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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENIO GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1258/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201707274 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 la l'Avviso di Accertamento esecutivo n. 201707274 del 30/9/2024- prot. gen. n. 111844 del 30/9/2024, per IMU anno d'imposta 2019, notificato in data 1/10/2024 dal Comune di Benevento.
A tal fine eccepiva di non essere proprietario degli immobili indicati degli immobili di cui ai punti n. 1 e 2 dell'avviso di accertamento, Cat. D7, siti nel Comune di Benevento, Indirizzo_1 catastalmente 3 identificati al indirizzo_1 , in virtù di trasferimento degli stessi quali parti comuni a seguito di regolamento condominiale predisposto dalla stessa Ricorrente_1 in data antecedente al loro trasferimento e in considerazione della natura degli stessi. Precisava che i due immobili accertati, una centrale elettrica e una centrale termica posizionate nella palazzina al seminterrato. In virtù di apposito regolamento condominiale erano ovviamente di proprietà dei condomini ai quali sono stati venduti i diversi immobili facenti parte della palazzina se solo catastalmente sono rimasti in capo alla ricorrente. Anche con riferimento agli immobili indicati nei punti 3 e 4 dell'avviso di accertamento, entrambi con categoria catastale A/10 eccepiva di non essere più proprietaria dei predetti immobili, benché risulti tale dalle visure catastali recentemente effettuate.
Il resistente Comune di Benevento evidenziava che la ricorrente essendo formalmente (sulla base della documentazione catastale) intestataria dei beni indicati nell'atto impositivo, non poteva non essere tenuta al pagamento dei relativi tributi.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 15.1.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha eccepito che erroneamente sono stati accertati ai fini TARI degli immobili dei quali non è proprietario o comunque non ha la detenzione in quanto di proprietà di altri soggetti.
A tal fine ha depositato il regolamento condominiale da cui risulta che gli immobili di cui ai punti 1 e 2 sono di proprietà dei singoli condomini e non della ricorrente. Inoltre, con riguardo alle unità immobiliari identificate al N.C.E.U. di Benevento al numero_1 Indirizzo_2 snc piano terra cat. A/10 ha depositato documentazione da cui si evince che le stesse sono state soppresse con variazione del 03/07/2025 Pratica n. BN0056571 in atti dal 07/07/2025, in quanto trattavasi di unità duplicate(si vedano i certificati catastali con visura storica per immobile relative al numero_1 Sub 176 (All.2) e Sub 177).
In proposito giova osservare come in caso di contestazione da parte del debitore Banca_1 onere della prova in capo all'ente creditore la circostanza del verificarsi dei presupposti di imposta che concretano l'esistenza dell'ascritto tributo.
Ed invero, la proprietà o altro diritto reale sull'immobile, che rappresentano, ex art. 3 del d.lgs. n. 504 del
1992 il presupposto impositivo del tributo, possono essere provati dall'ente impositore anche in base alle annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere una presunzione de facto di veridicità delle loro risultanze, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria (cfr. Cassazione civile sez. trib. 15/06/2010 n. 14420 Giust. civ. Mass. 2010, 6, 915). Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della prova contraria fornita dalla ricorrente circa la proprietà degli immobili integrante presupposto di imposta per cui è giudizio, la Corte stima doversi accogliere il ricorso.
Con riferimento alle spese del presente procedimento, la particolarità della situazione e l'affidamento del
Comune in merito alla correttezza dei dati catastali giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENIO GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1258/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201707274 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 la l'Avviso di Accertamento esecutivo n. 201707274 del 30/9/2024- prot. gen. n. 111844 del 30/9/2024, per IMU anno d'imposta 2019, notificato in data 1/10/2024 dal Comune di Benevento.
A tal fine eccepiva di non essere proprietario degli immobili indicati degli immobili di cui ai punti n. 1 e 2 dell'avviso di accertamento, Cat. D7, siti nel Comune di Benevento, Indirizzo_1 catastalmente 3 identificati al indirizzo_1 , in virtù di trasferimento degli stessi quali parti comuni a seguito di regolamento condominiale predisposto dalla stessa Ricorrente_1 in data antecedente al loro trasferimento e in considerazione della natura degli stessi. Precisava che i due immobili accertati, una centrale elettrica e una centrale termica posizionate nella palazzina al seminterrato. In virtù di apposito regolamento condominiale erano ovviamente di proprietà dei condomini ai quali sono stati venduti i diversi immobili facenti parte della palazzina se solo catastalmente sono rimasti in capo alla ricorrente. Anche con riferimento agli immobili indicati nei punti 3 e 4 dell'avviso di accertamento, entrambi con categoria catastale A/10 eccepiva di non essere più proprietaria dei predetti immobili, benché risulti tale dalle visure catastali recentemente effettuate.
Il resistente Comune di Benevento evidenziava che la ricorrente essendo formalmente (sulla base della documentazione catastale) intestataria dei beni indicati nell'atto impositivo, non poteva non essere tenuta al pagamento dei relativi tributi.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 15.1.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha eccepito che erroneamente sono stati accertati ai fini TARI degli immobili dei quali non è proprietario o comunque non ha la detenzione in quanto di proprietà di altri soggetti.
A tal fine ha depositato il regolamento condominiale da cui risulta che gli immobili di cui ai punti 1 e 2 sono di proprietà dei singoli condomini e non della ricorrente. Inoltre, con riguardo alle unità immobiliari identificate al N.C.E.U. di Benevento al numero_1 Indirizzo_2 snc piano terra cat. A/10 ha depositato documentazione da cui si evince che le stesse sono state soppresse con variazione del 03/07/2025 Pratica n. BN0056571 in atti dal 07/07/2025, in quanto trattavasi di unità duplicate(si vedano i certificati catastali con visura storica per immobile relative al numero_1 Sub 176 (All.2) e Sub 177).
In proposito giova osservare come in caso di contestazione da parte del debitore Banca_1 onere della prova in capo all'ente creditore la circostanza del verificarsi dei presupposti di imposta che concretano l'esistenza dell'ascritto tributo.
Ed invero, la proprietà o altro diritto reale sull'immobile, che rappresentano, ex art. 3 del d.lgs. n. 504 del
1992 il presupposto impositivo del tributo, possono essere provati dall'ente impositore anche in base alle annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere una presunzione de facto di veridicità delle loro risultanze, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria (cfr. Cassazione civile sez. trib. 15/06/2010 n. 14420 Giust. civ. Mass. 2010, 6, 915). Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della prova contraria fornita dalla ricorrente circa la proprietà degli immobili integrante presupposto di imposta per cui è giudizio, la Corte stima doversi accogliere il ricorso.
Con riferimento alle spese del presente procedimento, la particolarità della situazione e l'affidamento del
Comune in merito alla correttezza dei dati catastali giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.