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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/08/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
IL TRIBUNALE DI GI
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1047 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale e domanda di divorzio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
GAIO 12 95041 GI TA , CF elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio dell'avv. ASCANIO FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]CP_1
12 95041 GI TA CF elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio dell'avv ASCANIO FRANCESCO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 17.7.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso . Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 e Parte_1 CP_1 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/09/2020
e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di GI al n. 21 anno 2020 parte II seria A
Con sentenza del 24.11.2024 questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi disponendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 17.7.2025 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 24.11.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 23/09/2020 annotato nel registro degli atti di Pt_1 CP_1 matrimonio del comune di Caltagirone al n. 21 anno 2020 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso . DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 4.8.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO TANO
IL TRIBUNALE DI GI
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1047 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale e domanda di divorzio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
GAIO 12 95041 GI TA , CF elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio dell'avv. ASCANIO FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]CP_1
12 95041 GI TA CF elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio dell'avv ASCANIO FRANCESCO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 17.7.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso . Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 e Parte_1 CP_1 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/09/2020
e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di GI al n. 21 anno 2020 parte II seria A
Con sentenza del 24.11.2024 questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi disponendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 17.7.2025 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 24.11.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 23/09/2020 annotato nel registro degli atti di Pt_1 CP_1 matrimonio del comune di Caltagirone al n. 21 anno 2020 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso . DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 4.8.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo