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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. r.g.10589/2021 promossa da:
Il rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Marina Gorgone
Attore
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Laica Montanari CP_1
Convenuto
E rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano Barone e Guglielmo Barone CP_2
Interveniente ex art. 105 co. 2 c.p.c.
Oggetto: responsabilità liquidatore
Conclusioni: come da verbale di udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
9.7.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha esperito l'azione artt. 146 L.F., 2476 Parte_2
e 2489 co. 2 c.c. nei confronti di liquidatore della medesima società (in carica CP_1
dal 14.1.2011 sino alla data del fallimento, 18.7.2018) domandandone la condanna al risarcimento del danno cagionato alla società e ai creditori sociali, quantificato in €
419.956,54 o comunque nella maggiore o minore misura come determinata all'esito del giudizio. La curatela ha esposto che già dal bilancio al 31.12.2010 – approvato dall'assemblea dei soci il 14.4.2011 - era emersa una situazione patrimoniale integrante gli estremi dell'insolvenza, non consentendo alla società di far fronte integralmente al pagamento dei debiti, anche in relazione alla tipologia di patrimonio attivo non facilmente monetizzabile di all'epoca già in liquidazione. Parte_1
Il liquidatore, preso atto di detta situazione, anziché domandare il fallimento della società, aveva inutilmente protratto la liquidazione sociale così incrementando i costi da sopportare, in primis relativi alle prestazioni di diversi professionisti (ivi compreso lo stesso liquidatore), ai quali erano stati versati compensi complessivamente pari ad €.
110.853,86, sottraendo ai creditori sociali le uniche disponibilità presenti sul conto corrente di nonché procedendo a compensare i crediti maturati verso l'Erario a Parte_1
CP titolo di con i debiti per le ritenute fiscali maturate per i medesimi compensi professionali.
La AT ha infatti allegato che, al momento in cui la società era stata posta in liquidazione, i crediti della stessa ammontavano ad €. 653.432,00 - corrispondenti a crediti verso l'Erario per Iva chiesta a rimborso e al credito verso per Parte_3
l'importo di €. 120.000,00 -; nel 2012 i crediti ammontavano ad €. 327.324,50 ed i debiti ad €. 600.046,00; nel 2013 i crediti erano diminuiti sino a € 192.226,00 ed i debiti erano aumentati sino ad €. 462.022,00. Negli esercizi 2014-2017 la situazione era rimasta sostanzialmente invariata e la liquidazione non aveva prodotto più alcun elemento attivo utile per il pagamento dei creditori sociali.
In ultima analisi, la differenza tra crediti e debiti anziché diminuire con l'avanzare della liquidazione si era aggravata, registrandosi, tra il 2014 ed il 2015, un aumento dell'indebitamento causato proprio dalle spese della procedura liquidatoria.
La diminuzione dei debiti era poi stata determinata dalla parziale estinzione del debito nei confronti della socia effettuata attraverso la cessione del credito vantato Parte_4
nei confronti di peraltro compiuta in violazione della regola della Parte_3 postergazione di cui all'art. 2467 c.c., con conseguente sottrazione alla disponibilità liquidatorie dell'importo del relativo credito ceduto pari a €. 131.460,56. Ed invero, alla data del 31.5.2010, in cui la socia aveva concesso il finanziamento Parte_4
fruttifero, si trovava in una situazione patrimoniale che avrebbe invece Parte_1 imposto l'apporto di capitale sociale, con conseguente applicazione dell'obbligo della postergazione: anziché estinguere i debiti sociali (ammontanti alla data del pagamento effettuato alla socia ad €. 462.022,00), il liquidatore aveva invece proceduto al pagamento del predetto debito, in pregiudizio degli altri creditori sociali.
La curatela ha poi evidenziato come dai bilanci del periodo di liquidazione risultassero crediti IVA verso l'Erario richiesti a rimborso: nel 2010 per €. 459.552,00, nel 2011 per €.
335.168,00, nel 2012 per €. 129.487,50, nel 2013, 2014, 2015, per € 132.220,00 e nel 2016
e 2017 per € 137.580,00: nell'ultimo bilancio redatto al 30.11.2017 era indicato il predetto credito IVA di €. 137.580,76 di cui era però stato domandato il rimborso per il minor importo di €. 126.000,00. Peraltro, l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto, in data
2.4.2014, l'invio della documentazione fiscale a supporto del credito vantato, ma il liquidatore non aveva risposto. Infine, in seguito a specifica richiesta della AT,
l'Agenzia delle Entrate aveva risposto negativamente, sostenendo che non sussistevano né rimborsi da percepire né crediti, certi liquidi ed esigibili.
Il liquidatore, quindi, non soltanto aveva protratto la procedura liquidatoria quando la situazione avrebbe invece dovuto determinare il fallimento della società, così generando ulteriori spese, ma aveva pure dissipato le uniche liquidità finanziarie della società, rimborsando un credito che avrebbe dovuto essere postergato, oltre ad omettere di coltivare l'attività volta al recupero dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.
Il danno è stato così quantificato: €.139.051,68 pari all'estinzione del finanziamento della socia 2004 s.r.l.; €. 137.580,00 per il mancato recupero del credito IVA;
€ Pt_4
110.853,86 pari agli esborsi inutilmente sostenuti per compensi professionali dal 2013 al
CP 2017; € 32.471,99 per utilizzo del credito per il pagamento delle ritenute fiscali sui compensi professionali. si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione svolta dalla curatala CP_1
attrice, allegando che, senza considerare il debito della fallita verso il CP_2 patrimonio netto di sarebbe stato positivo per l'intero periodo di Parte_1
liquidazione ed avrebbe quindi consentito di soddisfare integralmente i creditori sociali.
Secondo il convenuto, il danno per la società era stato determinato per effetto dalla mancata riassunzione della causa nei confronti di , il cui esito favorevole avrebbe CP_2
consentito di aumentare il patrimonio netto positivo al 30.11.2017 per l'importo di €.
275.000,00.
Il ha inoltre dedotto che l'estinzione del debito nei confronti della socia CP_1 [...]
effettuata attraverso la cessione del credito vantato dalla fallita nei confronti di Parte_4
non aveva determinato alcun danno alle casse sociali, posto che il Parte_3
credito ceduto era inesigibile atteso che presentava, fin dal 2012, un Parte_3
importante patrimonio netto negativo che era via via aumentato negli anni sino a divenire pari a – € 12.395.040,00 nel 2016: in definitiva, aveva ceduto un credito Parte_1
che mai avrebbe potuto incassare, quindi non aveva sottratto alcuna possibile utilità ai suoi creditori, riuscendo al contempo ad estinguere almeno parzialmente il proprio debito verso la socia.
Quanto ai crediti IVA, il ha allegato che il credito non riscosso, oggetto di CP_1
doglianza da parte della curatela, si era generato nel 2010 ed era già stato verificato dall'Ufficio finanziario al momento dell'istanza a suo tempo presentata per il complessivo importo di €.459.552,00, ed era stato rimborsato per il minor importo di €. 331.923,00.
Inoltre, ha sottolineato che il credito, il cui pagamento era stato domandato nel 2012, non si era prescritto sino al 2022, sicché l'aver omesso di presentare all'Erario la documentazione richiesta a sostegno del rimborso non aveva determinato alcuna decadenza e, conseguentemente, alcun danno per la società attrice, ben potendo la curatela dare corso all'adempimento omesso dal liquidatore.
Infine, il convenuto ha rappresentato che i costi per le prestazioni rese dall'Avv. ZA e dal dott. Lenzi erano imprescindibili: le prime erano relative all'assistenza legale fornita nel giudizio nei confronti di oggetto del quale era l'importante posta CP_2
creditoria vantata dalla;
le seconde si riferivano in parte ad attività compiuta prima CP_2
della liquidazione ed in parte alla tenuta della contabilità durante la liquidazione. In ogni caso, si trattava comunque di pagamenti privilegiati e quindi inidonei a determinare un pregiudizio per i creditori sociali.
Il ha quindi rilevato che l'unico creditore rimasto insoddisfatto nella liquidazione CP_1
era stata proprio la il cui credito tuttavia, ove fosse stato proseguito il giudizio CP_2
intrapreso innanzi al Tribunale di Ragusa ed interrotto il 28.9.2020 a seguito del fallimento di Sviluppo sarebbe stato azzerato o comunque ridimensionato. Pt_1
Il convenuto ha infine contestato la sussistenza dei presupposti per la fallibilità di
[...]
considerato che, nel computo dei debiti effettuato dal Tribunale fallimentare, Parte_1 era stata erroneamente conteggiata l'IVA sul debito verso per due volte, ed era stato CP_2
considerato sussistente il debito verso Riscossione Sicilia rappresentato dalla cartella n.29620150034860780 che in realtà non era dovuto, come peraltro confermato dalla circostanza della mancata insinuazione al passivo dell'ente riscossore.
Con comparsa del 17.2.2022 è intervenuta, ex art. 105 co. 2 c.p.c., per CP_2
sostenere le ragioni della curatela attrice, allegando la propria qualità di creditrice ammessa al passivo (per l'importo di €. 320.000,00), non soddisfatta per mancanza di attivo fallimentare. L'interveniente ha rappresentato di aver presentato osservazioni ex art. 116 L.F. alla proposta di chiusura del fallimento per mancanza di attivo fallimentare, rilevando che, durante la fase di liquidazione, il liquidatore le avrebbe prospettato che il suo credito sarebbe stato soddisfatto all'esito dell'incasso del credito IVA per l'anno 2010
(dell'importo di € 331.823,00) e del credito vantato nei confronti di Parte_3
(dell'importo di € 120.000,00), oltre ad ulteriori crediti erariali per € 179.155,00.
Conseguentemente, aveva sollecitato la curatela ad accertare l'eventuale incasso di dette somme da parte del liquidatore e la relativa destinazione: la consulenza disposta in esito alle sue richieste aveva quindi accertato le inadempienze contestate dalla curatela attrice nel giudizio.
ha poi dedotto che, nonostante quanto affermato dal liquidatore, l'esistenza del suo CP_2
credito verso la fallita era stato riconosciuto dallo stesso che, con una CP_1
comunicazione del maggio 2011, le aveva garantito il pagamento del dovuto, nonché da quanto stabilito dal Tribunale di Ragusa con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 2.8.2016, sicché correttamente la curatela non aveva riassunto il giudizio per contestare la pretesa creditoria.
Infine, ha contestato l'asserita inesigibilità del credito vantato dalla fallita nei confronti di
– di cui, peraltro, il era pure amministratore-, come appunto Parte_3 CP_1
si poteva evincere dai suoi stessi bilanci, oltre che dalla condotta dello stesso che CP_1
aveva manifestato la volontà di estinguere il debito di a seguito Parte_1 dell'incasso di quanto dovuto da . Parte_3
Tanto premesso, rileva il Collegio che la curatela attrice ha spiegato domanda ex art. 146
L.F. nei confronti di allegando la responsabilità di questi nella qualità di CP_1
liquidatore della società fallita dal 14.1.2011 sino alla data del fallimento del 18.7.2018.
La responsabilità invocata da parte attrice si fonda sulle previsioni di cui agli artt.2489 e
2491 c.c.
E' in primo luogo contestato al liquidatore di non aver domandato il fallimento in proprio e di aver proseguito l'attività liquidatoria così aumentando i costi sociali con conseguente pregiudizio alla massa dei creditori sociali.
Va al riguardo osservato che, secondo l'art. 2489 c.c., il liquidatore è chiamato a compiere
“tutti gli atti utili per la liquidazione della società” e che, nell'adempimento di tale obbligo, è soggetto ai medesimi obblighi di diligenza degli amministratori.
A seguito del verificarsi della causa di scioglimento, la società rimane quindi in vita allo scopo di liquidare il patrimonio sociale, soddisfacendo i creditori sociali e, all'esito dell'estinzione di questi (art. 2491 co.2 c.c.), procedendo alla liquidazione dell'eventuale attivo residuato in favore dei soci (art.2492 c.c.).
Pur essendo la continuazione dell'attività tipica contemplata dall'art. 2490 co. 5 c.c. non incompatibile con l'attività liquidatoria, la stessa deve trovare specifica “ragione”, che il liquidatore deve indicare nella sua relazione, nella finalità di assicurare evidentemente il conseguimento di utili risorse da destinare alla liquidazione.
Nell'attività liquidatoria si deve poi rispettare il principio della par condicio creditorum che costituisce (cfr. Cass. 521/2020) “un corretto parametro per considerare la sussistenza
e l'entità di una lesione del credito avvenuta per opera del liquidatore nella fase di liquidazione del patrimonio della società, a prescindere dall'apertura di una procedura concorsuale, valendo esso come criterio generale per disciplinare la fase di pagamento dei debiti sociali nel corso della liquidazione. Tale principio, infatti, è ricavabile dalle norme generali che negli artt. 2740 e 2741 regolano il concorso dei creditori e le cause di prelazione, laddove si prescrive l'obbligo del debitore di effettuare i pagamenti rispettando
"il diritto dei creditori ad essere egualmente soddisfatti, salvo le cause legittime di prelazione".
La Corte di Cassazione (nella sentenza sopra richiamata) ha poi osservato che, laddove si accerti l'esistenza di un credito insoddisfatto, compete al liquidatore, ex art. 2492 co. 2
c.c., la prova, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale in applicazione del citato principio della par condicio creditorum, che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori.
Al creditore rimasto insoddisfatto non è quindi domandato di fornire la prova dell'esistenza di un bilancio attivo di liquidazione non destinato a soddisfacimento del proprio credito, essendo invece il liquidatore onerato di provare di aver destinato l'attivo a soddisfare le ragioni creditorie in conformità ai criteri liquidatori sopra indicati.
La permanenza in vita della fase liquidatoria trova la propria giustificazione nella concreta possibilità di soddisfare integralmente i creditori sociali, con la conseguenza che in ipotesi di patrimonio insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie ed in mancanza di possibilità di acquisire ulteriori disponibilità da parte dei soci ex art. 2491 co. 1 c.c., può profilarsi la responsabilità del liquidatore per illegittima ed ingiustificata prosecuzione della liquidazione, laddove la sua prosecuzione abbia ingenerato ulteriori costi.
La curatela è quindi legittimata a spiegare le azioni risarcitorie nei confronti del liquidatore in relazione alle condotte da questi compiute che abbiano determinato una diminuzione dell'attivo fallimentare da destinare al soddisfacimento dei creditori sociali.
Nel caso di specie, la curatela contesta al convenuto: 1) di aver proseguito l'attività liquidatoria pur a fronte di un patrimonio insufficiente a realizzare le ragioni dei creditori, ingenerando costi inutili per gli esborsi in favore dei professionisti di cui si è avvalso (ivi compreso il suo stesso compenso); 2) di aver parzialmente estinto il debito della socia
2004 s.r.l. attraverso la cessione del credito vantato nei confronti di Pt_4 [...]
sottraendo quindi alle ragioni dei creditori sociali la relativa somma;
3) di Parte_3
non essersi attivato per il recupero del credito IVA pari a €. 137.580,00; 4) di aver utilizzato il credito IRES per compensare le imposte scaturenti dai debiti nei confronti dei professionisti di cui si era avvalso nella liquidazione della società.
Le contestazioni sono risultate fondate.
Rileva il Collegio che, anche nelle società in liquidazione può verificarsi uno stato di insolvenza idoneo a determinare l'apertura della procedura concorsuale, precisandosi tuttavia che in questa ipotesi la verifica di cui all'art. 5 L.F. deve svolgersi secondo la c.d. insolvenza “statica”, che trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si realizza nella società in stato di scioglimento e di liquidazione, il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci (cfr. Cass. ord. n. 12156/2024 e giurisprudenza ivi citata)
Nella società in liquidazione occorre quindi verificare non se la società sia in grado di adempiere ai propri debiti, quanto se il patrimonio disponibile sia in grado di assolvere alla funzione liquidatoria in favore dei creditori sociali (cfr. in tema di responsabilità del liquidatore Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di impresa del
6.10.2022).
La responsabilità discende non tanto dal profilo della mancata domanda di fallimento in proprio -in quanto, comunque, il liquidatore è tenuto a seguire la medesima regola operante nella procedura fallimentare della par condicio creditorum-, ma dall'aver ingiustificatamente protratto la fase liquidatoria pur a fronte di una situazione di insolvenza nei termini sopra esposti, dalla quale non sia derivata alla massa dei creditori alcuna utilità, gravando di contro la società di ulteriori spese.
Nel caso di specie è emerso che già al bilancio di esercizio 2011 – primo anno della fase liquidatoria- la società aveva un patrimonio netto negativo pari a -€ 139.057,6 (avendo valori attivi per € 661.329,50 e negativi per € 800.378,13): non aveva quindi risorse sufficienti per soddisfare integralmente i debitori sociali.
Risulta altresì che il differenziale tra attivo e passivo si è via via incrementato dal
14.1.2011 al 30.11.2017 sino a giungere ad un patrimonio netto negativo pari a – €.
250.454,86.
Da tali evenienze risulta quindi che il protrarsi della procedura di liquidazione, oltre che non consentire il soddisfacimento dei creditori sociali, ha determinato l'incremento delle esposizioni debitorie.
Quanto alla quantificazione del patrimonio netto svolta dal c.t.u. e accertata sulla base degli stessi bilanci redatti dal convenuto (non avendo il consulente proceduto ad alcuna riappostazione delle diverse voci ivi indicate), non può poi essere condivisa la difesa svolta dal convenuto secondo la quale il credito vantato da non avrebbe dovuto CP_2
essere considerato.
Va infatti evidenziato come tale debito sociale, peraltro annotato nella contabilità redatta dallo stesso convenuto, sia stato riconosciuto nella delibera del consiglio di amministrazione del 4.2.2010 - alla quale risulta aver preso parte anche il convenuto - in cui il c.d.a. decise di “dare mandato al vice presidente di predisporre una bozza di accordo da sottoporre a per addivenire alla chiusura definitiva di tutte le pendenze CP_2 mediante la corresponsione dell'importo massimo di €. 650.000,00 oltre iva ed utilizzando anche il credito verso l'erario per IVA” e nel quale lo stesso nella Controparte_4 peculiare veste di “invitato” segnalava la “richiesta da parte di di definire gli CP_2
impegni residui correlati alle opere di urbanizzazione delle aree di su cui è stato Pt_1
edificato il Centro commerciale Ibleo con la corresponsione da parte di Parte_1 della complessiva somma di € 650.000,00 oltre iva e che tale definizione
[...] comportasse una perdita economica tale da assorbire l'intero patrimonio netto, con conseguente necessità da parte dei soci di apportare le risorse finanziarie mancanti..”.
Né vale in senso contrario richiamare il contenzioso con da un lato per CP_2 sostenere l'inesistenza di detto credito, dall'altro per giustificare la protratta durata della procedura di liquidazione. La controversia richiamata risulta infatti intenta nel 2014 dalla stessa e nel corso della stessa, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 2.8.2016, il CP_2
Giudice, ritenendo raggiunta la prova ex art. 633 c.p.c. sulla base del contratto del 7.7.2009 intercorso tra le parti e della lettera del 26.5.2011 a firma dello Parte_1
stesso convenuto nella qualità di liquidatore, ha ingiunto alla società poi fallita il pagamento in favore di della somma di €. 342.000,00. CP_2
Tali evenienze consentono di escludere che l'appostazione in bilancio così effettuata corrisponda ad un debito inesistente, come invece sostenuto dal convenuto, né sono emersi elementi che possano far ritenere che l'esito di detto giudizio avrebbe potuto porre nel nulla le considerazioni sottese all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. così da giustificare la prosecuzione della procedura liquidatore allo scopo di definire la causa, che peraltro, come sopra evidenziato, risulta iniziato tre anni dopo l'apertura della procedura di liquidazione.
Deve quindi ritenersi che le spese maturate nel periodo dal 2013 al 2017 per sostenere i costi dei professionisti incaricati dal liquidatore, oltre a quelle relative ai compensi allo stesso per la sua attività di liquidatore, non hanno avuto alcuna utilità per la CP_1
procedura, tenuto conto che nel corrispondente periodo le liquidità del conto sociale sono state utilizzate non per estinguere precedenti obbligazioni sociali, ma per pagare i costi maturati durante la liquidazione.
Deve invero ritenersi che, anche considerando un tempo minimo per la verifica dei crediti da soddisfare e procedere quindi ai relativi pagamenti secondo il criterio sopra esposto della par condicio, il nominato il 14.1.2011, preso atto dell'incapienza del CP_1
patrimonio avrebbe dovuto cessare la liquidazione fin dal 2013.
Il danno a tale titolo imputabile al convenuto ammonta quindi, come evidenziato dal c.t.u.,
a €. 134.851,33 (di cui €.90.808,92 per pagamenti ai professionisti;
€ 1.859,22 per spese di vidimazione libri sociali, € 40.756,10 per compenso al liquidatore;
€ 1.427,09 per imposte e tasse). A tale importo va poi sommato il credito tributario per IRES compensato dalla società con i debiti tributari sorti dal pagamento delle prestazioni professionali pari a €
32.471,00, operazioni sulla cui dannosità il convenuto nulla ha dedotto.
Ulteriore voce di danno imputabile al liquidatore è quella relativa all'estinzione del debito nei confronti della socia realizzata con la cessione del credito vantato Parte_4
nei confronti di Che si sia trattato di un pagamento effettuato in Parte_3 violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. è emerso dalla relazione del ctu che ha evidenziato che la situazione finanziaria della società al momento del finanziamento (concesso durante il bilancio di esercizio al 2009 come risulta dalla relazione di bilancio di tale periodo) era già tale da giustificare un conferimento da parte dei soci.
In particolare, nella relativa valutazione il c.t.u. ha correttamente considerato il debito nei confronti di più volte citato nei verbali del c.d.a. e che risulta annotato nel CP_2
bilancio al 2010, che avrebbe già dovuto essere considerato quale onere gravante sulle finanze delle società per il considerevole importo di €. 650.000,00, percome indicato nella scrittura privata del 7.7.2009. Il consulente ha quindi rilevato che, sebbene i dati finanziari dell'esercizio 2009 non presentassero uno squilibrio tra patrimonio netto ed indebitamento, sarebbe stato ragionevole deliberare un conferimento in luogo di un mero finanziamento da parte del socio, e ciò proprio in ragione del significativo impegno finanziario assunto nei confronti di . CP_2
Il pagamento annotato nel libro giornale al 31.12.2013 - che si è sostanziato nel movimento di compensazione con il quale è stato azzerato il credito vantato nei confronti di
[...] per complessivi € 139.051,68 ed è stato ridotto per un pari importo il debito Parte_3
derivante dal finanziamento concesso dalla socia - è stato quindi Parte_4 effettuato in violazione dell'obbligo di postergazione di cui all'art. 2467 c.c..
Non coglie nel segno la difesa del convenuto che sostiene che l'operazione di cessione del credito non avrebbe sottratto alcuna utilità alla società in quanto si trattava di credito inesigibile, considerato che la prova dell'inesigibilità non può nella specie trarsi dalle scritture contabili della società debitrice sia perché la stessa era amministrata dallo stesso convenuto, il quale non può invocare a propria discolpa gli atti contabili da lui stesso redatti, sia perché l'annotazione nel bilancio di di detto credito non Parte_1
ha subito nel tempo alcuna svalutazione (peraltro l'eventuale inesigibilità avrebbe determinato un ulteriore aggravamento dell'incidenza sul patrimonio netto negativo), segno questo che la società poi fallita ha considerato tale credito esigibile per l'importo indicato.
Deve quindi considerarsi quale danno imputabile al convenuto anche l'avvenuta estinzione del debito verso la socia 2004 dell'importo di € 139.051,68, con corrispondente Pt_4
sottrazione di risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori sociali.
La domanda attorea risulta fondata anche in relazione al credito IVA non riscosso pari a €
137.580,76 come annotato nell'ultimo bilancio di liquidazione al 30.11.2017.
Al riguardo deve affermarsi che, a fronte dell'istanza di rimborso per IVA per l'anno di imposta 2011 di cui al modello Iva 2012 (depositata dal convenuto) per l'importo di €
126.000,00 e della relativa annotazione del credito nel bilancio come sopra indicato (e che tiene quindi conto degli interessi maturati nelle more), non vi è prova di alcuna ulteriore attività diretta al recupero di dette somme da parte del liquidatore.
La curatela ha altresì allegato, senza essere contraddetta sul punto dal convenuto, di non disporre della documentazione contabile a supporto di detta istanza che non risulta consegnata dal liquidatore e di non poter quindi coltivare la stessa per ottenere il recupero delle somme dovute. Ne consegue che è stata l'inerzia del liquidatore, a prescindere dalla maturazione o meno della prescrizione per il relativo recupero, che ha reso impossibile la riscossione del credito.
Il danno complessivamente ascrivibile al convenuto ammonta quindi ad € 443.954,77 (€
139.051,68 + € 137.580,76 + € 32.471,00 + €. 134.851,33).
Trattandosi di obbligazione di valore deve procedersi (seguendo l'insegnamento reso dalle
SS. UU. con la sentenza n. 1712/95) a rivalutare, in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT su base nazionale, le somme così quantificate;
sull'importo così quantificato dovranno poi applicarsi gli interessi a decorrere da una data che va collocata a metà dell'intervallo di tempo compreso tra la data di cessazione della carica del liquidatore (18.7.2018) e quella del compimento della prima delle condotte accertate (individuata nella data di approvazione del bilancio
31.12.2013 in cui il consulente ha accertato l'estinzione del debito della socia
[...]
. Parte_4
Il danno ascende allora ad € 588.715,22 di cui € 91.898,64 per rivalutazione e € 52.861,78 per interessi, e € 443.954,77 per sorte capitale.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano secondo il valore della domanda, applicando i parametri medi di cui al dm 55/2014 e succ. mod., in € 18.2.577,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge con pagamento disposto, ex art. 133 DPR
115/2002, in favore dell'Erario atteso che la AT attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed in €. 15.257,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge in favore di CP_2
Le spese di c.t.u. vanno infine poste a carico del convenuto risultato soccombente.
Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 59 lett. d) DPR 131/1986 per la registrazione a debito della presente sentenza.
P.Q.M.
Condanna a pagare alla AT attrice la somma di €. 588.715,22 oltre CP_1
interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, per la AT CP_1 attrice, in €. 18.257,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, con pagamento in favore dell'Erario, e per in €.15.257,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario CP_2
come per legge, da versare alla predetta;
CP_2
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di;
CP_1
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 59 lett. d) DPR 131/1986 per la registrazione a debito della presente sentenza, indicando in il soggetto nei cui CP_1
confronti procedere al recupero. Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Impresa, in data 29.1.2025
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. r.g.10589/2021 promossa da:
Il rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Marina Gorgone
Attore
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Laica Montanari CP_1
Convenuto
E rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano Barone e Guglielmo Barone CP_2
Interveniente ex art. 105 co. 2 c.p.c.
Oggetto: responsabilità liquidatore
Conclusioni: come da verbale di udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
9.7.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha esperito l'azione artt. 146 L.F., 2476 Parte_2
e 2489 co. 2 c.c. nei confronti di liquidatore della medesima società (in carica CP_1
dal 14.1.2011 sino alla data del fallimento, 18.7.2018) domandandone la condanna al risarcimento del danno cagionato alla società e ai creditori sociali, quantificato in €
419.956,54 o comunque nella maggiore o minore misura come determinata all'esito del giudizio. La curatela ha esposto che già dal bilancio al 31.12.2010 – approvato dall'assemblea dei soci il 14.4.2011 - era emersa una situazione patrimoniale integrante gli estremi dell'insolvenza, non consentendo alla società di far fronte integralmente al pagamento dei debiti, anche in relazione alla tipologia di patrimonio attivo non facilmente monetizzabile di all'epoca già in liquidazione. Parte_1
Il liquidatore, preso atto di detta situazione, anziché domandare il fallimento della società, aveva inutilmente protratto la liquidazione sociale così incrementando i costi da sopportare, in primis relativi alle prestazioni di diversi professionisti (ivi compreso lo stesso liquidatore), ai quali erano stati versati compensi complessivamente pari ad €.
110.853,86, sottraendo ai creditori sociali le uniche disponibilità presenti sul conto corrente di nonché procedendo a compensare i crediti maturati verso l'Erario a Parte_1
CP titolo di con i debiti per le ritenute fiscali maturate per i medesimi compensi professionali.
La AT ha infatti allegato che, al momento in cui la società era stata posta in liquidazione, i crediti della stessa ammontavano ad €. 653.432,00 - corrispondenti a crediti verso l'Erario per Iva chiesta a rimborso e al credito verso per Parte_3
l'importo di €. 120.000,00 -; nel 2012 i crediti ammontavano ad €. 327.324,50 ed i debiti ad €. 600.046,00; nel 2013 i crediti erano diminuiti sino a € 192.226,00 ed i debiti erano aumentati sino ad €. 462.022,00. Negli esercizi 2014-2017 la situazione era rimasta sostanzialmente invariata e la liquidazione non aveva prodotto più alcun elemento attivo utile per il pagamento dei creditori sociali.
In ultima analisi, la differenza tra crediti e debiti anziché diminuire con l'avanzare della liquidazione si era aggravata, registrandosi, tra il 2014 ed il 2015, un aumento dell'indebitamento causato proprio dalle spese della procedura liquidatoria.
La diminuzione dei debiti era poi stata determinata dalla parziale estinzione del debito nei confronti della socia effettuata attraverso la cessione del credito vantato Parte_4
nei confronti di peraltro compiuta in violazione della regola della Parte_3 postergazione di cui all'art. 2467 c.c., con conseguente sottrazione alla disponibilità liquidatorie dell'importo del relativo credito ceduto pari a €. 131.460,56. Ed invero, alla data del 31.5.2010, in cui la socia aveva concesso il finanziamento Parte_4
fruttifero, si trovava in una situazione patrimoniale che avrebbe invece Parte_1 imposto l'apporto di capitale sociale, con conseguente applicazione dell'obbligo della postergazione: anziché estinguere i debiti sociali (ammontanti alla data del pagamento effettuato alla socia ad €. 462.022,00), il liquidatore aveva invece proceduto al pagamento del predetto debito, in pregiudizio degli altri creditori sociali.
La curatela ha poi evidenziato come dai bilanci del periodo di liquidazione risultassero crediti IVA verso l'Erario richiesti a rimborso: nel 2010 per €. 459.552,00, nel 2011 per €.
335.168,00, nel 2012 per €. 129.487,50, nel 2013, 2014, 2015, per € 132.220,00 e nel 2016
e 2017 per € 137.580,00: nell'ultimo bilancio redatto al 30.11.2017 era indicato il predetto credito IVA di €. 137.580,76 di cui era però stato domandato il rimborso per il minor importo di €. 126.000,00. Peraltro, l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto, in data
2.4.2014, l'invio della documentazione fiscale a supporto del credito vantato, ma il liquidatore non aveva risposto. Infine, in seguito a specifica richiesta della AT,
l'Agenzia delle Entrate aveva risposto negativamente, sostenendo che non sussistevano né rimborsi da percepire né crediti, certi liquidi ed esigibili.
Il liquidatore, quindi, non soltanto aveva protratto la procedura liquidatoria quando la situazione avrebbe invece dovuto determinare il fallimento della società, così generando ulteriori spese, ma aveva pure dissipato le uniche liquidità finanziarie della società, rimborsando un credito che avrebbe dovuto essere postergato, oltre ad omettere di coltivare l'attività volta al recupero dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.
Il danno è stato così quantificato: €.139.051,68 pari all'estinzione del finanziamento della socia 2004 s.r.l.; €. 137.580,00 per il mancato recupero del credito IVA;
€ Pt_4
110.853,86 pari agli esborsi inutilmente sostenuti per compensi professionali dal 2013 al
CP 2017; € 32.471,99 per utilizzo del credito per il pagamento delle ritenute fiscali sui compensi professionali. si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione svolta dalla curatala CP_1
attrice, allegando che, senza considerare il debito della fallita verso il CP_2 patrimonio netto di sarebbe stato positivo per l'intero periodo di Parte_1
liquidazione ed avrebbe quindi consentito di soddisfare integralmente i creditori sociali.
Secondo il convenuto, il danno per la società era stato determinato per effetto dalla mancata riassunzione della causa nei confronti di , il cui esito favorevole avrebbe CP_2
consentito di aumentare il patrimonio netto positivo al 30.11.2017 per l'importo di €.
275.000,00.
Il ha inoltre dedotto che l'estinzione del debito nei confronti della socia CP_1 [...]
effettuata attraverso la cessione del credito vantato dalla fallita nei confronti di Parte_4
non aveva determinato alcun danno alle casse sociali, posto che il Parte_3
credito ceduto era inesigibile atteso che presentava, fin dal 2012, un Parte_3
importante patrimonio netto negativo che era via via aumentato negli anni sino a divenire pari a – € 12.395.040,00 nel 2016: in definitiva, aveva ceduto un credito Parte_1
che mai avrebbe potuto incassare, quindi non aveva sottratto alcuna possibile utilità ai suoi creditori, riuscendo al contempo ad estinguere almeno parzialmente il proprio debito verso la socia.
Quanto ai crediti IVA, il ha allegato che il credito non riscosso, oggetto di CP_1
doglianza da parte della curatela, si era generato nel 2010 ed era già stato verificato dall'Ufficio finanziario al momento dell'istanza a suo tempo presentata per il complessivo importo di €.459.552,00, ed era stato rimborsato per il minor importo di €. 331.923,00.
Inoltre, ha sottolineato che il credito, il cui pagamento era stato domandato nel 2012, non si era prescritto sino al 2022, sicché l'aver omesso di presentare all'Erario la documentazione richiesta a sostegno del rimborso non aveva determinato alcuna decadenza e, conseguentemente, alcun danno per la società attrice, ben potendo la curatela dare corso all'adempimento omesso dal liquidatore.
Infine, il convenuto ha rappresentato che i costi per le prestazioni rese dall'Avv. ZA e dal dott. Lenzi erano imprescindibili: le prime erano relative all'assistenza legale fornita nel giudizio nei confronti di oggetto del quale era l'importante posta CP_2
creditoria vantata dalla;
le seconde si riferivano in parte ad attività compiuta prima CP_2
della liquidazione ed in parte alla tenuta della contabilità durante la liquidazione. In ogni caso, si trattava comunque di pagamenti privilegiati e quindi inidonei a determinare un pregiudizio per i creditori sociali.
Il ha quindi rilevato che l'unico creditore rimasto insoddisfatto nella liquidazione CP_1
era stata proprio la il cui credito tuttavia, ove fosse stato proseguito il giudizio CP_2
intrapreso innanzi al Tribunale di Ragusa ed interrotto il 28.9.2020 a seguito del fallimento di Sviluppo sarebbe stato azzerato o comunque ridimensionato. Pt_1
Il convenuto ha infine contestato la sussistenza dei presupposti per la fallibilità di
[...]
considerato che, nel computo dei debiti effettuato dal Tribunale fallimentare, Parte_1 era stata erroneamente conteggiata l'IVA sul debito verso per due volte, ed era stato CP_2
considerato sussistente il debito verso Riscossione Sicilia rappresentato dalla cartella n.29620150034860780 che in realtà non era dovuto, come peraltro confermato dalla circostanza della mancata insinuazione al passivo dell'ente riscossore.
Con comparsa del 17.2.2022 è intervenuta, ex art. 105 co. 2 c.p.c., per CP_2
sostenere le ragioni della curatela attrice, allegando la propria qualità di creditrice ammessa al passivo (per l'importo di €. 320.000,00), non soddisfatta per mancanza di attivo fallimentare. L'interveniente ha rappresentato di aver presentato osservazioni ex art. 116 L.F. alla proposta di chiusura del fallimento per mancanza di attivo fallimentare, rilevando che, durante la fase di liquidazione, il liquidatore le avrebbe prospettato che il suo credito sarebbe stato soddisfatto all'esito dell'incasso del credito IVA per l'anno 2010
(dell'importo di € 331.823,00) e del credito vantato nei confronti di Parte_3
(dell'importo di € 120.000,00), oltre ad ulteriori crediti erariali per € 179.155,00.
Conseguentemente, aveva sollecitato la curatela ad accertare l'eventuale incasso di dette somme da parte del liquidatore e la relativa destinazione: la consulenza disposta in esito alle sue richieste aveva quindi accertato le inadempienze contestate dalla curatela attrice nel giudizio.
ha poi dedotto che, nonostante quanto affermato dal liquidatore, l'esistenza del suo CP_2
credito verso la fallita era stato riconosciuto dallo stesso che, con una CP_1
comunicazione del maggio 2011, le aveva garantito il pagamento del dovuto, nonché da quanto stabilito dal Tribunale di Ragusa con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 2.8.2016, sicché correttamente la curatela non aveva riassunto il giudizio per contestare la pretesa creditoria.
Infine, ha contestato l'asserita inesigibilità del credito vantato dalla fallita nei confronti di
– di cui, peraltro, il era pure amministratore-, come appunto Parte_3 CP_1
si poteva evincere dai suoi stessi bilanci, oltre che dalla condotta dello stesso che CP_1
aveva manifestato la volontà di estinguere il debito di a seguito Parte_1 dell'incasso di quanto dovuto da . Parte_3
Tanto premesso, rileva il Collegio che la curatela attrice ha spiegato domanda ex art. 146
L.F. nei confronti di allegando la responsabilità di questi nella qualità di CP_1
liquidatore della società fallita dal 14.1.2011 sino alla data del fallimento del 18.7.2018.
La responsabilità invocata da parte attrice si fonda sulle previsioni di cui agli artt.2489 e
2491 c.c.
E' in primo luogo contestato al liquidatore di non aver domandato il fallimento in proprio e di aver proseguito l'attività liquidatoria così aumentando i costi sociali con conseguente pregiudizio alla massa dei creditori sociali.
Va al riguardo osservato che, secondo l'art. 2489 c.c., il liquidatore è chiamato a compiere
“tutti gli atti utili per la liquidazione della società” e che, nell'adempimento di tale obbligo, è soggetto ai medesimi obblighi di diligenza degli amministratori.
A seguito del verificarsi della causa di scioglimento, la società rimane quindi in vita allo scopo di liquidare il patrimonio sociale, soddisfacendo i creditori sociali e, all'esito dell'estinzione di questi (art. 2491 co.2 c.c.), procedendo alla liquidazione dell'eventuale attivo residuato in favore dei soci (art.2492 c.c.).
Pur essendo la continuazione dell'attività tipica contemplata dall'art. 2490 co. 5 c.c. non incompatibile con l'attività liquidatoria, la stessa deve trovare specifica “ragione”, che il liquidatore deve indicare nella sua relazione, nella finalità di assicurare evidentemente il conseguimento di utili risorse da destinare alla liquidazione.
Nell'attività liquidatoria si deve poi rispettare il principio della par condicio creditorum che costituisce (cfr. Cass. 521/2020) “un corretto parametro per considerare la sussistenza
e l'entità di una lesione del credito avvenuta per opera del liquidatore nella fase di liquidazione del patrimonio della società, a prescindere dall'apertura di una procedura concorsuale, valendo esso come criterio generale per disciplinare la fase di pagamento dei debiti sociali nel corso della liquidazione. Tale principio, infatti, è ricavabile dalle norme generali che negli artt. 2740 e 2741 regolano il concorso dei creditori e le cause di prelazione, laddove si prescrive l'obbligo del debitore di effettuare i pagamenti rispettando
"il diritto dei creditori ad essere egualmente soddisfatti, salvo le cause legittime di prelazione".
La Corte di Cassazione (nella sentenza sopra richiamata) ha poi osservato che, laddove si accerti l'esistenza di un credito insoddisfatto, compete al liquidatore, ex art. 2492 co. 2
c.c., la prova, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale in applicazione del citato principio della par condicio creditorum, che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori.
Al creditore rimasto insoddisfatto non è quindi domandato di fornire la prova dell'esistenza di un bilancio attivo di liquidazione non destinato a soddisfacimento del proprio credito, essendo invece il liquidatore onerato di provare di aver destinato l'attivo a soddisfare le ragioni creditorie in conformità ai criteri liquidatori sopra indicati.
La permanenza in vita della fase liquidatoria trova la propria giustificazione nella concreta possibilità di soddisfare integralmente i creditori sociali, con la conseguenza che in ipotesi di patrimonio insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie ed in mancanza di possibilità di acquisire ulteriori disponibilità da parte dei soci ex art. 2491 co. 1 c.c., può profilarsi la responsabilità del liquidatore per illegittima ed ingiustificata prosecuzione della liquidazione, laddove la sua prosecuzione abbia ingenerato ulteriori costi.
La curatela è quindi legittimata a spiegare le azioni risarcitorie nei confronti del liquidatore in relazione alle condotte da questi compiute che abbiano determinato una diminuzione dell'attivo fallimentare da destinare al soddisfacimento dei creditori sociali.
Nel caso di specie, la curatela contesta al convenuto: 1) di aver proseguito l'attività liquidatoria pur a fronte di un patrimonio insufficiente a realizzare le ragioni dei creditori, ingenerando costi inutili per gli esborsi in favore dei professionisti di cui si è avvalso (ivi compreso il suo stesso compenso); 2) di aver parzialmente estinto il debito della socia
2004 s.r.l. attraverso la cessione del credito vantato nei confronti di Pt_4 [...]
sottraendo quindi alle ragioni dei creditori sociali la relativa somma;
3) di Parte_3
non essersi attivato per il recupero del credito IVA pari a €. 137.580,00; 4) di aver utilizzato il credito IRES per compensare le imposte scaturenti dai debiti nei confronti dei professionisti di cui si era avvalso nella liquidazione della società.
Le contestazioni sono risultate fondate.
Rileva il Collegio che, anche nelle società in liquidazione può verificarsi uno stato di insolvenza idoneo a determinare l'apertura della procedura concorsuale, precisandosi tuttavia che in questa ipotesi la verifica di cui all'art. 5 L.F. deve svolgersi secondo la c.d. insolvenza “statica”, che trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si realizza nella società in stato di scioglimento e di liquidazione, il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci (cfr. Cass. ord. n. 12156/2024 e giurisprudenza ivi citata)
Nella società in liquidazione occorre quindi verificare non se la società sia in grado di adempiere ai propri debiti, quanto se il patrimonio disponibile sia in grado di assolvere alla funzione liquidatoria in favore dei creditori sociali (cfr. in tema di responsabilità del liquidatore Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di impresa del
6.10.2022).
La responsabilità discende non tanto dal profilo della mancata domanda di fallimento in proprio -in quanto, comunque, il liquidatore è tenuto a seguire la medesima regola operante nella procedura fallimentare della par condicio creditorum-, ma dall'aver ingiustificatamente protratto la fase liquidatoria pur a fronte di una situazione di insolvenza nei termini sopra esposti, dalla quale non sia derivata alla massa dei creditori alcuna utilità, gravando di contro la società di ulteriori spese.
Nel caso di specie è emerso che già al bilancio di esercizio 2011 – primo anno della fase liquidatoria- la società aveva un patrimonio netto negativo pari a -€ 139.057,6 (avendo valori attivi per € 661.329,50 e negativi per € 800.378,13): non aveva quindi risorse sufficienti per soddisfare integralmente i debitori sociali.
Risulta altresì che il differenziale tra attivo e passivo si è via via incrementato dal
14.1.2011 al 30.11.2017 sino a giungere ad un patrimonio netto negativo pari a – €.
250.454,86.
Da tali evenienze risulta quindi che il protrarsi della procedura di liquidazione, oltre che non consentire il soddisfacimento dei creditori sociali, ha determinato l'incremento delle esposizioni debitorie.
Quanto alla quantificazione del patrimonio netto svolta dal c.t.u. e accertata sulla base degli stessi bilanci redatti dal convenuto (non avendo il consulente proceduto ad alcuna riappostazione delle diverse voci ivi indicate), non può poi essere condivisa la difesa svolta dal convenuto secondo la quale il credito vantato da non avrebbe dovuto CP_2
essere considerato.
Va infatti evidenziato come tale debito sociale, peraltro annotato nella contabilità redatta dallo stesso convenuto, sia stato riconosciuto nella delibera del consiglio di amministrazione del 4.2.2010 - alla quale risulta aver preso parte anche il convenuto - in cui il c.d.a. decise di “dare mandato al vice presidente di predisporre una bozza di accordo da sottoporre a per addivenire alla chiusura definitiva di tutte le pendenze CP_2 mediante la corresponsione dell'importo massimo di €. 650.000,00 oltre iva ed utilizzando anche il credito verso l'erario per IVA” e nel quale lo stesso nella Controparte_4 peculiare veste di “invitato” segnalava la “richiesta da parte di di definire gli CP_2
impegni residui correlati alle opere di urbanizzazione delle aree di su cui è stato Pt_1
edificato il Centro commerciale Ibleo con la corresponsione da parte di Parte_1 della complessiva somma di € 650.000,00 oltre iva e che tale definizione
[...] comportasse una perdita economica tale da assorbire l'intero patrimonio netto, con conseguente necessità da parte dei soci di apportare le risorse finanziarie mancanti..”.
Né vale in senso contrario richiamare il contenzioso con da un lato per CP_2 sostenere l'inesistenza di detto credito, dall'altro per giustificare la protratta durata della procedura di liquidazione. La controversia richiamata risulta infatti intenta nel 2014 dalla stessa e nel corso della stessa, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 2.8.2016, il CP_2
Giudice, ritenendo raggiunta la prova ex art. 633 c.p.c. sulla base del contratto del 7.7.2009 intercorso tra le parti e della lettera del 26.5.2011 a firma dello Parte_1
stesso convenuto nella qualità di liquidatore, ha ingiunto alla società poi fallita il pagamento in favore di della somma di €. 342.000,00. CP_2
Tali evenienze consentono di escludere che l'appostazione in bilancio così effettuata corrisponda ad un debito inesistente, come invece sostenuto dal convenuto, né sono emersi elementi che possano far ritenere che l'esito di detto giudizio avrebbe potuto porre nel nulla le considerazioni sottese all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. così da giustificare la prosecuzione della procedura liquidatore allo scopo di definire la causa, che peraltro, come sopra evidenziato, risulta iniziato tre anni dopo l'apertura della procedura di liquidazione.
Deve quindi ritenersi che le spese maturate nel periodo dal 2013 al 2017 per sostenere i costi dei professionisti incaricati dal liquidatore, oltre a quelle relative ai compensi allo stesso per la sua attività di liquidatore, non hanno avuto alcuna utilità per la CP_1
procedura, tenuto conto che nel corrispondente periodo le liquidità del conto sociale sono state utilizzate non per estinguere precedenti obbligazioni sociali, ma per pagare i costi maturati durante la liquidazione.
Deve invero ritenersi che, anche considerando un tempo minimo per la verifica dei crediti da soddisfare e procedere quindi ai relativi pagamenti secondo il criterio sopra esposto della par condicio, il nominato il 14.1.2011, preso atto dell'incapienza del CP_1
patrimonio avrebbe dovuto cessare la liquidazione fin dal 2013.
Il danno a tale titolo imputabile al convenuto ammonta quindi, come evidenziato dal c.t.u.,
a €. 134.851,33 (di cui €.90.808,92 per pagamenti ai professionisti;
€ 1.859,22 per spese di vidimazione libri sociali, € 40.756,10 per compenso al liquidatore;
€ 1.427,09 per imposte e tasse). A tale importo va poi sommato il credito tributario per IRES compensato dalla società con i debiti tributari sorti dal pagamento delle prestazioni professionali pari a €
32.471,00, operazioni sulla cui dannosità il convenuto nulla ha dedotto.
Ulteriore voce di danno imputabile al liquidatore è quella relativa all'estinzione del debito nei confronti della socia realizzata con la cessione del credito vantato Parte_4
nei confronti di Che si sia trattato di un pagamento effettuato in Parte_3 violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. è emerso dalla relazione del ctu che ha evidenziato che la situazione finanziaria della società al momento del finanziamento (concesso durante il bilancio di esercizio al 2009 come risulta dalla relazione di bilancio di tale periodo) era già tale da giustificare un conferimento da parte dei soci.
In particolare, nella relativa valutazione il c.t.u. ha correttamente considerato il debito nei confronti di più volte citato nei verbali del c.d.a. e che risulta annotato nel CP_2
bilancio al 2010, che avrebbe già dovuto essere considerato quale onere gravante sulle finanze delle società per il considerevole importo di €. 650.000,00, percome indicato nella scrittura privata del 7.7.2009. Il consulente ha quindi rilevato che, sebbene i dati finanziari dell'esercizio 2009 non presentassero uno squilibrio tra patrimonio netto ed indebitamento, sarebbe stato ragionevole deliberare un conferimento in luogo di un mero finanziamento da parte del socio, e ciò proprio in ragione del significativo impegno finanziario assunto nei confronti di . CP_2
Il pagamento annotato nel libro giornale al 31.12.2013 - che si è sostanziato nel movimento di compensazione con il quale è stato azzerato il credito vantato nei confronti di
[...] per complessivi € 139.051,68 ed è stato ridotto per un pari importo il debito Parte_3
derivante dal finanziamento concesso dalla socia - è stato quindi Parte_4 effettuato in violazione dell'obbligo di postergazione di cui all'art. 2467 c.c..
Non coglie nel segno la difesa del convenuto che sostiene che l'operazione di cessione del credito non avrebbe sottratto alcuna utilità alla società in quanto si trattava di credito inesigibile, considerato che la prova dell'inesigibilità non può nella specie trarsi dalle scritture contabili della società debitrice sia perché la stessa era amministrata dallo stesso convenuto, il quale non può invocare a propria discolpa gli atti contabili da lui stesso redatti, sia perché l'annotazione nel bilancio di di detto credito non Parte_1
ha subito nel tempo alcuna svalutazione (peraltro l'eventuale inesigibilità avrebbe determinato un ulteriore aggravamento dell'incidenza sul patrimonio netto negativo), segno questo che la società poi fallita ha considerato tale credito esigibile per l'importo indicato.
Deve quindi considerarsi quale danno imputabile al convenuto anche l'avvenuta estinzione del debito verso la socia 2004 dell'importo di € 139.051,68, con corrispondente Pt_4
sottrazione di risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori sociali.
La domanda attorea risulta fondata anche in relazione al credito IVA non riscosso pari a €
137.580,76 come annotato nell'ultimo bilancio di liquidazione al 30.11.2017.
Al riguardo deve affermarsi che, a fronte dell'istanza di rimborso per IVA per l'anno di imposta 2011 di cui al modello Iva 2012 (depositata dal convenuto) per l'importo di €
126.000,00 e della relativa annotazione del credito nel bilancio come sopra indicato (e che tiene quindi conto degli interessi maturati nelle more), non vi è prova di alcuna ulteriore attività diretta al recupero di dette somme da parte del liquidatore.
La curatela ha altresì allegato, senza essere contraddetta sul punto dal convenuto, di non disporre della documentazione contabile a supporto di detta istanza che non risulta consegnata dal liquidatore e di non poter quindi coltivare la stessa per ottenere il recupero delle somme dovute. Ne consegue che è stata l'inerzia del liquidatore, a prescindere dalla maturazione o meno della prescrizione per il relativo recupero, che ha reso impossibile la riscossione del credito.
Il danno complessivamente ascrivibile al convenuto ammonta quindi ad € 443.954,77 (€
139.051,68 + € 137.580,76 + € 32.471,00 + €. 134.851,33).
Trattandosi di obbligazione di valore deve procedersi (seguendo l'insegnamento reso dalle
SS. UU. con la sentenza n. 1712/95) a rivalutare, in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT su base nazionale, le somme così quantificate;
sull'importo così quantificato dovranno poi applicarsi gli interessi a decorrere da una data che va collocata a metà dell'intervallo di tempo compreso tra la data di cessazione della carica del liquidatore (18.7.2018) e quella del compimento della prima delle condotte accertate (individuata nella data di approvazione del bilancio
31.12.2013 in cui il consulente ha accertato l'estinzione del debito della socia
[...]
. Parte_4
Il danno ascende allora ad € 588.715,22 di cui € 91.898,64 per rivalutazione e € 52.861,78 per interessi, e € 443.954,77 per sorte capitale.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano secondo il valore della domanda, applicando i parametri medi di cui al dm 55/2014 e succ. mod., in € 18.2.577,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge con pagamento disposto, ex art. 133 DPR
115/2002, in favore dell'Erario atteso che la AT attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed in €. 15.257,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge in favore di CP_2
Le spese di c.t.u. vanno infine poste a carico del convenuto risultato soccombente.
Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 59 lett. d) DPR 131/1986 per la registrazione a debito della presente sentenza.
P.Q.M.
Condanna a pagare alla AT attrice la somma di €. 588.715,22 oltre CP_1
interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, per la AT CP_1 attrice, in €. 18.257,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, con pagamento in favore dell'Erario, e per in €.15.257,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario CP_2
come per legge, da versare alla predetta;
CP_2
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di;
CP_1
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 59 lett. d) DPR 131/1986 per la registrazione a debito della presente sentenza, indicando in il soggetto nei cui CP_1
confronti procedere al recupero. Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Impresa, in data 29.1.2025
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi