Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 779-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV CIVILE
Il giudice designato, dott. Vittorio Carlomagno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 779-1/24 P.U., su ricorso depositato il 22/05/24 per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. L.vo 12 gennaio 2019 n. 14, Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, relativo a
CF. , rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Parte_1 C.F._1
Bentivegna, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento “A Sostegno del Debitore”, C.F. iscritto al n.403 del P.IVA_1
Registro Organismi Ministero della Giustizia - Segretariato Sociale - in persona del referente Avv. Alessandro Strano, , con sede legale in Roma, CodiceFiscale_2
P.le Clodio n. 12 , ed ivi domiciliato, presso lo Studio dell'avv. Francesca Miranda, visti il ricorso e la relazione dell'OCC allegata;
rilevato che sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Roma in relazione al luogo di residenza del ricorrente;
il ricorrente risulta un “consumatore” ex art. 2 comma 1 lett. e) in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale o comunque in assenza di collegamenti di natura professionale con le società di cui è stato socio;
la domanda è corredata dell'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio, dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio;
al ricorso è allegata relazione dell'OCC rispondente alle prescrizioni di contenuto previste dall'art. 68, comma 2 CCII e nella quale è dato atto sia dell'esecuzione degli interpelli
questo giudice con decreto del 20.09.24 ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore nei confronti di e disposto la Parte_1 pubblicazione della proposta e del piano e la comunicazione ai creditori;
l'OCC ha depositato relazione il 30.10.24 nella quale comunica che ha proceduto alla indicazione del creditore TI s.p.s., l'unico che ha presentato osservazioni, in luogo del creditore Consell, e che a seguito dell'aggiornamento ricevuto da TI la debitoria complessiva in capo alla sig.ra ammonta ad € 59.487,54 in luogo della maggior Pt_1 somma originariamente indicata pari ad € 63.661,28; la medesima relazione ha confermato la fattibilità di un piano modulato su 24 mesi i cui ratei saranno di importo costante pari ad € 100,00, e la cui ultimata rata comprenderà anche la somma necessaria a copertura della debitoria che alla luce dell'aggiornamento dei crediti precisati ammonta ad € 59.487,54, in forza di: a) TFR maturato dalla istante (che da calcolo estimativo dovrebbe ammontare ad € 43.000,00) b) ricavato dalla vendita dei beni in Sgurgola e stimato in complessivi € 16.000,00 confermando altresì la Pt_2 soddisfazione del ceto creditorio in misura del 100%; della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento della ricorrente, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontrano, allo stato, quale ragione determinante la genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore, in ipotesi ostativi all'accesso alla procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII;
il ricorrente non risulta essere già' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, o avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e quindi che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 comma 1 CCII;
P.Q.M.
omologa il piano proposto da Parte_1 ordina a cura dell'OCC la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità; dispone la pubblicazione della presente sentenza a noma dell'art. 70 comma 1 e la sua comunicazione ai creditori;
dichiara chiusa la procedura. Roma. 12.01.25
Il Giudice
dott. Vittorio Carlomagno