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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4597/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4597/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. RUSSINO LAURA Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'avv. GENOVESI CINZIA Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 1311/2014 emessa in data 16/10/2014 dal Tribunale di Livorno e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 29.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 1311/2014 emessa in data 16/10/2014 dal Tribunale di Livorno alle condizioni di cui al ricorso, allegando che le necessità delle figlie e Per_1 Per_2 divenute maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, si sarebbero modificate, atteso che vive a Roma dove frequenta la facoltà di Medicina, abita in un Per_1 immobile messole a disposizione dal padre e trascorre a Livorno presso la madre lunghi periodi, mentre risiede presso la madre e studia a Livorno. Per_2
Con provvedimento in data 10.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.2.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.2.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1311/2014 emessa in data 16/10/2014 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che risulta opportuno revisionare gli aspetti economici previamente concordati, tenuto conto delle mutate necessità delle figlie. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1311/2014 emessa in data 16/10/2014, invariato il resto, come segue:
1. Il corrisponderà alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, con Pt_1 CP_1 decorrenza dal 01/10/2024, la somma di € 1.200,00 per il mantenimento della figlia fino all'autonomia economica di quest'ultima oltre all'adeguamento Istat Per_2 dall'anno 2025 come per legge, le spese straordinarie, scolastiche, mediche e sportive verranno corrisposte al 100% dal sig. . Pt_1
Per quanto riguarda il padre provvederà direttamente ed integralmente al Per_1 mantenimento di quest'ultima per quanto relativo a tutte le sue necessità.
2. le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra anche in riferimento agli arretrati ISTAT avendo definito ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale pregresso;
3. spese di lite compensate.
Livorno, 20.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4597/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. RUSSINO LAURA Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'avv. GENOVESI CINZIA Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 1311/2014 emessa in data 16/10/2014 dal Tribunale di Livorno e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 29.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 1311/2014 emessa in data 16/10/2014 dal Tribunale di Livorno alle condizioni di cui al ricorso, allegando che le necessità delle figlie e Per_1 Per_2 divenute maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, si sarebbero modificate, atteso che vive a Roma dove frequenta la facoltà di Medicina, abita in un Per_1 immobile messole a disposizione dal padre e trascorre a Livorno presso la madre lunghi periodi, mentre risiede presso la madre e studia a Livorno. Per_2
Con provvedimento in data 10.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.2.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.2.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1311/2014 emessa in data 16/10/2014 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che risulta opportuno revisionare gli aspetti economici previamente concordati, tenuto conto delle mutate necessità delle figlie. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1311/2014 emessa in data 16/10/2014, invariato il resto, come segue:
1. Il corrisponderà alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, con Pt_1 CP_1 decorrenza dal 01/10/2024, la somma di € 1.200,00 per il mantenimento della figlia fino all'autonomia economica di quest'ultima oltre all'adeguamento Istat Per_2 dall'anno 2025 come per legge, le spese straordinarie, scolastiche, mediche e sportive verranno corrisposte al 100% dal sig. . Pt_1
Per quanto riguarda il padre provvederà direttamente ed integralmente al Per_1 mantenimento di quest'ultima per quanto relativo a tutte le sue necessità.
2. le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra anche in riferimento agli arretrati ISTAT avendo definito ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale pregresso;
3. spese di lite compensate.
Livorno, 20.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai