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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20743/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PAUTASSO ANTONELLA, presso cui ha eletto Parte_1
domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21/11/2024, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 dell'interdizione e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di CP
, in quanto incapace di provvedere ai propri interessi.
[...]
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito nominava un tutore provvisorio in suo favore.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
In data 3.03.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da “disturbo neurocognitivo Controparte_1 maggiore di grado severo a genesi degenerativa con disturbi comportamentali caratterizzati da agitazione e aggressività”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. Relazione neurologica del 23.10.2024).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, non ha saputo rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste, confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo Controparte_1 ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale..
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di nata a [...], il [...] e Controparte_1 residente a [...].
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20743/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PAUTASSO ANTONELLA, presso cui ha eletto Parte_1
domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21/11/2024, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 dell'interdizione e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di CP
, in quanto incapace di provvedere ai propri interessi.
[...]
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito nominava un tutore provvisorio in suo favore.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
In data 3.03.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da “disturbo neurocognitivo Controparte_1 maggiore di grado severo a genesi degenerativa con disturbi comportamentali caratterizzati da agitazione e aggressività”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. Relazione neurologica del 23.10.2024).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, non ha saputo rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste, confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo Controparte_1 ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale..
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di nata a [...], il [...] e Controparte_1 residente a [...].
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo