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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 29/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3093/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3093/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Signorini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montevarchi (AR), via Pascoli n. 46
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Controparte_2 P.IVA_2
Coluccino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Adolfo Ravà n. 75
PARTE OPPOSTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 973/2023 del 27.10.2023 con il quale è stato ingiunto il pagamento in solido con
[...] dell'importo di € 21.462,37, oltre interessi e spese in favore di CP_3 CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha preliminarmente eccepito l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo;
ciò in quanto ha depositato nel fascicolo CP_1 monitorio l'estratto certificato del conto debitorio dal 20.12.2011 al 31.10.2014, con certificazione di NC IF senza che fossero riprodotti integralmente i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni effettuate su di esso, al fine di consentire all'ingiunto di poter prendere posizione sui fatti sulla base dei quali è stato azionato il credito.
Ancora in via preliminare, parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione di CP_1
Al riguardo, ha evidenziato che parte opposta ha prodotto un atto di cessione di crediti in blocco a suo pagina 1 di 5 favore da parte di NC IF ma nell'ambito di tale atto, tuttavia, non è possibile riscontrare la cessione del credito vantato nei confronti dell'opponente con la conseguenza che non è stato dimostrato che il credito azionato col decreto ingiuntivo sia stato ricompreso in tale cessione di crediti in blocco da NC IF a parte opposta. Ha rilevato che peraltro il contratto di finanziamento è stato concluso con Santander Consumer Finanzia e non è stato prodotto alcunché che documenti l'avvenuta cessione da quest'ultima a NC IF.
ha poi dedotto che è onere di parte opposta introdurre il procedimento di mediazione, Parte_1 trattandosi di controversia in materia bancaria, nell'ambito della quale l'esperimento di tale procedimento costituisce condizione di procedibilità.
Nel merito, ha rilevato che il quantum preteso è assolutamente incerto. Ciò in quanto con il ricorso monitorio ha richiesto l'importo di € 21.462,37 per sorte capitale, penale per CP_1 risoluzione anticipata, interessi e spese come asseritamente dettagliato e attestato dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B. prodotto. Tuttavia, da quest'ultimo si evince unicamente che al 31.10.2014 vi era un residuo di € 38.062,37, senza indicazione di alcuna penale o spesa. Non è dato dunque comprendere da quale conteggio deriverebbe l'importo oggi preteso di € 21.462,37, stante che nel ricorso per decreto ingiuntivo non è stato operato alcun conteggio né è presente alcuna specifica.
Parte opponente ha poi sostenuto che, in ogni caso, il debito è stato estinto. Il 9.02.2013 è stato infatti pattuito con tale della società Real Credit s.a.s. un saldo e stralcio della posizione debitoria Persona_1 su cui si fonda il decreto ingiuntivo, mediante il pagamento da parte del dell'importo di € Parte_1
20.000,00, suddivisi in cento effetti cambiari da € 200,00 ciascuno. Tale somma è stata interamente corrisposta, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Infine, il contratto di finanziamento con Santander Consumer Finanzia presenta irregolarità tali da inficiare la legittimità delle somme richieste. In particolare, il T.E.G. calcolato sul finanziamento risulta superiore al tasso soglia usura vigente all'epoca della stipula. Inoltre, nell'indicazione del T.A.E.G. non si è tenuto conto della polizza assicurativa Credit Protection Insurance per € 2.424,00, che doveva invece essere ricompresa in tale calcolo ex art. 3 lett. d) d.m. 8 luglio 1992.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, in via preliminare disporre la revoca del D.I. per i motivi sub 1) In via pregiudiziale Voglia dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla per l'Italia, per i motivi esposti Controparte_1 sub 2) e per l'effetto dichiarare la nullità del D.I .opposto. Qualora il Giudice ritenesse la CP_1
[...
, parte legittimata ad agire in giudizio, Voglia onerare preliminarmente la stessa dell'introduzione della mediazione, per i motivi esposti sub 3). Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale revocare il D.I. per assoluta indeterminatezza del quantum richiesto e comunque sempre nel merito Voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società opponente, giusto l'intervenuto pagamento a saldo e stralcio di alla cedente , per tutti i motivi esposti sub 5) e dunque revocare e/o Parte_1 CP_4 dichiarare nullo il D.I. emesso. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa. Infine sempre nel merito, qualora il Tribunale adito, non accertasse l'intervenuta estinzione del credito, per effetto del pagina 2 di 5 pagamento dello stesso, come dedotto e provato, Voglia accertare e verificare l'usurarietà oggettiva e soggettiva del TEG calcolato sul finanziamento e l'erroneità del TAEG indicato in contratto, siccome dedotto sub 6)”.
Si è costituita , succursale per l'Italia, che ha affermato, in via preliminare, che la natura CP_1 stessa della fase monitoria fa sì che il ricorso per decreto ingiuntivo non debba essere gravato da particolari requisiti formali. La sussistenza del rapporto contrattuale è pacifica e la documentazione depositata con il ricorso per decreto ingiuntivo (con particolare riguardo all'estratto conto ex art. 50 T.U.B.) è idonea a dimostrare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito.
Parte opposta ha affermato altresì la sussistenza della propria legittimazione attiva, essendo stato prodotto il contratto di cessione pro soluto del 23.12.2014 stipulato tra NC IF e In CP_1 ogni caso, il disposto di cui all'art. 1264 c.c. – che prevede che la cessione ha effetto verso il debitore quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata – non inficia il fatto che è la cessione stessa a perfezionare il trasferimento della titolarità del credito ceduto e ad attribuire al solo cessionario la legittimazione ad agire per la prestazione nei confronti del debitore. Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione al debitore ceduto è atto a forma libera, tale da potersi concretare in ogni atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del credito. Pertanto, essa può essere effettuata anche col ricorso per decreto ingiuntivo o con comunicazione operata nel successivo giudizio di opposizione.
Quanto alla procedibilità, parte opposta ha sostenuto che dalla normativa vigente si evince che l'instaurazione del procedimento di mediazione di cui al d. lgs. 28/2010 non costituisce condizione di procedibilità nel giudizio monitorio, né in quello introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, fino alla pronuncia sulla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
Nel merito, ha affermato l'infondatezza della deduzione relativa all'incertezza e alla CP_1 illegittimità del quantum ingiunto, in quanto formulata da parte opponente in assenza di elementi probatori a sostegno della propria tesi e unicamente per mezzo di argomentazioni generiche e sommarie, tali da non poter rilevare nel presente procedimento di opposizione.
Con riguardo all'eccepita inesistenza del credito per essere stata asseritamente saldata l'intera somma pattuita a saldo e stralcio, parte opposta ha sostenuto che – a fronte delle pattuite cento cambiali per l'importo di € 200,00 caduna, per un totale di € 20.000,00 – è stata corrisposta unicamente la somma di
€ 3.400,00, corrispondente a diciassette cambiali.
Infine, l'opposta ha rilevato che il ha solamente eccepito la nullità delle clausole inerenti al Parte_1 computo degli interessi, senza dimostrare quali interessi indebiti siano stati computati ed in che misura. Inoltre, per tutta la durata del rapporto contrattuale l'opponente non ha mai avanzato alcuna richiesta alla banca. In ogni caso, nel contratto erano previsti un T.A.N. del 12,50% e un T.A.E.G. del 13,63%, entrambi al di sotto del tasso soglia pari al 14,895% previsto per la categoria “crediti personali”.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto esposto, parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 973/23, RG 2347/23 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed inconfutabile;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto, condannare il Sig. , al Parte_1 pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e di compensi di cui al presente giudizio”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, è stato assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. La causa è stata istruita documentalmente e depositate note conclusive autorizzate, all'esito della discussione orale è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025 ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Parte attrice ha concluso come da atto di citazione, mentre parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
L'opposizione è fondata e, come tale, deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
L'eccezione preliminare relativa alla mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito da parte di
è fondata. CP_1
In particolare, va rilevato che parte opposta ha prodotto il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con NC IF (doc. 3 monitorio). Tuttavia, è pacifico che il contratto da cui deriva il credito azionato – prodotto dall'opponente sub doc. 3 e dalla stessa parte opposta al proprio doc. 4 – è stato stipulato dal con Santander Consumer Finanzia. Parte_1
Ora, né all'interno del fascicolo monitorio né nell'ambito del presente procedimento si rinviene alcun documento idoneo a provare l'avvenuta cessione del credito da Santander Consumer Finanzia a NC IF, pur avendo l'opponente sin dall'atto di citazione contestato la circostanza. Più precisamente, gli unici documenti in cui si fa menzione a Santander Consumer Finanzia quale cedente e a NC IF quale cessionaria sono il doc. 1 (estratto conto ex art. 50 T.U.B.) e il doc. 4 (ricevuta relativa all'accordo transattivo a saldo e stralcio con Real Credit s.a.s.) di parte opponente. Essi, tuttavia, non sono documenti idonei a dimostrare in alcun modo che la cessione sia effettivamente avvenuta.
Mancando la prova della titolarità del credito da parte di NC IF al momento in cui il credito sarebbe stato ceduto in favore di , a nulla rileva che il credito in parola sia stato eventualmente CP_1 indicato nell'elenco dei crediti ceduti in quanto la mera enunciazione della titolarità del credito da parte della società cedente nell'ambito del contratto di cessione e l'indicazione di tale credito tra i crediti ceduti non prova evidentemente la titolarità e la disponibilità dello stesso.
pagina 4 di 5 In definitiva, non è provato che, al momento della cessione di crediti in blocco intercorsa tra NC IF ad , la prima fosse effettivamente titolare del credito per cui è causa e potesse dunque CP_1 validamente disporne, ciò che assorbe il profilo relativo alla prova della inclusione del credito nell'ambito della cessione intervenuta tra NC IF e l'odierna opposta.
La fondatezza di tale motivo di opposizione fa sì che risulti assorbito ogni ulteriore profilo.
In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 973/23 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.201,00 – 26.000,00, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 973/2023 del 27.10.2023 (R.G. n. 2347/2023);
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 29/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3093/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Signorini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montevarchi (AR), via Pascoli n. 46
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Controparte_2 P.IVA_2
Coluccino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Adolfo Ravà n. 75
PARTE OPPOSTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 973/2023 del 27.10.2023 con il quale è stato ingiunto il pagamento in solido con
[...] dell'importo di € 21.462,37, oltre interessi e spese in favore di CP_3 CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha preliminarmente eccepito l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo;
ciò in quanto ha depositato nel fascicolo CP_1 monitorio l'estratto certificato del conto debitorio dal 20.12.2011 al 31.10.2014, con certificazione di NC IF senza che fossero riprodotti integralmente i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni effettuate su di esso, al fine di consentire all'ingiunto di poter prendere posizione sui fatti sulla base dei quali è stato azionato il credito.
Ancora in via preliminare, parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione di CP_1
Al riguardo, ha evidenziato che parte opposta ha prodotto un atto di cessione di crediti in blocco a suo pagina 1 di 5 favore da parte di NC IF ma nell'ambito di tale atto, tuttavia, non è possibile riscontrare la cessione del credito vantato nei confronti dell'opponente con la conseguenza che non è stato dimostrato che il credito azionato col decreto ingiuntivo sia stato ricompreso in tale cessione di crediti in blocco da NC IF a parte opposta. Ha rilevato che peraltro il contratto di finanziamento è stato concluso con Santander Consumer Finanzia e non è stato prodotto alcunché che documenti l'avvenuta cessione da quest'ultima a NC IF.
ha poi dedotto che è onere di parte opposta introdurre il procedimento di mediazione, Parte_1 trattandosi di controversia in materia bancaria, nell'ambito della quale l'esperimento di tale procedimento costituisce condizione di procedibilità.
Nel merito, ha rilevato che il quantum preteso è assolutamente incerto. Ciò in quanto con il ricorso monitorio ha richiesto l'importo di € 21.462,37 per sorte capitale, penale per CP_1 risoluzione anticipata, interessi e spese come asseritamente dettagliato e attestato dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B. prodotto. Tuttavia, da quest'ultimo si evince unicamente che al 31.10.2014 vi era un residuo di € 38.062,37, senza indicazione di alcuna penale o spesa. Non è dato dunque comprendere da quale conteggio deriverebbe l'importo oggi preteso di € 21.462,37, stante che nel ricorso per decreto ingiuntivo non è stato operato alcun conteggio né è presente alcuna specifica.
Parte opponente ha poi sostenuto che, in ogni caso, il debito è stato estinto. Il 9.02.2013 è stato infatti pattuito con tale della società Real Credit s.a.s. un saldo e stralcio della posizione debitoria Persona_1 su cui si fonda il decreto ingiuntivo, mediante il pagamento da parte del dell'importo di € Parte_1
20.000,00, suddivisi in cento effetti cambiari da € 200,00 ciascuno. Tale somma è stata interamente corrisposta, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Infine, il contratto di finanziamento con Santander Consumer Finanzia presenta irregolarità tali da inficiare la legittimità delle somme richieste. In particolare, il T.E.G. calcolato sul finanziamento risulta superiore al tasso soglia usura vigente all'epoca della stipula. Inoltre, nell'indicazione del T.A.E.G. non si è tenuto conto della polizza assicurativa Credit Protection Insurance per € 2.424,00, che doveva invece essere ricompresa in tale calcolo ex art. 3 lett. d) d.m. 8 luglio 1992.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, in via preliminare disporre la revoca del D.I. per i motivi sub 1) In via pregiudiziale Voglia dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla per l'Italia, per i motivi esposti Controparte_1 sub 2) e per l'effetto dichiarare la nullità del D.I .opposto. Qualora il Giudice ritenesse la CP_1
[...
, parte legittimata ad agire in giudizio, Voglia onerare preliminarmente la stessa dell'introduzione della mediazione, per i motivi esposti sub 3). Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale revocare il D.I. per assoluta indeterminatezza del quantum richiesto e comunque sempre nel merito Voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società opponente, giusto l'intervenuto pagamento a saldo e stralcio di alla cedente , per tutti i motivi esposti sub 5) e dunque revocare e/o Parte_1 CP_4 dichiarare nullo il D.I. emesso. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa. Infine sempre nel merito, qualora il Tribunale adito, non accertasse l'intervenuta estinzione del credito, per effetto del pagina 2 di 5 pagamento dello stesso, come dedotto e provato, Voglia accertare e verificare l'usurarietà oggettiva e soggettiva del TEG calcolato sul finanziamento e l'erroneità del TAEG indicato in contratto, siccome dedotto sub 6)”.
Si è costituita , succursale per l'Italia, che ha affermato, in via preliminare, che la natura CP_1 stessa della fase monitoria fa sì che il ricorso per decreto ingiuntivo non debba essere gravato da particolari requisiti formali. La sussistenza del rapporto contrattuale è pacifica e la documentazione depositata con il ricorso per decreto ingiuntivo (con particolare riguardo all'estratto conto ex art. 50 T.U.B.) è idonea a dimostrare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito.
Parte opposta ha affermato altresì la sussistenza della propria legittimazione attiva, essendo stato prodotto il contratto di cessione pro soluto del 23.12.2014 stipulato tra NC IF e In CP_1 ogni caso, il disposto di cui all'art. 1264 c.c. – che prevede che la cessione ha effetto verso il debitore quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata – non inficia il fatto che è la cessione stessa a perfezionare il trasferimento della titolarità del credito ceduto e ad attribuire al solo cessionario la legittimazione ad agire per la prestazione nei confronti del debitore. Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione al debitore ceduto è atto a forma libera, tale da potersi concretare in ogni atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del credito. Pertanto, essa può essere effettuata anche col ricorso per decreto ingiuntivo o con comunicazione operata nel successivo giudizio di opposizione.
Quanto alla procedibilità, parte opposta ha sostenuto che dalla normativa vigente si evince che l'instaurazione del procedimento di mediazione di cui al d. lgs. 28/2010 non costituisce condizione di procedibilità nel giudizio monitorio, né in quello introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, fino alla pronuncia sulla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
Nel merito, ha affermato l'infondatezza della deduzione relativa all'incertezza e alla CP_1 illegittimità del quantum ingiunto, in quanto formulata da parte opponente in assenza di elementi probatori a sostegno della propria tesi e unicamente per mezzo di argomentazioni generiche e sommarie, tali da non poter rilevare nel presente procedimento di opposizione.
Con riguardo all'eccepita inesistenza del credito per essere stata asseritamente saldata l'intera somma pattuita a saldo e stralcio, parte opposta ha sostenuto che – a fronte delle pattuite cento cambiali per l'importo di € 200,00 caduna, per un totale di € 20.000,00 – è stata corrisposta unicamente la somma di
€ 3.400,00, corrispondente a diciassette cambiali.
Infine, l'opposta ha rilevato che il ha solamente eccepito la nullità delle clausole inerenti al Parte_1 computo degli interessi, senza dimostrare quali interessi indebiti siano stati computati ed in che misura. Inoltre, per tutta la durata del rapporto contrattuale l'opponente non ha mai avanzato alcuna richiesta alla banca. In ogni caso, nel contratto erano previsti un T.A.N. del 12,50% e un T.A.E.G. del 13,63%, entrambi al di sotto del tasso soglia pari al 14,895% previsto per la categoria “crediti personali”.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto esposto, parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 973/23, RG 2347/23 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed inconfutabile;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto, condannare il Sig. , al Parte_1 pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e di compensi di cui al presente giudizio”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, è stato assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. La causa è stata istruita documentalmente e depositate note conclusive autorizzate, all'esito della discussione orale è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025 ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Parte attrice ha concluso come da atto di citazione, mentre parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
L'opposizione è fondata e, come tale, deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
L'eccezione preliminare relativa alla mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito da parte di
è fondata. CP_1
In particolare, va rilevato che parte opposta ha prodotto il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con NC IF (doc. 3 monitorio). Tuttavia, è pacifico che il contratto da cui deriva il credito azionato – prodotto dall'opponente sub doc. 3 e dalla stessa parte opposta al proprio doc. 4 – è stato stipulato dal con Santander Consumer Finanzia. Parte_1
Ora, né all'interno del fascicolo monitorio né nell'ambito del presente procedimento si rinviene alcun documento idoneo a provare l'avvenuta cessione del credito da Santander Consumer Finanzia a NC IF, pur avendo l'opponente sin dall'atto di citazione contestato la circostanza. Più precisamente, gli unici documenti in cui si fa menzione a Santander Consumer Finanzia quale cedente e a NC IF quale cessionaria sono il doc. 1 (estratto conto ex art. 50 T.U.B.) e il doc. 4 (ricevuta relativa all'accordo transattivo a saldo e stralcio con Real Credit s.a.s.) di parte opponente. Essi, tuttavia, non sono documenti idonei a dimostrare in alcun modo che la cessione sia effettivamente avvenuta.
Mancando la prova della titolarità del credito da parte di NC IF al momento in cui il credito sarebbe stato ceduto in favore di , a nulla rileva che il credito in parola sia stato eventualmente CP_1 indicato nell'elenco dei crediti ceduti in quanto la mera enunciazione della titolarità del credito da parte della società cedente nell'ambito del contratto di cessione e l'indicazione di tale credito tra i crediti ceduti non prova evidentemente la titolarità e la disponibilità dello stesso.
pagina 4 di 5 In definitiva, non è provato che, al momento della cessione di crediti in blocco intercorsa tra NC IF ad , la prima fosse effettivamente titolare del credito per cui è causa e potesse dunque CP_1 validamente disporne, ciò che assorbe il profilo relativo alla prova della inclusione del credito nell'ambito della cessione intervenuta tra NC IF e l'odierna opposta.
La fondatezza di tale motivo di opposizione fa sì che risulti assorbito ogni ulteriore profilo.
In accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 973/23 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.201,00 – 26.000,00, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 973/2023 del 27.10.2023 (R.G. n. 2347/2023);
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 29/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
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