del fondamentale del canone di buona fede nello svolgimento dell'attività posta in essere in esecuzione della richiamata convenzione di collaborazione conclusa con e dell'obbligo di protezione cui lo stesso istituto di credito era tenuto nel CP_4 rapportarsi alla propria clientela, fondato sul rapporto contrattuale da cd. contatto sociale. Nel non aver controllato la correttezza e veridicità del materiale promozionale predisposto da – che la stessa NC (anche ove non lo avesse diffuso CP_4 direttamente) collaborò affinchè venisse divulgato presso la propria clientela e nel fornire, in tal guisa, un contributo eziologico al perfezionamento dell'accordo contrattuale in forza del quale si realizzò la compravendita dei diamanti, sulla base di informazioni commerciali rivelatesi ingannevoli (e che determinarono la manifestazione del consenso contrattuale da parte dell'acquirente), in violazione dei doveri informativi e di protezione cui essa era tenuta nei confronti della propria cliente, in conformità al canone di buona fede contrattuale ed alla diligenza qualificata in concreto esigibile nei suoi confronti, nella sua veste di operatore professionale, va ravvisato, in definitiva, il comportamento colposo della convenuta nella vicenda per cui è giudizio;
comportamento attraverso il quale risulta realizzato il concorso da parte di quest'ultima nella violazione degli artt. 20
e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22 e dell'art. 23, comma 1, lettera t) del Codice del
ONsumo, accertata dall'AGCOM con il succitato provvedimento del 20.09.2017, secondo quanto accertato dal con la sentenza n. 10967/2018, confermata CP_7 in via definitiva dal ONsiglio di Stato all'esito del contenzioso amministrativo di cui ha costituito oggetto. Né osta a tale conclusione, giova precisare, che la NC non abbia effettivamente sollecitato la cliente a contrarre, assumendo comunque rilievo, ai fini dell'affermazione della compartecipazione all'illecito, che la proposta contrattuale sia stata formulata alla presenza del personale dell'istituto di credito, o, comunque, in occasione di un incontro con incaricato della venditrice organizzato dallo stesso personale nei locali della NC, personale che si occupò anche dell'invio dell'offerta di e che per tale operazione alla stessa NC sia stata riconosciuta un CP_4 compenso, secondo quanto previsto dal richiamato “accordo di collaborazione” (ciò che
22 vale a confermare l'utilità della contributo prestato dalla prima in funzione del perfezionamento e del buon esito dell'operazione); circostanze in effetti incontroverse –
e peraltro confermate dalla teste dipendente della NC (che ha confermato Tes_1 di aver illustrato al cliente le caratteristiche dell'investimento in diamanti, anche rammostrando grafici, ed a fissare un appuntamento tra lo stesso ed un rappresentante della venditrice) - e dalle quali è dato evincere l'evidente interesse della NC (sia in chiave patrimoniale che in funzione di fidelizzazione della clientela) alla conclusione dell'affare. Né vale ad escludere il concorso nella violazione della disciplina consumeristica il fatto che la NC non sia stata parte del rapporto di compravendita, atteso che, come correttamente evidenziato nella già citata sentenza del T.A.R. Lazio, la nozione di “professionista” rinveniente dal “Codice del consumo” deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di una attività di impresa finalizzata alla promozione e/o commercializzazione di un prodotto o servizio. In tal senso, integra la nozione di professionista autore (o coautore) della pratica commerciale “chiunque abbia una oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima”. La stessa deliberazione AGCOM, del resto, con deliberazione del 20.09.2017 (cfr. doc. 11 prodotto a corredo del ricorso), risulta aver emesso provvedimento sanzionatorio nei confronti di avendo accertato che quest' ultima fornì – per l'appunto in conformità ONtroparte_1
a quanto evidenziato con la presente sentenza - il proprio contributo alla pratica commerciale scorretta consistita nella “rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante” in riferimento alle “caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità”, alle “modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato”, all'“andamento del mercato dei diamanti”; in definitiva, per l'appunto, nella falsa prospettazione del valore della merce, ovvero, secondo quanto espressamente dedotto nell'atto introduttivo (a pag. 6), nella
“determinazione del prezzo di vendita dei diamanti comprendente costi superiori al valore di ogni singola pietra”.
23 In considerazione della rimarcata natura contrattuale della responsabilità contrattuale della convenuta, resta assorbita l'eccezione di prescrizione dalla medesima svolta in
(esclusivo) riferimento all'ipotetica qualificazione della stessa in chiave aquiliana.
Ciò posto, l'accertamento cui occorre procedere per verificare la fondatezza o meno della pretesa risarcitoria azionata, non può che attenere alla sussistenza e la consistenza dei danni dedotti dal per effetto della vicenda per cui è causa Pt_1 eziologicamente riconducibili all'operato della NC.
Di ipotetici danni non patrimoniali, non meglio precisati, non è emersa dimostrazione alcuna all'esito del giudizio, in difetto, del resto, di allegazione della specifica ipotesi di reato della quale si sarebbe resa responsabile la convenuta (tale da estendere alla medesima il conseguente obbligo risarcitorio). La risarcibilità del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. ed in relazione all'art. 185 c.p., pur non richiedendo la commissione di un reato acclarato con condanna penale passata in giudicato, essendo sufficiente nel giudizio civile la valutazione delibativa circa la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato, presuppone comunque, necessariamente, la lesione di un diritto inviolabile della persona presidiato da tutela costituzionale e che dalla stessa sia derivato un effettivo pregiudizio, che, costituendo pur sempre un danno– conseguenza, va accertato in concreto e deve costituire oggetto di specifica allegazione e della relativa dimostrazione, “sia nell'an che nella sua derivazione causale … dall'illecito”, a norma dell'art. 1223 c.c. - secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c. (non potendosi considerare sussistere in re ipsa o “risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”) - per quanto detta prova possa emergere, se del caso, anche in chiave presuntiva (cfr. Cass. n. 6795/2024, conf., ex plurimis, Id. n.
33276/2023, Id. n. 19434/2019, Id. n. 28742/2018, Id. n. 11269/2018, Id. n. 8421/2011).
Siffatto presupposto non risulta integrato nella fattispecie in esame, a fronte del rimarcato omesso assolvimento dell'onere assertivo sul punto gravante su parte attrice, ancor prima che in considerazione della carenza di prova al riguardo.
Essendosi l'operazione sostanziata, per quanto già evidenziato, in una compravendita di oggetti preziosi – e dovendosi l'attore considerare (tuttora) proprietario degli stessi, per effetto del loro acquisto, avendo egli, non a caso, dedotto in limine litis di aver tentato di recuperarne la disponibilità attraverso “rivendica” in sede stragiudiziale nei confronti della curatela del fallimento di (cfr. ricorso, pag. 2 e doc. 6 ad esso allegato) - CP_4
24 va precisato che il pregiudizio patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria azionata risulta prospettato dal non soltanto in misura corrispondente all'ammontare Pt_1 complessivo del corrispettivo pagato per l'acquisto dei diamanti - pretesa in quanto tale non accoglibile, così come formulata, a fronte del rigetto delle domande volte alla declaratoria di nullità ed all'annullamento dei contratti di compravendita dei preziosi (ciò che vale ad escludere che la prestazione solutoria possa essere qualificata sub specie di indebito ex art. 2033 c.c. stante l'avvenuto trasferimento della proprietà delle gemme, trattandosi di contratto ad effetti reali) e del difetto di domanda tesa alla risoluzione per inadempimento (ex art. 1453 c.c.) degli stessi contratti (rispetto alla quale la NC convenuta sarebbe comunque priva di legittimazione passiva), bensì anche con riguardo all'allegata divergenza tra il prezzo di acquisto versato e l'effettivo valore di mercato dei diamanti al momento della conclusione della compravendita (determinato alla stregua dei principali listini di riferimento universalmente riconosciuti sul mercato, quali il
Rapaport e l'Idex); vale a dire, sotto tale ultimo profilo, in conformità al criterio di quantificazione correttamente adottato dalla migliore giurisprudenza che ha avuto modo di affrontare fattispecie di tal genere (cfr., ex plurimis, Trib. Milano, 08.06.2021, Trib.
Lucca 04.09.2020 n. 750, Trib. Bergamo, 19.07.2023 n. 1583, Trib. Verona 20.05.2019, in www.dejure.it). Tanto è dato evincere dalle espresse allegazioni attoree inerenti all'essere il prezzo di acquisto dei diamanti oggetto di causa superiore all'effettivo valore commerciale degli stessi, tenuto anche conto della non agevole possibilità di ricollocarli sul mercato mediante rivendita a terzi, essendo l'unica effettiva opzione di ricollocarli sul mercato quella consistente in un eventuale riacquisto da parte della medesima
[...]
CP_4
Deve peraltro escludersi il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, come sopra delineato, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Non è stato infatti provato che il fosse un investitore esperto (tanto meno competente nell'acquisto del peculiare Pt_1 genere merceologico che viene in rilievo nella fattispecie); di tal che è irragionevole ritenere che lo stesso avrebbe potuto avere contezza della incongruità del prezzo di acquisto e dell'ingannevolezza del materiale informativo consultando il quale fu indotto a concludere l' “affare”, specie ove si consideri che egli era legato alla NC da una;
relazione fiduciaria protrattasi nel tempo (in ragione del rapporto di conto corrente con la stessa intrattenuto); circostanza atta ad ingenerare, nel medesimo cliente,
25 legittimo ed incolpevole affidamento circa la correttezza delle informazioni commerciali ricevute attraverso la collaborazione dello stesso istituto di credito, confortato da quelle che nello stesso materiale divulgativo venivano presentate come “quotazioni” delle pietre oggetto di acquisto, che il richiamato provvedimento dell'AGCOM (confermato dal
Giudice Amministrativo con pronuncia definitiva) ha rivelato non essere realmente tali.
Attraverso la C.T.U. estimativa, tesa all'accertamento della differenza tra il prezzo pagato dall'acquirente ed il valore di mercato della merce in base agli anzidetti listini di riferimento abitualmente in uso, è stato accertato in giudizio che il reale valore complessivo delle pietre al momento dell'acquisto corrispondeva ad € 6.024,00, (“al netto dell'IVA vigente”, pari al 21% alla data del 12.03.2013 ed al 22% alla data del
12.02.2015), di cui € 2.988,00 per il diamante “col. I purezza IF peso 0,75 certificato n.
” ed € 3.036,00 per il diamante “col. I, purezza IF, peso 0,70 certificato n. NumeroDi_1
HRD14041910001” importi sensibilmente inferiori rispetto a quelli versati a tale titolo dal
(pari, rispettivamente, ad € 9.664,00 e ad € 9.711,33, per un totale di € Pt_1
19.375,33, IVA inclusa); tali da non essere giustificabili con la semplice varietà delle offerte reperibili sul mercato di riferimento e con il rapporto tra domanda e offerta, dovendosi piuttosto porre in relazione ad un'operazione commerciale decettiva, tesa a carpire il consenso negoziale del cliente attraverso la diffusione di informazioni rivelatesi ingannevoli e fuorvianti. Come già chiarito, del resto, l'eccessività del prezzo praticato rispetto all'effettivo valore commediale delle gemme risulta essere già stata acclarata e sanzionata dall'AGCOM (anche specificamente nei confronti di , con ONtroparte_1 il succitato provvedimento del 20.09.2017. L'importo differenziale per il integra Pt_1 danno patrimoniale (con correlato vantaggio conseguito dalla venditrice attraverso la compravendita); danno alla cui causazione ha concorso, con le condotte colpose dianzi precisate, il cui rilievo eziologico ai fini della verificazione dei danni ONtroparte_1 risarcibili non pare revocabile in dubbio, ove si consideri che fu per l'appunto attraverso l'intervento di quest'ultima che il cliente giunse a conoscenza dell'opportunità dell'acquisto dei diamanti e che fu posto in contatto con la venditrice presso i CP_4 locali del medesimo istituto di credito. La convenuta deve essere quindi chiamata a rispondere a titolo risarcitorio;
per l'effetto, va dichiarata tenuta e condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 6.048,52 (€ 9.664,00 – 3.615,48) e di quella di € 6.007,41 (€ 9.711,33 - € 3.703,92). Sulle stesse somme (quantificate in
26 valuta delle date degli illeciti), costituendo oggetto di debito di valore – tale essendo quello avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale – vanno riconosciuti gli interessi via via maturati, anno per anno, in base agli indici ISTAT, in conformità al principio recepito dalla Corte regolatrice (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU.
n. 1712/1995), con decorrenza, rispettivamente, dal 12.03.2013 e dal 12.02.2015 fino alla data della presente sentenza. In applicazione del criterio di calcolo appena precisato, pertanto, la statuizione condannatoria a titolo risarcitorio viene emessa per un totale di € 16.605,78 (di cui € 6.048,52 per sorte capitale relativa all'acquisto del primo diamante, € 1.324,63 per rivalutazione monetaria ed € 1.046,50 per interessi legali, €
6.008,41 per sorte capitale relativa all'acquisto del secondo diamante, € 1.321,85 per rivalutazione monetaria ed € 855,87 per interessi legali).
Il regime delle spese processuali viene definito in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue;
in conformità al medesimo principio, il compenso il favore del C.T.U. dott. Persona_1 provvisoriamente liquidato con decreto depositato il 16.11.2022, viene posto definitivamente a carico della NC convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita, dichiara la convenuta responsabile dei danni patrimoniali subiti ONtroparte_1 dall'attore in dipendenza dell'acquisto dei diamanti oggetto di giudizio, Parte_1 condannando la prima al pagamento in favore del secondo, a titolo risarcitorio, della somma totale di € 16.605,78 (di cui € 6.048,52 per sorte capitale relativa all'acquisto del primo diamante, € 1.324,63 per rivalutazione monetaria ed € 1.046,50 per interessi legali, € 6.008,41 per sorte capitale relativa all'acquisto del secondo diamante, €
1.321,85 per rivalutazione monetaria ed € 855,87 per interessi legali).
ONdanna alla rifusione, in favore di , delle spese ONtroparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
27 Pone definitivamente a carico di il compenso provvisoriamente ONtroparte_1 liquidato in favore del C.T.U. con decreto depositato il 16.11.2022.
Così deciso in Massa, il 30.10.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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