Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 189/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patroci- Parte_1 C.F._1
nio dell'Avv.
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. POLI- CP_1 P.IVA_1
TI FRANCESCO
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.7.2018 il Tribunale di Agrigento rigettava le domande proposte da e lo condannava al pagamento delle spese Parte_1
di lite.
Avverso detta sentenza proponevano appello il . Parte_1
Corte di Appello di Palermo
All'udienza del 23.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate in via telematica e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_2
esponendo di avere subito a Catania il furto della propria vettura in data
26.4.2016, assicurata con la compagnia convenuta, il cui valore ammonta-
va ad € 29.450,00.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che non fosse stata fornita la prova della pretesa azionata.
Lamenta l'appellante che la sentenza di primo grado è affetta da nullità ai sensi dell'art. 132 comma 32, n. 4 c.p.c. per non avere il Tribunale motiva-
to le ragioni per cui le prove documentali (denuncia ai CC di Catania,
scontrino fiscale del 26.4.2016, certificato cronologico PRA) non erano state ritenute sufficienti, e non erano state ammesse le richieste istruttorie proposte con la memoria ex art. 183 co. 6 cpc.
La doglianza è infondata.
Va innanzitutto rilevata l'inammissibilità della riproposizione in questo grado delle istanze istruttorie che il Tribunale ha rigettato con l'ordinanza del 13.12.2017.
Dette istanze, infatti, non sono state riproposte con la precisazione delle conclusioni dalla parete che si è limitata, all'udienza del 16.4.2018, a con-
cludere come in atto di citazione chiedendo che la causa fosse posta in de-
cisione.
Avrebbero dovuto, invece, essere riproposte in tale sede in modo specifico
- 2 - Corte di Appello di Palermo e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti e, in difetto, devono ritenersi abbandonate e non sono riproponibili con l'impu-
gnazione. (Cass. n. 10767 del 2022).
In ordine al valore probatorio della denuncia presentata ai CC, poi, non può
che richiamarsi il pacifico orientamento della giurisprudenza secondo cui a fronte di contestazioni specifiche della Compagnia, la denuncia di furto in quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte de-
nunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria della verificazione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione, fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata.
In sostanza, poiché l'assicurato è onerato della prova del fatto storico, in quanto questo è fatto costitutivo del diritto al pagamento all'indennizzo che egli fa valere in giudizio, ed atteso che tale non è la denuncia di rapina che egli ha fatto alle Autorità, la sua domanda non può che essere respinta ove egli a tale onere non adempia, considerato il disposto dell'art. 2697 c.c.
Né la prova della rapina può ricavarsi, come vorrebbe l'appellante, dallo scontrino fiscale relativo ad un acquisto effettuato a Catania il giorno in cui lo stesso l'avrebbe subita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi-
tivo (scaglione da € 26.000 a € 52.000, valore minimo).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Parte_2 Controparte_3
Tribunale di Agrigento del 16.7.2018 .
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €
- 3 - Corte di Appello di Palermo 1.984,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
di Appello di Palermo il 16.4.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 - Corte di Appello di Palermo