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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2551/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2551/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Beer, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Iavelli e CP_1 C.F._2
dall'avv. Silvia Enrica Callone, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: obbligazioni di mantenimento della prole
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria in fatto
ed in diritto, accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il Sig. nato a [...]
pagina 1 di 10 Borgomanero il 25.10.1965, Cod. Fisc. , residente a [...]
Cocco Martinale n. 138 al pagamento a favore dell'attrice Sig.ra per le causali di cui Parte_1
in atti, dell'importo di € 18.883,47 o di quella diversa maggiore o minore somma determinanda in corso
di causa ed all'esito del giudizio, oltre agli interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dal
dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di compensi di assistenza legale nonché spese generali 15%, Iva e cpa come per legge e
spese esenti.
In via istruttoria.
Si richiamano le produzioni in atti, e si insiste in tutte le istanze istruttorie formulate dal sottoscritto
difensore nelle memorie ex art. 183 comma VI nn.2 e 3 C.p.c.”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia il Giudice Illustrissimo respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione,
Nel merito:
respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente, accertare e
dichiarare che il SI. vanta un credito a titolo di spese straordinarie per € 1.438,32 - o CP_1
qualsiasi altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa - nei confronti della SI.ra
, portando tale credito in compensazione sulla somma accertanda, contestata in Parte_1
quanto prescritta, non documentata e comunque non dovuta a favore della SI.ra . Con Parte_1
vittoria di spese di causa.
In via istruttoria:
1.) Vero che, dopo la separazione, ogni qualvolta il SI. si recava a Domodossola per CP_1
Per_ prelevare i figli e per tenerli con se, la madre ometteva di consegnare cambi d'abito ed il Per_2
SI. era costretto ad acquistare biancheria ed indumenti per i due figli tant'è che entrambi CP_1
pagina 2 di 10 avevano due guardaroba uno a Domodossola presso la casa della madre ed uno in Borgomanero presso
il padre.
Si indica come teste la SI.ra , via Coco Martinale, 138 Borgomanero (NO), che viene Testimone_1
anche indicata quale teste in prova contraria sui capi ex ad-verso dedotti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
ha adito il Tribunale di Novara per sentir condannare il proprio ex coniuge, Parte_1
al pagamento in suo favore di € 15.977,04, sulla scorta dell'inadempimento del CP_1
convenuto rispetto a quanto previsto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 466/2009, con cui questi era stato dichiarato tenuto a versare a Parte_1
la somma mensile di € 500,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT ed a pagare il 70%
delle spese straordinarie.
nel costituirsi in giudizio, ha contestato le domande avversarie e ne ha chiesto il CP_1
rigetto. Il convenuto, inoltre, ha chiesto accertarsi un credito a proprio favore di € 1.438,32 a titolo di spese straordinarie ed ha chiesto portarsi tale importo in compensazione con il credito della controparte eventualmente accertato.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. L'assegno di mantenimento
ha dedotto il mancato versamento, da parte di degli importi Parte_1 CP_1
relativi all'indicizzazione dell'assegno di mantenimento, per complessivi € 7.265,14.
Inoltre, l'attrice ha allegato il mancato versamento delle dieci mensilità antecedenti alla notifica dell'atto di citazione, per € 5.541,90. Tale ultimo importo risulta essere stato versato in corso di causa e la materia del contendere, sul punto, è dunque cessata.
pagina 3 di 10 Parte convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa avversaria relativa all'adeguamento ISTAT, essendo stato lamentato il mancato versamento dell'indicizzazione dell'assegno dal 2009 fino alla data della domanda.
Sul punto si osserva che il diritto di percepire gli assegni di mantenimento per i figli ed il diritto a ottenere l'adeguamento ISTAT di questi ultimi, poiché relativi ad obbligazioni di durata, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla sentenza che ne ha statuito la debenza, quanto piuttosto dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento, poiché l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi in relazione a ogni singola prestazione.
Anche qualora trattasi di diritto di fonte giudiziale o legale, esso deve essere fatto valere entro il termine prescrizionale previsto dalla legge.
Il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni. La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., infatti, si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più
ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato
(Cass. 13414/2010).
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere da Parte_1
è rappresentato dall'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita del
[...]
6/6/2019, ricevuto il 17/6/2019.
Non ha rilevanza, in tal senso, la missiva del 13/7/2011, trattandosi di corrispondenza tra avvocati e non di sollecito indirizzato personalmente al soggetto obbligato al pagamento.
In sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha contestato la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte, ritenendo che, in tal modo, si sarebbe raggiunta la prova che la stessa aveva richiesto all'ex marito il pagamento delle somme dovute almeno due volte pagina 4 di 10 all'anno. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1219 c.c., l'atto di costituzione in mora del debitore a cui possa riconnettersi un effetto interruttivo della prescrizione deve risultare da atto scritto,
sicché a nulla sarebbero valse le dichiarazioni dei testi.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi la prescrizione del credito derivante da adeguamento
ISTAT maturato dal termine iniziale indicato nella sentenza fino a giugno del 2014.
è invece tenuto al pagamento di quanto dovuto per indicizzazione dell'assegno CP_1
previsto dalla sentenza di divorzio, in relazione alle mensilità versate dal luglio 2014
all'ottobre 2018, essendo intervenuto il pagamento in corso di causa di una somma comprensiva di importo base ed indicizzazione, a partire dalla successiva mensilità di novembre 2018.
3. Le spese straordinarie
Con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato CP_1
dichiarato tenuto a pagare il 70% delle spese straordinarie relative ai figli minori.
ha allegato il mancato versamento a tale titolo, da parte del convenuto, di € Parte_1
10.763,90, oltre a € 1.154,00 per spese antecedenti alla sentenza di divorzio (doc. 2 parte attrice).
nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa CP_1
avanzata dalla controparte, in relazione alle richieste di pagamento antecedenti al giugno del
2014.
Sul punto si osserva che le spese straordinarie, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino come sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno dovuto (Cass. 3835/2021). Invero, vi sono alcune tipologie di spese, come quelle scolastiche, che, sebbene non ricomprese nell'assegno periodico di pagina 5 di 10 mantenimento, sono routinarie e possono considerarsi certe nell'an, anche se non predeterminabili nel quantum.
Ne consegue che le spese straordinarie prevedibili, condividendo la natura degli assegni di mantenimento, qualificandosi anch'esse come obbligazioni di durata, sono prescrivibili ex art. 2948 co. 1 n. 4 c.c. in cinque anni.
Altre spese straordinarie, invece, come quelle relative all'apparecchio ortodontico allegate nel caso di specie, devono ritenersi imprevedibili, afferendo a prestazioni non di routine, anche in considerazione del notevole esborso economico che hanno comportato, sicché esse non sono assoggettabili al regime di cui all'art. 2948 del codice civile, ma all'ordinaria prescrizione decennale.
Vanno dunque dichiarate prescritte le richieste di pagamento inerenti a spese straordinarie prevedibili maturate fino al giugno del 2014, poiché il primo atto interruttivo della prescrizione risale al giugno del 2019.
Libri scolastici
Parte convenuta ha contestato la riferibilità di alcune fatture ai propri figli, essendo talune ricevute intestate ad La contestazione, non suffragata da ulteriori elementi Persona_3
probatori, non è sufficiente per consentire di superare la presunzione di riferibilità delle spese ai figli dell'attrice e del convenuto, per cui è tenuto alla contribuzione secondo la CP_1
propria quota. Poiché le spese sono prescritte per € 51,17, il totale delle spese per libri di testo
è € 1.385,56, il cui 70% è pari a € 969,88.
Spese mediche
Quanto alle spese relative all'apparecchio ortodontico, indicate dall'attrice in atto di citazione per € 8.200,00 (il cui 70% è pari a € 5.740,00), parte convenuta nulla ha eccepito in merito alle medesime, chiedendo, tuttavia, scomputarsi la somma di € 3.206,00, già versata in favore dell'attrice prima dell'introduzione del giudizio. Su tale ultimo punto, non Parte_1
pagina 6 di 10 ha svolto contestazioni. pertanto, tenuto a concorrere alla spesa nella misura del CP_1
70%, deve corrispondere a € 2.534,00. Si rammenta che tali spese hanno il Parte_1
carattere della imprevedibilità e, come tali, soggiacciono all'ordinario regime prescrizionale decennale.
In ordine alle ulteriori spese mediche, il convenuto ha eccepito l'assenza di preventivo accordo tra i genitori e l'assenza di prescrizione da parte del curante.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino le spese straordinarie, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti eSIenze destinate a ripetersi con regolarità,
ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che, per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita della prole (Cass. 33939/2023).
Tale principio è stato interpretato, anche all'interno del distretto torinese (cfr. Protocollo del
Tribunale di Torino in relazione alle spese straordinarie), nel senso per cui non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche.
Come eccepito da parte convenuta, nel caso di specie non solo è mancata la previa concertazione, o quantomeno di questa non è stata fornita idonea prova, ma nemmeno è stata allegata alcuna prescrizione medica che avrebbe reso superfluo il preventivo accordo.
Pertanto, trattandosi di esborsi relativi a prestazioni prive del carattere della necessarietà e dell'urgenza, in difetto di dimostrazione della concertazione tra i genitori o della prescrizione medica, gli stessi non possono costituire oggetto di rimborso.
Spese di trasporto e del centro estivo pagina 7 di 10 Trattasi di spese straordinarie espressamente indicate nel dispositivo della sentenza di divorzio, che ha posto l'obbligo di contribuzione in capo al padre nella misura del 70%.
Quanto alle spese del centro estivo, circa la necessità del preventivo accordo, in giurisprudenza non vi è unanimità di vedute, essendo in taluni casi ricomprese tra le spese per cui esso non è ritenuto necessario e in altri indicate tra quelle per cui la concertazione è
richiesta. Nel caso di specie, nulla è stato previsto nella sentenza che regolamenta i rapporti tra le parti, né vi è espresso riferimento nel dispositivo ad alcun protocollo.
Ebbene, in mancanza di indicazione contraria e reputandosi che tali spese non possano definirsi imprevedibili, trattandosi di esborsi relativi ad una soluzione organizzativa volta a fronteggiare la gestione dei minori durante il periodo delle vacanze scolastiche, è CP_1
tenuto al rimborso, a prescindere dall'accordo. Tuttavia, in relazione a tali spese, è maturata la prescrizione quinquennale, per cui il convenuto non può essere condannato al pagamento di alcunché.
Sono dovute le spese di trasporto per € 1.578,50, pari alla quota del 70% di spettanza paterna,
trattandosi di spese prevedibili, per cui non era necessario il preventivo accordo ed in relazione a cui non è maturata la prescrizione.
Spese antecedenti alla sentenza di divorzio
In ordine a tali spese, allegate per € 1.154,00, nulla è stato specificato in merito alle causali e nulla è stato prodotto a sostegno della richiesta. La domanda, pertanto, non può essere accolta.
4. L'eccezione di compensazione
ha allegato di avere a propria volta sostenuto delle spese straordinarie CP_1
nell'interesse della prole, mai rimborsate dalla controparte. Trattasi di spese per il trasporto,
per la patente di guida, per l'istruzione e per visite mediche.
pagina 8 di 10 Parte attrice non ha svolto alcuna specifica contestazione in ordine alle medesime, essendosi limitata a contestare la spesa straordinaria relativa all'acquisto dell'autovettura, che, tuttavia,
non è stata azionata da parte convenuta. In particolare, non risulta eccepita l'assenza di accordo in ordine a tali spese.
L'eccezione di compensazione va quindi accolta limitatamente all'importo di € 1.438,32, pari alla quota del 30% di spettanza di come da sentenza regolante le condizioni Parte_1
del divorzio.
5. Le spese di lite
L'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice e l'accoglimento dell'eccezione di compensazione svolta da parte convenuta giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di ½; la restante quota di ½ è posta a carico di parte convenuta, di cui si ravvisa la soccombenza prevalente. La liquidazione è effettuata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della sua natura e delle fasi processuali in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara tenuto e condanna a pagare a l'indicizzazione CP_1 Parte_1
dell'assegno di mantenimento prevista dalla sentenza di divorzio, in relazione alle mensilità versate dal luglio 2014 all'ottobre 2018;
2) accerta e dichiara che deve corrispondere a € 5.082,38 a CP_1 Parte_1
titolo di spese straordinarie nell'interesse della prole, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 9 di 10 3) accerta e dichiara che deve corrispondere a € 1.438,32 a Parte_1 CP_1
titolo di spese straordinarie nell'interesse della prole, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) operata la compensazione tra gli importi di cui ai punti n. 2) e 3) del dispositivo
(impregiudicato quanto statuito al punto n. 1), condanna a pagare a CP_1
€ 3.644,06 a titolo di spese straordinarie nell'interesse della prole, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
5) rigetta le ulteriori domande;
6) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½; condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice la rimanente quota di ½, liquidata in € 2.118,50, oltre al 15%
per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a ½ degli esborsi documentati.
Novara, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2551/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Beer, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Iavelli e CP_1 C.F._2
dall'avv. Silvia Enrica Callone, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: obbligazioni di mantenimento della prole
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria in fatto
ed in diritto, accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il Sig. nato a [...]
pagina 1 di 10 Borgomanero il 25.10.1965, Cod. Fisc. , residente a [...]
Cocco Martinale n. 138 al pagamento a favore dell'attrice Sig.ra per le causali di cui Parte_1
in atti, dell'importo di € 18.883,47 o di quella diversa maggiore o minore somma determinanda in corso
di causa ed all'esito del giudizio, oltre agli interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dal
dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di compensi di assistenza legale nonché spese generali 15%, Iva e cpa come per legge e
spese esenti.
In via istruttoria.
Si richiamano le produzioni in atti, e si insiste in tutte le istanze istruttorie formulate dal sottoscritto
difensore nelle memorie ex art. 183 comma VI nn.2 e 3 C.p.c.”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia il Giudice Illustrissimo respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione,
Nel merito:
respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente, accertare e
dichiarare che il SI. vanta un credito a titolo di spese straordinarie per € 1.438,32 - o CP_1
qualsiasi altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa - nei confronti della SI.ra
, portando tale credito in compensazione sulla somma accertanda, contestata in Parte_1
quanto prescritta, non documentata e comunque non dovuta a favore della SI.ra . Con Parte_1
vittoria di spese di causa.
In via istruttoria:
1.) Vero che, dopo la separazione, ogni qualvolta il SI. si recava a Domodossola per CP_1
Per_ prelevare i figli e per tenerli con se, la madre ometteva di consegnare cambi d'abito ed il Per_2
SI. era costretto ad acquistare biancheria ed indumenti per i due figli tant'è che entrambi CP_1
pagina 2 di 10 avevano due guardaroba uno a Domodossola presso la casa della madre ed uno in Borgomanero presso
il padre.
Si indica come teste la SI.ra , via Coco Martinale, 138 Borgomanero (NO), che viene Testimone_1
anche indicata quale teste in prova contraria sui capi ex ad-verso dedotti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
ha adito il Tribunale di Novara per sentir condannare il proprio ex coniuge, Parte_1
al pagamento in suo favore di € 15.977,04, sulla scorta dell'inadempimento del CP_1
convenuto rispetto a quanto previsto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 466/2009, con cui questi era stato dichiarato tenuto a versare a Parte_1
la somma mensile di € 500,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT ed a pagare il 70%
delle spese straordinarie.
nel costituirsi in giudizio, ha contestato le domande avversarie e ne ha chiesto il CP_1
rigetto. Il convenuto, inoltre, ha chiesto accertarsi un credito a proprio favore di € 1.438,32 a titolo di spese straordinarie ed ha chiesto portarsi tale importo in compensazione con il credito della controparte eventualmente accertato.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. L'assegno di mantenimento
ha dedotto il mancato versamento, da parte di degli importi Parte_1 CP_1
relativi all'indicizzazione dell'assegno di mantenimento, per complessivi € 7.265,14.
Inoltre, l'attrice ha allegato il mancato versamento delle dieci mensilità antecedenti alla notifica dell'atto di citazione, per € 5.541,90. Tale ultimo importo risulta essere stato versato in corso di causa e la materia del contendere, sul punto, è dunque cessata.
pagina 3 di 10 Parte convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa avversaria relativa all'adeguamento ISTAT, essendo stato lamentato il mancato versamento dell'indicizzazione dell'assegno dal 2009 fino alla data della domanda.
Sul punto si osserva che il diritto di percepire gli assegni di mantenimento per i figli ed il diritto a ottenere l'adeguamento ISTAT di questi ultimi, poiché relativi ad obbligazioni di durata, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla sentenza che ne ha statuito la debenza, quanto piuttosto dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento, poiché l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi in relazione a ogni singola prestazione.
Anche qualora trattasi di diritto di fonte giudiziale o legale, esso deve essere fatto valere entro il termine prescrizionale previsto dalla legge.
Il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni. La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., infatti, si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più
ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato
(Cass. 13414/2010).
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere da Parte_1
è rappresentato dall'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita del
[...]
6/6/2019, ricevuto il 17/6/2019.
Non ha rilevanza, in tal senso, la missiva del 13/7/2011, trattandosi di corrispondenza tra avvocati e non di sollecito indirizzato personalmente al soggetto obbligato al pagamento.
In sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha contestato la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte, ritenendo che, in tal modo, si sarebbe raggiunta la prova che la stessa aveva richiesto all'ex marito il pagamento delle somme dovute almeno due volte pagina 4 di 10 all'anno. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1219 c.c., l'atto di costituzione in mora del debitore a cui possa riconnettersi un effetto interruttivo della prescrizione deve risultare da atto scritto,
sicché a nulla sarebbero valse le dichiarazioni dei testi.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi la prescrizione del credito derivante da adeguamento
ISTAT maturato dal termine iniziale indicato nella sentenza fino a giugno del 2014.
è invece tenuto al pagamento di quanto dovuto per indicizzazione dell'assegno CP_1
previsto dalla sentenza di divorzio, in relazione alle mensilità versate dal luglio 2014
all'ottobre 2018, essendo intervenuto il pagamento in corso di causa di una somma comprensiva di importo base ed indicizzazione, a partire dalla successiva mensilità di novembre 2018.
3. Le spese straordinarie
Con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato CP_1
dichiarato tenuto a pagare il 70% delle spese straordinarie relative ai figli minori.
ha allegato il mancato versamento a tale titolo, da parte del convenuto, di € Parte_1
10.763,90, oltre a € 1.154,00 per spese antecedenti alla sentenza di divorzio (doc. 2 parte attrice).
nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa CP_1
avanzata dalla controparte, in relazione alle richieste di pagamento antecedenti al giugno del
2014.
Sul punto si osserva che le spese straordinarie, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino come sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno dovuto (Cass. 3835/2021). Invero, vi sono alcune tipologie di spese, come quelle scolastiche, che, sebbene non ricomprese nell'assegno periodico di pagina 5 di 10 mantenimento, sono routinarie e possono considerarsi certe nell'an, anche se non predeterminabili nel quantum.
Ne consegue che le spese straordinarie prevedibili, condividendo la natura degli assegni di mantenimento, qualificandosi anch'esse come obbligazioni di durata, sono prescrivibili ex art. 2948 co. 1 n. 4 c.c. in cinque anni.
Altre spese straordinarie, invece, come quelle relative all'apparecchio ortodontico allegate nel caso di specie, devono ritenersi imprevedibili, afferendo a prestazioni non di routine, anche in considerazione del notevole esborso economico che hanno comportato, sicché esse non sono assoggettabili al regime di cui all'art. 2948 del codice civile, ma all'ordinaria prescrizione decennale.
Vanno dunque dichiarate prescritte le richieste di pagamento inerenti a spese straordinarie prevedibili maturate fino al giugno del 2014, poiché il primo atto interruttivo della prescrizione risale al giugno del 2019.
Libri scolastici
Parte convenuta ha contestato la riferibilità di alcune fatture ai propri figli, essendo talune ricevute intestate ad La contestazione, non suffragata da ulteriori elementi Persona_3
probatori, non è sufficiente per consentire di superare la presunzione di riferibilità delle spese ai figli dell'attrice e del convenuto, per cui è tenuto alla contribuzione secondo la CP_1
propria quota. Poiché le spese sono prescritte per € 51,17, il totale delle spese per libri di testo
è € 1.385,56, il cui 70% è pari a € 969,88.
Spese mediche
Quanto alle spese relative all'apparecchio ortodontico, indicate dall'attrice in atto di citazione per € 8.200,00 (il cui 70% è pari a € 5.740,00), parte convenuta nulla ha eccepito in merito alle medesime, chiedendo, tuttavia, scomputarsi la somma di € 3.206,00, già versata in favore dell'attrice prima dell'introduzione del giudizio. Su tale ultimo punto, non Parte_1
pagina 6 di 10 ha svolto contestazioni. pertanto, tenuto a concorrere alla spesa nella misura del CP_1
70%, deve corrispondere a € 2.534,00. Si rammenta che tali spese hanno il Parte_1
carattere della imprevedibilità e, come tali, soggiacciono all'ordinario regime prescrizionale decennale.
In ordine alle ulteriori spese mediche, il convenuto ha eccepito l'assenza di preventivo accordo tra i genitori e l'assenza di prescrizione da parte del curante.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino le spese straordinarie, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti eSIenze destinate a ripetersi con regolarità,
ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che, per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita della prole (Cass. 33939/2023).
Tale principio è stato interpretato, anche all'interno del distretto torinese (cfr. Protocollo del
Tribunale di Torino in relazione alle spese straordinarie), nel senso per cui non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche.
Come eccepito da parte convenuta, nel caso di specie non solo è mancata la previa concertazione, o quantomeno di questa non è stata fornita idonea prova, ma nemmeno è stata allegata alcuna prescrizione medica che avrebbe reso superfluo il preventivo accordo.
Pertanto, trattandosi di esborsi relativi a prestazioni prive del carattere della necessarietà e dell'urgenza, in difetto di dimostrazione della concertazione tra i genitori o della prescrizione medica, gli stessi non possono costituire oggetto di rimborso.
Spese di trasporto e del centro estivo pagina 7 di 10 Trattasi di spese straordinarie espressamente indicate nel dispositivo della sentenza di divorzio, che ha posto l'obbligo di contribuzione in capo al padre nella misura del 70%.
Quanto alle spese del centro estivo, circa la necessità del preventivo accordo, in giurisprudenza non vi è unanimità di vedute, essendo in taluni casi ricomprese tra le spese per cui esso non è ritenuto necessario e in altri indicate tra quelle per cui la concertazione è
richiesta. Nel caso di specie, nulla è stato previsto nella sentenza che regolamenta i rapporti tra le parti, né vi è espresso riferimento nel dispositivo ad alcun protocollo.
Ebbene, in mancanza di indicazione contraria e reputandosi che tali spese non possano definirsi imprevedibili, trattandosi di esborsi relativi ad una soluzione organizzativa volta a fronteggiare la gestione dei minori durante il periodo delle vacanze scolastiche, è CP_1
tenuto al rimborso, a prescindere dall'accordo. Tuttavia, in relazione a tali spese, è maturata la prescrizione quinquennale, per cui il convenuto non può essere condannato al pagamento di alcunché.
Sono dovute le spese di trasporto per € 1.578,50, pari alla quota del 70% di spettanza paterna,
trattandosi di spese prevedibili, per cui non era necessario il preventivo accordo ed in relazione a cui non è maturata la prescrizione.
Spese antecedenti alla sentenza di divorzio
In ordine a tali spese, allegate per € 1.154,00, nulla è stato specificato in merito alle causali e nulla è stato prodotto a sostegno della richiesta. La domanda, pertanto, non può essere accolta.
4. L'eccezione di compensazione
ha allegato di avere a propria volta sostenuto delle spese straordinarie CP_1
nell'interesse della prole, mai rimborsate dalla controparte. Trattasi di spese per il trasporto,
per la patente di guida, per l'istruzione e per visite mediche.
pagina 8 di 10 Parte attrice non ha svolto alcuna specifica contestazione in ordine alle medesime, essendosi limitata a contestare la spesa straordinaria relativa all'acquisto dell'autovettura, che, tuttavia,
non è stata azionata da parte convenuta. In particolare, non risulta eccepita l'assenza di accordo in ordine a tali spese.
L'eccezione di compensazione va quindi accolta limitatamente all'importo di € 1.438,32, pari alla quota del 30% di spettanza di come da sentenza regolante le condizioni Parte_1
del divorzio.
5. Le spese di lite
L'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice e l'accoglimento dell'eccezione di compensazione svolta da parte convenuta giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di ½; la restante quota di ½ è posta a carico di parte convenuta, di cui si ravvisa la soccombenza prevalente. La liquidazione è effettuata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della sua natura e delle fasi processuali in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara tenuto e condanna a pagare a l'indicizzazione CP_1 Parte_1
dell'assegno di mantenimento prevista dalla sentenza di divorzio, in relazione alle mensilità versate dal luglio 2014 all'ottobre 2018;
2) accerta e dichiara che deve corrispondere a € 5.082,38 a CP_1 Parte_1
titolo di spese straordinarie nell'interesse della prole, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 9 di 10 3) accerta e dichiara che deve corrispondere a € 1.438,32 a Parte_1 CP_1
titolo di spese straordinarie nell'interesse della prole, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) operata la compensazione tra gli importi di cui ai punti n. 2) e 3) del dispositivo
(impregiudicato quanto statuito al punto n. 1), condanna a pagare a CP_1
€ 3.644,06 a titolo di spese straordinarie nell'interesse della prole, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
5) rigetta le ulteriori domande;
6) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½; condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice la rimanente quota di ½, liquidata in € 2.118,50, oltre al 15%
per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a ½ degli esborsi documentati.
Novara, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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