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Ordinanza 12 aprile 2025
Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, nella causa civile iscritta al n. 125 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc (nel termine fissato all'11.03.2025) ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
(ex art. 702 ter c.p.c.)
TRA
(c.f.: ), in qualità di amministratrice di sostegno e Parte_1 C.F._1
legale rappresentante p.t., di rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Alessandro Finazzo ed elettivamente domiciliata in Crotone, Via dei Melograni n. 1;
- Ricorrente –
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui CP_1
uffici, in , via Gioacchino Da Fiore n. 35 legalmente domicilia;
CP_1
- Resistente – ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2022, , in qualità di amministratrice di Parte_1
sostegno e legale rappresentante di ha agito in giudizio contro il Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. Controparte_2
Tribunale Civile adito, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, e reietta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa previa, eventualmente ed ove occorra, disapplicazione degli atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi: A) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali di tipo violento nonché degli orfani per crimini domestici, per le finalità di cui alla l. n°512/1999;
1 B) per l'effetto, condannare il Controparte_3
a rifondere alla ricorrente, la somma
[...]
prevista nella sentenza del Tribunale civile di Crotone, n° 956/2019 pubblicata il 25 luglio 2019 pronunciata a definizione del giudizio R.G. n° 1928/2016, ovvero della somma di € 1.903.921,00 oltre € 31.805,18 a titolo di spese processuali, oltre interessi “pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” ex art. 1284, comma IV c.c., e rivalutazione dal 61° giorno successivo al 01.08.2019 (data di presentazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà);
In subordine, ritenere e dichiarare che gli interessi sono dovuti dal 30 settembre 2021 (data di adozione della delibera di rigetto), fino all'effettivo soddisfo o in ulteriore subordine dalla data di proposizione del presente giudizio fino all'effettivo soddisfo.
Con condanna del convenuto/appellato, in relazione agli artt. 59 lett. d) e 60 del T.U. sull'imposta di registro, al pagamento dell'imposta di registro, nei cui confronti deve essere recuperata la suddetta imposta prenotata a debito.
Con riserva di articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si renderanno necessari a seguito dell'avverso contegno processuale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore e difensore antistatario che ha anticipato le spese ma non ha riscosso onorari”.
A fondamento della domanda ha rappresentato che: - la sera del 22 marzo 2008, insieme alla figlia di 4 anni e all'allora coniuge è rimasta coinvolta in un Controparte_1 Parte_2
agguato mafioso, perpetrato ai danni di quest'ultimo, da esponenti aderenti all'associazione di stampo mafioso della zona di Papanice (KR), culminato con la sua morte;
- nel violento scontro è rimasta ferita anche la piccola che ha riportato gravissime ed irreversibili lesioni CP_1
cerebrali/fisiche, quali “tetraparesi spastica, compromissione cognitiva, afasia espressiva, fenomeni evocati di startle, portatrice di derivazione ventricolo- peritoneale”; - il responsabile di tali orribili fatti di sangue è stato individuato nella persona di condannato alla pena Persona_1
dell'ergastolo dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro con la sentenza n. 24 del 10 novembre
2014 - divenuta irrevocabile, in data 16 settembre 2015, giusta sentenza n. 2689/2015 della Corte di
Cassazione-; - in data 10 settembre 2010, ha contratto seconde nozze con il signor Parte_1
che ha legalmente adottato la piccola (sentenza Controparte_4 Controparte_1
Tribunale per i minorenni di Catanzaro n. 68/2013 del 22.10.2013); - divenuta definitiva la sentenza penale di condanna a carico di e , in qualità di Per_1 CP_5 Controparte_4
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, hanno agito dinanzi il Tribunale di
Crotone (proc. N.R.G. 1928/2016) al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni patiti dalla figlia;
- il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 956/2019, pubblicata il 25 luglio 2019 (cfr. all.1
2 fascicolo parte ricorrente), ha condannato al pagamento, in favore di parte Persona_1
attrice, della somma complessiva di € 1.903.921,00 (di cui € 1.790.921 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, € 29.000 per spese sostenute ed € 84.000 per spese da sostenere), oltre € 31.805,18 a titolo di spese processuali (comprensive di spese generali, iva e cpa);
- sulla scorta di tale pronuncia, in data 01.08.2019 i coniugi hanno presentato istanza al CP_1
Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (cfr. all. 15 parte ricorrente); - tuttavia, il , con nota del 26.08.2020, ha comunicato il Controparte_3
preavviso di rigetto della domanda per carenza dei requisiti di cui all'art. 15 della l. n. 122/2016
(cfr. all. 2 fascicolo di parte ricorrente); - nonostante le puntuali osservazioni presentate dalla ricorrente, il Comitato di solidarietà, con la delibera n. 224 del 30.09.2021, ha confermato il rigetto della domanda per insussistenza dei requisiti previsti dalla 512/99, non avendo gli istanti dimostrato un chiaro distacco dall'ambiente criminale legato alla “cosca (cfr. all. 7 fascicolo di parte CP_1
ricorrente).
Ciò premesso in fatto, la ricorrente, nominata con decreto del 15.11.2021 del Tribunale di
Crotone amministratrice di sostegno di nelle more divenuta maggiorenne, Controparte_1
ha agito in giudizio deducendo l'illegittimità del provvedimento di rigetto per l'insussistenza dei motivi ostativi al suo accoglimento, risultando sia che la sua famiglia, estranei ad ambienti CP_1
delinquenziali.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. Al riguardo Controparte_2
ha dedotto che la delibera con cui è stata disattesa la domanda della ricorrente è stata adottata sulla base della disciplina di settore e di quanto emerso in sede istruttoria.
Ha, inoltre, precisato che, nel caso di accoglimento della domanda, il Giudice adito dovrà eventualmente affermare il diritto della ricorrente ad essere ammessa al fondo, ma non potrà determinare l'importo del beneficio dovuto che dovrà essere stabilito dall'Amministrazione in considerazione dei vincoli dello stanziamento annuale di bilancio.
2. Tanto premesso la domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Come è noto la legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha istituito presso il il Controparte_2
“Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali di tipo violento”, creato allo scopo di ristorare, almeno in parte, tali soggetti delle conseguenze negative derivanti da quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza richiamati dall'art. 416 bis c.p..
La speciale elargizione posta a carico dello Stato dalla legge 512/99 integra, infatti, una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, tanto è vero che in presenza di determinate condizioni di legge, le vittime di mafia devono essere considerate come titolari di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso a detti benefici di legge, privando
3 l'amministrazione di ogni potere di valutazione autonoma dei presupposti oggettivi di erogabilità rispetto ai quali l'amministrazione svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è comunque estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa (così S.U. 26626/07, 1377/03, 4942/89 (Cass. civ., Sez. Unite, 29/08/2008, n.
21927. Si veda anche Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 31/07/2017, n. 18983, ma anche Corte
d'Appello Catanzaro, sez. II - Catanzaro, 29/11/2019, n. 2293).
Secondo i dettami di cui all'art. 4 della l. n. 512/99 hanno diritto di accesso al fondo – entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso – oltre agli enti costituiti in un giudizio civile, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché, alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
Lo stesso art. 4 chiarisce che hanno, altresì, diritto di accesso al Fondo anche le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal Codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.
L'obbligazione del Fondo deve, invece, ritenersi esclusa nei confronti di tali soggetti se è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Né il suddetto diritto può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
L'esclusione da tale beneficio si applica, inoltre, anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo.
4 L'art 4, comma 3 della legge n.512/99 è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122/2016, il quale, richiamando l'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 20.10.1990, n. 302 ha introdotto, quale ulteriore condizione, imprescindibile allo scopo di legge per il quale il fondo è stato istituito, l'estraneità del soggetto leso ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero, risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
Tale ulteriore requisito non ha, tuttavia, una portata innovativa, ma si limita soltanto a confermare un connotato intrinseco alla fattispecie legale già sussistente, ininterrottamente, sin dall'entrata in vigore della L. n. 302 del 1990 e delle successive disposizioni relative alla materia in esame (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III - 23/10/2024, n. 27543).
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, attraverso un excursus argomentativo chiaro ed esaustivo ha precisato che: “a) la L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), nel prevedere il diritto alla “elargizione fino
a Lire 150 milioni” in favore di “chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” (comma 1) nonchè in favore di chiunque tali pregiudizi subisca
“in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.” (comma 2), subordina detta provvidenza a talune condizioni negative, tra le quali quello dell'essere il soggetto leso “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali” (comma 2, lett. b); b) la stessa condizione negativa è prevista per l'elargizione prevista in favore dei superstiti del soggetto deceduto a seguito dei crimini in questione (giusta espressa previsione del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art.
2- quinques, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186, a mente del quale i benefici previsti per i superstiti dalla L. n. 302 del 1990, art. 4 sono concessi a condizione che “il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”; condizione negativa che, peraltro, secondo la Corte di merito, già poteva per implicito trarsi, anche prima del detto intervento del legislatore del 2008, dalla L. n.
302 del 1990, stesso art. 4 dal momento che tale norma, nel prevedere tale elargizione, richiama i casi di cui all'art. 1); c) secondo la Corte territoriale i criteri dettati dalle norme citate “valgono in via generale per tutte le provvidenze erogate dallo Stato, essendo insiti nella stessa ratio legis, che
è appunto quella di indennizzare le vittime, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente, aiuti di Stato per avere scelto la via del
5 crimine piuttosto che quella della legalità”; d) l'esposta condizione negativa è peraltro espressamente richiesta dalla L. 22 dicembre 1999, n. 512, art. 4, comma 3, come modificato dalla
L. 7 luglio 2016, n. 122, art. 15, comma 1, lett. c), attraverso il rimando alle “condizioni di cui alla
L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 2, lett. b)” ( cfr. Cass. Civ n. 28820 del 2019, in senso conforme Cass. civ. n. 28627 del 2023, n. 6007 del 2024 e n. 12146 del 2024).
È, dunque, evidente che l'estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda l'accesso al Fondo di rotazione ex lege 22 dicembre 1999, n. 512 (la cui istituzione persegue, come noto, lo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto giudizialmente a favore delle vittime di tale specifica tipologia di reati, attribuendone l'onere in via sussidiaria per l'appunto al Fondo), allo stesso modo che quella richiesta per i soggetti che chiedano l'indennizzo previsto dalle L. n. 302 del 1990, ha lo scopo di contrastare i fenomeni d'infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta solidarietà in favore di coloro che hanno subito danni per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente della mafia possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti, così al tempo stesso contrastando quelle situazioni di debolezza, isolamento e inferiorità economica e sociale nel quale attecchisce e si fortifica il fenomeno mafioso (cfr. Cass. Civ n. 28820 del 2019).
Si otterrebbe invece, evidentemente, il risultato opposto se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto dalla cui lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo;
tali soggetti, riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto mafioso ma, al contrario, paradossalmente, proprio per avervi fatto parte (Cassazione civile sez. III - 08/11/2019, n. 28820).
Ciò chiarito, passando all'esame della vicenda per cui causa, la questione controversa attiene principalmente alla contestata mancanza del presupposto della totale estraneità della vittima primaria del reato e della famiglia di appartenenza “ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
Ed invero, con il provvedimento n. 224 del 30.09.2021 il Fondo di rotazione ha rigettato la domanda della ricorrente, ritenendola non rientrante nelle previsioni di cui alla legge n. 512/99 poiché: “dalla medesima istruttoria e documentazione processuale è emerso che l'entourage familiare della minore non risulta essere estraneo agli ambienti delinquenziali, atteso che il padre ed il nonno di , rispettivamente e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
sono stati a capo dell'omonima cosca mafiosa attiva nel territorio di Papanice, inoltre, anche lo zio paterno , e il marito della zia , , annoverano precedenti Persona_2 Pt_4 Persona_3 penali e di polizia per l'art 416 bis c.p.c.”.
E tuttavia, tale motivazione pare fondarsi su una massima d'esperienza fallace che, fino a prova contraria, potrebbe essere sconfessata dai fatti, in quanto, non è impossibile, né tantomeno
6 difficile, nella realtà, che soggetti che abbiano rapporti di parentela o affinità anche stretta con appartenenti all'ambiente criminale siano estranei ad esso, per cui una tale preclusione potrebbe danneggiarli senza alcuna ragione.
Il vincolo di parentela con soggetti appartenenti all'ambiente mafioso non implica, infatti, necessariamente un legame effettivo con l'organizzazione, soprattutto nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto richiedente è un minore che all'epoca dei fatti aveva solo 4 anni, ed era naturalmente incapace di intendere e volere.
Tale principio di diritto, come evidenziato da parte ricorrente, è stato affermato anche dal
Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 27 agosto 2014, chiamato a rendere un parere sull'interpretazione dell'art. 2 quinques, comma 1, lett. a) l. n. 186/2008, in riferimento al riconoscimento dei benefici, quale vittima della criminalità organizzata, di una bambina di soli nove mesi che aveva subito l'uccisione della madre ad opera di soggetti riconducibili ad un'associazione mafiosa (cfr. all. 17 fascicolo parte ricorrente).
Ebbene, in tale occasione il Consiglio di Stato - richiamando il principio costituzionale secondo cui le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'idquod plerumque accidit - ha affermato che “la presunzione ostativa al riconoscimento dei benefici come vittima della criminalità organizzata legata al rapporto di parentela opera purché non vi siano elementi tali da escludere la rilevanza fattuale di tale rapporto… In tali casi la presunzione sarebbe sfornita di fondamento empirico restando una pura scelta normativa, del tutto irragionevole però e contraria all'intenzione del legislatore”, come ben potrebbe accadere nell'ipotesi in cui la vittima sia, all'epoca dell'evento da cui sorge il beneficio, incapace d'intendere o di volere, per età o altre condizioni personali (cfr.
Cons. St., sez. I, 16 ottobre 2014, n. 3153).
Sulla scorta di tali motivazioni ha, quindi, ritenuto che la condizione di incapacità naturale che incide sui rapporti giuridici civilistici (negoziali, non negoziali, di status), unitamente alla ratio della norma in esame volta a sanzionare legami con ambienti criminali, priva il rapporto civilistico di parentela del valore che esso assume all'interno della disposizione in esame.
Ancora, la Corte Costituzionale, con la sentenza 04.07.2024, n. 122, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre
2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”, sulla scorta del fatto che la presunzione assoluta di esclusione vìola
7 anche il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.), impedendo di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda.
Da tanto, si ricava, quindi, che l'incapacità naturale del beneficiario a discernere il lecito dall'illecito e/o il suo legame di rapporti di parentela, coniugio o affinità con un soggetto legato ad ambienti criminali non precludono ipso jure il riconoscimento del beneficio.
Non è condivisibile, ad avviso del Tribunale, anche l'ulteriore stralcio di motivazione addotta dal Fondo di rotazione quale condizione ostativa all'accoglimento della domanda, secondo cui: “è risultato che i genitori di , e , Controparte_1 Parte_1 Controparte_4
sono immuni da precedenti penali e non hanno frequentazioni con persone gravate da pregiudizi penali. Tuttavia, non emerge nei coniugi un comportamento chiaro di dissociazione, tenuto conto che la coppia vive tuttora a Crotone, ove è chiaramente forte l'influenza della consorteria criminale dei c.d. “papaniciari” e non si può escludere che gli stessi possano di fatto subire condizionamenti da parte degli accoliti della cosca . CP_1
Anche tale preclusione, si basa su una mera congettura, rimasta del tutto sfornita di prova, che ha finito per danneggiare, senza alcuna ragione, un soggetto che pur avendo legami di sangue con familiari appartenenti ad un'organizzazione criminali, non ha scientemente deciso di farne parte.
Tale estraneità si evince, in primis dal parere rilasciato dalla Prefettura di Crotone - Prot.
Uscita N.0027991 in data 31.10.2019 al Fondo di Rotazione, dal quale risulta che non sussistevano le condizioni ostative di cui agli artt. 4 e 6 L. 512/99.
In ordine alla figura di è stato infatti accertato che: “dalla lettura dei motivi CP_1
della decisione della sentenza n. 956/2019 si evince lo stato di enorme sofferenza in cui versa e verserà la piccola : infatti, i gravi danni e le lesioni fisiche e cerebrali patiti sono CP_1
stati giudicati irreversibili dalla commissione medica.
Quanto, invece, alla posizione degli attuali genitori, nel parere è dato leggere che: “non presentano motivi ostativi alla concessione del beneficio richiesto;
il quadro di vita familiare, inoltre, confermerebbe la completa estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali e non sembrerebbe che le somme eventualmente riconosciute possano ridondare in favore delle organizzazioni criminali;
la signora (mamma) si dedica alle continue cure Parte_1
richieste dalla precaria condizione della figlia, il signor è attualmente Controparte_4
impiegato in qualità di operatore presso l'isola ecologica gestita dalla società AKREA di Crotone;
fa parte del nucleo familiare anche di anni 7. Per quanto sopra enunciato, verificata la Per_4
sussistenza dei requisiti soggettivi, questo Ufficio ritiene che la richiesta di benefìcio proposta possa essere accolta” (cfr. all. 6 fascicolo parte ricorrente).
8 Ed ancora, secondo quanto riportato nel Rapporto della Questura di Crotone prot. n. 25442 del 22.08.2019 e nel parere del 12.11.2020 (prot. uscita n. 2937) inviato dalla Prefettura di Crotone al Fondo di Rotazione, risulta che “dalle recenti informative rese dal Comando Provinciale del
Carabinieri e dalla Questura, si evince che la mamma di , signora , CP_1 Parte_1
a seguito del noto tragico evento avvento nel 2008, ha abbandonato la frazione di Papanice (KR) in cui risiedeva, affrancandosi definitivamente dalla famiglia originaria del defunto primo marito,
Successivamente, in data 10 settembre 2010, la stessa ha contratto matrimonio in Parte_2
seconde nozze con il signor , il quale ha poi adottato legalmente la piccola Controparte_4
, dandole il proprio cognome. A seguito di accertamenti effettuati dalle Forze di CP_1
Polizia, lo stesso è risultato completamente estraneo ad ambienti e logiche criminali e gode, in pubblico, di buona reputazione (…) Inoltre, in ragione delle particolari circostanze connotate dalla totale assenza di ogni propensione a subire l'influenza di ambienti delinquenziali, si ha motivo di escludere la possibilità che l'eventuale concessione del beneficio economico possa ridondare in favore della criminalità organizzata”(cfr. all. 4 e 10 fascicolo parte ricorrente).
In sostanza, alla luce della documentazione presente agli atti, non sussistono elementi concreti che giustifichino dubbi sulla totale estraneità della vittima, della madre e del padre adottivo da ambienti criminali. Al contrario, le evidenze documentali attestano un chiaro distacco da tali contesti, come dimostrato dall'adozione della minore da parte del nuovo compagno della madre, estraneo a circuiti delinquenziali, e dal trasferimento della residenza familiare dalla frazione di
Papanice (KR) in cui vive la famiglia del defunto marito, Parte_2
In tale contesto, i provvedimenti ministeriali non risultano adottati legittimamente, poiché, alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria prefettizia, non è possibile ravvisare la sussistenza della presunta condizione ostativa connessa a un'eventuale appartenenza della vittima primaria a contesti delinquenziali. Dall'analisi della situazione familiare e personale dei coniugi non CP_1
emerge alcun elemento che possa far presumere, anche indirettamente, un loro coinvolgimento in ambienti di criminalità organizzata. Gli stessi, infatti, risultano essere persone perfettamente integrate nel contesto sociale di riferimento e conducenti una vita trasparente e priva di legami con ambienti malavitosi.
Va, pertanto, affermata la sussistenza del diritto di in possesso dei requisiti CP_1
richiesti dalla normativa summenzionata, ad accedere al Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il . Controparte_2
Questo diritto si estende al pagamento delle somme a lei spettanti a titolo di risarcimento danni, nei confronti di come disposto dalla sentenza n. 956/2019 del Tribunale Persona_1
di Crotone, emessa il 25 luglio 2019. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, la Pubblica Amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla CP_2
9 determinazione dell'importo da erogare, né può rifiutare il risarcimento dei danni nella misura stabilita, quando tale quantificazione sia stata già determinata in sede giudiziaria, come nel caso di specie.
In ragione di ciò, va, quindi, disposta la condanna del a pagare alla Controparte_2
ricorrente in qualità di amministratrice di sostegno di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 1.903.921,00, oltre rifusione delle spese di lite, liquidate in € 25.182,60 - a
[...]
titolo di risarcimento del danno e di spese legali richieste - in forza della suindicata sentenza civile del Tribunale di Crotone, n. 956/2019.
Sono, altresì, dovuti su dette somme gli interessi al tasso legale (ex art. 1284 co. 1 c.c.) dal
01.08.2019 (data di presentazione della domanda di accesso al fondo) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, conformemente al recente indirizzo della Cassazione (n. 61/2023) secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c. è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo dello scaglione tariffario relativo al valore effettivo della controversia (art. 5, comma 1), con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività relativa a tale fase. Esse, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., vanno distratte in favore dell'avvocato Alessandro Finazzo, difensore di parte ricorrente, come da relativa richiesta formulata in seno all'atto introduttivo e reiterata nelle note scritte depositate in data 04.03.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accerta il diritto di , in qualità di amministratrice di sostegno e Parte_1
legale appresentante p.t., di di accedere al Fondo di Controparte_1
Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per il pagamento della somma di cui è creditrice – a titolo di risarcimento danni Controparte_1
– nei confronti di in forza della sentenza n. 956/2019 emessa dal Persona_1
Tribunale di Crotone in data 25 luglio 2019;
2) condanna il Controparte_6
, in persona del pro-tempore, alla rifusione in
[...] CP_7
10 favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.180,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catanzaro, lì 12 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
11
in composizione monocratica nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, nella causa civile iscritta al n. 125 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc (nel termine fissato all'11.03.2025) ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
(ex art. 702 ter c.p.c.)
TRA
(c.f.: ), in qualità di amministratrice di sostegno e Parte_1 C.F._1
legale rappresentante p.t., di rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Alessandro Finazzo ed elettivamente domiciliata in Crotone, Via dei Melograni n. 1;
- Ricorrente –
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui CP_1
uffici, in , via Gioacchino Da Fiore n. 35 legalmente domicilia;
CP_1
- Resistente – ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2022, , in qualità di amministratrice di Parte_1
sostegno e legale rappresentante di ha agito in giudizio contro il Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. Controparte_2
Tribunale Civile adito, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, e reietta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa previa, eventualmente ed ove occorra, disapplicazione degli atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi: A) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali di tipo violento nonché degli orfani per crimini domestici, per le finalità di cui alla l. n°512/1999;
1 B) per l'effetto, condannare il Controparte_3
a rifondere alla ricorrente, la somma
[...]
prevista nella sentenza del Tribunale civile di Crotone, n° 956/2019 pubblicata il 25 luglio 2019 pronunciata a definizione del giudizio R.G. n° 1928/2016, ovvero della somma di € 1.903.921,00 oltre € 31.805,18 a titolo di spese processuali, oltre interessi “pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” ex art. 1284, comma IV c.c., e rivalutazione dal 61° giorno successivo al 01.08.2019 (data di presentazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà);
In subordine, ritenere e dichiarare che gli interessi sono dovuti dal 30 settembre 2021 (data di adozione della delibera di rigetto), fino all'effettivo soddisfo o in ulteriore subordine dalla data di proposizione del presente giudizio fino all'effettivo soddisfo.
Con condanna del convenuto/appellato, in relazione agli artt. 59 lett. d) e 60 del T.U. sull'imposta di registro, al pagamento dell'imposta di registro, nei cui confronti deve essere recuperata la suddetta imposta prenotata a debito.
Con riserva di articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si renderanno necessari a seguito dell'avverso contegno processuale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore e difensore antistatario che ha anticipato le spese ma non ha riscosso onorari”.
A fondamento della domanda ha rappresentato che: - la sera del 22 marzo 2008, insieme alla figlia di 4 anni e all'allora coniuge è rimasta coinvolta in un Controparte_1 Parte_2
agguato mafioso, perpetrato ai danni di quest'ultimo, da esponenti aderenti all'associazione di stampo mafioso della zona di Papanice (KR), culminato con la sua morte;
- nel violento scontro è rimasta ferita anche la piccola che ha riportato gravissime ed irreversibili lesioni CP_1
cerebrali/fisiche, quali “tetraparesi spastica, compromissione cognitiva, afasia espressiva, fenomeni evocati di startle, portatrice di derivazione ventricolo- peritoneale”; - il responsabile di tali orribili fatti di sangue è stato individuato nella persona di condannato alla pena Persona_1
dell'ergastolo dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro con la sentenza n. 24 del 10 novembre
2014 - divenuta irrevocabile, in data 16 settembre 2015, giusta sentenza n. 2689/2015 della Corte di
Cassazione-; - in data 10 settembre 2010, ha contratto seconde nozze con il signor Parte_1
che ha legalmente adottato la piccola (sentenza Controparte_4 Controparte_1
Tribunale per i minorenni di Catanzaro n. 68/2013 del 22.10.2013); - divenuta definitiva la sentenza penale di condanna a carico di e , in qualità di Per_1 CP_5 Controparte_4
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, hanno agito dinanzi il Tribunale di
Crotone (proc. N.R.G. 1928/2016) al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni patiti dalla figlia;
- il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 956/2019, pubblicata il 25 luglio 2019 (cfr. all.1
2 fascicolo parte ricorrente), ha condannato al pagamento, in favore di parte Persona_1
attrice, della somma complessiva di € 1.903.921,00 (di cui € 1.790.921 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, € 29.000 per spese sostenute ed € 84.000 per spese da sostenere), oltre € 31.805,18 a titolo di spese processuali (comprensive di spese generali, iva e cpa);
- sulla scorta di tale pronuncia, in data 01.08.2019 i coniugi hanno presentato istanza al CP_1
Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (cfr. all. 15 parte ricorrente); - tuttavia, il , con nota del 26.08.2020, ha comunicato il Controparte_3
preavviso di rigetto della domanda per carenza dei requisiti di cui all'art. 15 della l. n. 122/2016
(cfr. all. 2 fascicolo di parte ricorrente); - nonostante le puntuali osservazioni presentate dalla ricorrente, il Comitato di solidarietà, con la delibera n. 224 del 30.09.2021, ha confermato il rigetto della domanda per insussistenza dei requisiti previsti dalla 512/99, non avendo gli istanti dimostrato un chiaro distacco dall'ambiente criminale legato alla “cosca (cfr. all. 7 fascicolo di parte CP_1
ricorrente).
Ciò premesso in fatto, la ricorrente, nominata con decreto del 15.11.2021 del Tribunale di
Crotone amministratrice di sostegno di nelle more divenuta maggiorenne, Controparte_1
ha agito in giudizio deducendo l'illegittimità del provvedimento di rigetto per l'insussistenza dei motivi ostativi al suo accoglimento, risultando sia che la sua famiglia, estranei ad ambienti CP_1
delinquenziali.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. Al riguardo Controparte_2
ha dedotto che la delibera con cui è stata disattesa la domanda della ricorrente è stata adottata sulla base della disciplina di settore e di quanto emerso in sede istruttoria.
Ha, inoltre, precisato che, nel caso di accoglimento della domanda, il Giudice adito dovrà eventualmente affermare il diritto della ricorrente ad essere ammessa al fondo, ma non potrà determinare l'importo del beneficio dovuto che dovrà essere stabilito dall'Amministrazione in considerazione dei vincoli dello stanziamento annuale di bilancio.
2. Tanto premesso la domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Come è noto la legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha istituito presso il il Controparte_2
“Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali di tipo violento”, creato allo scopo di ristorare, almeno in parte, tali soggetti delle conseguenze negative derivanti da quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza richiamati dall'art. 416 bis c.p..
La speciale elargizione posta a carico dello Stato dalla legge 512/99 integra, infatti, una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, tanto è vero che in presenza di determinate condizioni di legge, le vittime di mafia devono essere considerate come titolari di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso a detti benefici di legge, privando
3 l'amministrazione di ogni potere di valutazione autonoma dei presupposti oggettivi di erogabilità rispetto ai quali l'amministrazione svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è comunque estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa (così S.U. 26626/07, 1377/03, 4942/89 (Cass. civ., Sez. Unite, 29/08/2008, n.
21927. Si veda anche Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 31/07/2017, n. 18983, ma anche Corte
d'Appello Catanzaro, sez. II - Catanzaro, 29/11/2019, n. 2293).
Secondo i dettami di cui all'art. 4 della l. n. 512/99 hanno diritto di accesso al fondo – entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso – oltre agli enti costituiti in un giudizio civile, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché, alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
Lo stesso art. 4 chiarisce che hanno, altresì, diritto di accesso al Fondo anche le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal Codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.
L'obbligazione del Fondo deve, invece, ritenersi esclusa nei confronti di tali soggetti se è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Né il suddetto diritto può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
L'esclusione da tale beneficio si applica, inoltre, anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo.
4 L'art 4, comma 3 della legge n.512/99 è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122/2016, il quale, richiamando l'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 20.10.1990, n. 302 ha introdotto, quale ulteriore condizione, imprescindibile allo scopo di legge per il quale il fondo è stato istituito, l'estraneità del soggetto leso ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero, risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
Tale ulteriore requisito non ha, tuttavia, una portata innovativa, ma si limita soltanto a confermare un connotato intrinseco alla fattispecie legale già sussistente, ininterrottamente, sin dall'entrata in vigore della L. n. 302 del 1990 e delle successive disposizioni relative alla materia in esame (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III - 23/10/2024, n. 27543).
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, attraverso un excursus argomentativo chiaro ed esaustivo ha precisato che: “a) la L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), nel prevedere il diritto alla “elargizione fino
a Lire 150 milioni” in favore di “chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” (comma 1) nonchè in favore di chiunque tali pregiudizi subisca
“in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.” (comma 2), subordina detta provvidenza a talune condizioni negative, tra le quali quello dell'essere il soggetto leso “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali” (comma 2, lett. b); b) la stessa condizione negativa è prevista per l'elargizione prevista in favore dei superstiti del soggetto deceduto a seguito dei crimini in questione (giusta espressa previsione del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art.
2- quinques, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186, a mente del quale i benefici previsti per i superstiti dalla L. n. 302 del 1990, art. 4 sono concessi a condizione che “il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”; condizione negativa che, peraltro, secondo la Corte di merito, già poteva per implicito trarsi, anche prima del detto intervento del legislatore del 2008, dalla L. n.
302 del 1990, stesso art. 4 dal momento che tale norma, nel prevedere tale elargizione, richiama i casi di cui all'art. 1); c) secondo la Corte territoriale i criteri dettati dalle norme citate “valgono in via generale per tutte le provvidenze erogate dallo Stato, essendo insiti nella stessa ratio legis, che
è appunto quella di indennizzare le vittime, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente, aiuti di Stato per avere scelto la via del
5 crimine piuttosto che quella della legalità”; d) l'esposta condizione negativa è peraltro espressamente richiesta dalla L. 22 dicembre 1999, n. 512, art. 4, comma 3, come modificato dalla
L. 7 luglio 2016, n. 122, art. 15, comma 1, lett. c), attraverso il rimando alle “condizioni di cui alla
L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 2, lett. b)” ( cfr. Cass. Civ n. 28820 del 2019, in senso conforme Cass. civ. n. 28627 del 2023, n. 6007 del 2024 e n. 12146 del 2024).
È, dunque, evidente che l'estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda l'accesso al Fondo di rotazione ex lege 22 dicembre 1999, n. 512 (la cui istituzione persegue, come noto, lo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto giudizialmente a favore delle vittime di tale specifica tipologia di reati, attribuendone l'onere in via sussidiaria per l'appunto al Fondo), allo stesso modo che quella richiesta per i soggetti che chiedano l'indennizzo previsto dalle L. n. 302 del 1990, ha lo scopo di contrastare i fenomeni d'infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta solidarietà in favore di coloro che hanno subito danni per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente della mafia possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti, così al tempo stesso contrastando quelle situazioni di debolezza, isolamento e inferiorità economica e sociale nel quale attecchisce e si fortifica il fenomeno mafioso (cfr. Cass. Civ n. 28820 del 2019).
Si otterrebbe invece, evidentemente, il risultato opposto se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto dalla cui lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo;
tali soggetti, riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto mafioso ma, al contrario, paradossalmente, proprio per avervi fatto parte (Cassazione civile sez. III - 08/11/2019, n. 28820).
Ciò chiarito, passando all'esame della vicenda per cui causa, la questione controversa attiene principalmente alla contestata mancanza del presupposto della totale estraneità della vittima primaria del reato e della famiglia di appartenenza “ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
Ed invero, con il provvedimento n. 224 del 30.09.2021 il Fondo di rotazione ha rigettato la domanda della ricorrente, ritenendola non rientrante nelle previsioni di cui alla legge n. 512/99 poiché: “dalla medesima istruttoria e documentazione processuale è emerso che l'entourage familiare della minore non risulta essere estraneo agli ambienti delinquenziali, atteso che il padre ed il nonno di , rispettivamente e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
sono stati a capo dell'omonima cosca mafiosa attiva nel territorio di Papanice, inoltre, anche lo zio paterno , e il marito della zia , , annoverano precedenti Persona_2 Pt_4 Persona_3 penali e di polizia per l'art 416 bis c.p.c.”.
E tuttavia, tale motivazione pare fondarsi su una massima d'esperienza fallace che, fino a prova contraria, potrebbe essere sconfessata dai fatti, in quanto, non è impossibile, né tantomeno
6 difficile, nella realtà, che soggetti che abbiano rapporti di parentela o affinità anche stretta con appartenenti all'ambiente criminale siano estranei ad esso, per cui una tale preclusione potrebbe danneggiarli senza alcuna ragione.
Il vincolo di parentela con soggetti appartenenti all'ambiente mafioso non implica, infatti, necessariamente un legame effettivo con l'organizzazione, soprattutto nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto richiedente è un minore che all'epoca dei fatti aveva solo 4 anni, ed era naturalmente incapace di intendere e volere.
Tale principio di diritto, come evidenziato da parte ricorrente, è stato affermato anche dal
Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 27 agosto 2014, chiamato a rendere un parere sull'interpretazione dell'art. 2 quinques, comma 1, lett. a) l. n. 186/2008, in riferimento al riconoscimento dei benefici, quale vittima della criminalità organizzata, di una bambina di soli nove mesi che aveva subito l'uccisione della madre ad opera di soggetti riconducibili ad un'associazione mafiosa (cfr. all. 17 fascicolo parte ricorrente).
Ebbene, in tale occasione il Consiglio di Stato - richiamando il principio costituzionale secondo cui le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'idquod plerumque accidit - ha affermato che “la presunzione ostativa al riconoscimento dei benefici come vittima della criminalità organizzata legata al rapporto di parentela opera purché non vi siano elementi tali da escludere la rilevanza fattuale di tale rapporto… In tali casi la presunzione sarebbe sfornita di fondamento empirico restando una pura scelta normativa, del tutto irragionevole però e contraria all'intenzione del legislatore”, come ben potrebbe accadere nell'ipotesi in cui la vittima sia, all'epoca dell'evento da cui sorge il beneficio, incapace d'intendere o di volere, per età o altre condizioni personali (cfr.
Cons. St., sez. I, 16 ottobre 2014, n. 3153).
Sulla scorta di tali motivazioni ha, quindi, ritenuto che la condizione di incapacità naturale che incide sui rapporti giuridici civilistici (negoziali, non negoziali, di status), unitamente alla ratio della norma in esame volta a sanzionare legami con ambienti criminali, priva il rapporto civilistico di parentela del valore che esso assume all'interno della disposizione in esame.
Ancora, la Corte Costituzionale, con la sentenza 04.07.2024, n. 122, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre
2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”, sulla scorta del fatto che la presunzione assoluta di esclusione vìola
7 anche il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.), impedendo di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda.
Da tanto, si ricava, quindi, che l'incapacità naturale del beneficiario a discernere il lecito dall'illecito e/o il suo legame di rapporti di parentela, coniugio o affinità con un soggetto legato ad ambienti criminali non precludono ipso jure il riconoscimento del beneficio.
Non è condivisibile, ad avviso del Tribunale, anche l'ulteriore stralcio di motivazione addotta dal Fondo di rotazione quale condizione ostativa all'accoglimento della domanda, secondo cui: “è risultato che i genitori di , e , Controparte_1 Parte_1 Controparte_4
sono immuni da precedenti penali e non hanno frequentazioni con persone gravate da pregiudizi penali. Tuttavia, non emerge nei coniugi un comportamento chiaro di dissociazione, tenuto conto che la coppia vive tuttora a Crotone, ove è chiaramente forte l'influenza della consorteria criminale dei c.d. “papaniciari” e non si può escludere che gli stessi possano di fatto subire condizionamenti da parte degli accoliti della cosca . CP_1
Anche tale preclusione, si basa su una mera congettura, rimasta del tutto sfornita di prova, che ha finito per danneggiare, senza alcuna ragione, un soggetto che pur avendo legami di sangue con familiari appartenenti ad un'organizzazione criminali, non ha scientemente deciso di farne parte.
Tale estraneità si evince, in primis dal parere rilasciato dalla Prefettura di Crotone - Prot.
Uscita N.0027991 in data 31.10.2019 al Fondo di Rotazione, dal quale risulta che non sussistevano le condizioni ostative di cui agli artt. 4 e 6 L. 512/99.
In ordine alla figura di è stato infatti accertato che: “dalla lettura dei motivi CP_1
della decisione della sentenza n. 956/2019 si evince lo stato di enorme sofferenza in cui versa e verserà la piccola : infatti, i gravi danni e le lesioni fisiche e cerebrali patiti sono CP_1
stati giudicati irreversibili dalla commissione medica.
Quanto, invece, alla posizione degli attuali genitori, nel parere è dato leggere che: “non presentano motivi ostativi alla concessione del beneficio richiesto;
il quadro di vita familiare, inoltre, confermerebbe la completa estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali e non sembrerebbe che le somme eventualmente riconosciute possano ridondare in favore delle organizzazioni criminali;
la signora (mamma) si dedica alle continue cure Parte_1
richieste dalla precaria condizione della figlia, il signor è attualmente Controparte_4
impiegato in qualità di operatore presso l'isola ecologica gestita dalla società AKREA di Crotone;
fa parte del nucleo familiare anche di anni 7. Per quanto sopra enunciato, verificata la Per_4
sussistenza dei requisiti soggettivi, questo Ufficio ritiene che la richiesta di benefìcio proposta possa essere accolta” (cfr. all. 6 fascicolo parte ricorrente).
8 Ed ancora, secondo quanto riportato nel Rapporto della Questura di Crotone prot. n. 25442 del 22.08.2019 e nel parere del 12.11.2020 (prot. uscita n. 2937) inviato dalla Prefettura di Crotone al Fondo di Rotazione, risulta che “dalle recenti informative rese dal Comando Provinciale del
Carabinieri e dalla Questura, si evince che la mamma di , signora , CP_1 Parte_1
a seguito del noto tragico evento avvento nel 2008, ha abbandonato la frazione di Papanice (KR) in cui risiedeva, affrancandosi definitivamente dalla famiglia originaria del defunto primo marito,
Successivamente, in data 10 settembre 2010, la stessa ha contratto matrimonio in Parte_2
seconde nozze con il signor , il quale ha poi adottato legalmente la piccola Controparte_4
, dandole il proprio cognome. A seguito di accertamenti effettuati dalle Forze di CP_1
Polizia, lo stesso è risultato completamente estraneo ad ambienti e logiche criminali e gode, in pubblico, di buona reputazione (…) Inoltre, in ragione delle particolari circostanze connotate dalla totale assenza di ogni propensione a subire l'influenza di ambienti delinquenziali, si ha motivo di escludere la possibilità che l'eventuale concessione del beneficio economico possa ridondare in favore della criminalità organizzata”(cfr. all. 4 e 10 fascicolo parte ricorrente).
In sostanza, alla luce della documentazione presente agli atti, non sussistono elementi concreti che giustifichino dubbi sulla totale estraneità della vittima, della madre e del padre adottivo da ambienti criminali. Al contrario, le evidenze documentali attestano un chiaro distacco da tali contesti, come dimostrato dall'adozione della minore da parte del nuovo compagno della madre, estraneo a circuiti delinquenziali, e dal trasferimento della residenza familiare dalla frazione di
Papanice (KR) in cui vive la famiglia del defunto marito, Parte_2
In tale contesto, i provvedimenti ministeriali non risultano adottati legittimamente, poiché, alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria prefettizia, non è possibile ravvisare la sussistenza della presunta condizione ostativa connessa a un'eventuale appartenenza della vittima primaria a contesti delinquenziali. Dall'analisi della situazione familiare e personale dei coniugi non CP_1
emerge alcun elemento che possa far presumere, anche indirettamente, un loro coinvolgimento in ambienti di criminalità organizzata. Gli stessi, infatti, risultano essere persone perfettamente integrate nel contesto sociale di riferimento e conducenti una vita trasparente e priva di legami con ambienti malavitosi.
Va, pertanto, affermata la sussistenza del diritto di in possesso dei requisiti CP_1
richiesti dalla normativa summenzionata, ad accedere al Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il . Controparte_2
Questo diritto si estende al pagamento delle somme a lei spettanti a titolo di risarcimento danni, nei confronti di come disposto dalla sentenza n. 956/2019 del Tribunale Persona_1
di Crotone, emessa il 25 luglio 2019. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, la Pubblica Amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla CP_2
9 determinazione dell'importo da erogare, né può rifiutare il risarcimento dei danni nella misura stabilita, quando tale quantificazione sia stata già determinata in sede giudiziaria, come nel caso di specie.
In ragione di ciò, va, quindi, disposta la condanna del a pagare alla Controparte_2
ricorrente in qualità di amministratrice di sostegno di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 1.903.921,00, oltre rifusione delle spese di lite, liquidate in € 25.182,60 - a
[...]
titolo di risarcimento del danno e di spese legali richieste - in forza della suindicata sentenza civile del Tribunale di Crotone, n. 956/2019.
Sono, altresì, dovuti su dette somme gli interessi al tasso legale (ex art. 1284 co. 1 c.c.) dal
01.08.2019 (data di presentazione della domanda di accesso al fondo) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, conformemente al recente indirizzo della Cassazione (n. 61/2023) secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c. è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo dello scaglione tariffario relativo al valore effettivo della controversia (art. 5, comma 1), con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività relativa a tale fase. Esse, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., vanno distratte in favore dell'avvocato Alessandro Finazzo, difensore di parte ricorrente, come da relativa richiesta formulata in seno all'atto introduttivo e reiterata nelle note scritte depositate in data 04.03.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accerta il diritto di , in qualità di amministratrice di sostegno e Parte_1
legale appresentante p.t., di di accedere al Fondo di Controparte_1
Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per il pagamento della somma di cui è creditrice – a titolo di risarcimento danni Controparte_1
– nei confronti di in forza della sentenza n. 956/2019 emessa dal Persona_1
Tribunale di Crotone in data 25 luglio 2019;
2) condanna il Controparte_6
, in persona del pro-tempore, alla rifusione in
[...] CP_7
10 favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.180,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catanzaro, lì 12 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
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