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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/07/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del GOT dott. ssa Chiara Daniela Fioravanti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4009/2022 promossa da :
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliate in Genova Via R. Ceccardi 4/34, presso lo C.F._2 studio dell'avv. MARVULLI GIULIANA, (C.F. ) che le rappresenta e C.F._3 difende in forza di mandato in atti. PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata in VIALE IV Controparte_1 C.F._4
NOVEMBRE 6/6 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_3
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._5
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
Controparte_2
in persona del suo amministratore pro tempore corrente in Genova ed ivi ed elettivamente domiciliato in Via Cesarea 2/48, presso lo studio e la persona dell'Avv. Michele Forino (C.F.
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._6
PARTE CONVENUTA
Conclusioni
PARTE ATTRICE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale, accertare la responsabilità della IG.ra e del per i Controparte_1 Controparte_3 fatti di cui è causa ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. e per l'effetto condannare la IG.ra
e il , in solido o come meglio ritenuto, al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento dei danni patiti da parte attrice negli immobili in Genova, Via Donaver n. 28 interni 7
e 8, per l'importo complessivo di € 7.779,00 o comunque nella misura meglio vista e ritenuta.
Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 comma 2 c.p.c. e art. 8 D. Lgs. n. 28/2010”.
CONDOMINIO
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , in persona dell'amministratore pro Controparte_4 tempore.
Con tutte le consequenziali pronunce del caso.
Con vittoria delle spese di lite.
IN SUBORDINE, SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare la nullità della citazione nei termini di cui alla narrativa del presente atto.
Con tutte le consequenziali pronunce del caso.
NEL MERITO, accertare e dichiarare che il , in persona Controparte_4 dell'amministratore pro tempore, non ha alcuna responsabilità per i danni di cui è causa e quindi mandarlo esente da qualunque condanna.
In ogni caso, accogliere le domande attoree solo se, e nella misura in cui, saranno rigorosamente dimostrate ex art. 2697 c.c., con applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 1227 c.c. qualora risultasse il concorso di parte avversa nella causazione dei danni de quibus.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite o, in subordine, con loro integrale compensazione”
CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
I In via pregiudiziale, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, IG.ra con ogni conseguente Controparte_1 statuizione;
II Nel merito, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità della IG.ra
[...] nella causazione dei danni per cui è causa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande CP_1 formulate dalla controparte nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
III In subordine, e nelle denegata ipotesi in cui venga accertata una responsabilità di parte convenuta, accogliere la domanda di risarcimento solo nei limiti in cui i danni saranno effettivamente dimostrati. IV In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, come per legge, con distrazione a favore dello scrivente legale che se dichiara antistatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione depositato il 10/05/2022 la IGnora e la IGnora Parte_1 Parte_2
, proprietarie degli immobili siti in Genova in Via F. Donaver n. 28/interno 7 e 8,
[...] convenivano in giudizio la proprietaria dell'immobile sovrastante, la IGnora e il Controparte_1 predetto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_3 CP_5 [...]
Dott. , chiedendo di accertare la Controparte_6 Controparte_7 responsabilità di parte convenuta e la condanna al risarcimento dei danni ex artt 2043 e 2051 c.c. per un ammontare complessivo di euro 8.600,00.
Le attrici lamentavano gravi danni agli immobili dell'interno 7, di cui la IGnora è nuda Parte_1 proprietaria e la IGnora usufruttuaria, e dell'interno 8, di cui sono proprietarie la Parte_2
IGnora per ¼ e la IGnora per ¾. Parte_1 Parte_2
Nello specifico, le attrici sostenevano che in data 20/12/2018, in occasione dell'intervento della
Ditta Canepa S.r.l. per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento, si fossero verificate delle infiltrazioni d'acqua negli immobili predetti, provenienti dall'immobile sovrastante, di proprietà della IGnora Aggiungevano che l'entità di tale nocumento fosse da addebitarsi anche alla CP_1 condotta tenuta dalla vicina, parte convenuta, per il fatto di non aver consentito agli attori l'ingresso nel proprio appartamento, al fine di procedere alla chiusura tempestiva delle valvole dei termosifoni, avendo permesso l'accesso solo ai tecnici della Ditta Canepa S.r.l., intervenuti sul posto a distanza di qualche ora dalla scoperta dei primi segni di allagamento.
Alla luce della non riuscita dei diversi tentativi di addivenire ad una risoluzione in via stragiudiziale della controversia, le attrici si rivolgevano all'Autorità giudicante al fine di conseguire una risposta risarcitoria della lesione lamentata.
2)Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26/07/2022, il in Controparte_8
Genova, , in persona del suo amministratore unico Dott. , in via CP_3 Controparte_7 pregiudiziale chiedeva di valutare la necessità di radicare la procedura di negoziazione assistita, adottando gli eventuali provvedimenti del caso, dal momento che la questione “de qua” riguardava una richiesta di risarcimento danni e la procedura di negoziazione assistita non è interscambiabile con quella di mediazione. Inoltre, sempre in via pregiudiziale, chiedeva di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva: pur ritenendo pacifica la ricostruzione del fatto proposta dalla parte attrice, affermava di essere esente da alcuna responsabilità e riconosceva la legittimata passiva in capo alla sola IGnora proprietaria del termosifone da cui era fuoriuscita l'acqua cagionante le CP_1 infiltrazioni.
A conferma di ciò il fatto che il avesse sporto denuncia del sinistro “de quo” presso la CP_3 propria compagnia assicurativa, dal momento che la polizza globale fabbricati, che tutela lo stabile, copre anche il danno causato da privato a privato.
Sempre in via pregiudiziale chiedeva di dichiarare la nullità della citazione per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni “patiendi”, essendo menzionati esclusivamente nelle conclusioni,
e solo per chiederne il riconoscimento, ma senza alcuna ulteriore specificazione.
Nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare che il fosse privo di alcuna CP_3 responsabilità per i danni, mandandolo esente da qualunque condanna.
In ogni caso, instava per l'accoglimento delle domande attoree solo se, e nella misura in cui, fossero rigorosamente dimostrate ex art. 2697 c.c., con applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 1227
c.c. nell'ipotesi di concorso di parte avversa nella causazione dei danni “de quibus”.
3)In data 21/09/2022 si costituiva in giudizio la IGnora istando in via pregiudiziale di CP_1 accertare e dichiarare il relativo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, di accertare e dichiarare la mancanza della propria responsabilità nella causazione dei danni e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla controparte in quanto infondate in fatto e diritto.
Ferma infatti la responsabilità condominiale nelle ipotesi di rottura delle tubature condominiali o impianti condominiali, per parte convenuta l'origine delle infiltrazioni non poteva essere rinvenuta nella vetustà dell'elemento radiante dell'immobile di proprietà della IGnora né nei ritardi CP_1 di intervento di chiusura delle termovalvole nell'appartamento della medesima poiché, al momento dell'insorgere delle infiltrazioni, parte convenuta era assente in quanto impegnata nella propria attività lavorativa e, non appena resa edotta della situazione, si era immediatamente recata presso la propria abitazione, con la conseguenza che il tempo trascorso, affinché riuscisse a raggiungere l'immobile, non era imputabile ad una propria responsabilità.
La ditta Canepa S.r.l., inoltre, era sopraggiunta in loco poco dopo l'arrivo della IG.ra con CP_1 ciò non determinando alcun ulteriore ritardo nella soluzione della problematica.
Infine la IGnora chiedeva di accogliere la domanda di risarcimento solo nei limiti in cui i CP_1 danni fossero effettivamente dimostrati, eccependone l'eccessività, dal momento che non era in alcun modo provata né la tipologia di lavori resisi necessari né il loro effettivo ammontare.
4)Conclusosi negativamente l'iter di negoziazione assistita, le parti depositavano memorie scritte ex art 183 comma VI cpc.
In data 30/04/2023 il Giudice adottava l'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali, assunte in occasione delle udienze tenute dal luglio 2023 e all'aprile 2024.
In data 9/06/2024 il Giudice disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza che sostituiva con il deposito di note ex art 127 ter c.p.c. per il 19/02/2025, assegnando quindi alle parti termine sino al giorno 19/02/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte.
In tale sede la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di lege per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
5) Così delineate le posizioni delle parti e l'iter processuale e passando ad esaminare la domanda attorea, la stessa appare fondata e deve essere accolta nei limiti e in forza delle ragioni di cui in appresso.
Si richiama in primo luogo quanto emerso in sede di prova orale.
In particolare la sig.ra , sentita in sede di interpello formale, ha confermato Controparte_1 di essere stata contattata dalla sorella che la informava del percolamento d'acqua dal suo immobile a quello sottostante e che, una volta giunta in loco dall'ufficio, aveva atteso l'arrivo del tecnico del condominio che provvedeva a chiudere le valvole del suo calorifero, così facendo cessare la perdita d'acqua.
La teste , conferma di aver chiamato immediatamente la sorella , che Testimone_1 CP_1 era al lavoro, per avvisarla di quanto stesse accadendo e che la stessa rispose subito dicendole che sarebbe partita immediatamente per tornare e ed aprire la porta.
Il teste marito e genero delle attrici, conferma il gocciolamento nella sala, Testimone_2 nella cucina e nell' ingresso/corridoio attorei, precisando che usciva l'acqua dal terrazzo dell'int.
13 della sig.ra CP_1 Afferma altresì di aver chiesto alla di farlo entrare per chiudere le valvole ma che la CP_1 convenuta si sarebbe rifiutata affermando di voler far entrare solo l'idraulico, poi sopraggiunto circa un'ora dopo e subito fatto entrare dalla nel suo immobile. CP_1
Riferisce infine che il tecnico, una volta uscito da casa gli confermava di aver chiuso le CP_1 valvole dei termosifoni e che dopo tale chiusura era cessata la perdita d'acqua.
Il teste , manutentore della centrale termica del condominio di TE
, riferisce di non aver visto personalmente l'int 8 attoreo il 20.12.2018, CP_3 confermando peraltro che in tale data era stato chiesto un intervento alla sua ditta per una perdita, dopo che, sempre nello stesso giorno, un suo dipendente era andato a svuotare l'impianto di riscaldamento per poi riempirlo la sera, prima dell'evento di causa.
Tale operazione di svuotamento/riempimento era stata richiesta dall'amministratore per CP_7 consentire modifiche private all'int 3 scala destra eseguite da terzi.
Precisa il teste: “Quindi una volta riempito l'impianto al pomeriggio e ritornato l'operaio a casa, siamo stati di nuovo contattati per ritornare nel palazzo perché si era nel contempo verificata una perdita. Sul 5: confermo che abbiamo intercettato la perdita e il mio incaricato ha isolato il radiatore chiudendo la valvola e il detentore. Non ricordo in quale immobile”
Infine il teste , incaricato come accertatore dallo studio di eseguire le Testimone_4 Pt_4 perizie agli immobili ammalorati dall'evento di causa, riferisce di aver visto i danni negli int 7 e 8 e di essersi accorto che la perdita derivava dal termosifone nella camera da letto della sig.ra
CP_1
Precisa di aver effettuato due sopralluoghi e che mentre nel primo non aveva riscontrato perdite . in occasione del secondo sopralluogo nell'immobile ha ispezionato bene il termosifone, CP_1 constatando un punto con la ruggine in un elemento termoradiante del suo calorifero e così presumendo che la perdita derivasse da lì.
Aggiunge infine “Sul 5: so che si erano verificate più rotture nel condominio in tempi diversi ma non saprei essere più preciso.
Lo so perchè ogni rottura comporta una pratica diversa e noi come periti ne avevamo Pt_4 parecchie con riferimento al condominio in oggetto. Non so quale tipi di rottura. La mia pratica era riferita alla rottura del radiante. Queste rotture a cui mi sono riferito erano riconducibili al periodo di circa un mese intorno al dicembre 2018”.
6) Si richiama inoltre la perizia redatta dal suddetto perito (prod. 4 Pt_4 Tes_4 CP_3 che ha ascritto l'evento dannoso de quo alla rottura di un calorifero posto nella camera da letto dell'int 13 di proprietà che ha provocato danni da bagnamento al medesimo immobile e CP_1 agli appartamenti sottostanti int 8 e int 7.
7) Pertanto, alla luce del quadro probatorio complessivamente considerato, appare adeguatamente provata sia la sussistenza del fenomeno infiltrativo negli immobili attorei, sia i danni che ne sono seguiti, sia la riconducibilità degli stessi alla rottura del termosifone dell'appartamento di proprietà con conseguente responsabilità della stessa ex art 2051 c.c. CP_1
Come è ben noto infatti, ai sensi dell'art 2051 c.c. “Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.
L'art. 2051 c.c. riconosce al danneggiato un onere probatorio agevolato, pur tuttavia richiedendo che l'attore provi la sussistenza del danno e del nesso di causa (in questo senso, tra le altre, Cass.
29/07/2016, n. 15761 “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”). Al pari dell'art 2050 e 2052 cc, l'art 2051 cc rappresenta un'ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva, tale da presentare un meccanismo proprio e distinto rispetto a quello della responsabilità aquiliana.
Si richiama sul punto giurisprudenza consolidata a mente della quale “In tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e
2697 c.c., l'art. 2051 c.c. determina un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico mediante la prova liberatoria del caso fortuito, risultando a tale stregua agevolata la posizione del danneggiato, rimanendo sul custode il rischio del fatto ignoto”
(Cass. civ. n. 21244/2006).
Nel caso di specie la sig.ra in quanto proprietaria e pertanto custode dell'immobile e del Parte_5 relativo termosifone, dalla cui rottura sono scaturite le infiltrazioni che hanno danneggiato l'appartamento attoreo, come emerso dalle prove testimoniali e dalla perizia prodotta dal condominio, è responsabile dei danni cagionati in forza del suddetto articolo, alla luce delle argomentazioni tutte sopra esposte.
7)Quanto poi all'invocata responsabilità anche del nei fatti di causa, alla luce delle CP_3 prove orali espletate e della documentazione in atti, pare adeguatamente provato che l'infiltrazione nell'immobile attoreo per rottura del calorifero della sig.ra si sia verificata proprio a CP_1 seguito dell'attività di riempimento dell'impianto di riscaldamento comune, precedentemente svuotato (deposizione teste Canepa manutentore della caldaia), evento che ha interessato anche altri caloriferi posti nell'edificio, rispettivamente dell'attrice e del sig Per_1
Sotto questo profilo si richiama la citata perizia ove il perito dopo aver ascritto Pt_4 Tes_4
l'evento dannoso alla rottura di un elemento termoradiante del calorifero posto nella camera da letto dell'int 13 di proprietà evidenzia che “per lo stesso evento si sarebbero verificate più CP_1 rotture di più elementi radianti: una c/o int.7 scala sinistra di proprietà della IG.ra che Parte_1 comunque non arrecava danni da bagnamento alle unità sottostanti;
altre due c/o l'int. 5 scala destra di proprietà della IG.ra . Per_1
A fronte di tali risultanze complessivamente considerate si ravvisa pertanto un concorso di responsabilità del quantomeno nella misura di un terzo nella causazione dell'evento CP_3 dannoso, ascrivendo alla convenuta i restanti due terzi. CP_1 d) Sussiste pertanto il diritto delle attrici di sentir dichiarare tenuti e quindi condannare i convenuti in solido tra loro a rimborsare alle attrici la somma di € 7.779,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, salva azione di regresso tra i convenuti nei limiti delle rispettive quote (1/3 e 2/3), a titolo di risarcimento dei danni come da perizia accertante la Pt_4 sussistenza dei danni e l'entità degli stessi: perizia prodotta dal convenuto, accettata dalle attrici e non specificamente contestata dalla nella suddetta quantificazione. CP_1
8) In merito infine alle spese di lite le stesse, liquidate alla luce del DM 10.3.2014 come modificato con DM 147/2022 e parzialmente ridotte a fronte della non particolare complessità giuridica della causa, sono poste a carico dei soccombenti in ciascun rapporto processuale
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra le sigg.re e Parte_1
(attrici), il in Parte_2 Controparte_4 persona dell'amministratore pro tempore (convenuto) e la sig.ra convenuta) Controparte_1 disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza:
- dichiara tenuti e per l'effetto condanna la sig.ra e il Controparte_9 Controparte_4
[...
in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle attrici nella misura di cui alla perizia pari ad € € 7.779,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con le Pt_4 precisazioni e per le ragioni di cui in parte motiva;
-nel rapporto processuale tra le attrici e il condanna il a corrispondere CP_3 CP_3 alle attrici le spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva;
-nel rapporto processuale tra le attrici e la sig.ra condanna la sig.ra a CP_1 CP_1 corrispondere alle attrici le spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva.
Genova, 3.7.2025
Il GOT
Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del GOT dott. ssa Chiara Daniela Fioravanti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4009/2022 promossa da :
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliate in Genova Via R. Ceccardi 4/34, presso lo C.F._2 studio dell'avv. MARVULLI GIULIANA, (C.F. ) che le rappresenta e C.F._3 difende in forza di mandato in atti. PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata in VIALE IV Controparte_1 C.F._4
NOVEMBRE 6/6 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_3
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._5
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
Controparte_2
in persona del suo amministratore pro tempore corrente in Genova ed ivi ed elettivamente domiciliato in Via Cesarea 2/48, presso lo studio e la persona dell'Avv. Michele Forino (C.F.
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._6
PARTE CONVENUTA
Conclusioni
PARTE ATTRICE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale, accertare la responsabilità della IG.ra e del per i Controparte_1 Controparte_3 fatti di cui è causa ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. e per l'effetto condannare la IG.ra
e il , in solido o come meglio ritenuto, al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento dei danni patiti da parte attrice negli immobili in Genova, Via Donaver n. 28 interni 7
e 8, per l'importo complessivo di € 7.779,00 o comunque nella misura meglio vista e ritenuta.
Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 comma 2 c.p.c. e art. 8 D. Lgs. n. 28/2010”.
CONDOMINIO
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , in persona dell'amministratore pro Controparte_4 tempore.
Con tutte le consequenziali pronunce del caso.
Con vittoria delle spese di lite.
IN SUBORDINE, SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare la nullità della citazione nei termini di cui alla narrativa del presente atto.
Con tutte le consequenziali pronunce del caso.
NEL MERITO, accertare e dichiarare che il , in persona Controparte_4 dell'amministratore pro tempore, non ha alcuna responsabilità per i danni di cui è causa e quindi mandarlo esente da qualunque condanna.
In ogni caso, accogliere le domande attoree solo se, e nella misura in cui, saranno rigorosamente dimostrate ex art. 2697 c.c., con applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 1227 c.c. qualora risultasse il concorso di parte avversa nella causazione dei danni de quibus.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite o, in subordine, con loro integrale compensazione”
CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
I In via pregiudiziale, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, IG.ra con ogni conseguente Controparte_1 statuizione;
II Nel merito, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità della IG.ra
[...] nella causazione dei danni per cui è causa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande CP_1 formulate dalla controparte nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
III In subordine, e nelle denegata ipotesi in cui venga accertata una responsabilità di parte convenuta, accogliere la domanda di risarcimento solo nei limiti in cui i danni saranno effettivamente dimostrati. IV In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, come per legge, con distrazione a favore dello scrivente legale che se dichiara antistatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione depositato il 10/05/2022 la IGnora e la IGnora Parte_1 Parte_2
, proprietarie degli immobili siti in Genova in Via F. Donaver n. 28/interno 7 e 8,
[...] convenivano in giudizio la proprietaria dell'immobile sovrastante, la IGnora e il Controparte_1 predetto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_3 CP_5 [...]
Dott. , chiedendo di accertare la Controparte_6 Controparte_7 responsabilità di parte convenuta e la condanna al risarcimento dei danni ex artt 2043 e 2051 c.c. per un ammontare complessivo di euro 8.600,00.
Le attrici lamentavano gravi danni agli immobili dell'interno 7, di cui la IGnora è nuda Parte_1 proprietaria e la IGnora usufruttuaria, e dell'interno 8, di cui sono proprietarie la Parte_2
IGnora per ¼ e la IGnora per ¾. Parte_1 Parte_2
Nello specifico, le attrici sostenevano che in data 20/12/2018, in occasione dell'intervento della
Ditta Canepa S.r.l. per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento, si fossero verificate delle infiltrazioni d'acqua negli immobili predetti, provenienti dall'immobile sovrastante, di proprietà della IGnora Aggiungevano che l'entità di tale nocumento fosse da addebitarsi anche alla CP_1 condotta tenuta dalla vicina, parte convenuta, per il fatto di non aver consentito agli attori l'ingresso nel proprio appartamento, al fine di procedere alla chiusura tempestiva delle valvole dei termosifoni, avendo permesso l'accesso solo ai tecnici della Ditta Canepa S.r.l., intervenuti sul posto a distanza di qualche ora dalla scoperta dei primi segni di allagamento.
Alla luce della non riuscita dei diversi tentativi di addivenire ad una risoluzione in via stragiudiziale della controversia, le attrici si rivolgevano all'Autorità giudicante al fine di conseguire una risposta risarcitoria della lesione lamentata.
2)Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26/07/2022, il in Controparte_8
Genova, , in persona del suo amministratore unico Dott. , in via CP_3 Controparte_7 pregiudiziale chiedeva di valutare la necessità di radicare la procedura di negoziazione assistita, adottando gli eventuali provvedimenti del caso, dal momento che la questione “de qua” riguardava una richiesta di risarcimento danni e la procedura di negoziazione assistita non è interscambiabile con quella di mediazione. Inoltre, sempre in via pregiudiziale, chiedeva di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva: pur ritenendo pacifica la ricostruzione del fatto proposta dalla parte attrice, affermava di essere esente da alcuna responsabilità e riconosceva la legittimata passiva in capo alla sola IGnora proprietaria del termosifone da cui era fuoriuscita l'acqua cagionante le CP_1 infiltrazioni.
A conferma di ciò il fatto che il avesse sporto denuncia del sinistro “de quo” presso la CP_3 propria compagnia assicurativa, dal momento che la polizza globale fabbricati, che tutela lo stabile, copre anche il danno causato da privato a privato.
Sempre in via pregiudiziale chiedeva di dichiarare la nullità della citazione per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni “patiendi”, essendo menzionati esclusivamente nelle conclusioni,
e solo per chiederne il riconoscimento, ma senza alcuna ulteriore specificazione.
Nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare che il fosse privo di alcuna CP_3 responsabilità per i danni, mandandolo esente da qualunque condanna.
In ogni caso, instava per l'accoglimento delle domande attoree solo se, e nella misura in cui, fossero rigorosamente dimostrate ex art. 2697 c.c., con applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 1227
c.c. nell'ipotesi di concorso di parte avversa nella causazione dei danni “de quibus”.
3)In data 21/09/2022 si costituiva in giudizio la IGnora istando in via pregiudiziale di CP_1 accertare e dichiarare il relativo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, di accertare e dichiarare la mancanza della propria responsabilità nella causazione dei danni e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla controparte in quanto infondate in fatto e diritto.
Ferma infatti la responsabilità condominiale nelle ipotesi di rottura delle tubature condominiali o impianti condominiali, per parte convenuta l'origine delle infiltrazioni non poteva essere rinvenuta nella vetustà dell'elemento radiante dell'immobile di proprietà della IGnora né nei ritardi CP_1 di intervento di chiusura delle termovalvole nell'appartamento della medesima poiché, al momento dell'insorgere delle infiltrazioni, parte convenuta era assente in quanto impegnata nella propria attività lavorativa e, non appena resa edotta della situazione, si era immediatamente recata presso la propria abitazione, con la conseguenza che il tempo trascorso, affinché riuscisse a raggiungere l'immobile, non era imputabile ad una propria responsabilità.
La ditta Canepa S.r.l., inoltre, era sopraggiunta in loco poco dopo l'arrivo della IG.ra con CP_1 ciò non determinando alcun ulteriore ritardo nella soluzione della problematica.
Infine la IGnora chiedeva di accogliere la domanda di risarcimento solo nei limiti in cui i CP_1 danni fossero effettivamente dimostrati, eccependone l'eccessività, dal momento che non era in alcun modo provata né la tipologia di lavori resisi necessari né il loro effettivo ammontare.
4)Conclusosi negativamente l'iter di negoziazione assistita, le parti depositavano memorie scritte ex art 183 comma VI cpc.
In data 30/04/2023 il Giudice adottava l'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali, assunte in occasione delle udienze tenute dal luglio 2023 e all'aprile 2024.
In data 9/06/2024 il Giudice disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza che sostituiva con il deposito di note ex art 127 ter c.p.c. per il 19/02/2025, assegnando quindi alle parti termine sino al giorno 19/02/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte.
In tale sede la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di lege per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
5) Così delineate le posizioni delle parti e l'iter processuale e passando ad esaminare la domanda attorea, la stessa appare fondata e deve essere accolta nei limiti e in forza delle ragioni di cui in appresso.
Si richiama in primo luogo quanto emerso in sede di prova orale.
In particolare la sig.ra , sentita in sede di interpello formale, ha confermato Controparte_1 di essere stata contattata dalla sorella che la informava del percolamento d'acqua dal suo immobile a quello sottostante e che, una volta giunta in loco dall'ufficio, aveva atteso l'arrivo del tecnico del condominio che provvedeva a chiudere le valvole del suo calorifero, così facendo cessare la perdita d'acqua.
La teste , conferma di aver chiamato immediatamente la sorella , che Testimone_1 CP_1 era al lavoro, per avvisarla di quanto stesse accadendo e che la stessa rispose subito dicendole che sarebbe partita immediatamente per tornare e ed aprire la porta.
Il teste marito e genero delle attrici, conferma il gocciolamento nella sala, Testimone_2 nella cucina e nell' ingresso/corridoio attorei, precisando che usciva l'acqua dal terrazzo dell'int.
13 della sig.ra CP_1 Afferma altresì di aver chiesto alla di farlo entrare per chiudere le valvole ma che la CP_1 convenuta si sarebbe rifiutata affermando di voler far entrare solo l'idraulico, poi sopraggiunto circa un'ora dopo e subito fatto entrare dalla nel suo immobile. CP_1
Riferisce infine che il tecnico, una volta uscito da casa gli confermava di aver chiuso le CP_1 valvole dei termosifoni e che dopo tale chiusura era cessata la perdita d'acqua.
Il teste , manutentore della centrale termica del condominio di TE
, riferisce di non aver visto personalmente l'int 8 attoreo il 20.12.2018, CP_3 confermando peraltro che in tale data era stato chiesto un intervento alla sua ditta per una perdita, dopo che, sempre nello stesso giorno, un suo dipendente era andato a svuotare l'impianto di riscaldamento per poi riempirlo la sera, prima dell'evento di causa.
Tale operazione di svuotamento/riempimento era stata richiesta dall'amministratore per CP_7 consentire modifiche private all'int 3 scala destra eseguite da terzi.
Precisa il teste: “Quindi una volta riempito l'impianto al pomeriggio e ritornato l'operaio a casa, siamo stati di nuovo contattati per ritornare nel palazzo perché si era nel contempo verificata una perdita. Sul 5: confermo che abbiamo intercettato la perdita e il mio incaricato ha isolato il radiatore chiudendo la valvola e il detentore. Non ricordo in quale immobile”
Infine il teste , incaricato come accertatore dallo studio di eseguire le Testimone_4 Pt_4 perizie agli immobili ammalorati dall'evento di causa, riferisce di aver visto i danni negli int 7 e 8 e di essersi accorto che la perdita derivava dal termosifone nella camera da letto della sig.ra
CP_1
Precisa di aver effettuato due sopralluoghi e che mentre nel primo non aveva riscontrato perdite . in occasione del secondo sopralluogo nell'immobile ha ispezionato bene il termosifone, CP_1 constatando un punto con la ruggine in un elemento termoradiante del suo calorifero e così presumendo che la perdita derivasse da lì.
Aggiunge infine “Sul 5: so che si erano verificate più rotture nel condominio in tempi diversi ma non saprei essere più preciso.
Lo so perchè ogni rottura comporta una pratica diversa e noi come periti ne avevamo Pt_4 parecchie con riferimento al condominio in oggetto. Non so quale tipi di rottura. La mia pratica era riferita alla rottura del radiante. Queste rotture a cui mi sono riferito erano riconducibili al periodo di circa un mese intorno al dicembre 2018”.
6) Si richiama inoltre la perizia redatta dal suddetto perito (prod. 4 Pt_4 Tes_4 CP_3 che ha ascritto l'evento dannoso de quo alla rottura di un calorifero posto nella camera da letto dell'int 13 di proprietà che ha provocato danni da bagnamento al medesimo immobile e CP_1 agli appartamenti sottostanti int 8 e int 7.
7) Pertanto, alla luce del quadro probatorio complessivamente considerato, appare adeguatamente provata sia la sussistenza del fenomeno infiltrativo negli immobili attorei, sia i danni che ne sono seguiti, sia la riconducibilità degli stessi alla rottura del termosifone dell'appartamento di proprietà con conseguente responsabilità della stessa ex art 2051 c.c. CP_1
Come è ben noto infatti, ai sensi dell'art 2051 c.c. “Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.
L'art. 2051 c.c. riconosce al danneggiato un onere probatorio agevolato, pur tuttavia richiedendo che l'attore provi la sussistenza del danno e del nesso di causa (in questo senso, tra le altre, Cass.
29/07/2016, n. 15761 “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”). Al pari dell'art 2050 e 2052 cc, l'art 2051 cc rappresenta un'ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva, tale da presentare un meccanismo proprio e distinto rispetto a quello della responsabilità aquiliana.
Si richiama sul punto giurisprudenza consolidata a mente della quale “In tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e
2697 c.c., l'art. 2051 c.c. determina un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico mediante la prova liberatoria del caso fortuito, risultando a tale stregua agevolata la posizione del danneggiato, rimanendo sul custode il rischio del fatto ignoto”
(Cass. civ. n. 21244/2006).
Nel caso di specie la sig.ra in quanto proprietaria e pertanto custode dell'immobile e del Parte_5 relativo termosifone, dalla cui rottura sono scaturite le infiltrazioni che hanno danneggiato l'appartamento attoreo, come emerso dalle prove testimoniali e dalla perizia prodotta dal condominio, è responsabile dei danni cagionati in forza del suddetto articolo, alla luce delle argomentazioni tutte sopra esposte.
7)Quanto poi all'invocata responsabilità anche del nei fatti di causa, alla luce delle CP_3 prove orali espletate e della documentazione in atti, pare adeguatamente provato che l'infiltrazione nell'immobile attoreo per rottura del calorifero della sig.ra si sia verificata proprio a CP_1 seguito dell'attività di riempimento dell'impianto di riscaldamento comune, precedentemente svuotato (deposizione teste Canepa manutentore della caldaia), evento che ha interessato anche altri caloriferi posti nell'edificio, rispettivamente dell'attrice e del sig Per_1
Sotto questo profilo si richiama la citata perizia ove il perito dopo aver ascritto Pt_4 Tes_4
l'evento dannoso alla rottura di un elemento termoradiante del calorifero posto nella camera da letto dell'int 13 di proprietà evidenzia che “per lo stesso evento si sarebbero verificate più CP_1 rotture di più elementi radianti: una c/o int.7 scala sinistra di proprietà della IG.ra che Parte_1 comunque non arrecava danni da bagnamento alle unità sottostanti;
altre due c/o l'int. 5 scala destra di proprietà della IG.ra . Per_1
A fronte di tali risultanze complessivamente considerate si ravvisa pertanto un concorso di responsabilità del quantomeno nella misura di un terzo nella causazione dell'evento CP_3 dannoso, ascrivendo alla convenuta i restanti due terzi. CP_1 d) Sussiste pertanto il diritto delle attrici di sentir dichiarare tenuti e quindi condannare i convenuti in solido tra loro a rimborsare alle attrici la somma di € 7.779,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, salva azione di regresso tra i convenuti nei limiti delle rispettive quote (1/3 e 2/3), a titolo di risarcimento dei danni come da perizia accertante la Pt_4 sussistenza dei danni e l'entità degli stessi: perizia prodotta dal convenuto, accettata dalle attrici e non specificamente contestata dalla nella suddetta quantificazione. CP_1
8) In merito infine alle spese di lite le stesse, liquidate alla luce del DM 10.3.2014 come modificato con DM 147/2022 e parzialmente ridotte a fronte della non particolare complessità giuridica della causa, sono poste a carico dei soccombenti in ciascun rapporto processuale
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra le sigg.re e Parte_1
(attrici), il in Parte_2 Controparte_4 persona dell'amministratore pro tempore (convenuto) e la sig.ra convenuta) Controparte_1 disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza:
- dichiara tenuti e per l'effetto condanna la sig.ra e il Controparte_9 Controparte_4
[...
in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle attrici nella misura di cui alla perizia pari ad € € 7.779,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con le Pt_4 precisazioni e per le ragioni di cui in parte motiva;
-nel rapporto processuale tra le attrici e il condanna il a corrispondere CP_3 CP_3 alle attrici le spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva;
-nel rapporto processuale tra le attrici e la sig.ra condanna la sig.ra a CP_1 CP_1 corrispondere alle attrici le spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva.
Genova, 3.7.2025
Il GOT
Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti