Sentenza breve 6 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 06/09/2023, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2023
N. 01970/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C. IE & LI s.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Cinitiempo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mercato San Severino, corso A. Diaz 84;
contro
Comune di Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Stornaiuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza dirigenziale protocollo, n. 0001201/2022 del 18/1/2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) della determinazione DSG n. 326/2023 del 31.5.2023, notificata il successivo 1.6.2023, a firma del Dirigente dell'Area Settore Patrimonio del Comune di Fisciano con cui è stata accertata la pretesa inottemperanza dell'ordinanza di demolizione;
b) della determinazione DSG n. 296/2023 del 19.5.2023, notificata il successivo 22.5.2023, a firma del Dirigente dell'Area Settore Patrimonio del Comune di Fisciano con cui è stata ingiunta ad essa ricorrente “ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380 del 6.6.2021 il pagamento della massima sanzione pecuniaria per l'importo di € 20.000”;
c) di tutti gli atti ai primi connessi, coordinati e conseguenti, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il verbale di accertamento, prot. n. 13691 del 30-5-2022 redatto dalla locale Polizia Municipale unitamente a personale dell'U.T.C.;
nonché per l'accertamento dell'avvenuta formazione del provvedimento favorevole formatosi a seguito della SCIA presentata ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 in data 14.3.2022, ed assunta al protocollo comunale con il numero 6265 di protocollo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fisciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
La società epigrafata, titolare di un immobile, catastalmente identificato al foglio n. 18 particella 1171 e vertente in zona “D2 - Area per insediamenti di imprese ed attività commerciali” del piano regolatore, insorge avverso l’ordinanza del 18/1/2022, n. 0001201/2022, notificata in data 19/1/2022, recante l’ingiunzione demolitoria di opere interne nonché di ripristino della destinazione d’uso del locale n. 3 ad uso box/garages, in conformità al permesso di costruire n. 19 del 18/5/2020 e successiva SCIA in variante, acquisita al protocollo generale n. 25737 del 30/11/2020;
la contestazione era così articolata: “per quanto riguarda il locale box n. 3, si evidenzia che è risultato destinato a ampio soggiorno, con annesso angolo cottura, ed un locale ad uso dispensa/ripostiglio"; inoltre, “le dimensioni interne di tutto il locale sono di circa mt. 14,90 x mt. 10,75 con un'altezza interna di mt. 2,65; il locale in questione risulta completamente arredato e rifinito per l'uso a cui è stato destinato; lo stesso è comunicante con l'adiacente unità immobiliare esistente ad uso residenziale”;
il gravame principale, notificato il 18.03.2022 e depositato il 14.04.2022, è sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società in epigrafe insorge avverso determinazione n. 326/2023 del 31.5.2023, recante l’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine demolitorio nonché la determinazione n. 296/2023 del 19.5.2023, di irrogazione della sanzione pecuniaria per l’importo di € 20.000”;
si costituisce in giudizio il Comune di Fisciano;
nell’udienza camerale del 5 settembre 2023, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
come emerge dalla documentazione versata in atti, con nota, n. 6265 del 14.03.2022 era presentata SCIA in sanatoria “per cambio di destinazione d’uso da box interrato a taverna”;
com’è noto, la presentazione dell’istanza di sanatoria ha fatto venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, ER, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49);
d’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, ER, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, ER, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
il ricorso per motivi aggiunti è accolto, stante la mancata determinazione, da parte del Comune, sulla SCIA in sanatoria “per cambio di destinazione d’uso da box interrato a taverna”, presentata precedentemente all'adozione degli impugnati provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza dell’ordine demolitorio ed irrogazione di sanzione pecuniaria;
Stanti queste premesse, il gravame principale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
il ricorso per motivi aggiunti è accolto;
la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso principale improcedibile. Accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la determinazione DSG n. 326/2023 del 31.5.2023 e la determinazione DSG n. 296/2023 del 19.5.2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Gaetana Marena, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO