Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 147/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 147/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA DELLA LIBERTA' 60 84086 ROCCAPIEMONTE ITALIA, presso lo studio dell'Avv. BRUNO GAETANO (c.f.: ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell'Avv. (c.f.: ) e dell'Avv. ABATE NICOLA
( ) Via G. Garibaldi, 40 84014 NOCERA INFERIORE;
, dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso;
CONVENUTO
E
; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Usucapione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Prima di addentrarci nel merito della vicenda sottoposta al vaglio di questo Tribunale, non appare superfluo evidenziare in via introduttiva che l'art. 2697 c.c., stabilendo la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere.
Ciò significa che, chi agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione, deve dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, nonché quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominus.
In merito a tale profilo, deve precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre del bene che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che "l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento" (Cass. II, n. 4807/1992).
Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che "ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene" (Cass. civile sez. II, 22/10/2021, n. 29594).
Inoltre, il possesso utile ad usucapire deve essere continuato per venti anni, pacifico e non clandestino.
Pagina 2 di 4 Per qualificare il possesso come non clandestino, occorre che questo sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, ossia in maniera visibile e non occulta, in modo da manifestare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che occorra l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. Infatti, sussiste la clandestinità ove l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in maniera da ostacolarne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge (cfr. Cass. 06/08/2024 , n. 22267).
Nel caso di specie, l'attore ha affermato di aver posseduto per oltre un trentennio, in maniera continua, pacifica, pubblica con animus rem sibi habendi l'immobile per cui è causa.
La convenuta società nel corso del giudizio ha ammesso i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di usucapione.
Dalle visure in atto, allegate da entrambe le parti, è emerso che l'originaria part.lla 972 è stata frazionata nelle part.lle 2656 e 2657.
Alla luce di tale frazionamento l'attore limitava la domanda di Parte_1
usucapione solo alla parte di proprietà della Controparte_1
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve concludersi per l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite vanno interamente compensate, per come espressamente richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea di usucapione e, per l'effetto, dichiara che
[...]
ha acquistato per usucapione la quota parte (1/3) di proprietà della Parte_1
società relativamente all'appezzamento di Controparte_1
terreno sito in Angri (SA) identificato al catasto foglio 13 part.lle 2656 e 2657 (ex part.lla 972);
2) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo in proposito da ogni responsabilità;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 3 di 4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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