TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/10/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 7500/2024 promossa da:
- - ass. avv. GAUDIO (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
- - (parte convenuta contumace) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 17/10/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA premesso che:
- la ricorrente ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto di percepire l'assegno unico universale per la figlia minore per il periodo da marzo 2022 a luglio 2023
e di conseguenza di condannare l' al pagamento della somma di €. 1204,48, CP_1 oltre interessi e spesi, allegando di aver nonostante la ricorrente abbia “compiuto tutti gli incombenti necessari” per fruire della prestazione e di aver più volte interpellato l , CP_2 anche mediante un ricorso amministrativo, senza aver mai ricevuto un provvedimento di rigetto o una risposta chiarificatrice, CP_
- l non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace,
- all'udienza del 9.9.2025 è stato sentito il vicedirettore della sede provinciale di CP_1
Torino, , il quale ha riferito quanto segue: “La ricorrente ha ricevuto Testimone_1
l'assegno unico nel marzo 2022, per 34 euro;
per aprile 2022 l'assegno non è stato erogato perché nel frattempo la figlia è diventata maggiorenne e non è stato presentato il necessario modello AUCOMM. Successivamente lei ha presentato una successiva domanda di reddito di cittadinanza in data 6.5.2022 e il pagamento è avvenuto regolarmente da giugno 2022. Il modello AUCOMM è stato presentato solo nel maggio
2023, e non nel maggio 2022 come indicato erroneamente nel ricorso. Prima del maggio
2023 non poteva quindi essere erogato l'assegno unico.
La circolare 53 del 2022 prevede che se l'assegno unico (previsto per la figlia) supera la quota del reddito cittadinanza spettante per la figlia allora non viene erogato l'assegno unico o viene erogata solo l'eventuale differenza tra le due prestazioni. L' purtroppo non ha risposto alle richieste di chiarimenti della ricorrente. CP_1
La procedura è gestita a livello centrale e non possiamo intervenire, previa autorizzazione, solo in caso di blocchi.
La ricorrente ha ricevuto i pagamenti del RdC sino a luglio 2023 e il pagamento di tale prestazione è avvenuto sempre in maniera regolare.
L'assegno unico spetterebbe anche retroattivamente rispetto alla presentazione dell'AUCOMM ma in questo caso ciò non è avvenuto perché nello stesso periodo la ricorrente la ricorrente fruiva del RdC e l'A.U, è stato assorbito.
Per febbraio e marzo 2023, sulla base delle due diverse dichiarazioni di responsabilità
(DSU) presentate dalla ricorrente, sono stati erogati gli importi di euro 75,28 e 49,10 per marzo.
Poi da aprile a luglio l'integrazione diventa negativa per via del nuovo ISSEE corrente presentato dalla ricorrente.
A luglio termina il RdC.
Da agosto viene erogato l'assegno unico e non viene effettuata quindi nessuna decurtazione (euro 144,27), sino a febbraio 2024.
A marzo viene presentata una nuova domanda di assegno unico, la domanda viene accolta e la prestazione è stata pagata sino ad aprile 2025, compimento del 21esimo anno di età della figlia.
La pratica ha avito un iter complicato che non è stato facile ricostruire.
Purtroppo non residua nulla da pagarsi a favore della ricorrente, mi spiace che l CP_1 non sia stato chiaro nell'informare la ricorrente del sistema dell'assorbimento con un'altra prestazione”.
- tenuto conto dei chiarimenti offerti dal funzionario, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda chiedendo la condanna alle spese della controparte lamentando la violazione dei principi di collaborazione e buona fede che devono caratterizzare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione;
ritenuto che a fronte della rinuncia alla domanda debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
ritenuto che non possa essere accolta la domanda volta ad ottenere la condanna alle spese dell' formulata dalla parte attrice, in quanto è stata accertata in giudizio CP_1
l'insussistenza del diritto della ricorrente e la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle spese: al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall'art. 88 c.p.c., doveri la cui violazione è rilevante unicamente nel contesto processuale, “restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al più, giustificare una compensazione delle spese” (così Cass. Sez. L, sentenza n. 6635 del
20/3/2007);
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese di lite.
la giudice
BE PA