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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
LU SEBASTIANI Presidente rel.
RE DI RO CE
Maurizio DRIGANI CE riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 1508/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente
DA
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...]
AN di GR (SP)
c.f. Avv. COSTOLI ALESSANDRA C.F._1
E
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Santo AN di GR (SP)
c.f. Avv. COSTOLI ALESSANDRA C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, che ha apposto il visto in data 28.8.2025 a margine del decreto di fissazione d'udienza sulle seguenti CONCLUSIONI
precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 4.11.2025:
“Dichiarare la loro separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione, e a tal fine, per quanto occorrer possa, si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio, obbligandosi ad avere comportamenti rispettosi.
2) Il Sig. si è quasi stabilmente trasferito a vivere in Polonia Controparte_1
nella città di Marki Via Klucznikowska 14/3.
3) I figli (anni 13) e (anni 8) vengono affidati in via condivisa ai Per_1 Per_2
genitori con residenza anagrafica presso la madre in Santo AN di GR
(SP) alla Via Arzelà 7.
4) I genitori, vista la distanza geografica delle residenze dei minori e del padre, concorderanno le modalità di frequentazione di volta in volta, senza nessuna regola aprioristica, in base alla volontà dei minori e agli impegni dei genitori.
Altrettanto per quanto riguarda le festività e le vacanze. Si precisa che i coniugi vivono in separazione di fatto ormai da mesi e quindi le modalità di frequentazione con i figli sono rodate e conclamate. Unica regola concordata è che il padre farà visita ai figli con cadenza almeno ogni due mesi, potendo concordare anche maggiore assiduità.
La frequentazione padre/figli avverrà prevalentemente senza la presenza di terzi così da permettere ai minori di stare soli con il papà anche per i pernotti e per i piccoli riti quotidiani
5) Il Sig. ha già ritirato dalla ex casa coniugale tutti i propri effetti CP_1
personali e quanto di sua spettanza prima che fosse concessa in locazione a terzi e che la moglie ed i minori si trasferissero ad abitare presso l'immobile di proprietà dei di lei genitori sito sempre in Santo AN di GR Via Schiaffini 2. 6) La Sig.ra sosterrà in via esclusiva ogni spesa relativa Parte_1
all'immobile di sua esclusiva proprietà, già destinato a casa coniugale, comprese le imposte e le rate del mutuo ipotecario. Il Sig. sarà esonerato da ogni CP_1
onere ed espressamente rinuncia a domande e pretese di rimborso di somme eventualmente versate per detti pagamenti in costanza di unione
7) A titolo di contributo al mantenimento dei figli e , il Signor Per_1 Per_2
corrisponderà alla Sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 500,00 (cinquecento/00 euro) da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque del relativo mese di riferimento mediante bonifico bancario. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
8) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia dal 13.12.2018.
9) Le parti concordano che l'AU per i figli e saranno di Per_1 Per_2
esclusiva pertinenza della Sig.ra che dovrà provvedere alla Parte_1
necessaria richiesta presso l'INPS. Il Sig. si impegna a Controparte_1
consegnare alla Sigra ogni documento, reddituale e Parte_1
patrimoniale, necessario per detta richiesta.
10) i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito;
11) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, premettendo di aver contratto matrimonio civile in Santo AN di
GR (SP) in data 23.9.2018 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10 parte I anno 2018), di aver scelto il regime della separazione dei beni e di aver avuto due figli ( e , nati Per_1 Per_2 rispettivamente il 18.7.2012 e l'11.5.2017), hanno chiesto dichiararsi la separazione coniugale essendo venuta meno la comunione materiale spirituale tra coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 28.8.2025.
All'udienza del 4.11.2025 dinanzi al CE relatore le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento alla stregua dell'art. 158 c.c.
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della prole minore di età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori (tenuto conto della distanza geografica tra la residenza dei minori e quella del padre), e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Tenuto conto dei contenuti dell'accordo alla stregua dell'art. 473 - bis.4 c.p.c, non è necessario procedere all'ascolto della prole minore di età.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis. 51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e Parte_1
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Controparte_1
Santo AN di GR (SP) il 23.9.2018 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10 parte I anno 2018); - omologa, provvedendo in conformità, le seguenti condizioni concordate di separazione:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione, e a tal fine, per quanto occorrer possa, si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio, obbligandosi ad avere comportamenti rispettosi.
2) Il Sig. si è quasi stabilmente trasferito a vivere in Polonia Controparte_1
nella città di Marki Via Klucznikowska 14/3.
3) I figli (anni 13) e (anni 8) vengono affidati in via condivisa ai Per_1 Per_2
genitori con residenza anagrafica presso la madre in Santo AN di GR
(SP) alla Via Arzelà 7.
4) I genitori, vista la distanza geografica delle residenze dei minori e del padre, concorderanno le modalità di frequentazione di volta in volta, senza nessuna regola aprioristica, in base alla volontà dei minori e agli impegni dei genitori.
Altrettanto per quanto riguarda le festività e le vacanze. Si precisa che i coniugi vivono in separazione di fatto ormai da mesi e quindi le modalità di frequentazione con i figli sono rodate e conclamate. Unica regola concordata è che il padre farà visita ai figli con cadenza almeno ogni due mesi, potendo concordare anche maggiore assiduità.
La frequentazione padre/figli avverrà prevalentemente senza la presenza di terzi così da permettere ai minori di stare soli con il papà anche per i pernotti e per i piccoli riti quotidiani
5) Il Sig. ha già ritirato dalla ex casa coniugale tutti i propri effetti CP_1
personali e quanto di sua spettanza prima che fosse concessa in locazione a terzi e che la moglie ed i minori si trasferissero ad abitare presso l'immobile di proprietà dei di lei genitori sito sempre in Santo AN di GR Via Schiaffini 2.
6) La Sig.ra sosterrà in via esclusiva ogni spesa relativa Parte_1
all'immobile di sua esclusiva proprietà, già destinato a casa coniugale, comprese le imposte e le rate del mutuo ipotecario. Il Sig. sarà esonerato da ogni CP_1 onere ed espressamente rinuncia a domande e pretese di rimborso di somme eventualmente versate per detti pagamenti in costanza di unione
7) A titolo di contributo al mantenimento dei figli e , il Signor Per_1 Per_2
corrisponderà alla Sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 500,00 (cinquecento/00 euro) da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque del relativo mese di riferimento mediante bonifico bancario. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
8) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia dal 13.12.2018.
9) Le parti concordano che l'AU per i figli e saranno di Per_1 Per_2
esclusiva pertinenza della Sig.ra che dovrà provvedere alla Parte_1
necessaria richiesta presso l'INPS. Il Sig. si impegna a Controparte_1
consegnare alla Sigra ogni documento, reddituale e Parte_1
patrimoniale, necessario per detta richiesta.
10) i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito;
11) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio.”
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa LU BA
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Presidente estensore
LU BA