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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca
Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 468 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) con sede in Cammarata Parte_1 P.IVA_1
(AG), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, già legale rappresentante di
[...]
(p.iva: ), elettivamente domiciliata in San Giovanni Gemini Parte_1 P.IVA_2
(AG), via Filangieri n. 19, presso lo studio dell'avv. Riccardo Pinella, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE (debitore esecutato) * contro p.iva: ) con sede in Aragona (AG), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Sciuti n. 112, presso lo studio degli avv.ti Angelo Cacciatore e Domenico Cacciatore, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RESISTENTE OPPOSTA (creditore procedente) *
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 17 febbraio 2025 e note di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica depositate dalle parti.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. La presente controversia, introdotta dalla Parte_1
mediante deposito in data 28 febbraio 2024 di ricorso in opposizione, rappresenta la
[...]
1 fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c. promosso avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato a mezzo posta il 14.06.2023 dalla Controparte_1 la cui fase cautelare si è conclusa con l'ordinanza del 23.01.2024 con cui il Giudice dell'Esecuzione, nel procedimento n. 571/2023 R.G.E., ha così disposto: “rigetta la richiesta di sospensione e fissa il termine perentorio di 45 giorni per l'inizio del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa presso la Cancelleria competente”.
Con il ricorso introduttivo della presente fase di merito, l' Parte_1 ha proposto “opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi,
[...]
notificato … in data 14.06.2023 … mediante il quale sono state assoggettate a pignoramento presso tutti gli istituti bancari locali nonché posta locale, le somme di denaro fino alla concorrenza di euro 40.582,12, oltre spese successive ed occorrende, nonché interessi maturati e maturandi”, deducendo i seguenti motivi: “1. eccezione di adempimento ed inesistenza del credito portato in decreto ingiuntivo per aver lo provveduto al pagamento delle Parte_1
fatture ivi indicate;
2. difetto di legittimazione passiva e\o, comunque, difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo della società convenuta”.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di: “in via pregiudiziale e di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e\o comunque, il difetto di titolarità del rapporto passivo in capo a
[...]
…; - accertare e dichiarare la … insussistenza del credito azionato con il Parte_1 pignoramento oggetto del presente atto e, per l'effetto, disporre, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione in atto;
- accertare e dichiarare nullo e, quindi, inefficace, l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi … e tutti gli atti esecutivi conseguenti;
- accertare e dichiarare la Legg. , … responsabile ex art. 96 c.p.c. … e, per l'effetto, condannare la P_
… a dare e pagare a titolo di risarcimento danno, la somma che sarà ritenuta Controparte_2
di giustizia;
- con condanna alle competenze ed agli onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Con decreto depositato il 27.03.2024, il Tribunale fissava l'udienza del 27 maggio 2024 per la comparizione delle parti dinanzi a sé e per la discussione.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto, effettuata dalla parte opponente in data 27 marzo 2024, la si costituiva in giudizio, depositando comparsa con la Controparte_1
quale contestava quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, chiedendo il rigetto delle domande con vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c., e, in particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione “per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”, per non avere l'opponente
“notificato alcun atto di citazione entro il termine fissato dal G.E., con conseguente decadenza” e
2 per essere “il credito portato dal titolo … ormai definitivamente accertato e coperto da giudicato ex art. 2909 c.c.”.
Con ordinanza depositata il 14 ottobre 2024, il Tribunale a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, “ritenuto necessario pronunciarsi in via preliminare in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla parte opposta” … fissava l'odierna udienza “per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.”.
Entrambe le parti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni;
parte opponente ha depositato comparsa conclusionale il 16.01.2025 e parte opposta memoria di replica il
31.01.2025.
All'udienza del 17 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta dal Giudice per la decisione.
2. Innanzi tutto, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla parte opposta (che è anche rilevabile d'ufficio) di inammissibilità dell'opposizione per non avere l'opponente “notificato alcun atto di citazione entro il termine fissato dal G.E., con conseguente decadenza”.
A ben guardare, mediante tale eccezione, di natura preliminare, la società resistente denuncia l'inammissibilità dell'opposizione sottoposta a disamina per il mancato rispetto da parte dell'opponente del termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione per l'introduzione del presente procedimento di merito.
La giurisprudenza di legittimità è, ormai, costante nel ricostruire i giudizi oppositivi come procedimenti a struttura bifasica, in cui la prima fase si svolge davanti al G.E. e si conclude con la pronuncia sull'istanza di sospensione (ex art. 624 c.p.c.), mentre l'altra si svolge davanti al
Giudice del merito, con giudizio incardinato a seguito della fissazione del termine.
Nello specifico, a norma dell'art. 616 c.p.c., l'introduzione del giudizio di merito, nel termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione all'esito della definizione della fase sommaria introdotta ai sensi dell'art. 615, comma II, c.p.c., deve avvenire “secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata”.
Pertanto, l'introduzione del giudizio di merito deve avvenire con atto di citazione se la causa deve essere trattata secondo le regole del processo di cognizione, o con ricorso se, invece,
l'esecuzione si fonda su un titolo avente ad oggetto controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, o in tema di locazione. Entro il termine assegnato dal G.E. la parte deve provvedere a notificare l'atto di citazione ovvero a depositare il ricorso introduttivo.
Tanto chiarito, per quel che concerne la fattispecie che ci occupa, in cui il giudizio di
3 merito avrebbe dovuto essere correttamente introdotto con atto di citazione, essendo alla materia in questione applicabile la disciplina del rito ordinario di cognizione, risulta di documentale evidenza il mancato rispetto del termine perentorio di giorni quarantacinque a tal fine previsto dal
Giudice dell'Esecuzione con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria.
L'introduzione del presente giudizio a cognizione piena con lo strumento del ricorso impone l'applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale che disciplina le ipotesi di procedimento erroneamente introdotto con ricorso in luogo della citazione - pure richiamato dalla difesa della debitrice opponente - che prevede la possibilità di “sanatoria” dell'atto, purché sia rispettato il requisito formale di validità dell'atto introduttivo, ossia il termine per la notifica a controparte (per il caso in cui l'atto introduttivo avrebbe dovuto essere una citazione).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 10.02.2014 n. 2907, ribadendo un ormai consolidato orientamento, hanno affermato che, nel caso in cui il procedimento sia stato erroneamente incardinato con ricorso, la sanatoria è possibile solo a condizione che l'atto sia non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio stabilito dalla legge.
Nel caso in esame non risulta discusso, né in effetti discutibile in considerazione delle evidenze documentali in atti:
- che il provvedimento emesso dal G.E. a definizione della fase sommaria del procedimento n.
571/2023 R.G.E., datato 23.01.2024, fissa il termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, che avrebbe dovuto essere istaurato dunque entro e non oltre il giorno 08.03.2024;
- che l'odierna fase di merito, che avrebbe dovuto essere avviata con citazione, è stata impropriamente introdotta dall con il deposito e iscrizione a Parte_1
ruolo, in data 28.02.2024, del medesimo ricorso già depositato innanzi al Giudice dell'Esecuzione;
- che solo in data 27 marzo 2024 il ricorso, unitamente al decreto di fissazione di udienza nelle more emesso dal Giudice, è stato notificato alla creditrice opposta, ben oltre il termine stabilito dal
Giudice dell'Esecuzione investito della fase sommaria.
Da ultimo deve evidenziarsi l'irrilevanza dell'assegnazione da parte del giudice della fase di merito di un termine alla ricorrente per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in quanto tale assegnazione non deve essere interpretata alla stregua di concessione di un nuovo termine perentorio per l'introduzione del procedimento di merito.
Sul punto la Suprema Corte ha espressamente riconosciuto che: “quando un giudizio deve essere introdotto con citazione la pendenza è determinata soltanto dalla notificazione di questa e
4 perciò tale notificazione, tenuto conto del suo perfezionamento nei confronti del notificante, va effettuata nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione. Infine, non può certo ritenersi che il mancato rispetto del termine da parte dell'opponente sia stato sanato a seguito della concessione, da parte del giudice adito con ricorso, del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza. Si tratta infatti di un modus operandi del tutto conforme al sistema delineato dal legislatore quanto ai rapporti tra fase sommaria e fase di merito e quanto alla definizione di questa con sentenza: il giudice dinanzi al quale è introdotto il giudizio di merito sull'opposizione deve dare corso alla cognizione piena consentendo
l'instaurazione del contraddittorio tra l'opponente e gli opposti anche qualora ritenga che il giudizio di merito sia inammissibile o improcedibile;
deve quindi chiudere il giudizio con sentenza” (cfr.: Cass. Civ., Sez. IV., ordinanza del 7/11/2012 n. 19264).
Per tutte le considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inammissibilità della proposta opposizione.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna per lite temeraria ex art 96
c.p.c. avanzata dalla società opposta, in quanto, nel caso in esame, non si ravvisano gli estremi di una condotta processuale con mala fede o colpa grave in capo all'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca
Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 468/2024 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c. introdotta dalla con il ricorso depositato il 28 febbraio Parte_1
2024;
- condanna l' al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della che liquida in complessivi € 1.700,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento il 18/02/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca
Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 468 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) con sede in Cammarata Parte_1 P.IVA_1
(AG), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, già legale rappresentante di
[...]
(p.iva: ), elettivamente domiciliata in San Giovanni Gemini Parte_1 P.IVA_2
(AG), via Filangieri n. 19, presso lo studio dell'avv. Riccardo Pinella, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE (debitore esecutato) * contro p.iva: ) con sede in Aragona (AG), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Sciuti n. 112, presso lo studio degli avv.ti Angelo Cacciatore e Domenico Cacciatore, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RESISTENTE OPPOSTA (creditore procedente) *
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 17 febbraio 2025 e note di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica depositate dalle parti.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. La presente controversia, introdotta dalla Parte_1
mediante deposito in data 28 febbraio 2024 di ricorso in opposizione, rappresenta la
[...]
1 fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c. promosso avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato a mezzo posta il 14.06.2023 dalla Controparte_1 la cui fase cautelare si è conclusa con l'ordinanza del 23.01.2024 con cui il Giudice dell'Esecuzione, nel procedimento n. 571/2023 R.G.E., ha così disposto: “rigetta la richiesta di sospensione e fissa il termine perentorio di 45 giorni per l'inizio del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa presso la Cancelleria competente”.
Con il ricorso introduttivo della presente fase di merito, l' Parte_1 ha proposto “opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi,
[...]
notificato … in data 14.06.2023 … mediante il quale sono state assoggettate a pignoramento presso tutti gli istituti bancari locali nonché posta locale, le somme di denaro fino alla concorrenza di euro 40.582,12, oltre spese successive ed occorrende, nonché interessi maturati e maturandi”, deducendo i seguenti motivi: “1. eccezione di adempimento ed inesistenza del credito portato in decreto ingiuntivo per aver lo provveduto al pagamento delle Parte_1
fatture ivi indicate;
2. difetto di legittimazione passiva e\o, comunque, difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo della società convenuta”.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di: “in via pregiudiziale e di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e\o comunque, il difetto di titolarità del rapporto passivo in capo a
[...]
…; - accertare e dichiarare la … insussistenza del credito azionato con il Parte_1 pignoramento oggetto del presente atto e, per l'effetto, disporre, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione in atto;
- accertare e dichiarare nullo e, quindi, inefficace, l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi … e tutti gli atti esecutivi conseguenti;
- accertare e dichiarare la Legg. , … responsabile ex art. 96 c.p.c. … e, per l'effetto, condannare la P_
… a dare e pagare a titolo di risarcimento danno, la somma che sarà ritenuta Controparte_2
di giustizia;
- con condanna alle competenze ed agli onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Con decreto depositato il 27.03.2024, il Tribunale fissava l'udienza del 27 maggio 2024 per la comparizione delle parti dinanzi a sé e per la discussione.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto, effettuata dalla parte opponente in data 27 marzo 2024, la si costituiva in giudizio, depositando comparsa con la Controparte_1
quale contestava quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, chiedendo il rigetto delle domande con vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c., e, in particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione “per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”, per non avere l'opponente
“notificato alcun atto di citazione entro il termine fissato dal G.E., con conseguente decadenza” e
2 per essere “il credito portato dal titolo … ormai definitivamente accertato e coperto da giudicato ex art. 2909 c.c.”.
Con ordinanza depositata il 14 ottobre 2024, il Tribunale a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, “ritenuto necessario pronunciarsi in via preliminare in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla parte opposta” … fissava l'odierna udienza “per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.”.
Entrambe le parti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni;
parte opponente ha depositato comparsa conclusionale il 16.01.2025 e parte opposta memoria di replica il
31.01.2025.
All'udienza del 17 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta dal Giudice per la decisione.
2. Innanzi tutto, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla parte opposta (che è anche rilevabile d'ufficio) di inammissibilità dell'opposizione per non avere l'opponente “notificato alcun atto di citazione entro il termine fissato dal G.E., con conseguente decadenza”.
A ben guardare, mediante tale eccezione, di natura preliminare, la società resistente denuncia l'inammissibilità dell'opposizione sottoposta a disamina per il mancato rispetto da parte dell'opponente del termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione per l'introduzione del presente procedimento di merito.
La giurisprudenza di legittimità è, ormai, costante nel ricostruire i giudizi oppositivi come procedimenti a struttura bifasica, in cui la prima fase si svolge davanti al G.E. e si conclude con la pronuncia sull'istanza di sospensione (ex art. 624 c.p.c.), mentre l'altra si svolge davanti al
Giudice del merito, con giudizio incardinato a seguito della fissazione del termine.
Nello specifico, a norma dell'art. 616 c.p.c., l'introduzione del giudizio di merito, nel termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione all'esito della definizione della fase sommaria introdotta ai sensi dell'art. 615, comma II, c.p.c., deve avvenire “secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata”.
Pertanto, l'introduzione del giudizio di merito deve avvenire con atto di citazione se la causa deve essere trattata secondo le regole del processo di cognizione, o con ricorso se, invece,
l'esecuzione si fonda su un titolo avente ad oggetto controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, o in tema di locazione. Entro il termine assegnato dal G.E. la parte deve provvedere a notificare l'atto di citazione ovvero a depositare il ricorso introduttivo.
Tanto chiarito, per quel che concerne la fattispecie che ci occupa, in cui il giudizio di
3 merito avrebbe dovuto essere correttamente introdotto con atto di citazione, essendo alla materia in questione applicabile la disciplina del rito ordinario di cognizione, risulta di documentale evidenza il mancato rispetto del termine perentorio di giorni quarantacinque a tal fine previsto dal
Giudice dell'Esecuzione con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria.
L'introduzione del presente giudizio a cognizione piena con lo strumento del ricorso impone l'applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale che disciplina le ipotesi di procedimento erroneamente introdotto con ricorso in luogo della citazione - pure richiamato dalla difesa della debitrice opponente - che prevede la possibilità di “sanatoria” dell'atto, purché sia rispettato il requisito formale di validità dell'atto introduttivo, ossia il termine per la notifica a controparte (per il caso in cui l'atto introduttivo avrebbe dovuto essere una citazione).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 10.02.2014 n. 2907, ribadendo un ormai consolidato orientamento, hanno affermato che, nel caso in cui il procedimento sia stato erroneamente incardinato con ricorso, la sanatoria è possibile solo a condizione che l'atto sia non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio stabilito dalla legge.
Nel caso in esame non risulta discusso, né in effetti discutibile in considerazione delle evidenze documentali in atti:
- che il provvedimento emesso dal G.E. a definizione della fase sommaria del procedimento n.
571/2023 R.G.E., datato 23.01.2024, fissa il termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, che avrebbe dovuto essere istaurato dunque entro e non oltre il giorno 08.03.2024;
- che l'odierna fase di merito, che avrebbe dovuto essere avviata con citazione, è stata impropriamente introdotta dall con il deposito e iscrizione a Parte_1
ruolo, in data 28.02.2024, del medesimo ricorso già depositato innanzi al Giudice dell'Esecuzione;
- che solo in data 27 marzo 2024 il ricorso, unitamente al decreto di fissazione di udienza nelle more emesso dal Giudice, è stato notificato alla creditrice opposta, ben oltre il termine stabilito dal
Giudice dell'Esecuzione investito della fase sommaria.
Da ultimo deve evidenziarsi l'irrilevanza dell'assegnazione da parte del giudice della fase di merito di un termine alla ricorrente per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in quanto tale assegnazione non deve essere interpretata alla stregua di concessione di un nuovo termine perentorio per l'introduzione del procedimento di merito.
Sul punto la Suprema Corte ha espressamente riconosciuto che: “quando un giudizio deve essere introdotto con citazione la pendenza è determinata soltanto dalla notificazione di questa e
4 perciò tale notificazione, tenuto conto del suo perfezionamento nei confronti del notificante, va effettuata nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione. Infine, non può certo ritenersi che il mancato rispetto del termine da parte dell'opponente sia stato sanato a seguito della concessione, da parte del giudice adito con ricorso, del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza. Si tratta infatti di un modus operandi del tutto conforme al sistema delineato dal legislatore quanto ai rapporti tra fase sommaria e fase di merito e quanto alla definizione di questa con sentenza: il giudice dinanzi al quale è introdotto il giudizio di merito sull'opposizione deve dare corso alla cognizione piena consentendo
l'instaurazione del contraddittorio tra l'opponente e gli opposti anche qualora ritenga che il giudizio di merito sia inammissibile o improcedibile;
deve quindi chiudere il giudizio con sentenza” (cfr.: Cass. Civ., Sez. IV., ordinanza del 7/11/2012 n. 19264).
Per tutte le considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inammissibilità della proposta opposizione.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna per lite temeraria ex art 96
c.p.c. avanzata dalla società opposta, in quanto, nel caso in esame, non si ravvisano gli estremi di una condotta processuale con mala fede o colpa grave in capo all'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca
Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 468/2024 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c. introdotta dalla con il ricorso depositato il 28 febbraio Parte_1
2024;
- condanna l' al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della che liquida in complessivi € 1.700,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento il 18/02/2025.
Il Giudice onorario
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