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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/01/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8228/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8228/2020 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Paola Di Cosola, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in
Casanova di Carinola, alla via Provinciale per Cascano, snc;
RICORRENTE contro
CF: rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in via Diaz n. 11, domiciliano per legge;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011
e 437 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso in appello tempestivamente depositato il ricorrente, spiegava appello avverso la sentenza n. 209/2020 resa dal Giudice di Pace di Carinola, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalla stessa parte avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. 853983726 del 20.12.2018 elevato nei propri confronti per la violazione dell'art. 145, comma I
e 10, in occasione di un sinistro stradale che si sarebbe verificato in data
17.12.2018.
A fondamento del proposto gravame parte appellante lamenta la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione addotta dal giudice di prime cure nel rigettare la proposta opposizione, poiché apparente ed apodittica.
Più di preciso l'appellante rileva che la motivazione del Giudice di Pace sarebbe erronea, in quanto fondata esclusivamente sul verbale in atti e non darebbe conto di una serie di circostanze, quali: a) che il conducente dell'altra vettura non aveva rispettato il segnale di stop, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere considerato responsabile esclusivo dell'incidente; b) che l'eccessiva velocità di un veicolo avente diritto di precedenza non è circostanza idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta di colui che non rispetta il segnale di stop e l'incidente; c) infine, che dal verbale dei Carabinieri intervenuti non emergeva l'accertamento del tasso di velocità tenuto dall'odierno ricorrente.
Sulla scorta di queste deduzioni, il ricorrente chiede l'accoglimento dell'appello con annullamento dell'ingiunzione opposta.
La si è ritualmente costituita in giudizio, deducendo: Controparte_2
a) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non avendo parte ricorrente dedotto motivi specifici;
b) l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto manifestamente infondato. In ogni caso, ha concluso per il rigetto del proposto gravame.
La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di I grado, giunge all'odierna decisione.
*
In via assolutamente preliminare va precisato che tutti gli atti del processo di primo grado e gli atti relativi alla sanzione impugnata risultano essere già stati tutti acquisiti al presente processo di appello tramite l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado.
Nel merito, l'appello è infondato. Oggetto del giudizio della presente controversia è l'opposizione ad un verbale di accertamento in cui è stata contestata la violazione dell'art. 145 c. 1 cds ossia la mancata cautela adottata in prossimità di un'intersezione stradale
(“i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”).
Con unico motivo di appello il ricorrente sostiene la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione di rigetto dell'opposizione.
Le motivazioni a sostegno del gravame non sono pertinenti.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione sulla scorta della seguente motivazione: “la contestazione dei carabinieri di Falciano del Massico appare corretta e coerente con i dati oggettivi da essi acquisiti (Cass. Ordinanza n. 1 aprile 2019 n. 9037). In effetti, come si evince anche dal ricorso, in seguito alla collisione, non solo riportò gravi danni lo stesso , ma rimasero CP_1
gravemente danneggiate anche le vetture coinvolte nel sinistro, a riprova che nell'occorso a causare il sinistro non solo potè essere stata la mancata precedenza allo Stop di quand'anche nel contempo Persona_1
l'eccessiva velocità del conducente la AT ND (Cass. n. 27989 del 6 giugno
2017) che ha comportato quell'assenza di massima prudenza che il ricorrente era obbligato a conservare approssimandosi all'intersezione (art. 145 cds.
C.1). Invero, è noto (corte di Cassazione n. 22629 del 2008 n. 9251 del 2010,
n. 3787 del 2012) che l'atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto della polizia giudiziaria, fa piena prova fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, tuttavia, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi
o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Nella fattispecie, essendo la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti intervenuti sul posto, dopo il sinistro, non solo convincente, ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi e sorretta da elementi logici convincenti, le doglianze del ricorrente non possono accogliersi e il verbale va confermato”. In primo luogo, si osserva che il Giudice di Pace ha correttamente valutato il verbale dei Carabinieri in atti, specificando che le valutazioni in esso contenute pur non potendo essere considerate aventi forza privilegiata, in quanto non attinenti a circostanze di fatto apprese in via diretta dai verbalizzanti, sono liberamente apprezzabili dal giudice.
Nel caso specifico, la contestazione mossa a verbale è stata ritenuta perfettamente in linea con la dinamica dell'incidente, giacché la gravità delle lesioni subite dalle persone ed i danni ai veicoli per come emersi dall'istruttoria, non potevano che denotare una velocità quantomeno sostenuta tenuta dell'odierno ricorrente nell'approssimandosi ad un incrocio (circostanza invero neppure contestata in questa sede).
Non può poi ritenersi che la motivazione del Giudice di prime cure sia erronea, nella parte in cui non ha considerato che il mancato rispetto del segnale di stop è circostanza in grado di interrompere il nesso causale con l'evento.
Infatti, nella presente sede, non è oggetto di indagine il riparto di responsabilità per l'accaduto, ma soltanto la violazione di una condotta generica di prudenza in prossimità dell'incrocio.
Neppure può essere dato rilievo alla circostanza che non è stata accertata la velocità di guida del conducente, atteso che, in base agli elementi di cui si è appena detto, può ritenersi, con sufficiente grado di verosimiglianza (secondo la logica del “più probabile che non” che governa l'accertamento nel processo civile) che la velocità tenuta non fosse conforme alla “massima prudenza” che richiede la norma dell'art. 145 CDS nell'approssimarsi ad un incrocio.
Infine, la circostanza che il giudizio sull'accertamento della responsabilità civile che ha visto coinvolto l'impresa di assicurazione sia stato transatto è elemento del tutto neutro ed irrilevante ai fini della dimostrazione di una diversa dinamica dell'incidente e pertanto non consente di ritenere inoperante la fattispecie sanzionatoria citata.
In definitiva, le scarne censure mosse alla sentenza gravata non consentono l'accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 400,00 in favore di parte resistente, oltre spese gen.(15%), iva e cpa come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 28.2.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8228/2020 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Paola Di Cosola, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in
Casanova di Carinola, alla via Provinciale per Cascano, snc;
RICORRENTE contro
CF: rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in via Diaz n. 11, domiciliano per legge;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011
e 437 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso in appello tempestivamente depositato il ricorrente, spiegava appello avverso la sentenza n. 209/2020 resa dal Giudice di Pace di Carinola, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalla stessa parte avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. 853983726 del 20.12.2018 elevato nei propri confronti per la violazione dell'art. 145, comma I
e 10, in occasione di un sinistro stradale che si sarebbe verificato in data
17.12.2018.
A fondamento del proposto gravame parte appellante lamenta la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione addotta dal giudice di prime cure nel rigettare la proposta opposizione, poiché apparente ed apodittica.
Più di preciso l'appellante rileva che la motivazione del Giudice di Pace sarebbe erronea, in quanto fondata esclusivamente sul verbale in atti e non darebbe conto di una serie di circostanze, quali: a) che il conducente dell'altra vettura non aveva rispettato il segnale di stop, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere considerato responsabile esclusivo dell'incidente; b) che l'eccessiva velocità di un veicolo avente diritto di precedenza non è circostanza idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta di colui che non rispetta il segnale di stop e l'incidente; c) infine, che dal verbale dei Carabinieri intervenuti non emergeva l'accertamento del tasso di velocità tenuto dall'odierno ricorrente.
Sulla scorta di queste deduzioni, il ricorrente chiede l'accoglimento dell'appello con annullamento dell'ingiunzione opposta.
La si è ritualmente costituita in giudizio, deducendo: Controparte_2
a) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non avendo parte ricorrente dedotto motivi specifici;
b) l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto manifestamente infondato. In ogni caso, ha concluso per il rigetto del proposto gravame.
La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di I grado, giunge all'odierna decisione.
*
In via assolutamente preliminare va precisato che tutti gli atti del processo di primo grado e gli atti relativi alla sanzione impugnata risultano essere già stati tutti acquisiti al presente processo di appello tramite l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado.
Nel merito, l'appello è infondato. Oggetto del giudizio della presente controversia è l'opposizione ad un verbale di accertamento in cui è stata contestata la violazione dell'art. 145 c. 1 cds ossia la mancata cautela adottata in prossimità di un'intersezione stradale
(“i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”).
Con unico motivo di appello il ricorrente sostiene la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione di rigetto dell'opposizione.
Le motivazioni a sostegno del gravame non sono pertinenti.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione sulla scorta della seguente motivazione: “la contestazione dei carabinieri di Falciano del Massico appare corretta e coerente con i dati oggettivi da essi acquisiti (Cass. Ordinanza n. 1 aprile 2019 n. 9037). In effetti, come si evince anche dal ricorso, in seguito alla collisione, non solo riportò gravi danni lo stesso , ma rimasero CP_1
gravemente danneggiate anche le vetture coinvolte nel sinistro, a riprova che nell'occorso a causare il sinistro non solo potè essere stata la mancata precedenza allo Stop di quand'anche nel contempo Persona_1
l'eccessiva velocità del conducente la AT ND (Cass. n. 27989 del 6 giugno
2017) che ha comportato quell'assenza di massima prudenza che il ricorrente era obbligato a conservare approssimandosi all'intersezione (art. 145 cds.
C.1). Invero, è noto (corte di Cassazione n. 22629 del 2008 n. 9251 del 2010,
n. 3787 del 2012) che l'atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto della polizia giudiziaria, fa piena prova fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, tuttavia, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi
o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Nella fattispecie, essendo la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti intervenuti sul posto, dopo il sinistro, non solo convincente, ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi e sorretta da elementi logici convincenti, le doglianze del ricorrente non possono accogliersi e il verbale va confermato”. In primo luogo, si osserva che il Giudice di Pace ha correttamente valutato il verbale dei Carabinieri in atti, specificando che le valutazioni in esso contenute pur non potendo essere considerate aventi forza privilegiata, in quanto non attinenti a circostanze di fatto apprese in via diretta dai verbalizzanti, sono liberamente apprezzabili dal giudice.
Nel caso specifico, la contestazione mossa a verbale è stata ritenuta perfettamente in linea con la dinamica dell'incidente, giacché la gravità delle lesioni subite dalle persone ed i danni ai veicoli per come emersi dall'istruttoria, non potevano che denotare una velocità quantomeno sostenuta tenuta dell'odierno ricorrente nell'approssimandosi ad un incrocio (circostanza invero neppure contestata in questa sede).
Non può poi ritenersi che la motivazione del Giudice di prime cure sia erronea, nella parte in cui non ha considerato che il mancato rispetto del segnale di stop è circostanza in grado di interrompere il nesso causale con l'evento.
Infatti, nella presente sede, non è oggetto di indagine il riparto di responsabilità per l'accaduto, ma soltanto la violazione di una condotta generica di prudenza in prossimità dell'incrocio.
Neppure può essere dato rilievo alla circostanza che non è stata accertata la velocità di guida del conducente, atteso che, in base agli elementi di cui si è appena detto, può ritenersi, con sufficiente grado di verosimiglianza (secondo la logica del “più probabile che non” che governa l'accertamento nel processo civile) che la velocità tenuta non fosse conforme alla “massima prudenza” che richiede la norma dell'art. 145 CDS nell'approssimarsi ad un incrocio.
Infine, la circostanza che il giudizio sull'accertamento della responsabilità civile che ha visto coinvolto l'impresa di assicurazione sia stato transatto è elemento del tutto neutro ed irrilevante ai fini della dimostrazione di una diversa dinamica dell'incidente e pertanto non consente di ritenere inoperante la fattispecie sanzionatoria citata.
In definitiva, le scarne censure mosse alla sentenza gravata non consentono l'accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 400,00 in favore di parte resistente, oltre spese gen.(15%), iva e cpa come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 28.2.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano