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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/07/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 81-1/2024 R.G.
(Ristrutturazione dei debiti): e Parte_1 Parte_2
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Silvia Capitano, sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 81-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da nato ad [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...] c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...]
Ricorrenti
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
***
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da e;
Parte_1 Parte_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova in Porto Empedocle
(AG); considerato che i ricorrenti sono coniugi e il sovraindebitamento ha origine comune;
i ricorrenti rivestono la qualifica di “consumatori” ai sensi dell'art. 2, lett. e), del CCII;
non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal CCII;
non risultano a loro carico provvedimenti ostativi ai sensi degli artt. 70 e 72 del CCII;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta in particolare la relazione del gestore drssa contenente le Persona_1 indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
letti altresì i successivi chiarimenti e le integrazioni depositate in ottemperanza ai provvedimenti di questo ufficio: preso atto che l'origine dell'indebitamento è di natura familiare;
1 il passivo complessivo, come da prospetto aggiornato che segue, ammonta a € 111.217,08, con debiti in larga parte riferibili al mentre la risulta coobbligata Parte_1 Pt_2 esclusivamente in relazione mutuo ipotecario con Banca Intesa;
Ente NATURA DEBITORIA Rata Importo residuo a maggio 2025
OCC Prededuzione 4.270,00
Banca intesa Ipotecario 441,00 12.373,00
Bnl CESSIONE DEL QUINTO Chirografario Cess V 330,00 25.410,00
FINDOMESTIC CEDUTO A CRIO SPV Chirografario Prestito 618,86 34.200,85
Compass finanziamento 27384563 Chirografario Prestito 541,12 31.791,82
Compass carta di credito Chirografario 3.171,41
1.930,98 111.217,08
il piano proposto, tenuto conto delle entrate mensili del nucleo, costituite unicamente dalla pensione del Camilleri pari a € 1500,00 mensili circa, nell'ultima versione aggiornata ( depositata il 27.5.2025); prevede la soddisfazione integrale del creditore ipotecario e i pagamenti secondo il prospetto che segue:
Nuovo debito
Creditore Tipologia debito RATE MENSILI TIMING residuo in linea capitale occ PREDEDUZIONE 4.270 237 1 PRIMI 18 MESI DALL'OMOLOGA
Banca intesa IPOTECARIO 12.373 344 1 PRIMI 36 MESI DALL'OMOLOGA
Bnl CESSIONE DEL QUINTO Chirografario 3.812 212 DAL 19 AL 36 MESE
FINDOMESTIC CEDUTO A CRIOSPV Chirografario 1.710 143 dal 37 MESE AL 48 MESE
Compass finanziamento 27384563 Chirografario 1.590 132 dal 37 MESE AL 48 MESE
Compass carta di credito Chirografario 159 una tantum alla prima tredicesima totale 23.913,00
verificato che: può escludersi che il sovraindebitamento sia stato originato per dolo o colpa grave;
i debitori, difatti, hanno condotto una vita improntata alla sobrietà, non risultando alcun utilizzo del credito per fini voluttuari, non posseggono autovetture, e conducono una vita senza sprechi avendo contratto i debiti in occasione dei matrimoni delle figlie nonché per spese straordinarie dell'abitazione per imprevisti lavori di manutenzione dovuti a fenomeni infiltrativi;
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del nucleo, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
2 il patrimonio immobiliare si compone della casa coniugale di cui i ricorrenti possiedono il 50% ciascuno, e della quota di proprietà riferibile alla , pari ad 1/3 e 2/3, di due immobili Pt_2 grezzi privi di redditività; dato atto che il gestore della crisi ha valutato l'alternativa liquidatoria, stimando il ricavato dell'eventuale vendita dell'immobile, anche in relazione alla perizia di stima asseverata in atti, in € 16.124,00, operando un ragionamento, logico e privo di vizi, con riferimento agli studi di settore nelle esecuzioni immobiliari e numero medio delle aste da effettuare prima della vendita;
ipotesi che mette in evidenza come il piano risulti, in effetti, più favorevole per i creditori rispetto alla liquidazione dei beni;
in relazione alla falcidia dei crediti chirografari deve sostenersi la necessità di operare, anche per tale aspetto, una valutazione in concreto, quindi sempre tenendo conto del possibile soddisfacimento del creditore nell'alternativa liquidatoria: giudizio prognostico che, nei termini già precisati, consente di concludere per la non convenienza dell'alternativa liquidatoria;
peraltro, la falcidia operata appare in linea con la ratio della normativa del sovraindebitamento con riferimento non solo ai tempi dell'esecuzione del piano ma anche alla volontà di estinguere, sia pur nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria e, quindi, anche quelle relative ai creditori c.d minori;
dato altresì che è stata fissata apposita udienza per interloquire con i creditori, ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII con regolare comunicazione;
nessun creditore ha proposto osservazioni, rilievi o contestazioni nelle forme di legge né ha partecipato all'udienza; ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ultima versione aggiornata, depositata il 27.5.2025, da proposto da nato ad [...] Parte_1 il 31.10.1953 e nata ad [...] il [...], meglio generalizzato in Parte_2 atti;
onera il gestore di comunicare la presente sentenza ai creditori avvertendoli della facoltà di proporre impugnazione ai sensi degli artt. 51- 70 co 8 CCII;
autorizza il gestore - allo scadere del termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 70 co 8 CCII - all'apertura di un conto corrente per i pagamenti;
dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il gestore vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà
e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il gestore:
3 a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro due giorni dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce a e a la sottoscrizione di strumenti Parte_1 Parte_2 creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al gestore.
Agrigento, 30/07/2025 Il Giudice Delegato
Silvia Capitano
4
(Ristrutturazione dei debiti): e Parte_1 Parte_2
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Silvia Capitano, sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 81-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da nato ad [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...] c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...]
Ricorrenti
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
***
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da e;
Parte_1 Parte_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova in Porto Empedocle
(AG); considerato che i ricorrenti sono coniugi e il sovraindebitamento ha origine comune;
i ricorrenti rivestono la qualifica di “consumatori” ai sensi dell'art. 2, lett. e), del CCII;
non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal CCII;
non risultano a loro carico provvedimenti ostativi ai sensi degli artt. 70 e 72 del CCII;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta in particolare la relazione del gestore drssa contenente le Persona_1 indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
letti altresì i successivi chiarimenti e le integrazioni depositate in ottemperanza ai provvedimenti di questo ufficio: preso atto che l'origine dell'indebitamento è di natura familiare;
1 il passivo complessivo, come da prospetto aggiornato che segue, ammonta a € 111.217,08, con debiti in larga parte riferibili al mentre la risulta coobbligata Parte_1 Pt_2 esclusivamente in relazione mutuo ipotecario con Banca Intesa;
Ente NATURA DEBITORIA Rata Importo residuo a maggio 2025
OCC Prededuzione 4.270,00
Banca intesa Ipotecario 441,00 12.373,00
Bnl CESSIONE DEL QUINTO Chirografario Cess V 330,00 25.410,00
FINDOMESTIC CEDUTO A CRIO SPV Chirografario Prestito 618,86 34.200,85
Compass finanziamento 27384563 Chirografario Prestito 541,12 31.791,82
Compass carta di credito Chirografario 3.171,41
1.930,98 111.217,08
il piano proposto, tenuto conto delle entrate mensili del nucleo, costituite unicamente dalla pensione del Camilleri pari a € 1500,00 mensili circa, nell'ultima versione aggiornata ( depositata il 27.5.2025); prevede la soddisfazione integrale del creditore ipotecario e i pagamenti secondo il prospetto che segue:
Nuovo debito
Creditore Tipologia debito RATE MENSILI TIMING residuo in linea capitale occ PREDEDUZIONE 4.270 237 1 PRIMI 18 MESI DALL'OMOLOGA
Banca intesa IPOTECARIO 12.373 344 1 PRIMI 36 MESI DALL'OMOLOGA
Bnl CESSIONE DEL QUINTO Chirografario 3.812 212 DAL 19 AL 36 MESE
FINDOMESTIC CEDUTO A CRIOSPV Chirografario 1.710 143 dal 37 MESE AL 48 MESE
Compass finanziamento 27384563 Chirografario 1.590 132 dal 37 MESE AL 48 MESE
Compass carta di credito Chirografario 159 una tantum alla prima tredicesima totale 23.913,00
verificato che: può escludersi che il sovraindebitamento sia stato originato per dolo o colpa grave;
i debitori, difatti, hanno condotto una vita improntata alla sobrietà, non risultando alcun utilizzo del credito per fini voluttuari, non posseggono autovetture, e conducono una vita senza sprechi avendo contratto i debiti in occasione dei matrimoni delle figlie nonché per spese straordinarie dell'abitazione per imprevisti lavori di manutenzione dovuti a fenomeni infiltrativi;
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del nucleo, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
2 il patrimonio immobiliare si compone della casa coniugale di cui i ricorrenti possiedono il 50% ciascuno, e della quota di proprietà riferibile alla , pari ad 1/3 e 2/3, di due immobili Pt_2 grezzi privi di redditività; dato atto che il gestore della crisi ha valutato l'alternativa liquidatoria, stimando il ricavato dell'eventuale vendita dell'immobile, anche in relazione alla perizia di stima asseverata in atti, in € 16.124,00, operando un ragionamento, logico e privo di vizi, con riferimento agli studi di settore nelle esecuzioni immobiliari e numero medio delle aste da effettuare prima della vendita;
ipotesi che mette in evidenza come il piano risulti, in effetti, più favorevole per i creditori rispetto alla liquidazione dei beni;
in relazione alla falcidia dei crediti chirografari deve sostenersi la necessità di operare, anche per tale aspetto, una valutazione in concreto, quindi sempre tenendo conto del possibile soddisfacimento del creditore nell'alternativa liquidatoria: giudizio prognostico che, nei termini già precisati, consente di concludere per la non convenienza dell'alternativa liquidatoria;
peraltro, la falcidia operata appare in linea con la ratio della normativa del sovraindebitamento con riferimento non solo ai tempi dell'esecuzione del piano ma anche alla volontà di estinguere, sia pur nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria e, quindi, anche quelle relative ai creditori c.d minori;
dato altresì che è stata fissata apposita udienza per interloquire con i creditori, ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII con regolare comunicazione;
nessun creditore ha proposto osservazioni, rilievi o contestazioni nelle forme di legge né ha partecipato all'udienza; ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ultima versione aggiornata, depositata il 27.5.2025, da proposto da nato ad [...] Parte_1 il 31.10.1953 e nata ad [...] il [...], meglio generalizzato in Parte_2 atti;
onera il gestore di comunicare la presente sentenza ai creditori avvertendoli della facoltà di proporre impugnazione ai sensi degli artt. 51- 70 co 8 CCII;
autorizza il gestore - allo scadere del termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 70 co 8 CCII - all'apertura di un conto corrente per i pagamenti;
dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il gestore vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà
e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il gestore:
3 a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro due giorni dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce a e a la sottoscrizione di strumenti Parte_1 Parte_2 creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al gestore.
Agrigento, 30/07/2025 Il Giudice Delegato
Silvia Capitano
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