CA
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 782/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMESANI TOMMASO CP_1 P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettive note depositate telematicamente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con decreto ingiuntivo n.2959/20 notificato il 15.9.2020 il Tribunale di Bologna intimava alla il Parte_2
pagamento di euro 174.556,56, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia ex DL 73/07.
L si opponeva deducendo l'inesistenza di un contratto fra le parti, la CP_2
prescrizione del credito relativo alle fatture anteriori di oltre cinque anni alla notifica del decreto ingiuntivo e l'esistenza di pretese creditorie di altre società per forniture di energia elettrica negli anni 2013-217.
pagina 1 di 8 L'opposta si costituiva riducendo la propria pretesa ad euro 102.265,51 poiché riconosceva di avere già agito in via monitoria (decreto ingiuntivo n. 2194/16) per parte del credito pari complessivamente ad euro 66.083,18, nonché ammetteva la prescrizione di altra parte del credito pari a complessivi euro 5.888,09 ed il pagamento ricevuto per euro 327,86.
Con sentenza n. 2753/22 il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, condannava l' al pagamento di euro 102.265,51 oltre interessi e spese del giudizio di CP_2
opposizione.
Avverso tale sentenza proponeva appello l' ; insistendo per l'ammissione di CP_2
CTU e di prova testimoniale, deduceva contraddittoria motivazione. violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma
4, cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. civ., art. 111 cost.>>, <<2) omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio. prova documentale. omessa pronuncia. violazione e falsa applicazione dell'art. 116, cod. proc. civ. e 360 c.p.c. >>, <<3) omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia su eccezione di prescrizione>>,
<<4) nel merito della domanda>>, <<5) sull'applicazione degli interessi moratori>>.
Costituitasi l'appellata per resistere all'impugnazione, con ordinanza del
12.12.2023 la Corte rigettava l'istanza ex art. 283 cpc.
Respinte dal Consigliere Istruttorie le istanze istruttorie dell'appellante, la causa veniva quindi rimessa al collegio in esito all'udienza dell'8.4.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note.
2) Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che appare infatti articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 c.p.c., poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione dell'ordinanza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili.
pagina 2 di 8 3) L'appello non merita accoglimento.
E' infondato il primo motivo atteso che, contrariamente a quanto dedotto dall , la sentenza impugnata dà chiaramente conto delle ragioni per le quali CP_2
disatteso i motivi di opposizione (per la parte non già riconosciuta fondata dalla
), peraltro con argomentazioni che, come si vedrà nell'esame degli altri CP_1
motivi di impugnazione, meritano piena adesione.
4)Con il secondo motivo l sostiene che il decreto ingiuntivo opposto, CP_2
emesso per complessivi euro 174.556,56, avrebbe ricompreso tutte le fatture di cui al precedente decreto ingiuntivo n. 2194/16, emesso per euro 104.791,17; per tale ragione, il credito dell oggetto del presente giudizio sarebbe stato da CP_1
ridurre non di euro 66.083,18, come indicato dalla creditrice ed erroneamente recepito dal Tribunale, ma dell'intero importo cui al primo decreto ingiuntivo.
L'assunto è infondato.
Costituendosi nel giudizio di primo grado la ha depositato i prospetti CP_1
analitici (docc. 17 e 18) che agevolano la individuazione delle fatture oggetto di duplicazione, ed il loro importo per complessivi euro 66.083,10.
Tali prospetti non sono stati oggetto di alcuna contestazione nel corso di tutto il giudizio di primo grado, e dunque correttamente ad essi il Tribunale si è attenuto alla luce del principio di cui all'art. 115 cpc.
Neppure in appello la ha allegato l'erroneità di tali prospetti, limitandosi CP_2
all'affermazione che tutte le fatture di cui al primo decreto ingiuntivo sarebbero state ricomprese in quello oggetto della presente causa.
Tale affermazione non è veritiera.
Deve rilevarsi che il ricorso ex art. 633 cpc accolto con il primo decreto ingiuntivo elenca solo una minima parte (per complessivi euro 7.741,15) delle fatture oggetto della domanda, le quali sono da individuarsi in quelle, assai più numerose, di cui all'estratto autentico notarile allegato al ricorso (doc. 12 ), CP_1
dell'ammontare complessivo di euro 104.791,17, somma per la quale fu emesso il pagina 3 di 8 decreto ingiuntivo n. 2194/16 che, non opposto, è passato in giudicato con relativa declaratoria ex art. 647 cpc.
Una semplice comparazione degli elenchi delle fatture oggetto dei due decreti ingiuntivi come da rispettivi estratti autentici notarili, dimostra che non è affatto vero che il secondo decreto, che riguarda fatture emesse fra il 24.5.2013 e il
22.12.2017, ricomprenda tutte le fatture oggetto del primo, che riguarda fatture emesse fra il 21.5.2012 ed il 25.2.2015, e conferma invece che il secondo decreto ne comprende, piuttosto, solo una parte e per l'importo indicato dalla CP_1
5)Con il terzo motivo di appello, l sostiene che la parte prescritta del CP_2
credito ammonterebbe non ad euro 5.888,09, come da ammissione della CP_1
recepita dal Tribunale, ma ad euro € 21.686,33, ossia all'importo
[...]
complessivo delle fatture oggetto della lettera di messa in mora datata 16.9.2015
(doc. 3 ), non seguita da altri atti interruttivi della prescrizione sino alla CP_1
notifica del decreto ingiuntivo.
La censura è infondata.
La suindicata lettera di messa in mora è pervenuta all' il 22.9.2015; essendo CP_2
stato notificato il decreto ingiuntivo il 15.9.2020, è evidente il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione, incontestatamente applicabile alla fattispecie.
L'appellante non ha messo in luce alcuna circostanza che possa portare ad una diversa conclusione.
6)Con il quarto motivo l'appellante deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, essa aveva sempre contestato il credito della , CP_1
la quale non aveva assolto, invece, al suo onere probatorio.
Ritiene la Corte che meriti piena adesione la sentenza impugnata laddove il
Tribunale, dopo avere osservato che era risultata assegnataria del CP_1
servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nel territorio del Lazio in seguito di regolare procedura concorsuale -e sul punto non vi è appello-,
pagina 4 di 8 aggiungeva che <dalla documentazione in atti risulta provata la corrispondenza tra quanto fatturato da a con i consumi rilevati e Controparte_1 CP_2
comunicati dal distributore locale (doc.n.19), documentazione peraltro non contestata dall'opponente…Quanto infine all'eccezione secondo cui le “... richieste avanzate da altri gestori ...” dovrebbero ostacolare il “... diritto creditorio della in quanto integranti di per sé gli estremi della “... CP_1
richiesta di pagamento per le medesime forniture ...” è priva di pregio. Non è infatti sufficiente contestare il debito per forniture di energia elettrica ricevute, in un dato periodo, sulla scorta della mera ricezione di documenti fiscali da parte di altri gestori, in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento in favore quantomeno di uno dei creditori dei corrispettivi per consumi maturati, nel medesimo arco temporale, e sui medesimi punti di prelievo (POD). Del resto non CP_3
ha in alcun modo identificato i POD ed i periodi oggetto di bollette/fatture
[...]
e di bollette/fatture di «altri gestori», e non ha offerto alcun altro CP_1
elemento utile a verificare una sovrapposizione di fatturazione per una fornitura unica e il relativo pagamento a terzi>>.
Ed invero, la ha allegato il proprio credito in modo specifico, come da CP_1
fase monitoria, ed ha poi tempestivamente prodotto nel giudizio di opposizione tutte le fatture cui ineriva decreto ingiuntivo (doc. 26), l'elenco dei POD assegnatile dalla (21) cui ineriva il servizio di salvaguardia (docc. Controparte_4
9 e 10), i prospetti riepilogativi, per ciascuno dei decreti ingiuntivi, delle fatture, dei relativi POD e della loro ubicazione;
le fatture emesse a suo carico dalla distributrice (docc. 19, 24), e l'attestazione della Controparte_4 Controparte_4
relativa ai consumi effettuati in relazione a ciascun POD (doc. 21).
L , contrariamente a quanto genericamente ed apoditticamente si afferma CP_2
nell'atto di appello, nel corso di tutto il giudizio di primo grado (come peraltro anche nel presente grado) non ha mai preso specifica posizione in merito alla sussistenza del credito e tanto meno alla documentazione prodotta dalla fornitrice:
pagina 5 di 8 essa non ha mai negato l'avvenuta erogazione dell'energia elettrica in relazione ad alcuno dei POD in questione (a nulla rilevando che gli immobili possano essere stati locati a terzi), e non ha contestato i consumi indicati nelle fatture, né i prezzi praticati.
L si è piuttosto limitata a rappresentare di avere ricevuto richieste, CP_2
stragiudiziali e giudiziali, di pagamento dell'energia elettrica da diversi altri fornitori.
Tuttavia, è evidente che se anche altri fornitori avessero avanzato richieste di pagamento per lo stesso periodo e per lo stesso POD, questo non implicherebbe di per sé e necessariamente l'infondatezza della pretesa dell e la CP_1
fondatezza di quella degli altri creditori;
ma in ogni caso, come osservato dal
Tribunale senza che sul punto l abba svolto alcuna precisa censura, la CP_2
documentazione relativa alle iniziative giudiziarie di altri fornitori di energia elettrica prodotta dall' non consente in alcun modo di riferire le richieste di CP_2
pagamento di Edison, EN e quanti altri, ai medesimi POD e agli stessi periodi cui fanno riferimento le fatture oggetto del presente giudizio.
Provato dunque il credito dell , è superflua, oltre che inammissibile per CP_1
la sua natura totalmente esplorativa, la richiesta dell'appellante di disporre <CTU tecnica, anche d'ufficio, finalizzata all'accertamento delle forniture sia in ordine al gestore, alla misurazione della fornitura e quantificazione del dovuto>>.
Va del pari respinta l'istanza di prova per testi: dei due capitoli il primo (1) “Vero che l di ha rilevato per i punti di accesso dell'energia elettrica CP_2 Parte_1
dei condomini di proprietà la sovrapposizione di richieste di pagamento da parte di molteplici fornitori anche per il periodo oggetto di causa”) è generico e, come si è detto, inidoneo a far anche solo dubitare della fondatezza della pretesa della
, laddove il secondo (2 “Vero che l'ATER di Frosinone rigettava CP_1
integralmente ogni richiesta di pagamento avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica da parte della ) è in tutta evidenza inutile. Controparte_1
pagina 6 di 8 6)Va respinto il quinto motivo di appello: contrariamente a quanto sostenuto dall , la circostanza che il rapporto di somministrazione in salvaguardia sia CP_2
stato costituito ex lege nulla toglie alla sua natura di transazione commerciale ai sensi del DLs 231/02, talché, come affermato dal Tribunale, gli interessi moratori, come richiesto sin dal ricorso ex art. 633 cpc, vanno riconosciuti al tasso e secondo il termine di decorrenza (scadenza di pagamento indicata in ciascuna fattura, non essendovi mai state contestazioni sul punto) da tale DLs stabiliti.
7) Le spese di lite del grado, liquidate come da nota, seguono la soccombenza.
8) Sussistono i presupposti per pronunciare la condanna dell al pagamento CP_2
ai sensi dell'art. 96 c3 cpc di una somma che appare equo liquidare in euro
3.000,00.
Pari importo sarà dovuto alla cassa delle ammende.
Secondo l'insegnamento delle SS.UU. (Cass. 9912/18, 22405/98) la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, consistenti, la prima, nella consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese, e la seconda nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto nell'esame dei singoli motivi di appello, sussiste senz'altro quanto meno la colpa grave, stato soggettivo ha coinvolto l'esercizio dell'impugnazione nel suo complesso, risultando, come si è visto, i motivi inaccoglibili per manifesta inconsistenza di fatto (in tema di asserita duplicazione delle fatture e di preteso decorso del termine di prescrizione) e di diritto (principio della non contestazione e debenza degli interessi commerciali); risultando l'appello pretestuoso e strumentale, l'abuso dello strumento in sé merita allora di essere sanzionato, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla
[...]
nei confronti della Parte_2 [...]
avverso la sentenza n.2753/22 del Tribunale di Bologna. CP_1
Condanna l'appellante a pagare all'appellata euro 3.000,00 ex art. 96 c3 cpc.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre 15% I.V.A. e accessori di legge.
Condanna l'appellante a pagare alla cassa delle ammende euro 3.000,00 ex art. 96
c4 cpc.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.5.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 782/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMESANI TOMMASO CP_1 P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettive note depositate telematicamente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con decreto ingiuntivo n.2959/20 notificato il 15.9.2020 il Tribunale di Bologna intimava alla il Parte_2
pagamento di euro 174.556,56, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia ex DL 73/07.
L si opponeva deducendo l'inesistenza di un contratto fra le parti, la CP_2
prescrizione del credito relativo alle fatture anteriori di oltre cinque anni alla notifica del decreto ingiuntivo e l'esistenza di pretese creditorie di altre società per forniture di energia elettrica negli anni 2013-217.
pagina 1 di 8 L'opposta si costituiva riducendo la propria pretesa ad euro 102.265,51 poiché riconosceva di avere già agito in via monitoria (decreto ingiuntivo n. 2194/16) per parte del credito pari complessivamente ad euro 66.083,18, nonché ammetteva la prescrizione di altra parte del credito pari a complessivi euro 5.888,09 ed il pagamento ricevuto per euro 327,86.
Con sentenza n. 2753/22 il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, condannava l' al pagamento di euro 102.265,51 oltre interessi e spese del giudizio di CP_2
opposizione.
Avverso tale sentenza proponeva appello l' ; insistendo per l'ammissione di CP_2
CTU e di prova testimoniale, deduceva contraddittoria motivazione. violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma
4, cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. civ., art. 111 cost.>>, <<2) omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio. prova documentale. omessa pronuncia. violazione e falsa applicazione dell'art. 116, cod. proc. civ. e 360 c.p.c. >>, <<3) omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia su eccezione di prescrizione>>,
<<4) nel merito della domanda>>, <<5) sull'applicazione degli interessi moratori>>.
Costituitasi l'appellata per resistere all'impugnazione, con ordinanza del
12.12.2023 la Corte rigettava l'istanza ex art. 283 cpc.
Respinte dal Consigliere Istruttorie le istanze istruttorie dell'appellante, la causa veniva quindi rimessa al collegio in esito all'udienza dell'8.4.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note.
2) Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che appare infatti articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 c.p.c., poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione dell'ordinanza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili.
pagina 2 di 8 3) L'appello non merita accoglimento.
E' infondato il primo motivo atteso che, contrariamente a quanto dedotto dall , la sentenza impugnata dà chiaramente conto delle ragioni per le quali CP_2
disatteso i motivi di opposizione (per la parte non già riconosciuta fondata dalla
), peraltro con argomentazioni che, come si vedrà nell'esame degli altri CP_1
motivi di impugnazione, meritano piena adesione.
4)Con il secondo motivo l sostiene che il decreto ingiuntivo opposto, CP_2
emesso per complessivi euro 174.556,56, avrebbe ricompreso tutte le fatture di cui al precedente decreto ingiuntivo n. 2194/16, emesso per euro 104.791,17; per tale ragione, il credito dell oggetto del presente giudizio sarebbe stato da CP_1
ridurre non di euro 66.083,18, come indicato dalla creditrice ed erroneamente recepito dal Tribunale, ma dell'intero importo cui al primo decreto ingiuntivo.
L'assunto è infondato.
Costituendosi nel giudizio di primo grado la ha depositato i prospetti CP_1
analitici (docc. 17 e 18) che agevolano la individuazione delle fatture oggetto di duplicazione, ed il loro importo per complessivi euro 66.083,10.
Tali prospetti non sono stati oggetto di alcuna contestazione nel corso di tutto il giudizio di primo grado, e dunque correttamente ad essi il Tribunale si è attenuto alla luce del principio di cui all'art. 115 cpc.
Neppure in appello la ha allegato l'erroneità di tali prospetti, limitandosi CP_2
all'affermazione che tutte le fatture di cui al primo decreto ingiuntivo sarebbero state ricomprese in quello oggetto della presente causa.
Tale affermazione non è veritiera.
Deve rilevarsi che il ricorso ex art. 633 cpc accolto con il primo decreto ingiuntivo elenca solo una minima parte (per complessivi euro 7.741,15) delle fatture oggetto della domanda, le quali sono da individuarsi in quelle, assai più numerose, di cui all'estratto autentico notarile allegato al ricorso (doc. 12 ), CP_1
dell'ammontare complessivo di euro 104.791,17, somma per la quale fu emesso il pagina 3 di 8 decreto ingiuntivo n. 2194/16 che, non opposto, è passato in giudicato con relativa declaratoria ex art. 647 cpc.
Una semplice comparazione degli elenchi delle fatture oggetto dei due decreti ingiuntivi come da rispettivi estratti autentici notarili, dimostra che non è affatto vero che il secondo decreto, che riguarda fatture emesse fra il 24.5.2013 e il
22.12.2017, ricomprenda tutte le fatture oggetto del primo, che riguarda fatture emesse fra il 21.5.2012 ed il 25.2.2015, e conferma invece che il secondo decreto ne comprende, piuttosto, solo una parte e per l'importo indicato dalla CP_1
5)Con il terzo motivo di appello, l sostiene che la parte prescritta del CP_2
credito ammonterebbe non ad euro 5.888,09, come da ammissione della CP_1
recepita dal Tribunale, ma ad euro € 21.686,33, ossia all'importo
[...]
complessivo delle fatture oggetto della lettera di messa in mora datata 16.9.2015
(doc. 3 ), non seguita da altri atti interruttivi della prescrizione sino alla CP_1
notifica del decreto ingiuntivo.
La censura è infondata.
La suindicata lettera di messa in mora è pervenuta all' il 22.9.2015; essendo CP_2
stato notificato il decreto ingiuntivo il 15.9.2020, è evidente il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione, incontestatamente applicabile alla fattispecie.
L'appellante non ha messo in luce alcuna circostanza che possa portare ad una diversa conclusione.
6)Con il quarto motivo l'appellante deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, essa aveva sempre contestato il credito della , CP_1
la quale non aveva assolto, invece, al suo onere probatorio.
Ritiene la Corte che meriti piena adesione la sentenza impugnata laddove il
Tribunale, dopo avere osservato che era risultata assegnataria del CP_1
servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nel territorio del Lazio in seguito di regolare procedura concorsuale -e sul punto non vi è appello-,
pagina 4 di 8 aggiungeva che <dalla documentazione in atti risulta provata la corrispondenza tra quanto fatturato da a con i consumi rilevati e Controparte_1 CP_2
comunicati dal distributore locale (doc.n.19), documentazione peraltro non contestata dall'opponente…Quanto infine all'eccezione secondo cui le “... richieste avanzate da altri gestori ...” dovrebbero ostacolare il “... diritto creditorio della in quanto integranti di per sé gli estremi della “... CP_1
richiesta di pagamento per le medesime forniture ...” è priva di pregio. Non è infatti sufficiente contestare il debito per forniture di energia elettrica ricevute, in un dato periodo, sulla scorta della mera ricezione di documenti fiscali da parte di altri gestori, in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento in favore quantomeno di uno dei creditori dei corrispettivi per consumi maturati, nel medesimo arco temporale, e sui medesimi punti di prelievo (POD). Del resto non CP_3
ha in alcun modo identificato i POD ed i periodi oggetto di bollette/fatture
[...]
e di bollette/fatture di «altri gestori», e non ha offerto alcun altro CP_1
elemento utile a verificare una sovrapposizione di fatturazione per una fornitura unica e il relativo pagamento a terzi>>.
Ed invero, la ha allegato il proprio credito in modo specifico, come da CP_1
fase monitoria, ed ha poi tempestivamente prodotto nel giudizio di opposizione tutte le fatture cui ineriva decreto ingiuntivo (doc. 26), l'elenco dei POD assegnatile dalla (21) cui ineriva il servizio di salvaguardia (docc. Controparte_4
9 e 10), i prospetti riepilogativi, per ciascuno dei decreti ingiuntivi, delle fatture, dei relativi POD e della loro ubicazione;
le fatture emesse a suo carico dalla distributrice (docc. 19, 24), e l'attestazione della Controparte_4 Controparte_4
relativa ai consumi effettuati in relazione a ciascun POD (doc. 21).
L , contrariamente a quanto genericamente ed apoditticamente si afferma CP_2
nell'atto di appello, nel corso di tutto il giudizio di primo grado (come peraltro anche nel presente grado) non ha mai preso specifica posizione in merito alla sussistenza del credito e tanto meno alla documentazione prodotta dalla fornitrice:
pagina 5 di 8 essa non ha mai negato l'avvenuta erogazione dell'energia elettrica in relazione ad alcuno dei POD in questione (a nulla rilevando che gli immobili possano essere stati locati a terzi), e non ha contestato i consumi indicati nelle fatture, né i prezzi praticati.
L si è piuttosto limitata a rappresentare di avere ricevuto richieste, CP_2
stragiudiziali e giudiziali, di pagamento dell'energia elettrica da diversi altri fornitori.
Tuttavia, è evidente che se anche altri fornitori avessero avanzato richieste di pagamento per lo stesso periodo e per lo stesso POD, questo non implicherebbe di per sé e necessariamente l'infondatezza della pretesa dell e la CP_1
fondatezza di quella degli altri creditori;
ma in ogni caso, come osservato dal
Tribunale senza che sul punto l abba svolto alcuna precisa censura, la CP_2
documentazione relativa alle iniziative giudiziarie di altri fornitori di energia elettrica prodotta dall' non consente in alcun modo di riferire le richieste di CP_2
pagamento di Edison, EN e quanti altri, ai medesimi POD e agli stessi periodi cui fanno riferimento le fatture oggetto del presente giudizio.
Provato dunque il credito dell , è superflua, oltre che inammissibile per CP_1
la sua natura totalmente esplorativa, la richiesta dell'appellante di disporre <CTU tecnica, anche d'ufficio, finalizzata all'accertamento delle forniture sia in ordine al gestore, alla misurazione della fornitura e quantificazione del dovuto>>.
Va del pari respinta l'istanza di prova per testi: dei due capitoli il primo (1) “Vero che l di ha rilevato per i punti di accesso dell'energia elettrica CP_2 Parte_1
dei condomini di proprietà la sovrapposizione di richieste di pagamento da parte di molteplici fornitori anche per il periodo oggetto di causa”) è generico e, come si è detto, inidoneo a far anche solo dubitare della fondatezza della pretesa della
, laddove il secondo (2 “Vero che l'ATER di Frosinone rigettava CP_1
integralmente ogni richiesta di pagamento avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica da parte della ) è in tutta evidenza inutile. Controparte_1
pagina 6 di 8 6)Va respinto il quinto motivo di appello: contrariamente a quanto sostenuto dall , la circostanza che il rapporto di somministrazione in salvaguardia sia CP_2
stato costituito ex lege nulla toglie alla sua natura di transazione commerciale ai sensi del DLs 231/02, talché, come affermato dal Tribunale, gli interessi moratori, come richiesto sin dal ricorso ex art. 633 cpc, vanno riconosciuti al tasso e secondo il termine di decorrenza (scadenza di pagamento indicata in ciascuna fattura, non essendovi mai state contestazioni sul punto) da tale DLs stabiliti.
7) Le spese di lite del grado, liquidate come da nota, seguono la soccombenza.
8) Sussistono i presupposti per pronunciare la condanna dell al pagamento CP_2
ai sensi dell'art. 96 c3 cpc di una somma che appare equo liquidare in euro
3.000,00.
Pari importo sarà dovuto alla cassa delle ammende.
Secondo l'insegnamento delle SS.UU. (Cass. 9912/18, 22405/98) la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, consistenti, la prima, nella consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese, e la seconda nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto nell'esame dei singoli motivi di appello, sussiste senz'altro quanto meno la colpa grave, stato soggettivo ha coinvolto l'esercizio dell'impugnazione nel suo complesso, risultando, come si è visto, i motivi inaccoglibili per manifesta inconsistenza di fatto (in tema di asserita duplicazione delle fatture e di preteso decorso del termine di prescrizione) e di diritto (principio della non contestazione e debenza degli interessi commerciali); risultando l'appello pretestuoso e strumentale, l'abuso dello strumento in sé merita allora di essere sanzionato, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla
[...]
nei confronti della Parte_2 [...]
avverso la sentenza n.2753/22 del Tribunale di Bologna. CP_1
Condanna l'appellante a pagare all'appellata euro 3.000,00 ex art. 96 c3 cpc.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre 15% I.V.A. e accessori di legge.
Condanna l'appellante a pagare alla cassa delle ammende euro 3.000,00 ex art. 96
c4 cpc.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.5.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 8 di 8