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Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/03/2026, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06973/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01604 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06973/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6973 del 2024, proposto da TT CI
e AR IN LE, in proprio e quale erede di IA CI, rappresentati e difesi dagli avvocati Brunella Merola e Sergio Perongini, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Cava dè Tirreni in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di
Avellino e Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12 N. 06973/2024 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 361/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni e del Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Avellino e
Salerno;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere AB
AN e udito per l'amministrazione comunale appellante l'avvocato Giuliana
Senatore, sull'istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti sono proprietari nel Comune di Cava de' Tirreni, via Avella
n. 4, di un immobile ad uso residenziale composto da un piano seminterrato e due fuori terra (a catasto censito al foglio 26, particella 937), per il quale è stato a suo tempo rilasciato il condono (permesso di costruire in sanatoria del 22 novembre 2010, n.
4966). All'esito di un sopralluogo in data 4 dicembre 2019 gli incaricati dell'amministrazione riscontravano la presenza di ulteriori abusi, per i quali veniva ingiunta la demolizione, con ordinanza del 2 ottobre 2020, n. 161.
2. Contro il provvedimento repressivo gli interessati proponevano ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno.
3. Successivamente, con s.c.i.a. in data 18 gennaio 2021, prot. n. 3173, comunicavano il ripristino parziale degli abusi sanzionati e per il resto ne domandavano N. 06973/2024 REG.RIC.
l'accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del testo unico dell'edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 (istanza in data 16 luglio 2021, prot. n. 41370).
4. La presentazione delle descritte istanze originava un nuovo sopralluogo dell'amministrazione, il quale oltre all'avvenuto ripristino parziale degli abusi e alla corrispondenza dei rimanenti con la domanda di sanatoria consentiva di accertare il permanere di un intervento privo di titolo. Più precisamente, al piano seminterrato veniva confermata la presenza del cambio di destinazione d'uso dei locali ivi ubicati da non residenziali ad abitativi, con frazionamento e diversa distribuzione interna degli ambienti: il tutto come descritto nella relazione prot. n. 77189 del 22 dicembre
2022.
5. A definizione del giudizio contro la menzionata ordinanza del 2 ottobre 2020, n.
161, l'adito Tribunale amministrativo, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, dichiarava il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, relativamente «agli abusi rispetto ai quali è incontestato l'avvenuto ripristino» e a quelli «oggetto dell'istanza di sanatoria tuttora pendente». Per il resto il ricorso era respinto, avuto riguardo all'incontestato cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato.
6. Con il presente appello gli originari ricorrenti impugnano quest'ultimo capo della sentenza di primo grado e ripropongo le censure nei confronti della contestazione relativa agli abusi relativi al piano seminterrato.
7. Si è costituito in resistenza il Comune di Cava de' Tirreni.
8. Si è inoltre costituita in giudizio la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Avellino e Salerno, la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
DIRITTO N. 06973/2024 REG.RIC.
1. Con il primo motivo d'appello viene censurato il mancato rilievo da parte della sentenza di primo grado dell'«inefficacia temporanea» dell'ordinanza di demolizione anche per il «presunto intervento, nel seminterrato, consistente nel c.d. cambio di destinazione d'uso dei locali non residenziali in abitazione, realizzato con frazionamento e diversa distribuzione interna degli ambienti». L'inefficacia del provvedimento sanzionatorio deriverebbe dalla legittimazione sul piano edilizio del piano, in conseguenza del rilascio del condono, con il sopra richiamato permesso in sanatoria del 22 novembre 2010, n. 4966. Si sottolinea al riguardo che la consistenza e la distribuzione interna del medesimo piano, composto di tre locali, un locale a uso ingresso e un bagno, sono corrispondenti a quelli per i quali è stato a suo tempo sanato.
Residuerebbe una «leggera differenza fra le ripartizioni interne riportate sui grafici dell'epoca e la situazione attuale», per la quale è stato nondimeno chiesto l'accertamento di conformità. Pertanto, la «potenziale e sicura sanabilità delle difformità interne» avrebbe dovuto condurre al rilievo dell'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse anche per questa parte del ricorso.
2. Con un ulteriore motivo d'appello viene riproposta la censura di violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a causa della comunicazione dell'avvio del procedimento, dalla quale si sostiene essere derivato la carente istruttoria su cui si fonda l'ordinanza di demolizione impugnata.
3. I motivi sono infondati.
4. Nessuna inefficacia dell'ordine demolitorio può configurarsi in conseguenza del permesso di costruire in sanatoria a suo tempo conseguito dai ricorrenti. Questi non hanno infatti dimostrato che il condono abbia riguardato il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante relativo al piano seminterrato, che per effetto di lavori di tramezzatura interna e di dotazione impiantistica è stato reso abitabile, diversamente dalle sue originarie caratteristiche. N. 06973/2024 REG.RIC.
5. L'abuso in questione è stato oggetto dapprima dell'ingiunzione a demolire impugnata nel presente giudizio e se ne è quindi accertata la permanenza attraverso il sopralluogo svolto in conseguenza delle due istanze di ripristino parziale degli abusi e di sanatoria degli altri, sopra menzionate. Di ciò viene dato atto nella menzionata relazione di cui alla nota prot. n. 77189 del 22 dicembre 2022, le cui risultanze non sono contestate a mezzo del presente appello.
6. Con esso si sostiene invece che l'accertata destinazione sarebbe conforme al permesso in sanatoria, salvo modeste ed irrilevanti differenze tra la rappresentazione grafica delle divisioni interne in sede di domanda di condono e quanto poi accertato dall'amministrazione comunale. Altra e ben specifica è tuttavia la contestazione formulata da quest'ultima con l'ordinanza di demolizione impugnata nel presente giudizio, come finora esposto.
7. Si prospetta inoltre la potenziale sanabilità del mutamento di destinazione d'uso, con censura di carattere ipotetico e comunque rimessa a poteri amministrativi da esercitarsi sulla base di una nuova domanda di accertamento di conformità, ad oggi non presentata.
8. Infine, la censura con cui si lamenta la mancata partecipazione al procedimento costituisce ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'irregolarità non invalidante, una volta accertata la legittimità sul piano sostanziale dell'ordinanza di demolizione impugnata, nella parte relativa all'abuso riguardante il piano seminterrato.
9. L'appello deve quindi essere respinto.
10. Le spese del grado di giudizio nei rapporti tra gli appellanti e l'amministrazione comunale sono regolate secondo soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre possono essere compensate nei rapporti tra i primi e l'amministrazione dei beni culturali, che come dalla stessa eccepito è priva di legittimazione passiva nel presente giudizio. N. 06973/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti a rifondere al Comune di Cava de' Tirreni le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra i medesimi appellanti e il Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio di Avellino e Salerno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB CH, Presidente
AB AN, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AB AN OB CH N. 06973/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01604 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06973/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6973 del 2024, proposto da TT CI
e AR IN LE, in proprio e quale erede di IA CI, rappresentati e difesi dagli avvocati Brunella Merola e Sergio Perongini, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Cava dè Tirreni in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di
Avellino e Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12 N. 06973/2024 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 361/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni e del Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Avellino e
Salerno;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere AB
AN e udito per l'amministrazione comunale appellante l'avvocato Giuliana
Senatore, sull'istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti sono proprietari nel Comune di Cava de' Tirreni, via Avella
n. 4, di un immobile ad uso residenziale composto da un piano seminterrato e due fuori terra (a catasto censito al foglio 26, particella 937), per il quale è stato a suo tempo rilasciato il condono (permesso di costruire in sanatoria del 22 novembre 2010, n.
4966). All'esito di un sopralluogo in data 4 dicembre 2019 gli incaricati dell'amministrazione riscontravano la presenza di ulteriori abusi, per i quali veniva ingiunta la demolizione, con ordinanza del 2 ottobre 2020, n. 161.
2. Contro il provvedimento repressivo gli interessati proponevano ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno.
3. Successivamente, con s.c.i.a. in data 18 gennaio 2021, prot. n. 3173, comunicavano il ripristino parziale degli abusi sanzionati e per il resto ne domandavano N. 06973/2024 REG.RIC.
l'accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del testo unico dell'edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 (istanza in data 16 luglio 2021, prot. n. 41370).
4. La presentazione delle descritte istanze originava un nuovo sopralluogo dell'amministrazione, il quale oltre all'avvenuto ripristino parziale degli abusi e alla corrispondenza dei rimanenti con la domanda di sanatoria consentiva di accertare il permanere di un intervento privo di titolo. Più precisamente, al piano seminterrato veniva confermata la presenza del cambio di destinazione d'uso dei locali ivi ubicati da non residenziali ad abitativi, con frazionamento e diversa distribuzione interna degli ambienti: il tutto come descritto nella relazione prot. n. 77189 del 22 dicembre
2022.
5. A definizione del giudizio contro la menzionata ordinanza del 2 ottobre 2020, n.
161, l'adito Tribunale amministrativo, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, dichiarava il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, relativamente «agli abusi rispetto ai quali è incontestato l'avvenuto ripristino» e a quelli «oggetto dell'istanza di sanatoria tuttora pendente». Per il resto il ricorso era respinto, avuto riguardo all'incontestato cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato.
6. Con il presente appello gli originari ricorrenti impugnano quest'ultimo capo della sentenza di primo grado e ripropongo le censure nei confronti della contestazione relativa agli abusi relativi al piano seminterrato.
7. Si è costituito in resistenza il Comune di Cava de' Tirreni.
8. Si è inoltre costituita in giudizio la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Avellino e Salerno, la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
DIRITTO N. 06973/2024 REG.RIC.
1. Con il primo motivo d'appello viene censurato il mancato rilievo da parte della sentenza di primo grado dell'«inefficacia temporanea» dell'ordinanza di demolizione anche per il «presunto intervento, nel seminterrato, consistente nel c.d. cambio di destinazione d'uso dei locali non residenziali in abitazione, realizzato con frazionamento e diversa distribuzione interna degli ambienti». L'inefficacia del provvedimento sanzionatorio deriverebbe dalla legittimazione sul piano edilizio del piano, in conseguenza del rilascio del condono, con il sopra richiamato permesso in sanatoria del 22 novembre 2010, n. 4966. Si sottolinea al riguardo che la consistenza e la distribuzione interna del medesimo piano, composto di tre locali, un locale a uso ingresso e un bagno, sono corrispondenti a quelli per i quali è stato a suo tempo sanato.
Residuerebbe una «leggera differenza fra le ripartizioni interne riportate sui grafici dell'epoca e la situazione attuale», per la quale è stato nondimeno chiesto l'accertamento di conformità. Pertanto, la «potenziale e sicura sanabilità delle difformità interne» avrebbe dovuto condurre al rilievo dell'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse anche per questa parte del ricorso.
2. Con un ulteriore motivo d'appello viene riproposta la censura di violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a causa della comunicazione dell'avvio del procedimento, dalla quale si sostiene essere derivato la carente istruttoria su cui si fonda l'ordinanza di demolizione impugnata.
3. I motivi sono infondati.
4. Nessuna inefficacia dell'ordine demolitorio può configurarsi in conseguenza del permesso di costruire in sanatoria a suo tempo conseguito dai ricorrenti. Questi non hanno infatti dimostrato che il condono abbia riguardato il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante relativo al piano seminterrato, che per effetto di lavori di tramezzatura interna e di dotazione impiantistica è stato reso abitabile, diversamente dalle sue originarie caratteristiche. N. 06973/2024 REG.RIC.
5. L'abuso in questione è stato oggetto dapprima dell'ingiunzione a demolire impugnata nel presente giudizio e se ne è quindi accertata la permanenza attraverso il sopralluogo svolto in conseguenza delle due istanze di ripristino parziale degli abusi e di sanatoria degli altri, sopra menzionate. Di ciò viene dato atto nella menzionata relazione di cui alla nota prot. n. 77189 del 22 dicembre 2022, le cui risultanze non sono contestate a mezzo del presente appello.
6. Con esso si sostiene invece che l'accertata destinazione sarebbe conforme al permesso in sanatoria, salvo modeste ed irrilevanti differenze tra la rappresentazione grafica delle divisioni interne in sede di domanda di condono e quanto poi accertato dall'amministrazione comunale. Altra e ben specifica è tuttavia la contestazione formulata da quest'ultima con l'ordinanza di demolizione impugnata nel presente giudizio, come finora esposto.
7. Si prospetta inoltre la potenziale sanabilità del mutamento di destinazione d'uso, con censura di carattere ipotetico e comunque rimessa a poteri amministrativi da esercitarsi sulla base di una nuova domanda di accertamento di conformità, ad oggi non presentata.
8. Infine, la censura con cui si lamenta la mancata partecipazione al procedimento costituisce ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'irregolarità non invalidante, una volta accertata la legittimità sul piano sostanziale dell'ordinanza di demolizione impugnata, nella parte relativa all'abuso riguardante il piano seminterrato.
9. L'appello deve quindi essere respinto.
10. Le spese del grado di giudizio nei rapporti tra gli appellanti e l'amministrazione comunale sono regolate secondo soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre possono essere compensate nei rapporti tra i primi e l'amministrazione dei beni culturali, che come dalla stessa eccepito è priva di legittimazione passiva nel presente giudizio. N. 06973/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti a rifondere al Comune di Cava de' Tirreni le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra i medesimi appellanti e il Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio di Avellino e Salerno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB CH, Presidente
AB AN, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AB AN OB CH N. 06973/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO